Corte di Giustizia UE 25 febbraio 2016, n. C-299/14
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva
2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza
sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 –
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Esclusione
dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello
Stato membro ospitante
L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come
modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9
dicembre 2010, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di
uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in
denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2,
del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una
«prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in
una situazione come quella prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva medesima.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 febbraio 2016
Nella causa C‑299/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunale per il contenzioso in
materia sociale del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), con decisione
del 22 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2014, nel
procedimento
Vestische
Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
contro
Jovanna García-Nieto,
Joel Peña Cuevas,
Jovanlis Peña García,
Joel Luis Peña Cruz,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte,
facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen,
E. Levits, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 22 aprile 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per
J. García-Nieto, J. Peña Cuevas, J. Peña García e J.L. Peña
Cruz, da M. Schmitz, Rechtsanwalt;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da R. Coesme, in qualità di agente;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da
B. Kennelly, barrister;
– per la Commissione europea,
da D. Martin, Kellerbauer e C. Tufvesson, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 4 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli
18 TFUE e 45, paragrafo 2, TFUE, degli articoli 4 e 70 del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU
L 166, pag. 1 e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come
modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9
dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento
n. 883/2004»), nonché dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004,
L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il Vestische
Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen (centro per l’impiego del distretto di
Recklinghausen; in prosieguo: il «centro per l’impiego»), da una parte, e il
sig. Peña Cuevas e la sig.ra García-Nieto nonché loro figlia,
Jovanlis Peña García, e il figlio del sig. Peña Cuevas, Joel Luis Peña
Cruz (in prosieguo, congiuntamente, la «famiglia Peña-García») in ordine al
rifiuto, da parte del centro suddetto, di concedere prestazioni
dell’assicurazione di base («Grundsicherung») prevista dalla normativa tedesca.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’articolo
1 della convenzione europea di assistenza sociale e medica, firmata a Parigi
l’11 dicembre 1953 dai membri del Consiglio d’Europa e in vigore dal 1956 in
Germania (in prosieguo: la «convenzione di assistenza»), enuncia un principio
di non discriminazione nei termini seguenti:
«Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a far
beneficiare i cittadini delle altre Parti Contraenti in regolare soggiorno in
qualsiasi parte del suo territorio al quale si applica la presente convenzione
e che sono privi di risorse sufficienti, al pari dei propri cittadini e alle
medesime condizioni, dell’assistenza sociale e medica (…) prevista dalla
legislazione in vigore nella parte del territorio considerato».
4 Ai
sensi dell’articolo 16, punto b), della convenzione di assistenza, «ogni Parte
Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa qualsiasi
nuova legge o regolamento non ancora inclusi nell’allegato I. In tale sede, la Parte Contraente
può formulare riserve in merito all’applicazione della sua nuova legislazione o
normativa ai cittadini delle altre Parti Contraenti». La riserva presentata dal
governo tedesco, il 19 dicembre 2011, ai sensi di tale disposizione è così
formulata:
«Il Governo della Repubblica federale di Germania non
s’impegna a far sì che i cittadini delle altre Parti contraenti beneficino, al
pari dei propri cittadini e alle stesse condizioni, delle prestazioni previste
nel libro II del codice tedesco della previdenza sociale – Tutela sociale
di base per le persone in cerca di occupazione [(Sozialgesetzbuch Zweites
Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende)], nella versione vigente al
momento della domanda [(in prosieguo: il “libro II del codice della previdenza
sociale”)]».
5 Conformemente
all’articolo 16, punto c), della convenzione di assistenza, tale riserva è
stata notificata alle altre parti di tale convenzione.
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 883/2004
6 L’articolo
4 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Parità di trattamento», così
dispone:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente
regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono
delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
tale Stato».
7 L’articolo
70 di tale regolamento, rubricato «Disposizione generale», contenuto nel titolo
III, capitolo 9, relativo alle «[p]restazioni speciali in denaro di carattere
non contributivo», così prevede:
«1. Il presente
articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di
applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di
ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di
sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa
all’assistenza sociale.
2. Ai fini del
presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non
contributivo” sono quelle:
a) intese a
fornire:
i) copertura
in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai
settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire,
alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al
contesto economico e sociale dello Stato membro interessato;
oppure
ii) unicamente
la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al
contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;
e
b) relativamente
alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria
intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione
e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte
del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della
prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per
questo solo motivo;
e
c) sono
elencate nell’allegato X.
3. L’articolo 7 e gli
altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le prestazioni di
cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli
interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono
erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico».
8 L’allegato
X del regolamento n. 883/2004, rubricato «Prestazioni speciali in denaro
di carattere non contributivo», prevede, riguardo alla Repubblica federale di
Germania, le seguenti prestazioni:
«(...)
b) prestazioni
assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il
loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano
soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo
susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24,
paragrafo 1, del libro II del codice sociale)».
Direttiva 2004/38
9 Ai
sensi dei considerando 10, 16 e 21 della direttiva 2004/38:
«(10) Occorre tuttavia evitare che coloro
che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo
iniziale di soggiorno. (...)
(...)
(16) I
beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché
non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello
Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe
essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale.
Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà
temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale
e dell’ammontare dell’aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un
onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere
all’allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere
presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o
richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
(...)
(21) Dovrebbe
spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a
persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano
tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi
tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro,
o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale,
prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente».
10 L’articolo
6 di detta direttiva, rubricato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», così
recita:
1. I cittadini
dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato
membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in
corso di validità.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un
passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».
11 L’articolo
7, paragrafo 1, di detta direttiva, rubricato «Diritto di soggiorno per un
periodo superiore a tre mesi», così recita:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di
soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro
Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
(…)
(...)».
12 Ai
sensi dell’articolo 14 della stessa direttiva, rubricato «Mantenimento del
diritto di soggiorno»:
«1. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui
all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
2. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli
articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole
che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni
stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una
verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.
3. Il ricorso da
parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza
sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.
4. In deroga ai
paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un
provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di
cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:
a) i cittadini
dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure
b) i cittadini
dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per
cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri
della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione
possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere
buone possibilità di trovarlo».
13 L’articolo
24 della direttiva 2004/38, rubricato «Parità di trattamento», prevede quanto
segue:
«1. Fatte salve le
disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto
derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente
direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente.
2. In deroga al
paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a
prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se
del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4,
lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di
soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione
professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a
persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano
tale status o loro familiari».
Diritto tedesco
Codice della previdenza sociale
14 L’articolo
19 bis, paragrafo 1, contenuto nel libro I del codice della previdenza
sociale (Sozialgesetzbuch Erstes Buch), prevede nei termini seguenti i due
principali tipi di prestazioni assicurative di base di cui possono godere i
richiedenti lavoro:
«Possono essere richieste a titolo di diritto
all’assicurazione di base per i richiedenti lavoro:
1. prestazioni intese
all’inserimento nel mercato del lavoro,
2. prestazioni volte
a garantire la sussistenza».
15 L’articolo
1 del libro II del codice della previdenza sociale, rubricato «Funzione e
obiettivo dell’assicurazione di base per i richiedenti lavoro», ai suoi
paragrafi 1 e 3 così dispone:
«(1) L’assicurazione
di base per i richiedenti lavoro mira a consentire ai suoi beneficiari di
condurre una vita conforme alla dignità umana.
(...)
(3) L’assicurazione
di base per i richiedenti lavoro comprende prestazioni
1. intese a porre
fine o a ridurre lo stato d’indigenza, in particolare tramite l’inserimento nel
mercato del lavoro, e
2. volte a garantire
la sussistenza».
16 L’articolo
7 del libro II del codice della previdenza sociale, rubricato «Beneficiari», al
suo paragrafo 1 così recita:
«Le prestazioni ai sensi del presente libro sono
destinate alle persone che:
1. abbiano
raggiunto l’età di 15 anni e non abbiano ancora raggiunto il limite di età di
cui all’articolo 7 bis,
2. sono idonee
a lavorare,
3. sono
indigenti e
4. dimorino
abitualmente nella Repubblica federale di Germania (beneficiari abili al
lavoro).
Sono esclusi:
1. le
straniere e gli stranieri che non sono lavoratori subordinati o autonomi nella
Repubblica federale di Germania e che non godono del diritto alla libera
circolazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge sulla libera
circolazione dei cittadini dell’Unione [(Freizügigkeitsgesetz/EU; in prosieguo:
la “legge sulla libera circolazione”)], e i loro familiari, durante i primi tre
mesi del loro soggiorno,
2. le
straniere e gli stranieri il cui diritto di soggiorno sia giustificato
unicamente dalla ricerca di un lavoro e i loro familiari,
(...)
La seconda frase, punto 1, non si applica alle straniere
e agli stranieri che soggiornano nella Repubblica federale di Germania
conformemente a un titolo di soggiorno rilasciato a norma del capitolo 2,
sezione 5, della legge sul diritto di soggiorno [(Aufenthaltgesetz)]. Le
disposizioni in materia di diritto di soggiorno restano invariate».
17 Risulta
dai paragrafi 2 e 3 di detto articolo 7 che minori inabili al lavoro, che
vivono con beneficiari abili al lavoro e costituiscono in tal modo con questi
ultimi una «comunità di necessità», godono del diritto derivato alle
prestazioni previste dal libro II del codice della previdenza sociale.
18 L’articolo
8, paragrafo 1, del libro II del codice della previdenza sociale, rubricato
«Abilità al lavoro», è così formulato:
«È abile al lavoro chiunque non sia incapace in un
futuro prevedibile, in ragione di una malattia o di un handicap, di esercitare
un’attività lavorativa per almeno tre ore al giorno nelle condizioni abituali
del mercato del lavoro».
19 L’articolo
9, paragrafo 1, del codice della previdenza sociale così dispone:
«È indigente chiunque non possa garantire la propria
sussistenza, o non possa garantirla in maniera sufficiente, sulla base del
reddito o del patrimonio da prendere in considerazione, e non riceva
l’assistenza necessaria da parte di altre persone, in particolare da parte dei
suoi familiari o di altri organismi previdenziali».
20 L’articolo
20 del libro II del codice della previdenza sociale contiene disposizioni
complementari sui bisogni di sussistenza di base. L’articolo 21 del libro II
del codice della previdenza sociale contiene disposizioni sui bisogni
supplementari e l’articolo 22 di detto codice riguarda i bisogni relativi
all’alloggio e al riscaldamento. Infine, gli articoli da 28 a 30 del libro II
sono dedicati alle prestazioni di formazione e di partecipazione.
21 L’articolo
1 del libro XII del codice della previdenza sociale, relativo all’aiuto
sociale, è così redatto:
«L’obiettivo dell’aiuto sociale è di consentire ai
beneficiari di condurre un’esistenza conforme alla dignità umana. (...)».
22 L’articolo
21 del libro XII del codice della previdenza sociale prevede quanto segue:
«Non vengono erogate prestazioni di sussistenza alle
persone a cui sono destinate le prestazioni in forza del libro II del codice
della previdenza sociale nella misura in cui esse sono abili al lavoro oppure
in ragione del loro legame familiare (...)».
Legge sulla libera circolazione
23 L’ambito
di applicazione della legge sulla libera circolazione, nella sua versione
applicabile ai fatti di causa, è precisato al suo articolo 1:
«La presente legge regola l’ingresso e il soggiorno dei
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’Unione)
e dei loro familiari».
24 L’articolo
2 di detta legge dispone quanto segue con rifermento al diritto di ingresso e
di soggiorno:
«(1) I cittadini
dell’Unione che beneficiano della libera circolazione nonché i loro familiari
hanno il diritto di entrare e di soggiornare nel territorio federale conformemente
alle disposizioni della presente legge.
(2) Fruiscono della
libera circolazione in forza del diritto dell’Unione:
1. i cittadini
dell’Unione che desiderano soggiornare in qualità di lavoratori, per cercare un
impiego o per seguire una formazione professionale;
(...)
5. i cittadini
dell’Unione non occupati, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4;
6. i familiari, in
conformità dei presupposti di cui agli articoli 3 e 4;
(...)
(3) Per i lavoratori
dipendenti o autonomi il diritto previsto dal paragrafo 1 resta impregiudicato:
1. per una temporanea
inabilità al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
2. per la
disoccupazione involontaria confermata dal centro per l’impiego competente o
per la cessazione di un’attività autonoma a seguito di circostanze indipendenti
dalla volontà del lavoratore, dopo più di un anno di attività;
3. per la formazione
professionale ove sussista un collegamento tra la formazione e la precedente
attività professionale; il collegamento non è richiesto se il cittadino
dell’Unione ha perso involontariamente il suo impiego.
Il diritto sancito dal paragrafo 1 è mantenuto per un
periodo di sei mesi in caso di disoccupazione involontaria confermata dal
centro per l’impiego competente dopo un periodo di impiego inferiore a un anno.
(...)».
25 L’articolo
3 della legge sulla libera circolazione, relativo ai familiari, così dispone:
«(1) I familiari dei
cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5,
godono del diritto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, quando accompagnano
detto cittadino dell’Unione o si ricongiungono allo stesso. Per i familiari dei
cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, tale principio
si applica conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4.
(2) Sono familiari:
1. Il coniuge e i
discendenti delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5 e
7, o dei loro coniugi, che non abbiano ancora raggiunto il ventunesimo anno di
età;
2. gli ascendenti o i
discendenti delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5 e
7, o dei loro coniugi, alla sussistenza dei quali provvedono tali persone o i
loro coniugi.
(...)».
26 L’articolo
5 della legge sulla libera circolazione, rubricato «Carte di soggiorno e
attestazione relativa al diritto di soggiorno permanente», prevede quanto
segue:
«(1) Ai cittadini
dell’Unione e ai loro familiari che possiedono la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea e che sono autorizzati a circolare liberamente nel
suo territorio è immediatamente rilasciata d’ufficio un’attestazione del loro
diritto di soggiorno.
(...)
(3) L’ufficio per gli
stranieri competente può richiedere che i requisiti del diritto previsti
dall’articolo 2, paragrafo 1, siano dimostrati in modo credibile entro i tre
mesi successivi all’ingresso nel territorio federale. Le indicazioni e le prove
necessarie ai fini della giustificazione possono essere ricevute, all’atto della
registrazione amministrativa, dall’autorità competente per la registrazione,
che trasmette le indicazioni e le prove all’ufficio per gli stranieri
competente (...)
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27 I
membri della famiglia Peña-García sono tutti cittadini spagnoli. La
sig.ra García-Nieto e il sig. Peña Cuevas vivevano da vari anni in
coppia in Spagna e costituivano un’unità economica, senza essere sposati e
senza aver contratto un’unione registrata, insieme a Jovanlis Peña Garcìa, la
figlia, e al figlio ancora minorenne del sig. Peña Cuevas, Joel Luis Peña
Cruz.
28 Nel
mese di aprile del 2012, la sig.ra García-Nieto faceva ingresso in
Germania con sua figlia Jovanlis e, il 1° giugno 2012, dichiarava di
essere in cerca di occupazione. A decorrere dal 12 giugno 2012, cominciava a
svolgere l’attività di aiuto cuoca, per la quale era iscritta a titolo
obbligatorio, a far data dal 1º luglio 2012, alla previdenza sociale tedesca e
percepiva una retribuzione mensile netta di EUR 600.
29 Il
23 giugno 2012, il sig. Peña Cuevas e suo figlio raggiungevano la
sig.ra García-Nieto e Jovanlis. Fino al 1° novembre 2012 la famiglia
Peña-García abitava presso la madre della sig.ra García-Nieto e traeva i
propri mezzi di sussistenza dal reddito della sig.ra García-Nieto.
Inoltre, dal mese di luglio del 2012 il sig. Peña Cuevas e la
sig.ra García-Nieto hanno percepito assegni familiari per i loro figli
Jovanlis e Joel Luis, che frequentano la scuola dal 22 agosto 2012.
30 Il
30 luglio 2012, la famiglia Peña-García presentava una domanda di prestazioni
di sussistenza ai sensi del libro II del codice della previdenza sociale presso
il centro per l’impiego (in prosieguo: le «prestazioni in parola»).
Quest’ultimo rifiutava tuttavia di concedere tali prestazioni nella parte in
cui esse riguardano il sig. Peña Cuevas e suo figlio per i mesi di agosto
e settembre del 2012, ove le medesime prestazioni erano state invece concesse a
far data dal mese di ottobre 2012.
31 La
decisione di diniego della concessione del centro per l’impiego si basava
sull’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, punto 1, del libro II del codice
della previdenza sociale, atteso che, al momento della domanda, il
sig. Peña Cuevas e suo figlio soggiornavano in Germania da meno di tre
mesi e il sig. Peña Cuevas, peraltro, non era un lavoratore subordinato o
autonomo. Secondo il centro per l’impiego, l’esclusione del beneficio di dette
prestazioni valeva anche per il figlio del sig. Peña Cuevas. A seguito
della riserva formulata il 19 dicembre 2011 dal governo tedesco quanto alla
convenzione di assistenza, infatti, quest’ultima non poteva più far sorgere
diritti.
32 Il
ricorso proposto dalla famiglia Peña-García avverso tale decisione del centro
per l’impiego veniva accolto dal Sozialgericht Gelsenkirchen (tribunale per il
contenzioso in materia sociale di Gelsenkirchen), il quale respingeva i motivi
di esclusione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, punto 1, del
libro II del codice della previdenza sociale per ragioni connesse al sistema
della normativa nazionale. Il centro per l’impiego impugnava tale decisione
dinanzi al giudice del rinvio, il Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
(tribunale per il contenzioso in materia sociale del Land Renania
settentrionale-Vestfalia).
33 Il
giudice del rinvio esprime dubbi riguardo alla compatibilità con il diritto
dell’Unione della completa esclusione dal beneficio delle prestazioni in parola
nelle ipotesi previste dall’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, punto 1,
del libro II del codice della previdenza sociale.
34 In
tale contesto, il Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunale per il
contenzioso in materia sociale del Land Renania settentrionale-Vestfalia)
decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se il
principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento
n. 883/2004 valga – con l’eccezione della non esportabilità delle
prestazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, di detto regolamento –
anche per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai
sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento medesimo.
2) In caso di
risposta affermativa alla prima questione, se – ed eventualmente in che
misura – sia possibile prevedere restrizioni al principio della parità di
trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 mediante
disposizioni delle legislazioni nazionali di attuazione dell’articolo 24, paragrafo
2, della direttiva 2004/38, in base alle quali l’accesso alle prestazioni in
parola non è garantito senza eccezioni per i primi tre mesi di soggiorno,
quando i cittadini dell’Unione non svolgono nella Repubblica federale di
Germania un’attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo né godono del
diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della
legge sulla libera circolazione.
3) In caso di
risposta negativa alla prima questione, se altri principi inerenti alla parità
di trattamento sanciti dal diritto primario, in particolare dall’articolo 45,
paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, ostino a
una disposizione di diritto nazionale che nega senza eccezioni a cittadini
dell’Unione, per i primi tre mesi di soggiorno, una prestazione sociale
finalizzata a garantire la sussistenza e, nel contempo, ad agevolare l’accesso
al mercato del lavoro, quando nella Repubblica federale di Germania tali
cittadini dell’Unione non sono lavoratori subordinati o autonomi né possono
avvalersi del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 3, della legge sulla libera circolazione, ma possono dimostrare un
legame reale con lo Stato ospitante e, in particolare, con il mercato del
lavoro di tale Stato».
35 Con
decisione del 19 marzo 2015, il giudice del rinvio ha tuttavia dichiarato che
non occorreva rispondere alla prima questione poiché una questione di analogo
contenuto era stata sollevata nell’ambito della causa che ha dato luogo alla
sentenza Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358) e la Corte vi aveva risposto in senso affermativo
dichiarando che «il regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel
senso che le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” ai
sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto regolamento ricadono nella
sfera di applicazione dell’articolo 4 del regolamento stesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
36 Con
la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 24 della direttiva 2004/38 e l’articolo 4 del regolamento
n. 883/2004 vadano interpretati nel senso che ostano a una normativa di
uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in
denaro a carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2,
del regolamento n. 883/2004, e che sono parimenti costitutive di una
«prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in
una situazione come quella prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva medesima.
37 In
limine, occorre ricordare che, nella sentenza Alimanovic (C‑67/14,
EU:C:2015:597, punti da 44 a 46), la
Corte ha già avuto occasione di affermare che prestazioni
come quelle in parola non possono essere qualificate quali prestazioni di
natura finanziaria destinate a facilitare l’accesso all’impiego nel mercato del
lavoro di uno Stato membro, ma devono essere considerate alla stregua di
«prestazioni d’assistenza sociale» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva 2004/38.
38 Per
quanto riguarda l’accesso a prestazioni di tal sorta, un cittadino dell’Unione
può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato
membro ospitante in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva
2004/38 solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante
rispetta i requisiti di cui alla direttiva 2004/38 (sentenze Dano, C‑333/13,
EU:C:2014:2358, punto 69, e Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 49).
39 Riconoscere,
infatti, che persone che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza
della direttiva 2004/38 possano rivendicare il diritto a prestazioni sociali
alle stesse condizioni applicabili ai cittadini nazionali si porrebbe in
contrasto con un obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 10,
che è quello di evitare che i cittadini di altri Stati membri dell’Unione
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante (sentenze Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 74, e
Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 50).
40 Conseguentemente,
al fine di determinare se prestazioni di assistenza sociale, quali le
prestazioni oggetto di causa, possano essere negate sulla base della deroga
dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, occorre verificare
previamente l’applicabilità del principio di parità di trattamento richiamato
all’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva e, pertanto, la legittimità
del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante del cittadino
dell’Unione interessato (sentenza Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto
51).
41 Occorre
rilevare, al riguardo, che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte,
il sig. Peña Cuevas può fondare un diritto di soggiorno sull’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
42 Tale
disposizione, infatti, prevede che i cittadini dell’Unione hanno il diritto di
soggiornare sul territorio di un altro Stato membro per un periodo fino a tre
mesi, senza condizioni o formalità oltre al requisito del possesso di una carta
d’identità o di un passaporto in corso di validità, e l’articolo 14, paragrafo
1, di detta direttiva conserva tale diritto finché il cittadino dell’Unione e i
suoi familiari non divengano un onere eccessivo per il sistema di assistenza
sociale dello Stato membro ospitante (sentenze Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10,
EU:C:2011:866, punto 39, e Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 70).
43 Così
stando le cose, occorre tuttavia rilevare che, in tal caso, lo Stato membro
ospitante può avvalersi della deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38 per negare a tale cittadino la concessione della prestazione
d’assistenza sociale richiesta (sentenza Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto
70).
44 Infatti,
emerge espressamente dal tenore letterale di tale disposizione che lo Stato
membro ospitante può negare a persone che non siano lavoratori subordinati o
autonomi o che mantengano tale status la concessione di qualsivoglia
prestazione d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno.
45 Orbene,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle conclusioni, detta
disposizione è conforme all’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario
del sistema di previdenza sociale degli Stati membri, perseguito dalla
direttiva 2004/38, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 10. Atteso
che gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell’Unione possiedano
mezzi di sussistenza sufficienti e un’assicurazione malattia personale per un
soggiorno della durata massima di tre mesi sui loro rispettivi territori, è
legittimo non imporre a detti Stati membri la presa in carico di tali cittadini
durante detto periodo.
46 In
tale contesto, occorre parimenti precisare che, sebbene la direttiva 2004/38
richieda che lo Stato membro ospitante prenda in conto la situazione
individuale della persona interessata al momento dell’adozione di una misura di
allontanamento o prima di stabilire che tale persona costituisce un onere
eccessivo per il sistema nazionale di assistenza sociale nell’ambito del suo
soggiorno (sentenza Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punti 64, 69 e 78), tuttavia
tale esame individuale non è necessario in una fattispecie quale quella di cui
al procedimento principale.
47 Nella
sentenza Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 60), infatti, la Corte ha già avuto modo di
statuire che la direttiva 2004/38, istituendo un sistema graduale di
mantenimento dello status di lavoratore, che mira a tutelare il diritto di
soggiorno e l’accesso alle prestazioni sociali, prende essa stessa in
considerazione diversi fattori che caratterizzano la situazione individuale di
ogni richiedente una prestazione sociale e, in particolare, la durata
dell’esercizio di un’attività economica.
48 Pertanto,
se un siffatto esame non è necessario nel caso di un cittadino alla ricerca di
un impiego che non abbia più lo status di lavoratore, lo stesso vale, a
fortiori, anche per quanto riguarda le persone che si trovano in una situazione
come quella del sig. Peña Cuevas nel procedimento principale.
49 Infatti,
consentendo agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e doveri,
l’eccezione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, punto 1, del
libro II del codice della previdenza sociale, in combinato disposto con
l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, secondo la quale la Repubblica federale di
Germania non è tenuta a concedere il diritto all’assistenza sociale nel corso
dei primi tre mesi di soggiorno di un cittadino dell’Unione sul suo territorio,
è idonea a garantire un livello elevato di certezza del diritto e di
trasparenza nell’ambito della concessione di prestazioni di assistenza sociale
dell’assicurazione di base, restando al contempo conforme al principio di
proporzionalità (v., per analogia, sentenza Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597,
punto 61).
50 Inoltre,
per quanto riguarda l’esame individuale inteso alla valutazione globale
dell’onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per
l’insieme del sistema nazionale di assistenza sociale di cui al procedimento
principale, occorre rilevare che l’assistenza accordata a un solo richiedente
difficilmente può essere qualificata come «onere eccessivo» per uno Stato
membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ove
tale onere potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato non dopo che
quest’ultimo abbia ricevuto una domanda individuale, ma necessariamente a
fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte
(v. sentenza Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 62).
51 In
tale contesto, l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non osta a
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ove
essa esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a
carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del
regolamento n. 883/2004, i cittadini di altri Stati membri che si trovano
in una situazione come quella prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva medesima.
52 La
medesima conclusione s’impone quanto all’interpretazione dell’articolo 4 del
regolamento n. 883/2004. Infatti, le prestazioni in parola, che
costituiscono «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» ai
sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento sono concesse, ai
sensi del paragrafo 4 di questo stesso articolo, esclusivamente nello Stato
membro di residenza dell’interessato e conformemente alla normativa dello
stesso. Ne consegue che nulla osta a che tali prestazioni siano negate a
cittadini di altri Stati membri che non abbiano lo status di lavoratore
subordinato o autonomo o a persone che mantengano tale status durante i primi
tre mesi del loro soggiorno nello Stato ospitante (v., in tal senso, sentenze
Brey, C‑140/12, EU:C:2013:965, punto 44, e Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358,
punto 83).
53 Alla
luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda
questione affermando che l’articolo 24 della direttiva 2004/38 e l’articolo 4
del regolamento n. 883/2004 vanno interpretati nel senso che non ostano a
una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune
«prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» ai sensi
dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono
parimenti costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», ai sensi
dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri
Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista
dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.
Sulla terza questione
54 Dato
che la terza questione è stata posta nell’ipotesi in cui fosse stata data una
risposta negativa alla prima e che la
Corte ha apportato una risposta positiva a una questione di
contenuto analogo sollevata nelle cause sfociate nelle sentenze Dano (C‑333/13,
EU:C:2014:2358) e Alimanovic (C‑67/14, EU:C:2015:597), non occorre rispondere
alla terza questione pregiudiziale.
Sulle spese
55 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE)
n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, vanno interpretati
nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal
beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non
contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento
n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione
d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38,
i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella
prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu