Circolare dell’Assessore
all’Ambiente e Protezione Civile del Veneto (s.d. e s.n.), Chiarimenti
sull’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020
In relazione a/l'ordinanza in
oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:
1)Ristorazione a buffet
Le "Linee di indirizzo per
la riapertura delle Attività Economiche, Prorj,uttive e Ricreative",
allegate all'ordinanza e contenenti le prescrizioni al cui rispetto è
subordinata la ripresa di determinate attività tra cui quella di ristorazione,
a pag. 4 stabiliscono che "La
consumazione a buffet non è consentita
".
Al riguardo, è opportuno
precisare che per consumazione a buffet si intende, in particolare agli
effetti sanitari, che
sono quelli considerati
prioritariamente nel/' ordinanza, la modalità di consumazione di cibo
che comporta il prelievo del cibo medesimo
direttamente ad opera
del consumatore da
recipienti aperti e
accessibili anche con uso di posate già in uso al consumatore stesso o
di posate collocate nel recipiente per
l'uso comune. Ne consegue la possibilità di un contatto indiretto, a breve
distanza di tempo, tra più consumatoti
per il tramite delle posate o del cibo contenuto nei recipienti.
Queste sono le caratteristiche
della tipologia di consumazione che hanno determinato il divieto di tale
modalità. Altra cosa è invece la modalità di prelievo che _ avviene attraverso
la consegna del -cibo da parte di un operatore, con prelievo da parte di questo
delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente
protetto con vetro o altra superficie
impermeabile.
Laddove, quindi, il prelievo del
cibo avvenga per il tramite di operatore del!'esercizio, non ricorre il divieto
di consumazione a buffet.
2) Attività sportiva di squadra
Tra le attività sportive di
squadra vi sono quelle che comportano, per la tipologia di disciplina, la
possibilità inevitabile preventivamente di contatto quali quella del calcio,
rugby, pallacanestro, pallamano, ecc..
Una posizione particolare riveste una
disciplina come la pallavolo, nella quale, anche per il numero dei componenti
delle squadre, non vi è contatto fisico inevitabile tra avversari, salvo
eventualmente in azioni sopra la rete, ma è possibile il contatto tra compagni
di squadra; la palla del resto passa tra tutti i giocatori. Altra ipotesi
ancora è quella del tennis e di analoghi sport che possono essere svolti solo
tra più persone ma con separazione (rete) tale da rendere pressoché impossibile
il contatto e che nel caso di svolgimento in coppia i contatti tra appartenenti
alla stessa squadra sono pressoché impossibili. Ulteriore ipotesi è quella
dello sport automobilistico, nel caso di guida con navigatore. Ancora,
nell'attività remiera, vi sono specialità con postazione fissa e specialità,
soprattutto per la voga veneta, con postazione vincolata al remo.
In relazione alle prime due
ipotesi (contatto inevitabile e contatto probabile -es. pallavolo) è ammesso,
nei centri sportivi e nelle palestre, il solo esercizio dell'allenamento
individua/e, senza svolgimento nemmeno delle partite di allenamento in gruppo.
Negli altri casi, la pratica può avvenire anche con svolgimento della partita,
seppure di semplice allenamento, con scrupolosa garanzia del distanziamento di
due metri, salve le ipotesi di esonero (es. conviventi) e, nel caso di sport
automobilistico, con uso di mascherina e guanti.
3) Assemblee condominiali
Il comma 10 dell'art. 1, d.l.
33120 stabilisce che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".
Premesso che il d.l. 33 e il dpcm
17.5.2020 risultano riferirsi solo ad aree pubbliche e aperte al pubblico,
nelle quali è vietato l'assembramento, e cioè la compresenza di persone in un
luogo aperto o chiuso in cui non vi siano condizionamenti fisici -es. sedie,
tavolini, ecc.) e che pertanto riunioni in luogo privato non risultano vietate,
si deve ritenere, alla luoe della richiamata disposizione (art. 1, comma 10,
d.l. 33/20), che le riunioni delle assemblee condominiali, anche svolte in
ambito aperto al pubblico (es. sala comunale) siano senz'altro legittime, a
condizione che siano svolte in luoghi che consntano un rigoroso rispetto della
distanza di almeno un metro tra persone, salvo l'esonero per conviventi.
D'altronde, non risulta sospesa / 'attività di amministrazione condominiale,
individuata come codice ateco 68.32, la quale deve svolgersi nel rispetto delle
linee di indirizzo riguardanti gli uffici aperti al pubblico quale settore
analogo.
4) Impianto di condizionamento
Le linee di indirizzo di cui
all'allegato 1 dell'ordinanza n. 48, prevedono in diversi punti l'esclusione
della funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di condizionamento (v.
ristorazione, pag. 4; servizi alla persona, pag . 8; commercio al dettaglio,
pag. 9; uffici aperti al pubblico, pag. 12; musei, archivi e biblioteche, pag.
18).
La prescrizione deve intendersi
subordinata alla possibilità tecnica di
escludere il predetto ricircolo d 'aria, tenuto conto
del/ 'impianto in essere, senza
obbligo di sostituzione, di
adeguamento tecnologico né di interdizione. L'impianto può pertanto essere utilizzato
anche se determina
il ricircolo, con
misure compensative quali l’arieggiamento provvisorio dei locali.
5) Visite ed incontri di gruppo in luoghi privati
In relazione ai luoghi di
proprietà privata, il DPCM 17.5.2020 si limita a regolare le attività sportive
competitive (v. art. 1, lett. e) ed individuali (v. lett.f).
Il D.L. 33120 parla solo di
attività ed eventi svolti su aree pubbliche e aperte al pubblico.
Salvo, quindi, quanto disposto
per le attività sportive dalle norme
suddette (competizioni e attività sportiva individuale), ciò che avviene
nelle aree private non è in linea generale rilevante per la normativa emergenziale
in questione.
Nel caso, invece, in cui gruppi
di persone si organizzino per incontrarsi in determinati luoghi pubblici (es.
parchi, prati, zone di ristoro attrezzate), occorre che il gruppo non trasmodi
in assembramento, che si ha quando, in relazione alla dimensione e alle
caratteristiche degli Spazi, non esistano nel luogo condizionamenti tali da
assicurare il distanziamento. E' quindi possibile, esemplificativamente,
l'organizzazione tra amici predeterminati, di numero contenuto (es. una
decina), di un pranzo su tavolata o tavoli che raccolgano un gruppo su
superficie pubblica, nel rigoroso rispetto del distanziamento di m. 1,
assicurato e dimostrato dalle sedute disponibili e dall'assenza di persone
vicine in piedi e in posizione mobile.
Non è possibile, invece, sempre
esemplificativamente, esporre cartelli che invitino il ''pubblico" indeterminato a
ritrovarsi ad una tavolata organizzata per un determinato giorno e in un
determinato spazio, provocando la compresenza di persone in piedi o sedute a
distanza inferiori a quella obbligatoria.
6) Attività di ristorazione per matrimoni ed eventi collettivi
L'allegato 1 dell'ordinanza n.
48120, approvato dalla conferenza delle regioni, nel disciplinare l'attività di
ristorazione, ammessa dalla lett. ee) dell'art. 1 DPCM purché svolta nel
rispetto di protocolli, non fissa un limite massimo di 'accesso all'esercizio
di ristorazione ma fissa il vincolo imprescindibile della distanza di un metro
tra le persone sedute, a prescindere dalla specifica posizione dei tavoli, la
quale deve comunque consentire il passaggio delle persone nel rispetto costante
di tali distanze. Suggerisce inoltre, per gli esercizi che dispongono di posti
a sedere di privilegiare l'accesso
tramite prenotazione, mantenendo l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per
un periodo di 14
giorni, stabilendo che
in "tali attività
non possono essere
presenti ali 'interno del locale più
clienti di quanti siano i posti a
sedere".
Ne consegue che anche per
banchetti che comportano il
raggruppamento di un folto numero di persone predeterminate e identificate, il
vincolo è quello della collocazione dei commensali su sedute collocate a
distanza di m. 1 almeno e distanziamento di tavoli e sedie in modo tale che
siano il più possibile consentito il
rispetto del distanziamento (fatto salvo l'esonero dal distanziamento per i
soli conviventi e non semplicemente per i congiunti). E' opportuno che il
ristoratore concordi con chi prenota (prenotazione del resto inevitabile anche
se di per sé non obbligatoria, per banchetti per gruppi di persone) che il
prenotante tenga un elenco delle persone presenti all'attività di ristorazione
per 14 giorni, in modo tale da consentire l'individuazione di eventuali fonti
di contagio.
Tutto quanto fin qui rilevato
vale anche per il caso di banchetti attuati con la modalità del catering presso
aree pubbliche o aperte al pubblico nonché in ambito privato.
7) Impianti a fune
Le linee guida contenute
nell'allegato 2 all'ordinanza n. 48 del 2020 regolano l'utilizzo degli impianti
a fune .
Va premesso che le linee guida
hanno validità pari a quella dell'ordinanza alla quale sono allegate, e quindi
fino al 2 giugno 2020, fatta salva la reiterazione con ulteriore distinta
ordinanza, se adottata per il periodo successivo e comunque
verosimilmente non oltre il 15 giugno 2020.
Posto dunque che le stesse
valgono solo per il suddetto periodo e che si applicano ad un periodo di non intensa presenza di utilizzatori, va evidenziato che il
distanziamento di m. 1 tra le persone previsto
dall 'apposita scheda in materia è obbligatorio solo per le fasi
preliminari quali l'attesa davanti alle casse e ai tornelli mentre non è
previsto per la fase di trasporto negli impianti chiusi (es. funivie,
cabinovie), nella quale fase il distanziamento renderebbe impraticabile
l'apertura dell'impianto per la limitazione straordinaria delle presenze che ne
deriverebbe e anche per l'affollamento che si creerebbe ai tornelli. Per le
seggiovie il problema del distanziamento non si pone, trattandosi di impianto
all'aria aperta anche in presenza di
cupole (da non usare).
Durante il trasporto, in particolare
nelle funivie, dovrà essere rigorosamente assicurato dai trasportati e
verificato dal personale di vigilanza l'uso effettivo di mascherine o altre
forme di copertura delle vie respiratorie e l'uso di guanti o altra forma di
protezione e igienizzazione delle mani. Ovviamente, dovranno essere, a cura del
gestore affollamenti interni alle funivie tali da rendere possibile una
vicinanza tra persone suscettibile di determinare comunque un pericolo per la
diffusione del contagio.
Si pregano le
SS.LL di estendere
il contenuto della presente ai
rispettivi uffici impiegati nell’attività di controllo in
relazione al Covid-19.