lunedì 29 settembre 2014




Libera circolazione e matrimoni fittizi: una comunicazione e un manuale-guida della Commissione europea



La Commissione europea ha adottato una comunicazione e un manuale, contenente orientamenti operativi indirizzati agli Stati membri, per fronteggiare la proliferazione dei matrimoni fittizi tra cittadini Ue e cittadini di Stati terzi . Il manuale, precisa la Commissione, spiega le conseguenze pratiche dell'applicazione delle norme in materia di libera circolazione, offrendo alle autorità nazionali una guida operativa per aiutarle a individuare efficacemente i casi di sospetti matrimoni fittizi e ad indagare su di essi: le indicazioni e le informazioni presentate dal manuale dovrebbero far sì che le prassi delle autorità nazionali competenti si basino sugli stessi criteri fattuali e giuridici in tutta l'Unione e contribuire all'osservanza del diritto dell'Unione. Il Manuale, conclude la Commissione,  “non è giuridicamente vincolante né esaustivo e non pregiudica il diritto vigente dell'Unione né i suoi futuri sviluppi, e neanche l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE eventualmente fornita dalla Corte di giustizia”.

sabato 27 settembre 2014








Elezioni (di secondo grado) dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali nelle Regioni a statuto ordinario – Propaganda elettorale


CAMERA DEI DEPUTATI – Assemblea – Seduta di venerdì 19 settembre 2014 – Interpellanza urgente n. 2-00681 degli On.li Stefano Dambruoso e Mazziotti Di Celso sulle iniziative di competenza per garantire un corretto svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani. Interviene il Sottosegretario di Stato Bocci


 STEFANO DAMBRUOSO. Signor Presidente, ringrazio anche il sottosegretario per l'attenzione che vorrà prestare a quanto i sottoscrittori hanno rappresentato nella breve richiesta che andrò ad illustrare.

OMISSIS


 La circolare del Ministero dell'interno n.32 del 2014 sulla legge 7 aprile 2014, n.56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale», all'articolo 9, informa che «la legge n.56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n.212 del 1956 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati di tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono nella quasi totalità (fatti salvi i »consiglieri provinciali uscenti«) sindaci o consiglieri in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale, di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze».
Questo tipo di disposizione, con l'accezione assolutamente ambigua secondo la quale sarebbe ammessa soltanto una comunicazione «in forma impersonale», contrasta con il diritto di informazione, di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini, dei candidati e degli elettori.
Questo tipo di dispositivo, assunto attraverso circolare, sta generando discriminazioni tra liste e candidati, tant’è che persino il sito web del comune capoluogo della città metropolitana di Milano, alla luce della circolare suddetta, ha tratto la seguente indicazione operativa: «Pertanto, visto che questo sito è promosso dal comune di Milano, qualunque commento o post pubblicati dai candidati al consiglio metropolitano verrà prontamente cancellato».
Questo non giustifica un'interpretazione della legge n.56 del 2014 preclusiva del diritto ad una partecipazione informata al processo elettorale, peraltro in netto contrasto con le regole sulla par condicio stabilite dalla legge n.28 del 2000.
A questo punto, quindi, le chiediamo, sottosegretario, che rappresenta il signor Ministro dell'interno, cosa intenda fare il Governo per quanto di competenza: in primo luogo, per garantire e tutelare il diritto fondamentale di informazione e libertà di espressione e per evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi; in secondo luogo, per garantire il rispetto e l'applicazione della legge n.28 del 2000 sulla par condicio; infine, come ultimo punto, per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati e il corpo elettorale.

OMISSIS

GIANPIERO BOCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, con l'interpellanza all'ordine del giorno gli onorevoli Dambruoso e Mazziotti Di Celso richiamano l'attenzione del Governo, come è stato ricordato, sulla circolare del Ministero dell'interno n.32 del 2014, nella parte relativa alla materia della propaganda elettorale per le imminenti elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.
In proposito, chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per garantire il diritto di informazione e la libertà di espressione, nonché per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati ed il corpo elettorale.
Ai sensi della legge n.56 del 2014, le modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in questione fanno capo agli enti territoriali interessati, che esercitano la relativa competenza in piena autonomia. Tuttavia, sia in sede parlamentare sia in un apposito tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, è emersa l'esigenza che, almeno nella fase di prima applicazione della citata legge n.56, il Ministero dell'interno fornisse il proprio contributo meramente tecnico sui procedimenti elettorali ivi previsti, attesa l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale.
Di intesa con il suddetto tavolo di lavoro, presieduto dal sottosegretario per gli affari regionali, è stata predisposta la circolare ministeriale citata dagli onorevoli interpellanti, al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, alla luce della loro particolare novità, ferma restando la facoltà delle amministrazioni destinatarie del documento di assumere differenti determinazioni.
Riguardo allo specifico tema della propaganda elettorale, nella circolare si esprime l'avviso che, in ragione della relativa esiguità e della peculiarità del corpo elettorale, costituito – come del resto è stato ricordato – dai soli amministratori locali, alle elezioni di cui trattasi non sia applicabile la disciplina della propaganda tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n.212 del 1956, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutti gli elettori partecipanti alle elezioni. La circolare, poi, richiama l'applicabilità alle elezioni in questione, come ad ogni altra consultazione elettorale o referendaria, dell'articolo 9 della legge n.28 del 2000, che fa divieto alle amministrazioni pubbliche, e quindi in questo caso agli amministratori locali, di svolgere, nell'esercizio delle loro funzioni, attività di comunicazione nel periodo elettorale, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale. Si tratta di un richiamo opportuno e pertinente, atteso che i candidati sono, nella quasi totalità, sindaci o consiglieri comunali in carica. Risulta particolarmente avvertita, quindi, l'esigenza di evitare che le attività di comunicazione da essi poste in essere, attraverso canali istituzionali, forniscano una rappresentazione suggestiva e comunque non neutrale, a fini elettorali, delle proprie capacità gestionali e decisionali. D'altra parte, viene ricordato, anche, che detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti.
Ciò chiarito sui contenuti della circolare, rappresento che, in ogni caso, le restanti modalità di propaganda elettorale non possono che essere assolutamente libere, non essendo regolate da alcuna norma di legge. Di conseguenza, ogni singolo candidato potrà svolgere la più varia attività di propaganda, compresa l'indizione di riunioni pubbliche, sempre – si ribadisce – al di fuori delle proprie funzioni istituzionali.
Infine, in ordine al quesito relativo alla necessità di garantire il rispetto e l'applicazione della legge n.28 del 2000 sulla par condicio, informo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso l'avviso che la natura della consultazione elettorale non diretta e la particolare tipologia del corpo elettorale attivo e passivo coinvolto sono elementi che concorrono a ritenere non applicabile alle consultazioni in questione la disciplina in materia dell'accesso alle emittenti radiotelevisive, recata dalla predetta legge n.28.
Resta ferma, ovviamente, l'applicazione dei principi generali a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, dei principi di completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione, laddove le emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, dovessero dare copertura informativa alle competizioni elettorali in questione.





Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014, Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)
1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.
Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma».
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».
2. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n.
«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.
All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
Art. 4.
(Cognome del figlio maggiorenne)
1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.
3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente 396, e successive modificazioni. della Repubblica 3 novembre 2000, n.
Art. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)
1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai 400, e sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al 396, le decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.
3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

mercoledì 24 settembre 2014



DAL SITO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
Cognome dei figli
L'Assemblea della Camera ha approvato, il 24 settembre 2014, un testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 360 e abb.), volto a modificare la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. Il provvedimento passa ora al Senato.
informazioni aggiornate a mercoledì, 24 settembre 2014
Il testo unificato, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, prevedendo la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno.
In particolare, il provvedimento prevede che al figlio nato nel matrimonio, su accordo dei genitori, possa essere attribuito uno dei seguenti cognomi:
  • il cognome del padre;
  • il cognome della madre;
  • il cognome di entrambi, nell’ordine concordato.
Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori.
La stessa regola varrà per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore, ne assume il cognome e laddove l'altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento (tanto volontariamente quanto a seguito di accertamento giudiziale), il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso.
Il testo unificato inoltre:
  • stabilisce che i figli degli stessi genitori, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ultimo;
  • prevede che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori potrà a sua volta trasmetterne al proprio figlio solo uno, potendo liberamente scegliere quale dei due;
  • disciplina l'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne;
  • garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.
La riforma si applicherà solo alle dichiarazioni di nascita successive all'entrata in vigore di un apposito regolamento attuativo, da adottarsi entro dodici mesi.
In via transitoria sarà possibile aggiungere il cognome materno ai figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo: sono necessari il consenso di entrambi i genitori e del figlio minorenne, qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

mercoledì 17 settembre 2014




Divorzio (e separazione personale) - Nuovi compiti per l'ufficiale dello stato civile (in parte differiti) – La relazione al disegno di legge di conversione


Disegno di legge n. 1612, d’iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza il 12 settembre 2014, Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, Senato della Repubblica, XVII legislatura, n. 1612 (stralcio)

OMISSIS

L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
È esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile).
L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'articolo 69 dell'ordinamento dello stato civile.
La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È quindi inserito nell'articolo 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.
OMISSIS

Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza dei difensori non è obbligatoria.
Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all'ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l'accordo nelle forme dell'autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni.
In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni. In primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore. Inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi). Infine, e soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.
Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.
Con altra disposizione, contenuta nel comma 6, viene modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

OMISSIS

venerdì 12 settembre 2014




Divorzio (e separazione personale) - Nuovi compiti per l'ufficiale dello stato civile (in parte differiti)



Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile


OMISSIS


Capo II

Procedura di negoziazione assistita da un avvocato

OMISSIS



Art. 5

Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione
 
  
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice
civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la
sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato. 



Art. 6

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio.
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo'
essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione
consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del  Comune
in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
dallo  stesso,  dell'accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui
all'articolo 5. 
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al
periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del
matrimonio;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta  la
seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra
coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;». 


OMISSIS


Capo III


Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio


Art. 12

Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
 
 
  1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato
civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui
e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo  3,  primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti
personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si
procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio.  L'accordo  non  puo'  contenere  patti  di   trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al
presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali
che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le
parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta
la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di
cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta
la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della
conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di
scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
642». 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 


OMISSIS



giovedì 11 settembre 2014



Corte di Giustizia UE 10 settembre 2014, n. C-491/13

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articoli 6, 7 e 12 – Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva – Margine di discrezionalità delle autorità competenti





L’articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.


Dal sito http://curia.europa.eu



Corte di Giustizia UE 4 settembre 2014, n. C-474/12

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei lavoratori – Non discriminazione – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato il commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro




Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell’ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell’acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.



Dal sito http://curia.europa.eu