sabato 31 ottobre 2020

 

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 31 ottobre 2020, n. 148 (B.U.R. 31 ottobre 2020, n. 163), Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

 

Il Presidente

OMISSIS

ordina

A. Misure relative all’attività dei medici di medicina generale

  1. I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell’allegato 1 della presente ordinanza.
  1. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
  1. La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.
  1. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 1) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

B. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020 e l’ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

mercoledì 28 ottobre 2020

 

 

 

Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 27 ottobre 2020, n. 15350, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.

 

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento. 

 

 

Raccomandazioni 

 

Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli. 

 

 

Mobilità personale (art.1, comma 4) 

 

Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

 

Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale. 

 

 

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n) 

 

 

Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale. 

 

Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

 

Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

 

Si ribadisce, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.

 

Il d.P.C.M. contiene nuove restrizioni in vari ambiti, che qui si illustrano di seguito, finalizzate nel loro complesso a ridurre la mobilità, soprattutto in quei contesti in cui possono ricorrere condizioni di maggiore concentrazione di persone. 

 

 

 

Parchi tematici e di divertimento (art.1, comma 9, lett. c) 

 

 

La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento. 

 

Con riguardo all'ambito applicativo di tale previsione non può che confermarsi quanto in proposito contenuto, in parte qua, nella specifica scheda tematica di cui all'allegato 9 del d.P.C.M., cui integralmente si rinvia. 

 

 

 

Attività sportiva (art.1, comma 9, lett. e), f) e g).

 

 

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. 

 

Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale. 

 

La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. 

 

Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi. 

 

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. 

 

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

 

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico. 

 

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale. 

 

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri. 

 

 

 

Sale giochi. sale scommesse, sale bingo e casinò (art.l, comma 9, lett. 1) 

 

 

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò. 

 

 

 

Spettacoli aperti al pubblico (art.1, comma 9, lett. m) 

 

 

La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all' aperto. 

 

 

 

Feste: sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n) 

 

 

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

 

Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi". 

 

 

 

Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o) 

 

 

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza. 

 

Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.). 

 

La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza. 

 

 

 

Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s) 

 

 

Tra le previsioni contenute nella disposizione in commento, si evidenzia quella in base alla quale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00. 

 

 

 

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee) 

 

 

Gli esercizi indicati in rubrica sono stati interessati da alcuni importanti interventi innovativi. 

 

In primo, luogo, l'art. 1, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il d.P.C.M. del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.

 

Inoltre, l'art. I, comma 9 lett. ee), con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività. 

 

Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.

 

Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00. 

 

Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati. Ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00 anche a beneficio di persone non ivi alloggiate.

 

 

 

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. mm) 

 

 

In base a tale articolo è disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico. 

 

 

 

Pubbliche Amministrazioni (art.3, comma 4) 

 

 

Oltre alle previsioni già commentate relative alle attività didattiche, il nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma per il personale socio-sanitario o impegnato in attività emergenziali o in servizi pubblici essenziali, dispongono orari di ingresso differenziati per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro. 

 

La disposizione è evidentemente volta a diluire i flussi di mobilità determinati da esigenze lavorative, onde corrispondere alla più volte richiamata necessità di ridurre la concentrazione di persone nelle diverse fasce orarie della giornata. 

 

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

 

mercoledì 21 ottobre 2020

 

Ordinanza del Ministero della Salute 21 ottobre 2020 (G.U. 21 ottobre 2020, n. 261), Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai  sensi  dell'art.  32  della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

 

 

 

 

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            di intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di  contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25  marzo  2020,  n.  19  e  16
maggio 2020, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13  ottobre  2020,
n. 253; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18  ottobre  2020,
n. 258; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Rilevato che, in  base  al  report  di  monitoraggio  dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione  Lombardia
e' classificata a rischio moderato; 
  Considerato che: 
    - in base al quotidiano monitoraggio  dei  casi  COVID-19  e  dei
relativi ricoveri, si  evidenzia  dall'inizio  di  ottobre  2020  una
crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di
un significativo incremento delle capacita' di testing, con valori RT
per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS  per  la  settimana  5-11
ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12-18 ottobre 2020 si
stima un dato in aumento; 
    - il dato di casi  medi  giornaliero  e'  stato  di  708  per  la
settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente)  ed  e'  di
1964 per il periodo 12-18 ottobre; 
    - il numero complessivo degli attualmente positivi e'  26634,  di
cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8  ottobre
2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41); 
    - per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera
a livello regionale e' di 16,4 casi  ogni  100.000  abitanti  per  la
Regione Lombardia; 
  Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita
con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori  individuati
nel decreto del Ministro della salute  del  30  aprile  2020  con  il
mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni
di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino  la
necessita' di interventi  limitativi,  anche  a  valenza  locale,  ha
evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi  giorni
- e' plausibile che ci siano mediamente 594  (range  da  434  a  815)
ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia
intensiva; 
  Considerato  pertanto  che  il  trend  dei  contagi   fa   ritenere
necessaria  l'adozione  di  misure  urgenti  restrittive  specifiche,
finalizzate al contenimento del contagio,  con  particolare  riguardo
alla fascia oraria notturna che puo' determinare nei contesti sociali
un  allentamento  sull'osservanza  del  rispetto  delle   misure   di
prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e  inosservanza
del distanziamento interpersonale; 
  Ritenuto  necessario  adottare  il  presente   provvedimento   che,
comportando   misure   limitative   delle   liberta'   personali   di
circolazione,  rendono  opportuna  la   condivisione   dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale  nonche'  il
concorso  attivo  degli  organi   statali   preposti   al   controllo
sull'osservanza delle misure stesse; 
  Sentiti in data 19 ottobre 2020  i  sindaci  dei  comuni  capoluogo
della Citta' metropolitana e delle  province  che  si  sono  espressi
favorevolmente in ordine  all'adozione  di  una  misura  nei  termini
indicati nel presente provvedimento; 
  D'intesa con il sindaco di Bergamo  Giorgio  Gori,  il  sindaco  di
Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di  Como  Mario  Landriscina,  il
sindaco di Cremona Gianluca  Galimberti,  il  sindaco  di  Lodi  Sara
Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di  Mantova
Mattia Palazzi, il sindaco di Milano Giuseppe  Sala,  il  sindaco  di
Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco
di  Varese  Davide  Galimberti,   il   sindaco   di   Sondrio   Marco
Scaramellini, il Presidente di  Anci  Lombardia  Mauro  Guerra  e  il
Presidente di UPL Vittorio Poma; 
  Vista la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente  della
Regione   Lombardia,   in   ragione   della   peculiare    situazione
epidemiologica esistente sul territorio e di quanto  evidenziato  nel
predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la  necessita'  di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                    Limitazioni agli spostamenti 
                         in orario notturno 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia,  dalle  ore
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono  consentiti  solo  gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di  salute;  e'  in  ogni
caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,  dimora  o
residenza. 
  2. La sussistenza delle situazioni che consentono  la  possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato.  Tale  onere  potra'  essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  producono  i  loro
effetti  dalla  data  del  22  ottobre  2020  e  sono  efficaci  fino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 
  2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente  ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del  decreto-legge
n. 19/2020. 
  3. La presente ordinanza e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino  ufficiale  della  Regione
Lombardia (BURL) e nel  portale  internet  della  Regione  Lombardia,
pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19. 
    Roma, 21 ottobre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                             Speranza 
Il Presidente della Regione Lombardia 
Fontana 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 17 ottobre 2020, n. 141 (B.U.R. 17 ottobre 2020, n. 155), Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

 

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il quale, tra l’altro, subordina lo svolgimento di determinate attività all’attestazione di compatibilità delle stesse con lo stato epidemiologico da parte delle Regioni e autorizza queste ultime ad adottare, anche entro determinati limiti, provvedimenti che fissano requisiti e condizioni di svolgimento differenziati e, in talune ipotesi, anche estensivi rispetto a quelle del DPCM e ciò con riguardo, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (art. 1, comma 6, lett. e);

b) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere (art. 1, comma 6, lett. f);

c) attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 6, lett. l);

d) spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m);

e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 6, lett. q);

f) esami di qualifica dei percorsi di leFP (art. 1, comma 6, lett. r)

g) attività di centri benessere, di centri termali (art. 1, comma 6, lett. z);

h) attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 6, lett. dd);

i) attività dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee);

j) attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 6, lett. gg);

k) programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea (art. 1, comma 6, lett. ii);

l) attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 6, lett. mm);

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana a 5-11 ottobre 2020

(aggiornati al 13 ottobre 2020)

- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000

- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 con evoluzione verso lo scenario 3 del suddetto documento e che, anche in considerazione dell’attivazione da parte delle strutture del SSR delle misure previste dal documento stesso soprattutto in rapporto a specifiche situazioni locali, ricorrano i presupposti di compatibilità tra lo svolgimento delle attività oggetto della parte dispositiva, con specifico riguardo alle seguenti attività, purchè svolte in conformità all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, contenente le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’ 8 ottobre 2020:

a) attività di sale giochi e simili;

b) attivita' di centri benessere, di centri termali;

c) attivita' dei servizi di ristorazione;

d) attivita' inerenti ai servizi alla persona;

Ritenuto che, con riguardo ad attività diverse da quelle sopra elencate, non essendo significativamente mutate, allo stato, le condizioni sulla base delle quali sono state adottate correlate ordinanze regionali, sussistono i presupposti per ammettere lo svolgimento, nel rispetto delle pertinenti linee guida, delle attività specificate nel dispositivo della presente ordinanza;

Evidenziato che al mutamento significativo, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche, dello scenario epidemiologico, costantemente monitorato dalla competente struttura regionale, saranno adottate misure modificative rispetto a quelle di cui alla odierna ordinanza;

Visto il parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da parte della Conferenza delle Regioni sul documento “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica” che ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

a) ristorazione;

b) attivita' turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);

c) attivita' ricettive;

d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);

e) commercio al dettaglio;

f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);

g) uffici aperti al pubblico;

h) piscine;

i) palestre;

j) manutenzione del verde;

k) musei, archivi e biblioteche;

l) attivita' fisica all'aperto;

m) noleggio veicoli e altre attrezzature;

n) informatori scientifici del farmaco;

o) aree giochi per bambini;

p) circoli culturali e ricreativi;

q) formazione professionale;

r) cinema e spettacoli dal vivo;

s) parchi tematici e di divertimento;

t) sagre e fiere locali;

u) strutture termali e centri benessere;

v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

w) congressi e grandi eventi fieristici;

x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” delle suddette linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all’aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l’osservanza delle linee guida di cui all’allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;

2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all’evoluzione del quadro epidemiologico;

3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l’attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell’Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;

4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l’utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;

5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;

6) Si applicano le disposizioni del documento “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica” oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI

L’accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

 

martedì 20 ottobre 2020

 

 

Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 20 ottobre 2020, n. 15350, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

 In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.

 

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13 novembre 2020.

 

Di seguito si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento.

 

 

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)

 

Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID.

 

In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii) l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

 

Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

 

L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

 

Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.

 

E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.

 

L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali.

 

L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.

 

Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

 

In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

 

Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.

 

In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.

 

 

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)

 

 

Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

 

Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.

 

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

 

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

 

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

 

E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

 

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

 

 

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)

 

Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.

 

 

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

 

 

Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.

 

Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

 

Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.

 

Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

 

Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..

 

 

 

Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)

 

 

Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.

 

Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di “sforamento” dei suddetti limiti di orario.

 

Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.

 

Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.

 

Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M..

 

Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.