Ordinanza del Ministero della
Salute 21 ottobre 2020 (G.U. 21 ottobre 2020, n. 261), Ulteriori misure per
la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.
32 della legge 23 dicembre
1978, n.
833 in materia
di igiene e
sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di intesa con
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16
maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020,
n. 253;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia
e' classificata a rischio moderato;
Considerato che:
- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei
relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una
crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di
un significativo incremento delle capacita' di testing, con valori RT
per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11
ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12-18 ottobre 2020 si
stima un dato in aumento;
- il dato di casi medi giornaliero e' stato di 708 per la
settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed e' di
1964 per il periodo 12-18 ottobre;
- il numero complessivo degli attualmente positivi e' 26634, di
cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre
2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);
- per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera
a livello regionale e' di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la
Regione Lombardia;
Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita
con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati
nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il
mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni
di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la
necessita' di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha
evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni
- e' plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815)
ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia
intensiva;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere
necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche,
finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo
alla fascia oraria notturna che puo' determinare nei contesti sociali
un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di
prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza
del distanziamento interpersonale;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento che,
comportando misure limitative delle liberta' personali di
circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale nonche' il
concorso attivo degli organi statali preposti al controllo
sull'osservanza delle misure stesse;
Sentiti in data 19 ottobre 2020 i sindaci dei comuni capoluogo
della Citta' metropolitana e delle province che si sono espressi
favorevolmente in ordine all'adozione di una misura nei termini
indicati nel presente provvedimento;
D'intesa con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di
Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di Como Mario Landriscina, il
sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il sindaco di Lodi Sara
Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Mantova
Mattia Palazzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di
Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco
di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Sondrio Marco
Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il
Presidente di UPL Vittorio Poma;
Vista la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della
Regione Lombardia, in ragione della peculiare situazione
epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel
predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la necessita' di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Limitazioni agli spostamenti
in orario notturno
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o
residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potra' essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro
effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge
n. 19/2020.
3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia,
pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19.
Roma, 21 ottobre 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Lombardia
Fontana
______
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.