Le modifiche alla legge sulla cittadinanza approvate dalla Camera
Disegno di legge approvato dalla
Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
e altre disposizioni in materia di cittadinanza
Art. 1.
(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di
soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«
2-bis. Nei casi di cui alla lettera
b-bis) del comma 1 la
cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso
espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un
genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello
stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine
dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero
l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa
il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore
età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di
altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui
al comma 2-
bis, i soggetti di cui alla lettera
b-bis) del comma 1
acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato
civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«
2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso
entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa
vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno
cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale
di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o
quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista
la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di
istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso
medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà
in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato,
da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da
annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se
in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di
cui al comma 2-
bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa
richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età»;
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto
ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi
legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai
sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico,
con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di
istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il
conseguimento di una qualifica professionale»;
f) all'articolo 9-
bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni
concernenti i minori.»;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso,
acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non
decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana
se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-
bis. -- 1. Ai fini della presente legge, il requisito della
minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione
dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la
responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente
nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e
gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli
stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il
computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come
termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi
abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di
residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici,
qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in
tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o
risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso
all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a
novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza
dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi
consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli
obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera
b-bis),
si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento
di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita
del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla
nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il
compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di
cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la
facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera
b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-
bis, con
indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.
L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza
per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti
finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la
dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti,
nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice
tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il
giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti
dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali
atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o
dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui
all'articolo 10.
Art. 23-
ter. -- 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i
minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei
diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla
ufficializzazione dei nuovi cittadini».
Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
inserito il seguente:
«
1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto
competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla
competente autorità consolare».
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i
provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a
riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura
regolamentare in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque
giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di
trenta giorni.
Art. 3.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli
stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i
diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-
bis, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
d),
della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla
data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle
citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4,
comma 2-
ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo
articolo 1, comma 1, lettera
d), purché abbia risieduto legalmente e
ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è
presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i
requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-
bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera
d), della
presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato
civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il
nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della
cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti
di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della
normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta
dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo
9-
bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo
1, comma 1, lettera
f), della presente legge.
Dal sito del Senato della Repubblica