Corte di Giustizia UE xx 2014, n. xx
Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati – Articolo 31 – Cittadino di un
paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato
membro – Ricorso ai servizi di passatori – Ingresso e soggiorno
irregolari – Esibizione di un passaporto falso – Sanzioni penali –
Incompetenza della Corte
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è
competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale
dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013
nella causa C‑481/13.
OMISSIS
Sulla competenza della Corte
17 Con
le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31
della Convenzione di Ginevra debba essere interpretato nel senso che esso osta
a che una persona possa, da un lato, essere perseguita penalmente, nello Stato
membro dove chiede asilo, per reati connessi all’ingresso irregolare nel
territorio di tale Stato membro, quali, segnatamente, l’ingresso irregolare
tramite passatori e l’uso di un falso documento d’identità, e, dall’altro,
avvalersi dell’esenzione di pena di cui a tale articolo, essendo la stessa
persona entrata nel territorio di detto Stato membro attraverso un altro Stato
membro dell’Unione.
18 Occorre
innanzitutto rilevare che la presente domanda di decisione pregiudiziale
solleva la questione della competenza della Corte.
19 A
tale proposito, i governi tedesco e olandese nonché la Commissione europea
eccepiscono l’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni
pregiudiziali in quanto tali, tendenti a che la Corte interpreti
direttamente l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra.
20 In
tale contesto va ricordato che, tenuto conto che la Convenzione di Ginevra
non contiene clausole di attribuzione di competenza alla Corte, quest’ultima
può fornire le richieste interpretazioni delle disposizioni di tale
Convenzione, nella presente fattispecie l’articolo 31, solo se un tale esercizio
delle proprie funzioni scaturisca dall’articolo 267 TFUE (sentenza TNT
Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 58).
21 Orbene,
secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via
pregiudiziale, quale deriva da quest’ultima disposizione, riguarda le sole
norme appartenenti al diritto dell’Unione (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08,
EU:C:2010:243, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
22 Nel
caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall’Unione
europea costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e
possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea
di principio, competente ad interpretare, nell’ambito di un procedimento
pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi
(sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punti 60 e 61 nonché
giurisprudenza citata).
23 Soltanto
qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze
precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una
convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le
disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad
interpretare una siffatta convenzione (sentenza TNT Express Nederland,
EU:C:2010:243, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nella
presente fattispecie, sebbene, nell’ambito dell’istituzione di un regime
europeo comune in materia di asilo, siano stati adottati vari testi di diritto
dell’Unione nell’ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, è
assodato che gli Stati membri hanno conservato talune competenze rientranti in
tale ambito, in particolare per quanto riguarda la materia dell’articolo 31 di
tale Convenzione. Pertanto, la
Corte non può essere competente per interpretare direttamente
l’articolo 31 di tale Convenzione, né qualsiasi altro articolo della stessa.
25 La
circostanza che l’articolo 78 TFUE dispone che la politica comune in
materia di asilo deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, e che
l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
ribadisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto di tale Convenzione
e del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, non è
idonea a rimettere in discussione la constatazione dell’incompetenza della
Corte operata nel punto precedente.
26 Inoltre,
come già dichiarato al punto 71 della sentenza B e D (C‑57/09 e C‑101/09,
EU:C:2010:661), seppure sussista certamente un interesse dell’Unione a che, per
evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di convenzioni
internazionali riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ricevano
un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno
applicate, va rilevato che l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è
stato ripreso da un testo di diritto dell’Unione, mentre diverse disposizioni
di tale ordinamento giuridico si riferiscono a tale articolo.
OMISSIS
Dal
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