L’autenticazione della firma nel voto
per corrispondenza per l’elezione di (alcuni) ordini professionali
1)La questione
La
problematica, affrontata dall’autorità amministrativa (rectius: Ministero della Giustizia) e dal giudice amministrativo,
sia territoriale (rectius: Tar Lazio,
Roma), che di appello, si può riassumere nella seguente domanda:
l’autenticazione della firma nel voto per corrispondenza (1) di – taluni – ordini professionali (2) è soggetta alla disciplina ordinaria,
dettata dagli artt. 21 e 38 del T.U. 445/2000, o alla disciplina speciale (in materia elettorale), ex art. 14 l. 53/1990?
2)La normativa
A) Decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 (G.U. 26 agosto 2005, n.
198), Regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
agli ordini dei dottori
agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti
sociali, degli attuari, dei
biologi, [dei chimici] (3)
, dei
geologi e degli ingegneri.
OMISSIS
Art. 3.
Elezione dei consigli
territoriali
OMISSIS
7. E’
ammessa la votazione
mediante lettera raccomandata, ad eccezione che
per l’elezione dei consigli provinciali. L’elettore richiede alla
segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della
chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in
una busta chiusa,
sulla quale e’ apposta la firma del votante autenticata
nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la
scheda di votazione, all’ordine, che la conserva sotto la
responsabilità del presidente. Il
presidente consegna le buste al presidente
del seggio centrale alla chiusura
della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente
del seggio, verificata e fattane
constatare l’integrità, apre la busta, ne
estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna.
Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre
ai fini del calcolo del quorum della
seconda votazione. Di tali voti si
tiene, altresì, conto nell’eventuale terza votazione. L’iscritto
che ha
esercitato il voto per
corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza
votazione (4)
OMISSIS
OMISSIS
B) Decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 (G.U. 29 ottobre 2005,
n. 253), Disposizioni
in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e
dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine
degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 4
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano
all’ordine degli psicologi.
Art. 2.
Composizione ed
elezione dei consigli
regionali e provinciali dell’ordine degli psicologi
OMISSIS
6. E’ ammessa
la votazione mediante
lettera raccomandata. L’elettore
richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima
votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e’
apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche’ la
dichiarazione che la busta
contiene la scheda
di votazione, al presidente del seggio
presso la sede del seggio
medesimo. Il presidente del seggio
conserva la
scheda nella sede
del seggio sotto
la propria responsabilità. Ove
sia raggiunto il
quorum costitutivo, il presidente
del seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre la
busta, ne estrae
la scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove
non sia raggiunto
il quorum previsto per la prima votazione, il voto
espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del
quorum della seconda
votazione. L’iscritto che ha
esercitato il voto per corrispondenza
può votare personalmente alla seconda votazione (5)
OMISSIS
OMISSIS
C)
Legge 21 marzo 1990, n. 53 (G.U. 22 marzo 1990, n. 68), Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale
OMISSIS
Art. 14
1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,
dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n.
56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari
delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti
della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i
segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria
disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (6).
2. L’autenticazione deve essere
compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
OMISSIS
OMISSIS
D) Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (G.U. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O. n. 30), Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
OMISSIS
Art. 21 (R)
Autenticazione delle
sottoscrizioni
1.L’autenticità della
sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto
di notorietà da produrre agli
organi della pubblica amministrazione,
nonche’ ai gestori di servizi pubblici
e’ garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3 (R)
2.Se l’istanza
o la dichiarazione
sostitutiva di atto
di notorietà e’ presentata
a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di
terzi di benefici economici,
l’autenticazione redatta da
un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato
dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione e’
redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che
la sottoscrizione e’ stata apposta in
sua presenza, previo accertamento dell’identità del
dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio (R).
OMISSIS
Art. 38 (L-R)
Modalità di invio e
sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate
anche per fax e via telematica. (L)
OMISSIS
3. Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e’ inserita nel fascicolo.
La copia dell’istanza
sottoscritta dall’interessato
e la copia
del documento di identità possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà
e’ consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
OMISSIS
3)La posizione del Ministero
della Giustizia
Richiesto –
dai Consigli Nazionali degli Ordini dei chimici e dei geologi – di esprimere il
proprio parere sulla “possibilità di ritenere autentica, nei casi di votazione
mediante lettera raccomandata …la sottoscrizione del votante trasmessa,
unitamente ad una copia fotostatica di un valido documento d’identità nella
busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale, come sembrerebbe
suggerire una “lettura applicata” alla materia elettorale degli ordini
professionali dell’art. 38, 3° comma richiamato dall’art. 21, del D.P.R. n. 445
del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e semplificazione
amministrativa”, il Ministero della Giustizia risponde negativamente (7).
L’autorità
amministrativa sottolinea come “correttamente” si indichi “nel D.P.R. 28 luglio
2000 n. 445 la norma attualmente
regolatrice della materia”; peraltro “non
altrettanto correttamente” ci si riferisce “agli articoli 21 e 38 dello stesso
testo unico”, posto che tali norme “si riferiscono o ad istanze o ad atti
destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è
certo riconducibile la dichiarazione di voto… per sua natura segreta, personale
e non delegabile … esercitata sempre previo accertamento della identità del
votante da parte dei componenti il seggio elettorale: accertamento che avviene
o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale
esibito”.
Anche qualora
il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza – aggiunge l’autorità –, la suddetta attività (di riconoscimento ed
identificazione del votante) “non può essere omessa”; in questo caso è
indispensabile “una attività
equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio”,
(attività) che il Ministero individua nella “legalizzazione della firma da
parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso D.P.R. 445 del
2000 prevede agli articoli 30 e seguenti può considerarsi attività equipollente
che accerta l’effettivo esercizio della operazione di identificazione e
riconoscimento del votante”.
Competenti a
legalizzare (?) la firma dell’elettore sono – conclude il Ministero – le figure
“previste dall’art. 14 della legge 53/1990” (8).
4)L’intervento del Tar
Diversa, come si accennava, la lettura del giudice – amministrativo –
capitolino (9).
Adito da membri dell’Ordine dei biologi,
in relazione ad alcune questioni (anche) procedurali concernenti l’elezione del
Consiglio nazionale (dello stesso Ordine), il Tar si esprime – per quanto qui
interessa – sulla contestazione relativa alla violazione delle norme in tema di
autenticazione delle firme degli elettori che hanno esercitato il diritto di
voto per corrispondenza: i ricorrenti sostengono, in proposito, la irregolarità
del voto, in base alla – citata – nota
ministeriale, datata 12 (rectius: 2)
settembre 2005, in cui il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi
degli Ordini Professionali viene equiparato ai procedimenti elettorali politici
e amministrativi, ossia a quelli incidenti sulla vita politica nazionale e
degli enti locali, escludendosi, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 38 del d.P.R.
445/2000.
Ad avviso del
Collegio, premesso che la nota de qua, “in quanto mera circolare
interpretativa”, lungi dal costituire fonte del diritto, sostanzia un “mero
atto amministrativo”, che il giudice può liberamente valutare e – eventualmente
– disapplicare, qualora in contrasto con norme primarie, l’art. 14 della legge
n. 53/1990 “limita la propria applicazione ai soli procedimenti elettorali
tassativamente indicati nel primo comma”, tra cui non rientra quello regolante
l’elezione degli organi rappresentativi dell’Ordine dei biologi; la peculiarità
del citato art. 14, espressamente riservato ai procedimenti elettorali degli
organi politici, ne impedisce “la diretta applicabilità ad un procedimento
elettorale” riguardante “la composizione di organi prettamente amministrativi”.
Al voto per
corrispondenza si applica, invece, “l’ordinaria disciplina sulle
autenticazioni”, ex T.U. 445/2000, in particolare (il combinato disposto de)gli
artt. 21 e 38. Il Collegio approda alla conclusione alla luce del diverso
tenore della disciplina vigente, rispetto a quella abrogata: diversamente
dall’(abrogato)art. 34, u.c., della l. 396/1967, che prescriveva
l’autenticazione del sindaco o del notaio, l’art. 3, c. 7, del d.P.R. 169/2005
– innovando “con effetto derogativo e abrogatorio a livello di legislazione
ordinaria” – prevede l’autenticazione
“nei modi di legge” e tra questi rientra la modalità contemplata dal combinato
disposto degli artt. 21 e 38 del citato T.U. 445/2000. Secondo il Tar, la norma
espressa nel citato art. 21, “che si riferisce ai rapporti tra privati e
pubblica amministrazione, può essere considerata applicabile anche alla vicenda
in esame, in cui ogni elettore che desidera esprimere il voto per
corrispondenza deve, ai sensi del menzionato art. 3, comma 7, del d.P.R.
169/2005, autenticare la firma apposta sulla busta chiusa contenente la scheda
di votazione da indirizzare al Consiglio Nazionale”, posto che “l’autenticazione
della sottoscrizione apposta sull’involucro contenente la scheda elettorale …
può essere considerata alla stregua di una istanza rivolta all’amministrazione,
che nel caso di specie è quella destinata a ricevere l’espressione di voto”.
5)Gli arresti del Consiglio di Stato
Attivato dai
soccombenti (e ricorrenti) in primo
grado, il massimo organo di
giustizia amministrativa smentisce – con
due pronunce gemelle (10) –
il Tar capitolino, annullando le (due) sentenze impugnate.
Posto che la quaestio iuris consiste “nello stabilire quale sia il significato da
dare all’espressione, firma del votante
– sulla busta chiusa contenente la scheda di votazione – autenticata nei modi di legge”, esplicitata nell’art. 3, c. 7,
d.P.R. 169/2005, secondo i giudici di Palazzo Spada “il combinato disposto di
cui agli articoli 21 e 38 … (d.P.R. 445/2000) … si riferisce a istanze o a
dichiarazioni sostitutive …, alle quali non è riconducibile l’espressione di
voto, per sua natura segreta, personale, non delegabile (cfr. art. 48 Cost.) e
da esercitarsi sempre previo accertamento rigoroso della identità del votante
da parte dei componenti il seggio elettorale; accertamento che avviene o per
riconoscimento personale o per ricognizione del documento di identità esibito”;
cosicché “la dichiarazione di voto mediante lettera è altra cosa rispetto alle
istanze o alle dichiarazioni sostitutive”.
Ora, se “è
indubbio che attraverso il voto per corrispondenza è favorita la partecipazione
degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini
professionali, in una prospettiva di “incoraggiamento” all’esercizio del
diritto di voto anche per gli iscritti che risiedano lontano dall’unico seggio
centrale”, nondimeno “il “favor voti” e le esigenze di semplificazione …
incontrano un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza,
genuinità e personalità nell’esercizio del diritto di voto”. Riguardo, in
particolare, al“l’osservanza del principio della personalità del voto” questo “impone
modalità rigorose di controllo affinché esso sia garantito”; sotto questo
profilo, “l’autenticazione del pubblico ufficiale terzo rispetto all’elettore è
l’unica condizione idonea ad assicurare il controllo anzidetto; ne deriva che “nella
ipotesi del voto per corrispondenza occorre l’autenticazione della firma per
mezzo di un pubblico ufficiale, con esclusione dell’autocertificazione che,
viceversa, non garantisce alcun controllo diretto sull’identità del votante”
Nella
votazione epistolare, tale
procedimento (autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che
contiene la scheda di voto) “è da considerarsi attività equipollente a quella
svolta presso il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali
accertano l’identità dell’elettore”; ed è in tale contesto che “viene in
rilievo la disposizione di cui all’art. 14 della l. n. 53 del 1990 che … rappresenta
un canone legittimo d’interpretazione dell’inciso di cui all’art. 3, comma 7,
del d.P.R. n. 169 del 2005”, disposto che
“indipendentemente dall’ambito operativo della disposizione stessa … ben
può essere preso a riferimento … per risolvere un dubbio sulla corretta
interpretazione del citato art. 3 comma 7.
Alla luce di
quanto sopra – conclude il Collegio – è da condividere la posizione del
Ministero della Giustizia, “sulle modalità di espressione del voto mediante
lettera”; nello specifico, “è tutt’altro che illegittima l’interpretazione
ministeriale dell’inciso firma
autenticata nei modi di legge nel senso di estendere l’ambito operativo del
criterio di cui al citato art. 14 anche all’elezione de qua, avuto riguardo alle peculiarità e alle specificità delle
regole che governano i procedimenti elettorali, a garanzia della libera
espressione della volontà del corpo elettorale”; né, ribadisce il giudice di
appello, vi è “contrasto” tra la predetta posizione ministeriale “e il
combinato disposto degli articoli 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, da
interpretare nel senso che l’autocertificazione non può trovare applicazione
per quanto riguarda le dichiarazioni di voto (che, giova ripetere, non sono
istanze) nelle competizioni elettorali in generale e nello specifico in quella
per cui è causa”.
6)L’approdo in Cassazione
La vicenda si
conclude in Cassazione, per effetto del ricorso – proposto dai soccombenti in
appello – fondato sul (preteso)
superamento dei limiti giurisdizionali esterni.
Con due
sentenze (sostanzialmente) sovrapponibili (11),
che – per inciso – nulla aggiungono al profilo sostanziale, le Sezioni Unite
reputano i ricorsi inammissibili. Ad avviso del S.C., sono infondate le censure mosse alle sentenze impugnate “sotto il
profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione di potestà
legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all'uopo
creata, bensì interpretato (non è compito di questa Corte accertare se e quanto
correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme
dettate in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia
elettorale, mentre restano circoscritte in una dimensione del tutto marginale
le considerazioni svolte in sentenza in ordine alla rilevanza ermeneutica
dell'art. 34 comma 7 della legge n. 396/1967 - norma della quale il giudice
amministrativo mostra di non ignorare l'abrogazione …, ed evocata soltanto ad abundantiam rispetto alla complessiva
ratio decidendi adottata nel caso di
specie”:
Note
(1)La l. 459/2001 (G.U.
5 gennaio 2002, n. 4), Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero,
ha previsto il voto per corrispondenza – in occasione delle elezioni politiche
e dei referendum ex artt. 75 e 138 Cost. –
a favore dei connazionali residenti all’estero e il d.P.R. 104/2003 (G.U. 13 maggio 2003, n. 109),
Regolamento di attuazione della legge 27
dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero, ne ha disciplinato la concreta
attuazione.
(2)Ricordando che, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa,
“la previsione del voto per corrispondenza non è di per sé un modo meno democratico di quello assembleare ed
anzi serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci
sparsi su tutto il territorio nazionale”, pur nel rilievo, in chiave
associazionistica, che “tale valutazione in astratto favorevole
al voto per corrispondenza deve in concreto trovare conferma attraverso
modalità di svolgimento delle elezioni tali da garantire il rispetto del
principio democratico”: Cons. di Stato,
VI, 15 febbraio 2006, n. 611.
Analogamente Tar Lazio, Roma, 29 febbraio 2012, n. 2034, secondo cui “la
scelta del Legislatore di introdurre - nell’ambito settoriale delle elezioni
degli organi esponenziali di Ordini professionali - modalità di espressione del
voto parzialmente diverse da quelle previste nella normativa elettorale
generale è frutto di una valutazione di merito, ragionevolmente finalizzata ad
assicurare una partecipazione alla consultazione quanto più possibile ampia e
quindi un’elezione di Organi esponenziali quanto più possibile
rappresentativa”, nella consapevolezza che
“tale scelta va però contemperata con quella primaria di garantire la
correttezza del procedimento elettorale, interesse quest’ultimo che assume
carattere generale e che fa capo all’intera collettività di soggetti
partecipanti al procedimento elettorale”; Tar Lazio, Roma, 23 aprile 2004, n.
3501, ove si osserva che “… la previsione del voto per corrispondenza non è
affatto … un modo meno “democratico” di quello assembleare, ché, anzi, nei
confronti di quest’ultimo il Collegio non può sottacere le proprie perplessità
sull’effettività e la genuinità di un voto, reso in assemblee con la presenza
contestuale di centinaia, se non di migliaia di votanti, senza liste o con
liste bloccate e, più in generale, con metodi confusionari ed inadatti a far
emergere una corretta dialettica democratica. Il voto per corrispondenza, al
contrario, serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci
sparsi su tutto il territorio nazionale o anche altrove, altrimenti di fatto
impossibilitati ad esprimersi in altro modo
e, quindi, deprivati di tal diritto invece enfaticamente affermato”
(3)Le parole “dei chimici” sono state soppresse dall’art. 8, c. 6, della
l. 11 gennaio 2018, n. 3 (G.U.
31 gennaio 2018, n. 25), Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute
(4)L’(abrogato) art. 34, u.c., della l. 24 maggio 1967, n. 396 (G.U. 16 giugno 1967, n.
149), Ordinamento della professione di biologo, disponeva: “E’ ammessa la votazione mediante lettera.
L’elettore richiede alla segreteria
del Consiglio dell’Ordine la
scheda all’uopo timbrata, e la fa pervenire
prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio
in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante,
autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta
contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
verificata e fatta constatare l’integrità,
apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa
apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna”. Di
analogo contenuto l’art. 5, u.c., della l. 25 luglio 1966, n. 616 (G.U. 13 agosto 1966, n. 301), Norme integrative
per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la
tutela del titolo e della professione di geologo. Rimarcano la chiarezza della norma (abrogata) PALMIERI, MINARDI, Speciale documentazione amministrativa.
Autenticazione di sottoscrizione prevista da leggi speciali (III parte):
Autentica di sottoscrizione in materia elettorale, di adozione, votazione per
l’elezione di organi di ordini professionali e di atti per i quali il codice di
procedura penale prevede tale formalità, in Serv. dem., 2012, n. 10, 48, sottolineando che “probabilmente, se
non fosse esistito un precedente normativo così chiaro, oggi sarebbero stati
più che ragionevoli i dubbi sulla competenza del funzionario comunale, facendo
la norma generico riferimento all’autentica nei modi di legge e trattandosi di
un atto non catalogabile né fra le istanze né fra le dichiarazioni sostitutive”.
(5)L’(abrogato) art. 20, c. 10, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 (G.U. 24 febbraio 1989, n.
56), Ordinamento della professione di psicologo, disponeva: “E’ ammessa
la votazione per corrispondenza.
L’elettore chiede alla segreteria
del consiglio dell’ordine la scheda all’uopo timbrata e la fa pervenire prima
della chiusura delle votazioni al
presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la
firma del votante, autenticata dal
sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare
l’integrità, apre la busta, ne estrae la
relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma
di uno scrutatore, la depone nell’urna”.
(6)La norma ha subito numerose modifiche: cfr., da ultimo, l’art. 6, c. 6,
lett. a) e b), della l. 3 novembre 2017, n. 165 (G.U. 11 novembre 2017, n. 264), Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
(7)Ministero della Giustizia 2 settembre 2005, n. D.G. D.G. 02/09/05 10265
(parere).
(8)Sulla scorta dell’interpretazione ministeriale, è stata accolta (la
tesi favorevole al) l’esenzione dall’imposta di bollo (a favore della quale si
erano già espressi CORVINO, SCOLARO, Documentazione
amministrativa e servizi demografici, Maggioli, 2009, 56; CORVINO, Normative speciali in materia di
autenticazione firme, in Serv. dem., 2006,
n. 11, 8 ss.): cfr. Agenzia delle Entrate,
23 ottobre 2015, n. 91 (risoluzione),
Interpello – Trattamento fiscale
ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta
contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini
professionali. Di contrario avviso, in precedenza, la Direzione regionale dell’Emilia Romagna,
Interpello 909-556/2013, in MINARDI, PALMIERI, La documentazione amministrativa nei servizi demografici : casi pratici
svolti : disciplina, adempimenti, atti da redigere, Maggioli, 2014, 102 ss.;
vedila riprodotta anche, per stralci, da MASOTTI, PALMIERI, L’autenticazione di firma per le elezioni
degli organi degli ordini professionali: l’Agenzia delle entrate chiarisce il
corretto regime fiscale, in Serv.
dem., 2014, n. 1-2, 27 ss.
(9)Cfr. Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2015, nn. 949 e 951. A distanza di
poco più di un mese, lo stesso Collegio ha riaffrontato la problematica,
richiamando il precedente e
riaffermandone i contenuti: cfr. Tar Lazio, Roma, 11 marzo 2015, n. 4045.
(10)Cons. d Stato, III, 28 luglio 2016, nn. 3426 e 3427.
(11)Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2017, n. 24299 e 26 ottobre 2017, n. 25454.
Rober PANOZZO
(12 febbraio 2020)