RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
NATURALI - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 10
DICEMBRE 2012, N. 219
1)SCHEMA DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2)RELAZIONE DEL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
3)PARERE DEL CONSIGLIO DI
STATO
1) SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA
LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
NATURALI.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre
2012, n. 219 ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede che con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa
delegata prevista dall’articolo 2 della legge, sono apportate le necessarie e
conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello
stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396;
VISTO l’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1998, n. 400;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
VISTO il decreto legislativo 28
dicembre 2013, n. 154;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
UDITO il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ……;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della
giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
ART. 1
(Inserire la rubrica)
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel Titolo VII, alla
rubrica, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati
fuori del matrimonio”;
b) all’articolo 28, comma 1,
lettera b), le parole: “di filiazione naturale” sono sostituite dalle
seguenti: “del figlio nato fuori del matrimonio”;
c) all’articolo 29, comma 2, le
parole: “legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento
di filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “del figlio nato
nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento
del figlio nato fuori del matrimonio”;
d) all’articolo 30, comma 4,
secondo periodo, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato
fuori del matrimonio”;
e) all’articolo 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1
è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica
del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il
cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo
il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente
da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne
vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se
diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del
genitore.”;
3) il comma 3 è sostituito dal
seguente: “3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con
comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio
medesimo.”;
f) all’articolo 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola: “naturali”
è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
2) al comma 1, la parola: “naturale”
è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
3) al comma 2, la parola: “incestuosi”
è sostituita dalle seguenti: “nati da persone tra le quali esiste un vincolo
di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo
grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell’articolo 251
del codice civile”;
g) all’articolo 43, comma 1, la
parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del
matrimonio”;
h) all’articolo 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: “naturale”
è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio” e la parola: “sedici”
è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
2) al comma 2, la parola: “sedici”
è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
i) all’articolo 46, comma 1, la
parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del
matrimonio”;
l) all’articolo 47, comma 1, la
parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del
matrimonio”;
m) all’articolo 48, comma 3, la
parola: “naturale” è soppressa;
n) all’articolo 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera k),
le parole: “di filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “del
figlio nato fuori del matrimonio”;
2) al comma 1, la lettera n) è
soppressa;
3) al comma 1, alla lettera o),
le parole: “la filiazione legittima” sono sostituite dalle seguenti: “che
il figlio è nato nel matrimonio”;
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) al comma 4, le parole: “ai
commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;
o) all’articolo 50, la parola:
“potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
p) all’articolo 64, comma 2, la
parola: “naturali” sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del
matrimonio”;
q) all’articolo 98, il comma 2
è sostituito dal seguente: “2. L'ufficiale dello stato civile provvede con
le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la
registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero
nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato
fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice
civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso
spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato
nell'annotazione.”.
2. Dall'attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
2)RELAZIONE DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Articolato
La legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 – nel
modificare le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento di
figli naturali (artt. 1 e 3) e nel delegare il Governo alla revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2) – all’articolo 5, comma
1, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa
delegata, siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina
regolamentare dello stato civile di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante
“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014, ed è entrato in vigore il 7
febbraio successivo.
In particolare, l’articolo 105 del citato decreto
legislativo n. 154, del 2012, rubricato “Sostituzione termini”, dispone la
sostituzione, in tutta la legislazione vigente, delle seguenti parole: “potestà
genitoriale” con “responsabilità genitoriale” (comma 1), “figlio legittimo” con
“figlio nato nel matrimonio” (comma 2), “figlio naturale” con “figlio nato
fuori del matrimonio” (comma 3) e, infine, stabilisce la soppressione delle
parole “figli legittimati”.
Per le modalità di adozione del regolamento di cui al citato
comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 219, del 2012, tale ultima disposizione
prevede che lo stesso sia adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 2 della legge n. 219 citata, ovvero su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari
opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Attualmente le
politiche per la famiglia fanno capo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Il presente schema reca, pertanto, le modificazioni del
citato regolamento sull’ordinamento dello stato civile e, in particolare, si
compone del solo articolo 1, articolato in tre commi, dei quali si illustra il
contenuto.
Nel comma 1, in osservanza dell’articolo 105, comma 3, del
decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in premessa, si dispone, per
l’intero regolamento, che l’espressione riferita ai figli naturali sia
sostituita dal riferimento ai figli nati fuori del matrimonio: tale
sostituzione è disposta, segnatamente, nella rubrica del titolo VII;
nell’articolo 28, comma 1, lettera b); nell’articolo 29, comma 2; nell’articolo
30, comma 4; nell’articolo 42, alla rubrica e al comma 1; nell’articolo 43,
comma 1; nell’articolo 45, comma 1; nell’articolo 46, comma 1; nell’articolo
47, comma 1; nell’articolo 49, comma 1, lettera k); nell’articolo 64, comma 2;
nell’articolo 98, comma 2, del quale si ripropone l’intera riformulazione.
Sempre nel medesimo comma, in osservanza dell’articolo 105,
comma 2, del decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in premessa, viene
stabilito che in tutto il regolamento l’espressione riferita ai figli legittimi
sia sostituita dal riferimento ai figli nati nel matrimonio e, in particolare,
nell’articolo 29, comma 2; nell’articolo 33, comma 2; nell’articolo 49, comma
1, lettera o); nell’articolo 98, comma 2, nei termini già illustrati in
relazione alla sostituzione dell’espressione relativa ai figli naturali.
Nell’ambito del comma 1 dello schema sono, inoltre, disposte
le ulteriori modifiche di seguito illustrate.
Nell’articolo 33, il comma 1 è abrogato e i commi 2 e 3 sono
modificati, esclusivamente sul piano descrittivo – e confermando la disciplina
vigente in materia di cambiamento del cognome per il figlio nato nel matrimonio
e il figlio maggiorenne di persona che modifica il cognome – attraverso la sola
eliminazione del riferimento al figlio legittimato. Tale modifica è motivata
dall’abrogazione della Sezione II del Capo II del Titolo VII del Libro Primo
del codice civile, relativa alla legittimazione dei figli naturali, recata dal
comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 219, del 2012, nonché dalla conseguente
soppressione dell’espressione “figlio legittimato”, recata dal citato articolo
105, comma 4, del decreto legislativo n. 154, del 2013.
Nell’articolo 42, al comma 2, la parola “incestuosi” è
sostituita dall’espressione descrittiva di tale fattispecie, introdotta
nell’articolo 251 del codice civile, per effetto della modifica disposta dal
comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 219, del 2012.
Nell’articolo 45, ai commi 1 e 2, il riferimento all’età di
sedici anni, per la disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, è sostituito dalla previsione dell’età di quattordici, in ossequio
alla modifica dell’articolo 250 del codice civile, recata nell’articolo 1,
comma 2, lettere da a) ad e), della legge n. 219, del 2012.
Nell’articolo 48, comma 3, si prevede la soppressione
dell’aggettivo “naturale” riferito alla dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del
decreto legislativo n. 154, del 2013 che ha apportato la medesima modifica
all’articolo 269 del codice civile.
Nell’articolo 49, già menzionato per la sostituzione
dell’espressione relativa ai figli naturali, la lettera n) del comma 1 è
soppressa e i commi 2 e 3 sono abrogati, per effetto dell’abrogazione della
fattispecie relativa ai figli legittimati, sopra illustrata relativamente alle
modifiche dell’articolo 33; correlativamente, nel comma 4 dell’articolo 49 in
esame, le parole “ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma
1”.
All’articolo 50, la parola “potestà” è sostituita dalle
seguenti: “responsabilità genitoriale”, in ossequio alla previsione di cui al
comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 154, del 2013, citato in
premessa.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
3)PARERE DEL
CONSIGLIO DI STATO
Cons. di Stato, Sez. Consultiva
Atti normativi, Adunanza del xx novembre 2014, n. xxx, Ministero dell'interno ufficio affari legislativi e parlamentari.
Schema di d.P.R. recante regolamento di attuazione dell’art. 5, co. 1, l. 10
dicembre 2012, n. 219, in materia del riconoscimento dei figli naturali.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 22/A2014002391/III senza data, pervenuta
in Segreteria l’11 novembre 2014, con la quale il Ministero dell’Interno
(Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del
Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore,
Consigliere Damiano Nocilla;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che “la legge 10 dicembre 2012, n.
219, ha riformato la materia della filiazione naturale e del relativo
riconoscimento, eliminando dall’ordinamento le residue distinzioni tra figli
legittimi e figli naturali ed affermando il principio dell’unicità dello stato
giuridico dei figli.
Sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i
figli, anche adottivi, l’art. 2 della legge n. 219 del 2012 ha conferito una
delega” al Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi “per la
modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione
dello stato di adottabilità, al fine dì adeguarle ai nuovi principi da essa
introdotti nell’ordinamento”.
La medesima legge, “all’articolo 5, comma 1, ha anche previsto
che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata
fossero apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina
regolamentare dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Il Governo ha esercitato la delega legislativa “attraverso
l’adozione del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, entrato in vigore
il 7 febbraio 2014, con il quale, all’articolo 105, è stata disposta la
sostituzione, in tutta la legislazione vigente, delle parole “potestà
genitoriale” con “responsabilità genitoriale”, “figlio legittimo” con “figlio
nato nel matrimonio”, “figlio naturale” con “figlio nato fuori del matrimonio”
ed è stata stabilita la soppressione delle parole “figli legittimati”.
Lo schema di regolamento sul quale viene richiesto il parere di
competenza “intende, pertanto, dare attuazione alle sopracitate disposizioni,
trasponendo nella normazione secondaria il principio dell’unicità dello stato
giuridico dei figli ed adeguando la terminologia con le nuove definizioni
introdotte dal predetto articolo del decreto legislativo n. 154 del 2013”.
Dopo aver ricordato che l’articolo 5 della legge n. 219 del
2012 prevede che il regolamento di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 venga adottato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle amministrazioni
di cui al comma 3 dell’articolo 2 della citata legge n. 219 citata, e cioè su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno,
del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del
Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato per le politiche per la famiglia, l’Amministrazione riferente fa presente
che le politiche per la famiglia fanno capo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, mentre non risulta assegnata la delega per le pari
opportunità; il che spiega come sia stato chiesto il concorso del Ministro del
Lavoro e non vi sia stato nell’iter dello schema in oggetto quello del Ministro
o Sottosegretario delegato per le pari opportunità.
Lo schema di decreto consta di un solo articolo, diviso in due
commi.
Nel comma 1, in ossequio alla disposizione dell’art. 105 d.lgs.
n. 154 del 2013, si prevede, per l’intero regolamento, che l’espressione
riferita ai figli naturali sia sostituita dal riferimento ai figli nati fuori
del matrimonio: tale sostituzione è disposta esplicitamente nella rubrica del
titolo VII (vedi lett. a), nell’art. 28, co. 1, lett. b) (vedi lett. b),
nell’art. 29, comma 2 (vedi lett. c), nell’art. 30, comma 4 (vedi lett. d),
alla rubrica e al comma 1 dell’art. 42 (vedi lett. f) nn. 1 e 2), nell’art. 43,
comma 1 8Vedi lett. g), nell’art. 45, comma 1 (vedi lett. h) n. 1, nell’art.
46, comma 1 (vedi lett. i), nell’art. 47, comma 1 (vedi lett. l), nell’art. 49,
comma 1, lett. K (vedi lett. n), n. 1) e all’art. 98, comma 2, la sostituzione
per la sua necessaria intera riformulazione (vedi lett. q), anche al fine di
modificare l’espressione “figlio nato all’estero da genitori legittimamente
uniti in matrimonio” con quella “figlio nato all’estero nel matrimonio”.
Sempre nel comma 1, in osservanza dell’art. 105, comma 2, del
d.lgs. n. 154 del 2013, viene prescritto che in tutto il regolamento
l’espressione riferita ai “figli legittimi” sia sostituita da quella “figli
nati nel matrimonio”. Così per l’art. 29, comma 2 (vedi lett. c) e per l’art.
49, comma 1, lett. o) (vedi lett. n.), n. 3).
Ulteriori modifiche al regolamento dello stato civile sono
costituite dall’abrogazione dell’art. 33, comma 1, e dalla modifica dei commi 2
e 3 attraverso l’eliminazione del riferimento al figlio legittimato (vedi lett.
e).
L’Amministrazione sottolinea che tale modifica si rende
necessaria in ragione dell’abrogazione della Sezione TI del Capo TI del Titolo
VII del Libro Primo del codice civile, relativa alla legittimazione dei figli
naturali, recata dal comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 219 del 2012,
nonché della conseguente soppressione dell’espressione “figlio legittimato”,
recata dal citato articolo 105, comma 4, del d.lgs. n. 154 del 2013, e che,
comunque, la disciplina sostanziale dei vigenti commi 2 e 3, in materia di
cambiamento del cognome per il figlio nato nel matrimonio e il figlio maggiorenne
di persona che modifica il cognome, non subisce modifiche.
Ulteriore modifica è quella all’articolo 42, dove, al comma 2,
la parola “incestuosi” viene sostituita “dall’espressione descrittiva di tale
fattispecie, introdotta nell’articolo 251 del codice civile, per effetto della
modifica disposta dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 219 del 2012 (vedi
lett. f), n. 3)”.
Da ricordare infine le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all’articolo 45, ai commi 1 e 2, “il riferimento all’età di
sedici anni, per la disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, è sostituito dalla previsione dell’età di quattordici, in ossequio
alla modifica dell’articolo 250 del codice civile, recata nell’articolo 1,
comma 2, lettere da
a) ad e), della legge n. 219 del 2012 (vedi lett. h, nn. 1 e
2)”;
b) all’articolo 48, comma 3, si prevede la soppressione
dell’aggettivo
“naturale” riferito alla dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del
decreto legislativo n. 154 del 2013 che ha apportato la medesima modifica
all’articolo 269 del codice civile (vedi lett. m);
c) all’articolo 49 la lettera n) del comma 1 è soppressa (vedi
lett. n),
n. 2) e i commi 2 e 3 sono abrogati (vedi lett. n), n. 4), per
effetto
dell’abrogazione della fattispecie relativa ai figli
legittimati, derivante, come sopra riferito. dall’art. 105, comma 4, dl.lgs. n.
154 del 2013; correlativamente, nel comma 4 dell’articolo 49 in esame, le
parole “ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 1” (vedi
lett. n), n. 5);
d) all’articolo 50, la parola “potestà” è sostituita da
“responsabilità genitoriale”, in ossequio alla previsione di cui al comma 1
dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 154 del 2013 (vedi lett. o).
La clausola di invarianza finanziaria è contenuta, infine, nel
comma 2 dell’unico articolo del provvedimento normativo in esame.
Considerato:
La Sezione
ritiene di dover fare due considerazioni preliminari.
Il combinato disposto del co. 3 dell’art. 2 e del co. 1
dell’art. 5 della legge n. 319 del 2012 attribuisce il potere di proposta del
regolamento in oggetto congiuntamente al Presidente del Consiglio ed ai
Ministri dell’Interno e della Giustizia, nonché a quelli delegati per le pari
opportunità e per le politiche per la famiglia. Fermo restando quanto
illustrato nella premessa in ordine alla delega per le pari opportunità al
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed in ordine all’inesistenza di
una delega relativa alle politiche per la famiglia, i Ministri suindicati
debbono considerarsi coproponenti del provvedimento in esame, assumendosene,
per così dire, la paternità e la responsabilità politica.
Ne deriva che non può considerarsi sufficiente, al fine
dell’assunzione della proposta del provvedimento stesso, né l’approvazione
preliminare in Consiglio dei Ministri, né il mero assenso alla prosecuzione
dell’iter del titolare di un ufficio di diretta collaborazione, che neppure
faccia riferimento ad un’espressa delega ricevuta in proposito dal Ministro.
Si invita pertanto l’Amministrazione riferente a regolarizzare
l’iter del provvedimento in esame prima della deliberazione definitiva da parte
del Consiglio dei Ministri.
La seconda considerazione preliminare attiene, invece, a quanto
dispone l’art. 105 d.lgs. n. 154 del 2013. Vi si prevede, infatti, la
sostituzione di talune espressioni o la soppressione di altre espressioni “in
tutta la legislazione vigente”. Non vi è dubbio che la parola “legislazione”
assume un duplice significato: da un lato, essa sta a significare il complesso
del diritto scritto (così come spesso “legge” è assunto a sinonimo di norma
scritta), mentre, dall’altro, essa indica il complesso delle disposizioni di
rango primario, contenute cioè in leggi o atti aventi forza di legge (così come
“legge” indica un particolare tipo di atto normativo). A favore
dell’interpretazione dell’art. 105 d.lgs. n. 154 del 2013, nel senso che esso
avrebbe già operato sostituzioni e soppressioni formali nel d.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, residuando allo schema di d.P.R. in esame le più articolate modifiche
necessarie alla piena comprensione delle proposizioni modificate e quelle di
tipo sostanziale, si può argomentare dal tenore letterale dell’art. 105, che fa
riferimento complessivamente alla legislazione vigente (visto che nel concetto
di vigenza deve ricomprendersi la normazione di rango secondario), dal fatto
che già alcune raccolte di norme private hanno operato sostituzioni o
soppressioni nel d.P.R. n. 396 del 2000, senza attendere il regolamento
modificativo.
Infine, ulteriore argomento può trarsi dal comma 2 dell’art.
105 del citato d.lgs. n. 154 del 2013, che ha direttamente introdotto una
modifica all’art. 35 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Né va dimenticato che la sostituzione della locuzione “figli
naturali” e “figli legittimi” era oggetto della delega legislativa contenuta
nell’art. 2 l. n. 219 del 2012 con la stessa formula generica (“sostituzione,
in tutta la legislazione vigente”), che poi sarà usata nel più volte citato
art. 105 d.lgs. n. 154 del 2013, sicchè, ove quest’ultimo dovesse riferirsi
alle sole fonti di rango legislativo, costituirebbe un poco corretto esercizio
della delega per inosservanza del principio direttivo, di cui alla lett. a) del
co. 1 del suddetto art. 2, come specificato peraltro nel co. 2 dello stesso
articolo.
Tuttavia, nessuno degli argomenti suddetti sembra essere in sé
decisivo, sicchè il progetto di d.P.R., sul quale viene richiesto il parere di
competenza, può ben recare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a), b), c), d), f) nn. 1 e 2, g), h) n. 1 prima parte, i), l), o) e p), anche
se esse appaiono frutto di mero tuziorismo, con la conseguenza che, ove
l’Amministrazione dovesse ritenere di espungerle dal provvedimento normativo in
oggetto, nulla vi sarebbe da obiettare.
Quanto, poi, al fatto che l’approvazione preliminare del
progetto di regolamento in esame è avvenuta circa due mesi oltre il termine
fissato dall’art. 5 l. n. 219 del 2012, la Sezione conferma la consolidata giurisprudenza,
che interpreta il termine in questione come meramente sollecitatorio. Sul piano
meramente redazionale la
Sezione ritiene molto opportuno che – data l’ambiguità del
titolo del progetto in esame, nel quale l’espressione “in materia di riconoscimento
dei figli naturali” potrebbe apparire come riferita al regolamento di
attuazione e non, come invece intende correttamente l’Amministrazione, alla l.
n. 219 del 2012, che sia omessa la parola “naturali”, tutt’al più sostituita
con le altre “nati nel matrimonio e fuori del matrimonio”, in modo che
l’espressione “figli naturali”, che il legislatore ha ritenuto odiosa, scompaia
dalla legislazione vigente.
Quanto al preambolo, si ritiene che l’alinea “visto il decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154” prenda il terzo posto nel preambolo
stesso prima dell’alinea “visto l’art. 17, co. 1, della legge 23 agosto 1998,
n. 400;”.
Poiché la ratio dell’art. 34 d.P.R. n. 396 del 2000, per il
quale al bambino (da intendersi di ambedue i sessi) non può essere imposto solo
il nome del padre vivente e non anche quello della madre vivente, sembra essere
quella di evitare possibili perfette omonimie, si deve richiamare l’attenzione
dell’Amministrazione su quanto disposto dal precedente art. 33, primo comma,
che può determinare casi di perfetta omonimia tra madre (che abbia contratto
successivo matrimonio con il padre, che in precedenza abbia riconosciuto la
propria prole) e figlia
P.Q.M.
Esprime il parere favorevole con le osservazioni di cui in
motivazione.