Divorzio
(e separazione personale) - Nuovi compiti per l'ufficiale dello stato civile
(in parte differiti)
Decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione
dell'arretrato in materia
di processo civile
OMISSIS
Capo II
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
OMISSIS
Art. 5
Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a
seguito della convenzione
e trascrizione
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali
di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o
di scioglimento del
matrimonio, di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo'
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune
in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui
all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
OMISSIS
Capo III
Ulteriori disposizioni per la
semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio
Art. 12
Separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
innanzi all’ufficiale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui
e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si
procede per la modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al
presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali
che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le
parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta
la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta
la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della
conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
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