martedì 19 maggio 2020


Circolare dell’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile del Veneto (s.d. e s.n.),  Chiarimenti sull’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020

In relazione a/l'ordinanza in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

1)Ristorazione a buffet

Le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Prorj,uttive e Ricreative", allegate all'ordinanza e contenenti le prescrizioni al cui rispetto è subordinata la ripresa di determinate attività tra cui quella di ristorazione, a pag. 4 stabiliscono che  "La consumazione a buffet  non è consentita ".

Al riguardo, è opportuno precisare che per consumazione a buffet si intende, in particolare  agli   effetti   sanitari,   che   sono   quelli   considerati   prioritariamente nel/' ordinanza, la modalità di consumazione di cibo che comporta il prelievo del cibo medesimo  direttamente   ad   opera   del   consumatore  da  recipienti  aperti  e  accessibili anche con uso di posate già in uso al consumatore stesso o di posate  collocate nel recipiente per l'uso comune. Ne consegue la possibilità di un contatto indiretto, a breve distanza di tempo, tra più  consumatoti per  il tramite delle posate  o del cibo contenuto nei recipienti.

Queste sono le caratteristiche della tipologia di consumazione che hanno determinato il divieto di tale modalità. Altra cosa è invece la modalità di prelievo che _ avviene attraverso la consegna del -cibo da parte di un operatore, con prelievo da parte di questo delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto  con vetro o altra superficie impermeabile.

Laddove, quindi, il prelievo del cibo avvenga per il tramite di operatore del!'esercizio, non ricorre il divieto di consumazione a buffet.



2) Attività sportiva di squadra



Tra le attività sportive di squadra vi sono quelle che comportano, per la tipologia di disciplina, la possibilità inevitabile preventivamente di contatto quali quella del calcio, rugby, pallacanestro, pallamano,  ecc.. Una posizione particolare  riveste una disciplina come la pallavolo, nella quale, anche per il numero dei componenti delle squadre, non vi è contatto fisico inevitabile tra avversari, salvo eventualmente in azioni sopra la rete, ma è possibile il contatto tra compagni di squadra; la palla del resto passa tra tutti i giocatori. Altra ipotesi ancora è quella del tennis e di analoghi sport che possono essere svolti solo tra più persone ma con separazione (rete) tale da rendere pressoché impossibile il contatto e che nel caso di svolgimento in coppia i contatti tra appartenenti alla stessa squadra sono pressoché impossibili. Ulteriore ipotesi è quella dello sport automobilistico, nel caso di guida con navigatore. Ancora, nell'attività remiera, vi sono specialità con postazione fissa e specialità, soprattutto per la voga veneta, con postazione vincolata al remo.

In relazione alle prime due ipotesi (contatto inevitabile e contatto probabile -es. pallavolo) è ammesso, nei centri sportivi e nelle palestre, il solo esercizio dell'allenamento individua/e, senza svolgimento nemmeno delle partite di allenamento in gruppo. Negli altri casi, la pratica può avvenire anche con svolgimento della partita, seppure di semplice allenamento, con scrupolosa garanzia del distanziamento di due metri, salve le ipotesi di esonero (es. conviventi) e, nel caso di sport automobilistico, con uso di mascherina e guanti.



3) Assemblee condominiali


Il comma 10 dell'art. 1, d.l. 33120 stabilisce che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Premesso che il d.l. 33 e il dpcm 17.5.2020 risultano riferirsi solo ad aree pubbliche e aperte al pubblico, nelle quali è vietato l'assembramento, e cioè la compresenza di persone in un luogo aperto o chiuso in cui non vi siano condizionamenti fisici -es. sedie, tavolini, ecc.) e che pertanto riunioni in luogo privato non risultano vietate, si deve ritenere, alla luoe della richiamata disposizione (art. 1, comma 10, d.l. 33/20), che le riunioni delle assemblee condominiali, anche svolte in ambito aperto al pubblico (es. sala comunale) siano senz'altro legittime, a condizione che siano svolte in luoghi che consntano un rigoroso rispetto della distanza di almeno un metro tra persone, salvo l'esonero per conviventi. D'altronde, non risulta sospesa / 'attività di amministrazione condominiale, individuata come codice ateco 68.32, la quale deve svolgersi nel rispetto delle linee di indirizzo riguardanti gli uffici aperti al pubblico quale settore analogo.



4) Impianto di condizionamento

Le linee di indirizzo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 48, prevedono in diversi punti l'esclusione della funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di condizionamento (v. ristorazione, pag. 4; servizi alla persona, pag . 8; commercio al dettaglio, pag. 9; uffici aperti al pubblico, pag. 12; musei, archivi e biblioteche, pag. 18).

La prescrizione deve intendersi subordinata  alla possibilità tecnica di escludere il predetto  ricircolo  d 'aria, tenuto  conto  del/ 'impianto in  essere,  senza  obbligo  di sostituzione, di adeguamento tecnologico né di interdizione. L'impianto può pertanto essere  utilizzato  anche  se  determina   il  ricircolo,  con  misure  compensative  quali l’arieggiamento provvisorio dei locali.



5) Visite ed incontri di gruppo in luoghi privati


In relazione ai luoghi di proprietà privata, il DPCM 17.5.2020 si limita a regolare le attività sportive competitive (v. art. 1, lett. e) ed individuali (v. lett.f).

Il D.L. 33120 parla solo di attività ed eventi svolti su aree pubbliche e aperte al pubblico.

Salvo, quindi, quanto disposto per le attività sportive dalle norme  suddette (competizioni e attività sportiva individuale), ciò che avviene nelle aree private non è in linea generale rilevante per la normativa emergenziale in questione.

Nel caso, invece, in cui gruppi di persone si organizzino per incontrarsi in determinati luoghi pubblici (es. parchi, prati, zone di ristoro attrezzate), occorre che il gruppo non trasmodi in assembramento, che si ha quando, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche degli Spazi, non esistano nel luogo condizionamenti tali da assicurare il distanziamento. E' quindi possibile, esemplificativamente, l'organizzazione tra amici predeterminati, di numero contenuto (es. una decina), di un pranzo su tavolata o tavoli che raccolgano un gruppo su superficie pubblica, nel rigoroso rispetto del distanziamento di m. 1, assicurato e dimostrato dalle sedute disponibili e dall'assenza di persone vicine in piedi e in posizione mobile.

Non è possibile, invece, sempre esemplificativamente, esporre cartelli che invitino  il ''pubblico" indeterminato a ritrovarsi ad una tavolata organizzata per un determinato giorno e in un determinato spazio, provocando la compresenza di persone in piedi o sedute a distanza inferiori a quella obbligatoria.



6) Attività di ristorazione per matrimoni ed eventi collettivi


L'allegato 1 dell'ordinanza n. 48120, approvato dalla conferenza delle regioni, nel disciplinare l'attività di ristorazione, ammessa dalla lett. ee) dell'art. 1 DPCM purché svolta nel rispetto di protocolli, non fissa un limite massimo di 'accesso all'esercizio di ristorazione ma fissa il vincolo imprescindibile della distanza di un metro tra le persone sedute, a prescindere dalla specifica posizione dei tavoli, la quale deve comunque consentire il passaggio delle persone nel rispetto costante di tali distanze. Suggerisce inoltre, per gli esercizi che dispongono di posti a sedere di privilegiare  l'accesso tramite prenotazione, mantenendo l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo   di  14  giorni,  stabilendo  che  in  "tali  attività   non   possono   essere   presenti ali 'interno del locale più  clienti di quanti siano i posti  a sedere".
Ne consegue che anche per banchetti che comportano  il raggruppamento di un folto numero di persone predeterminate e identificate, il vincolo è quello della collocazione dei commensali su sedute collocate a distanza di m. 1 almeno e distanziamento di tavoli e sedie in modo tale che siano il più possibile  consentito il rispetto del distanziamento (fatto salvo l'esonero dal distanziamento per i soli conviventi e non semplicemente per i congiunti). E' opportuno che il ristoratore concordi con chi prenota (prenotazione del resto inevitabile anche se di per sé non obbligatoria, per banchetti per gruppi di persone) che il prenotante tenga un elenco delle persone presenti all'attività di ristorazione per 14 giorni, in modo tale da consentire l'individuazione di eventuali fonti di contagio.

Tutto quanto fin qui rilevato vale anche per il caso di banchetti attuati con la modalità del catering presso aree pubbliche o aperte al pubblico nonché in ambito privato.



7) Impianti a fune


Le linee guida contenute nell'allegato 2 all'ordinanza n. 48 del 2020 regolano l'utilizzo degli impianti a fune .
Va premesso che le linee guida hanno validità pari a quella dell'ordinanza alla quale sono allegate, e quindi fino al 2 giugno 2020, fatta salva la reiterazione con ulteriore distinta ordinanza, se adottata per il periodo successivo  e comunque  verosimilmente non oltre il 15 giugno 2020.
Posto dunque che le stesse valgono solo per il suddetto periodo e che si applicano ad un periodo  di non intensa presenza  di utilizzatori, va evidenziato che il distanziamento di m. 1 tra le persone previsto  dall 'apposita scheda in materia è obbligatorio solo per le fasi preliminari quali l'attesa davanti alle casse e ai tornelli mentre non è previsto per la fase di trasporto negli impianti chiusi (es. funivie, cabinovie), nella quale fase il distanziamento renderebbe impraticabile l'apertura dell'impianto per la limitazione straordinaria delle presenze che ne deriverebbe e anche per l'affollamento che si creerebbe ai tornelli. Per le seggiovie il problema del distanziamento non si pone, trattandosi di impianto all'aria aperta anche in presenza  di cupole (da non usare).

Durante il trasporto, in particolare nelle funivie, dovrà essere rigorosamente assicurato dai trasportati e verificato dal personale di vigilanza l'uso effettivo di mascherine o altre forme di copertura delle vie respiratorie e l'uso di guanti o altra forma di protezione e igienizzazione delle mani. Ovviamente, dovranno essere, a cura del gestore affollamenti interni alle funivie tali da rendere possibile una vicinanza tra persone suscettibile di determinare comunque un pericolo per la diffusione del contagio.

Si pregano  le  SS.LL  di  estendere  il contenuto  della presente   ai  rispettivi  uffici  impiegati nell’attività di controllo in relazione al Covid-19.

domenica 17 maggio 2020



Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 17 maggio 2020, n. 48 (B.U.R. 17 maggio 2020, n. 70), Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
Il Presidente
OMISSIS
ordina
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
 B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;
2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;
3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;
5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
a) E’ consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020;
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
1. ristorazione
ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);
2. stabilimenti balneari
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
3. strutture ricettive
alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
4. rifugi alpini
qualsiasi struttura montana –v. linee guida di cui all’allegato 2);
5. campeggi
strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui all’allegato 2);
6. servizi alla persona
parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all’allegato 1);
7. commercio al dettaglio
ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all’allegato 1);
8. commercio al dettaglio su aree pubbliche
mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;
9. uffici aperti al pubblico
tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);
10. autoscuole
corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;
11. Attività di produzione teatrale
Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;
12. piscine
piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui all’allegato 1);
13. palestre
palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);
14. impianti sportivi;
tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all’allegato 2);
15. manutenzione del verde
Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui all’allegato 1);
16. musei, archivi e biblioteche
Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui all’allegato 1);
17. parchi zoologici e riserve naturali
gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all’allegato 1);
18. trasporto di persone mediante impianti a fune
funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all’allegato 2);
19. attività non specificamente indicate
le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;
D) ATTIVITA’ SOSPESE
Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;
F) TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale - ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.
Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.
G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
1. E’ consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.
3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020.
H) FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;
I) CIMITERI
I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;
J) Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020;
Disposizioni finali
K) La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
L) La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
M) È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
N) Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
O) Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

sabato 16 maggio 2020



Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U. 16 maggio 2020, n. 125), Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando
adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla
diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento
dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli
altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,
nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 
                               Art. 2 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria
e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima. 
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio
2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
dall'articolo 1. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020 
 
                             

lunedì 11 maggio 2020



Decreto legge 10 maggio 2020, n. 30 (G.U. 10 maggio 2020, n. 119), Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e  statistiche  sul SARS-COV-2

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30 
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e  statistiche  sul
SARS-COV-2. (20G00048) 
(GU n.119 del 10-5-2020)
 
 Vigente al: 11-5-2020  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   q),   della
Costituzione; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Visto l'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 47-bis; 
  Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
e in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e 89; 
  Visto  l'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera  cc)  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della presenza di
casi paucisintomatici o asintomatici; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza da COVID-19; 
  Considerata, in particolare, l'assoluta necessita' di disporre  con
urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili  e  complete
sullo  stato  immunitario  della  popolazione,   indispensabili   per
acquisire  informazioni  sulle  caratteristiche   epidemiologiche   e
sierologiche  fondamentali,  tuttora  poco  conosciute,   del   virus
SARS-COV-2; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 36,  paragrafo  4  e  dell'articolo  57,  paragrafo  1,
lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto legge: 
 
                               Art. 1 
 
Indagine di sieroprevalenza sul  SARS-COV-2  condotta  dal  Ministero
                      della salute e dall'ISTAT 
 
  1. In considerazione della necessita' di disporre  con  urgenza  di
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo  stato
immunitario  della  popolazione,  indispensabili  per  garantire   la
protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai  sensi  dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89  del  Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera  cc)  del
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e'  autorizzato  il
trattamento dei  dati  personali,  anche  genetici  e  relativi  alla
salute,  per  fini  statistici  e   di   studi   scientifici   svolti
nell'interesse  pubblico  nel   settore   della   sanita'   pubblica,
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente
dai competenti uffici del  Ministero  della  salute  e  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolari   del
trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo  le
modalita'  individuate  dal  presente  articolo  e   dal   protocollo
approvato dal Comitato Tecnico  Scientifico  di  cui  all'articolo  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, nonche' nel rispetto delle  pertinenti  Regole
deontologiche allegate al medesimo decreto  legislativo  n.  196  del
2003. 
  2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di  cui  al  comma  1,
basata sull'esecuzione di analisi  sierologiche  per  la  ricerca  di
anticorpi  specifici  nei  confronti  del  virus   SARS-COV-2   sugli
individui rientranti nei campioni di cui al comma 3,  i  soggetti  di
cui al comma 1 si avvalgono di  un'apposita  piattaforma  tecnologica
istituita presso il Ministero della salute. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo  con  il
Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite  i
propri registri statistici individui,  unita'  economiche,  luoghi  e
tematico del lavoro, uno o piu' campioni casuali di individui,  anche
longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di  eta',
genere e settore di  attivita'  economica,  che  saranno  invitati  a
sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 
  4. L'ISTAT trasmette, con modalita' sicure, alla piattaforma di cui
al comma 2, i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  individui
rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche' degli esercenti la
responsabilita' genitoriale  o  del  tutore  o  dell'affidatario  dei
minori d'eta' rientranti nei medesimi campioni. I  competenti  uffici
del Ministero della salute di cui al comma 1, ai  fini  del  presente
articolo, richiedono ai fornitori dei servizi  telefonici,  che  sono
tenuti a dare riscontro con modalita' sicure, le utenze di  telefonia
dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la
responsabilita' genitoriale o essere tutori o  affidatari  di  minori
rientranti nei campioni. 
  5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli  individui
rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2,  al
fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni  e  le  province
autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano  con
modalita' sicure ai medici di medicina  generale  e  ai  pediatri  di
libera scelta i nominativi  dei  relativi  assistiti  rientranti  nei
campioni, affinche' li informino dell'indagine in corso.  Avvalendosi
delle informazioni di  cui  al  comma  4,  la  Croce  Rossa  Italiana
verifica    telefonicamente    la    disponibilita'    dei    singoli
all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento
per  il  prelievo,  rivolgendo  loro   uno   specifico   questionario
predisposto  dall'ISTAT,  in  accordo   con   il   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera  sintetica,  le
informazioni di cui agli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)
2016/679,  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Le   informazioni   agli
interessati sono pubblicate in maniera completa  e  consultabili  sui
siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT. 
  6. I campioni  raccolti  presso  gli  appositi  punti  di  prelievo
vengono analizzati  e  refertati  dai  laboratori  individuati  dalle
regioni e dalle province autonome, che comunicano i  risultati  delle
analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di
cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1.  I  campioni  raccolti
sono consegnati, a  cura  della  Croce  Rossa  Italiana,  alla  banca
biologica   dell'Istituto   Nazionale    Malattie    Infettive    «L.
Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del  20  luglio  2009,
nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione  e  l'accreditamento
delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la  Biosicurezza
e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il  19
aprile 2006. Il trattamento dei  campioni  e  dei  relativi  dati  e'
effettuato  per  esclusive  finalita'  di  ricerca  scientifica   sul
SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni del Garante per la protezione dei  dati  personali
individuate  nel  provvedimento  del  5  giugno  2019  e   successive
modificazioni. Il titolare del trattamento dei  dati  raccolti  nella
banca biologica e' il Ministero della salute e l'accesso ai  dati  da
parte di altri soggetti, per le predette  finalita'  di  ricerca,  e'
consentito  esclusivamente  nell'ambito  di   progetti   di   ricerca
congiunti  con  il   medesimo   Ministero.   Gli   interessati   sono
adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni
e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e  14  del
Regolamento  (UE)  2016/679.  I  campioni  sono  conservati  per   le
finalita' di cui al presente comma presso la predetta banca biologica
per un periodo non superiore a cinque anni. 
  7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di  cui  al  comma  1,
privi di  identificativi  diretti,  possono  essere  comunicati,  per
finalita' scientifiche, ai soggetti di cui al comma  1  dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  agli
ulteriori  soggetti   individuati   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con  il  Presidente
dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,
nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo  n.
33 del 2013 e previa stipula di appositi  protocolli  di  ricerca  da
parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto Superiore di Sanita'
puo' trattare i dati raccolti nell'ambito  dell'indagine  di  cui  al
comma 1 per finalita' di ricerca scientifica. 
  8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento  dell'indagine,
si  avvalgono,  ai  sensi  dell'articolo  28  del  Regolamento   (UE)
2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni,  delle  province
autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonche'  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le  regioni  e  le
province autonome, ove risulti necessario per finalita' di analisi  e
programmazione nell'ambito dell'emergenza  epidemiologica  in  corso,
hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma  individuale  ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con
gli interessati e comunque con  modalita'  che,  pur  consentendo  il
collegamento  nel  tempo  delle  informazioni  riferite  ai  medesimi
individui,  rendono  questi  ultimi  non  identificabili  e  ai  dati
relativi agli assistiti delle altre regioni e  province  autonome  in
maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi.  La  diffusione
dei dati e' autorizzata solo in forma anonima e aggregata. 
  9. Ai fini dello svolgimento  dell'indagine  di  cui  al  comma  1,
possono  essere  acquisiti  dati  personali  relativi   ai   soggetti
rientranti  nel  campione  presenti  nel  nuovo  sistema  informativo
sanitario del Ministero della salute secondo le modalita' di  cui  al
decreto  7  dicembre  2016,   n.   262,   nonche'   quelli   presenti
nell'anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257,
del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie. 
  10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto  coinvolto
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita'
di cui al presente articolo; per  il  perseguimento  delle  finalita'
statistiche e di ricerca scientifica  il  Ministero  della  salute  e
l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta. 
  11. I dati  personali  raccolti  ai  sensi  del  presente  articolo
vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5  del
Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento  delle
finalita' individuate dal presente articolo e nei limiti in  cui  sia
necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno  dei
soggetti coinvolti. 
  12.  Il   Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica  COVID-19,  per  le  finalita'  di  cui  al   presente
articolo, acquista i dispositivi idonei alla  somministrazione  delle
analisi sierologiche nonche' ogni bene necessario alla  conservazione
dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai
sensi dell'articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite  dal   Comitato   Tecnico
Scientifico di cui al comma 1. 
  13. In  ragione  dell'urgenza  e  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  ai
fini  dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,   anche   informatici,
strettamente connessi alle attivita' di cui al presente  articolo,  i
soggetti deputati possono provvedere mediante  le  procedure  di  cui
agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove  possibile,  di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte  dall'articolo
163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISTAT,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzato
a conferire fino ad un massimo di 10  incarichi  di  lavoro  autonomo
anche di collaborazione coordinata e continuativa,  della  durata  di
sei mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a  valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in
termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica  di  cui  al
comma 2, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di  220.000  euro,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente  utilizzo  del
fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute. Per l'attivita' svolta  dalla
Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo,  e'  autorizzata
la spesa  di  euro  1.700.000;  per  la  conservazione  dei  campioni
raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, e'  autorizzata
la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei  alla
somministrazione delle analisi sierologiche e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di  cui  al  precedente
periodo  si  provvede  mediante  il  fondo   risorse   assegnate   al
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a  valere
sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                               Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede