Corte di Giustizia UE 3 ottobre
2019, n. C-302/18, X
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo –
Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante
di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse
stabili, regolari e sufficienti»
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 del
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel
senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda
unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di
lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale
richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del
richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
3 ottobre 2019
Nella causa C‑302/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri, Belgio), con decisione del 14 dicembre 2017, pervenuta in
cancelleria il 4 maggio 2018, nel procedimento
X
contro
Belgische Staat,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di
sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund e
L.S. Rossi, giudici
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per X,
da J. Hardy, advocaat;
– per il
governo belga, da C. Pochet e M. Jacobs, nonché da P. Cottin, in
qualità di agenti, assistiti da E. Matterne, advocaat;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da E. de Moustier, A.‑L. Desjonquères ed E. Armoet,
in qualità di agenti;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
L. D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per il
governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 6 giugno 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone X al
Belgische Staat (Stato belga), in merito, segnatamente, al rigetto di una
domanda di autorizzazione di residenza e di ottenimento dello status di
soggiornante di lungo periodo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/86/CE
3 Ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003,
L 251, pag. 12):
«1. Al momento della
presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro
interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di
dimostrare che il soggiornante dispone:
(...)
c) di risorse
stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza
ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli
Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e
possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni
nazionali, nonché del numero di familiari».
Direttiva 2003/109
4 I
considerando 1, 2, 4, 6, 7 e 10 della direttiva 2003/109 enunciano quanto
segue:
«(1) Al fine
di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il
trattato [CE] prevede, da una parte, l’adozione di misure volte ad assicurare
la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia
di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall’altra,
l’adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei
diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Nella
riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio
europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini
di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone
che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da
definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo
Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più
simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.
(...)
(4) L’integrazione
dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri
costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e
sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.
(...)
(6) La
condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo
dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro.
Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del
radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa
flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono
indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.
(7) Per
acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi
terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di
un’assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo
Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un
reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi
al regime pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali.
(...)
(10) Occorre
stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al
conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure
dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro
delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da
garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse
non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di
soggiorno».
5 L’articolo
5 di tale direttiva, rubricato «Condizioni per acquisire lo status di
soggiornante di lungo periodo», così prevede:
«1. Gli Stati membri
richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e
per i familiari a carico:
a) di risorse
stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari,
senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro
interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro
natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e
pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante
di lungo periodo;
b) di
un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i
propri cittadini nello Stato membro interessato.
(...)».
6 L’articolo
7, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:
«Per ottenere lo status di soggiornante di lungo
periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità
competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della
documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la
sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario,
di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.
(...)».
7 Ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva:
«Lo status di soggiornante di lungo periodo è
permanente, fatto salvo l’articolo 9».
8 L’articolo
9 della direttiva 2003/109, rubricato «Revoca o perdita dello status», al suo
paragrafo 1, cosi prevede:
«I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto
allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:
a) constatazione
dell’acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;
b) adozione di
un provvedimento di allontanamento a norma dell’articolo 12;
c) in caso di
assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi
consecutivi».
9 L’articolo
11 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. «Il soggiornante
di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per
quanto riguarda:
a) l’esercizio
di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi
nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri,
nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di
licenziamento e di retribuzione;
(...)».
10 L’articolo
12 della citata direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri
possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente
se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per
l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
2. La decisione di
cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.
(...)».
11 L’articolo
13 della medesima direttiva così recita:
«Gli Stati membri possono rilasciare permessi di
soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli
rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno
non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi
del capo III della presente direttiva».
Direttiva 2004/38/CE
12 Ai
sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e
rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35):
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
– di disporre
di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno;
(...)».
13 L’articolo
14, rubricato «Mantenimento del diritto di soggiorno», prevede al paragrafo 2:
«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano
del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le
condizioni fissate negli stessi.
(...)».
Diritto belga
14 Ai
sensi dell’articolo 15 bis della wet betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(legge in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed
espulsione degli stranieri), del 15 dicembre 1980 (
Belgisch Staatsblad,
31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile alla
controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli
stranieri»):
Ǥ1. Fatti salvi motivi di ordine pubblico o di
sicurezza nazionale, deve essere riconosciuto lo status di soggiornante di
lungo periodo allo straniero non cittadino dell’Unione europea, il quale
soddisfi i requisiti fissati al paragrafo 3 e dimostri un soggiorno legale e
ininterrotto nel Regno [del Belgio] nei cinque anni che precedono
immediatamente la richiesta di acquisizione dello status di soggiornante di
lungo periodo.
(...)
§3. Lo straniero di
cui al paragrafo 1 deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a
carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei
suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato, nonché di un’assicurazione
malattia che copra i rischi in Belgio.
I mezzi di sussistenza di cui al paragrafo 1 devono
corrispondere almeno al livello di risorse al di sotto del quale può essere
concesso un aiuto sociale. Nell’ambito della loro valutazione si tiene conto
della loro natura e della loro regolarità.
Il Re determina, con Regio Decreto deliberato dal
Consiglio dei Ministri e tenendo conto dei criteri definiti al paragrafo 2,
l’ammontare minimo dei mezzi di sussistenza necessari».
15 Nella
circolare relativa allo status di soggiornante di lungo periodo del 14 luglio
2009 (
Belgisch Staatsblad, 11 agosto 2009), si precisa che la prova di
tali mezzi di sussistenza può essere stabilita nel seguente modo:
«La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita dal
reddito professionale, dall’indennità di disoccupazione, dall’indennità di
invalidità, dal prepensionamento, dall’indennità di vecchiaia,
dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o dall’assicurazione contro
le malattie professionali, (...) Tale elenco non è tassativo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 Il
26 luglio 2007 X, che ha dichiarato di essere cittadino camerunese, ha
presentato domanda di visto per studenti all’ambasciata belga a Yaoundé
(Camerun). Egli ha ottenuto detto visto e il suo diritto di soggiorno in Belgio
è stato prorogato annualmente fino al 15 gennaio 2016. Il 19 gennaio 2016, su
richiesta di X è stato concesso un permesso di soggiorno in quanto in possesso
di un permesso di lavoro. La durata di validità di tale permesso andava fino al
14 gennaio 2017.
17 Il
27 dicembre 2016, X ha presentato una domanda intesa ad ottenere il
conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo. A sostegno di tale
richiesta, egli ha presentato, in particolare, come prova di mezzi di
sussistenza stabili, regolari e sufficienti, contratti di lavoro, un avviso
fiscale e buste paga a nome di suo fratello. Inoltre, X ha prodotto un
documento firmato da suo fratello, con il quale quest’ultimo si impegnava a
provvedere affinché «l’interessato disponesse, “per sé e per i familiari a
carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei
suoi familiari, in modo da non diventare un onere per lo Stato” in conformità
all’articolo 15 bis della [legge sugli stranieri]».
18 Il
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve
Vereenvoudiging (delegato del segretario di Stato per l’asilo e la migrazione,
incaricato della semplificazione amministrativa, Belgio) (in prosieguo: il
«delegato») ha respinto tale domanda con decisione del 5 aprile 2017. Per
quanto riguarda i mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti ai sensi
dell’articolo 15 bis della legge sugli stranieri, la decisione era così
formulata:
«L’interessato non possiede risorse proprie. Risulta che
egli non esercita più attività retribuita dal 31 maggio 2016 e che non dispone
attualmente di alcuna risorsa. Menziona risorse di suo fratello. L’interessato
deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per se stesso
in modo da non diventare un onere per lo Stato belga».
19 X
ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri, Belgio), nel quale sostiene che essa era fondata su
un’interpretazione erronea della condizione relativa ai mezzi di sussistenza di
cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, disposizione
recepita dall’articolo 15 bis della legge sugli stranieri, in quanto tali
disposizioni non richiederebbero che siano presi in considerazione soltanto i
mezzi propri del ricorrente.
20 X
sottolinea che l’espressione «disporre di risorse sufficienti», ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 doveva essere
interpretata nello stesso modo dei termini identici usati dalle direttive
2003/86 e 2004/38. La direttiva 2003/109 intende ravvicinare lo status
giuridico dei titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata a quello
conferito ai cittadini dell’Unione. Ne conseguirebbe, in particolare, che la
giurisprudenza relativa alla direttiva 2004/38 nonché la giurisprudenza
pertinente precedente all’entrata in vigore di tale direttiva, dalla quale
risulterebbe che quest’ultima non impone alcun requisito quanto alla
provenienza delle risorse sufficienti, devono essere applicate per analogia.
21 Per
contro, il delegato sostiene che il solo fatto che X sia preso in carico dal
fratello non implica che egli abbia un reddito regolare e stabile. A suo
avviso, la valutazione delle risorse nell’ambito di una procedura di
ricongiungimento familiare non può essere effettuata allo stesso modo di quella
effettuata nell’ambito di una procedura di ottenimento dello status di
soggiornante di lungo periodo. Inoltre, nel caso di un ricongiungimento
familiare relativo ad un cittadino dell’Unione, potrebbero essere presi in
considerazione soltanto i redditi di quest’ultimo.
22 Alla
luce di tali osservazioni, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se
l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 debba essere
interpretato nel senso che le «risorse» di cui a tale disposizione sono
unicamente «risorse proprie» del ricorrente o se tale nozione comprenda altri
tipi di risorse.
23 Date
tali circostanze, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il
contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2003/109], che prevede
(in particolare) che, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo,
i cittadini di paesi terzi devono comprovare che “dispongono”, per sé e per i
familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento
loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale
dello Stato membro interessato, debba essere interpretato nel senso che dette
risorse possono essere unicamente “risorse proprie” del cittadino del paese
terzo.
2) Se sia
sufficiente, a tal proposito, che dette risorse siano a disposizione del
cittadino di un paese terzo, senza che siano poste ulteriori condizioni
relative alla provenienza delle medesime, cosicché queste possono essere messe
a disposizione del cittadino del paese terzo anche da un familiare o da un
altro terzo.
3) In caso di
risposta affermativa all’ultima questione, se in tal caso un impegno di presa
in carico assunto da un terzo, in cui detto terzo si impegna a garantire che il
richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo “disponga per sé e per i
familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento
suo e dei suoi familiari, per evitare di fare ricorso allo Stato”, sia
sufficiente a comprovare che il richiedente può disporre di risorse ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2003/109]».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2003/109 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse», di
cui a tale disposizione, riguardi unicamente le «risorse proprie» del
richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo o se tale nozione
comprenda anche le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo
nonché, eventualmente, se un impegno di assistenza sottoscritto da tale terzo
sia sufficiente a fornire la prova che detto richiedente dispone di risorse
stabili, regolari e sufficienti, ai sensi di detta disposizione.
25 Ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, gli
Stati membri impongono ai cittadini di paesi terzi l’obbligo di fornire la
prova che dispongono per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e
regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare
ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli
Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e
regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni
prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo
periodo.
26 Poiché
l’articolo 5, paragrafo1, lettera a), della direttiva 2003/109 non contiene
alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri, l’espressione «risorse»
ivi contenuta, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto
dell’Unione e interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima,
indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri, prendendo
in considerazione il tenore letterale della disposizione di cui trattasi nonché
il suo contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte
(v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C‑306/16,
EU:C:2017:844, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
27 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2003/109, va osservato che le versioni spagnola,
inglese, francese e italiana di tale disposizione utilizzano un termine
equivalente al termine «risorse», il quale, secondo il suo significato
abituale, può riferirsi a tutti i mezzi finanziari a disposizione del richiedente
lo status di residente di lungo periodo, indipendentemente dalla loro fonte.
Per contro, le versioni in lingua neerlandese e tedesca di tale disposizione
utilizzano termini equivalenti alla nozione di «reddito», che si riferisce più
restrittivamente alle risorse personali, come, in particolare, quelle derivanti
dall’attività economica del richiedente lo status di soggiornante di lungo
periodo, il che tenderebbe ad escludere le risorse provenienti da un terzo,
come un familiare.
28 Tenuto
conto di questa ambiguità, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2003/109 non consente, di per sé, di determinare né
la natura né l’origine delle risorse ivi menzionate.
29 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo della direttiva 2003/109, essa
mira principalmente all’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilmente
residenti negli Stati membri. Inoltre, come risulta dal considerando 2 di tale
direttiva, con la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo,
essa intende ravvicinare lo status giuridico di tali cittadini a quello dei
cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012,
Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
30 Per
quanto riguarda tale integrazione, secondo una giurisprudenza costante, come
conferma altresì il considerando 6 della direttiva 2003/109, essa risulta
innanzitutto dalla durata del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni
che attesta il radicamento della persona di cui trattasi nel paese e quindi il
suo stabilimento permanente (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014,
Tahir, C‑469/13, EU:C:2014:2094, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Da tale
punto di vista, la provenienza delle risorse di cui deve disporre un
richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo non sembra essere un
criterio decisivo.
31 Per
quanto riguarda, in terzo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 5,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, occorre rilevare che
l’esigenza di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti costituisce
una delle condizioni sostanziali per ottenere lo status di soggiornante di
lungo periodo. Orbene, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva
2003/109 e del sistema da essa istituito, occorre rilevare che i cittadini di
paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure
previste da tale direttiva, hanno il diritto di conseguire lo status di
soggiornante di lungo periodo nonché gli altri diritti derivanti dalla
concessione di detto status (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012,
Commissione/Paesi Bassi, C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 68). In tale contesto,
come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46
delle sue conclusioni, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2003/109 non consente, in linea di principio, di stabilire condizioni
supplementari relative alla provenienza delle risorse contemplate da tale
disposizione.
32 Inoltre,
tenendo conto del quadro contestuale più ampio della suddetta disposizione,
occorre rilevare che un requisito analogo di disporre di «risorse» figura anche
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, ai sensi del
quale ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di
un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, in particolare se
dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno.
33 La Corte ha dichiarato che
un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle
risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38
nel senso che l’interessato dovrebbe autonomamente disporre di tali risorse e
non potrebbe avvalersi, a tale proposito, delle risorse di un familiare che lo
accompagna, aggiungerebbe a tale condizione, quale formulata nella direttiva
2004/38, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che
rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto
fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’articolo
21 TFUE, in quanto esso non è necessario al raggiungimento dell’obiettivo
perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri (v.,
in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14,
EU:C:2015:476, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
34 La
nozione di «risorse» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2003/109 può essere interpretata in modo analogo a quello previsto
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, nel senso
che non esclude che l’interessato possa avvalersi di risorse provenienti da un
terzo, suo familiare.
35 Tuttavia,
dato il carattere definitivo dell’acquisizione dello status di residente di
lungo periodo e tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2003/109, che è quello di preservare il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro interessato, il requisito delle «risorse»
ai sensi di tale direttiva ha un ambito di applicazione diverso da quello di
cui alla direttiva 2004/38/CE.
36 Infatti,
dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 risulta che
gli Stati membri valutano tali risorse rispetto alla loro natura e regolarità e
possono tenere conto del livello minimo degli stipendi e delle pensioni prima
della domanda di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo.
Inoltre, contrariamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2004/38, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2003/109 richiede che le risorse ivi menzionate siano non solo «sufficienti»,
ma anche «stabili» e «regolari».
37 Per
quanto riguarda, sempre, il contesto di tale disposizione, occorre rilevare che
un requisito di disporre di risorse «stabili, regolari e sufficienti» è
contenuto anche nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della direttiva
2003/86. La Corte
ha dichiarato che deriva dallo stesso tenore letterale di tale disposizione e
in particolare dall’impiego dei termini «stabili» e «regolari» che le risorse
economiche in esame devono presentare una certa permanenza e una certa
continuità. A tale proposito, ai sensi della seconda frase dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86, gli Stati membri valutano le
risorse suddette con riferimento, in particolare, alla loro «regolarità» (v.,
in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285,
punto 30).
38 Risulta,
quindi, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 che
il suo dettato non può essere interpretato nel senso che osta alla possibilità
per l’autorità competente dello Stato membro cui sia stata presentata una
domanda di ricongiungimento familiare di esaminare se la condizione delle
risorse del soggiornante sia soddisfatta tenendo conto di una valutazione
relativa al mantenimento di tali risorse anche oltre la data di presentazione
della domanda (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14,
EU:C:2016:285, punto 31).
39 Inoltre,
per quanto riguarda la stessa disposizione, e in particolare il termine «sufficienti»
che emerge dalla sua formulazione, la
Corte ha già rilevato che, poiché l’entità delle esigenze può
variare notevolmente da un individuo all’altro, tale disposizione deve essere
interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare un certo importo
come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possono stabilire un
importo di reddito minimo, indipendentemente da un esame concreto della
situazione di ciascun richiedente (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010,
Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 48).
40 Pertanto,
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 discende che
non è la provenienza delle risorse, bensì il loro carattere duraturo e
sufficiente, tenuto conto della situazione individuale dell’interessato, che è
decisivo.
41 Dall’esame
del tenore letterale, dell’obiettivo e del contesto dell’articolo 5, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce segnatamente delle
disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la
provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio
determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste
ultime siano stabili, regolari e sufficienti.
42 Di
conseguenza, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue
conclusioni, spetta alle autorità competenti degli Stati membri analizzare in
pratica la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di
lungo periodo nel suo insieme e indicare i motivi per cui le sue risorse sono
sufficienti e se presentano o no una certa permanenza e continuità, in modo che
il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro ospitante.
43 Le
risorse provenienti da un terzo o da un familiare del richiedente non sono
quindi escluse dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2003/109, purché esse siano stabili, regolari e sufficienti. A tale riguardo,
in una situazione come quella di cui alla causa principale, il carattere
giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un terzo
o di un familiare del richiedente può essere un elemento importante da prendere
in considerazione. Le autorità competenti degli Stati membri possono altresì
tener conto, in particolare, dei vincoli familiari tra il richiedente lo status
di soggiornante di lungo periodo e il familiare o i familiari disposti ad
occuparsene. Del pari, la natura e la permanenza delle risorse del o dei
familiari di tale richiedente possono costituire elementi pertinenti in tal senso.
44 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni
sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di
«risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse
proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può
anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un
terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente
interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.
Sulle spese
45 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve
essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale
disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo
status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse
messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della
situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili,
regolari e sufficienti.
Dal sito http://curia.europa.eu