DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI
SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate 12 marzo 2014, n. 29
Con nota 4250 del 26 luglio 2013,
il Collegio Nazionale degli … ha
chiesto chiarimenti in merito
alla corretta applicazione dell’articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183,
che ha apportato modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (che reca disposizioni in materia di documentazione
amministrativa).
Al riguardo, il Collegio istante
fa presente che, a seguito delle richieste di verifiche di residenza dei propri
iscritti e/o iscrivendi, alcuni Comuni per l’invio delle relative attestazioni
richiedono al Collegio di anticipare l’importo relativo all’imposta di bollo,
cui è soggetta la certificazione anagrafica.
Il Collegio Nazionale degli … fa presente di aver già interpellato il
Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
per chiedere se la pretesa dei Comuni fosse legittima, visto che le
disposizioni dell’articolo 15 della legge n. 183 del 2011 sono dirette a
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche
Amministrazioni e privati. Aggiunge,
inoltre, il richiedente Collegio che, a seguito di tale intervento, il
Direttore dell’Ufficio per la Semplificazione
Amministrativa con la nota prot. n. 9347 del 5 marzo 2012, ha precisato che
quando “l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti presso l’Amministrazione competente
le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Premesso quanto sopra, il
Collegio istante chiede, quindi, se per le attestazioni di verifica di
residenza dei propri iscritti debba essere corrisposta l’imposta di bollo.
Con riferimento al quesito posto,
si rileva, in via preliminare, che l’articolo 4 della tariffa, parte prima,
allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di
bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio per gli “Atti e provvedimenti
degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”
La nota 2 al suindicato articolo
specifica che “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti
desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti
dichiarazioni sostitutive…”. Si precisa
che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile
riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3
novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano
il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono
rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989,
n. 223). In linea generale, quindi, i
certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine,
ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per
ogni foglio. Tuttavia, i certificati in
discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se
destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato
DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in
modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
Con riferimento al quesito
formulato, appare utile ricordare, in via preliminare, che l’articolo 15, comma
1, della legge n. 183 del 2011, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilità 2012)” ha introdotto modifiche alla disciplina dei
certificati e delle dichiarazioni sostitutive, contenuta nel “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In taluni casi viene, infatti,
demandata direttamente all’amministrazione procedente l’acquisizione delle
informazioni relative ai soggetti interessati, esonerando, quindi, i cittadini
dall’obbligo di produrre la relativa certificazione. In particolare, il legislatore con l’articolo
15, comma 1, lett. c), della citata legge n. 183 del 2011, ha introdotto
modifiche all’articolo 43 (Accertamenti d’ufficio) del DPR n. 445 del 2000, che
disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai
gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso
alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta
delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del comma 4 dell’articolo
43 in esame, è stabilito che “Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in
albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute
a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per
via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza
dei dati personali”.
Il successivo comma 5 prevede,
inoltre, che “In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza”.
Si ritiene, pertanto, che nel
caso in cui il Collegio degli … , in qualità di ente pubblico, proceda ad
acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri
iscritti, ovvero eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da
questi ultimi prodotte, presso le amministrazioni comunali competenti per la
certificazione, tenuto conto che il citato articolo 43 stabilisce che dette
informazioni sono acquisite senza oneri, non deve essere corrisposta l’imposta
di bollo.
OMISSIS