Corte Dei Conti – Sezione
giurisdizionale per l’Emilia Romagna 26 settembre 2017, n. 187, Riunioni della Giunta Comunale
Se il principio fondamentale nell'esercizio dell'attività
giurisdizionale della Corte dei conti, costituito dall'insindacabilità nel merito
delle scelte discrezionali, previsto dall'art. 1, comma 1, l. 20/1994, non
legittima l'esistenza di un perimetro insondabile dell'attività ammnistrativa,
ben potendo il Giudice Contabile sottoporre a sindacato giurisdizionale l'agire
amministrativo sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza,
nondimeno, nell'ambito del governo di un ente locale, la scelta di convocare la
giunta comunale costituisce l'espressione di un atto politico, che attiene
all'autonomia dell'ente in questione, e che concerne non solo il contenuto
discrezionale dell'attività amministrativa degli enti pubblici, ma anche le
modalità di organizzazione di tale attività al loro interno. Ne consegue che
non spetta al Giudice Contabile verificare nel singolo dettaglio, mediante una
valutazione del tutto inopportuna dell'aderenza degli ordini del giorno
all'attività istituzionale o con un esame contenutistico dei singoli verbali
dell'organo di governo dell'ente, se le singole sedute della giunta siano state
conformi alle esigenze della collettività amministrata o se siano stati
strumentali al conseguimento del vantaggio economico costituito dalla somma in
denaro riconosciuta dal suo datore di lavoro pubblico in occasione di detti
impegni.
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 44567 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Emilia
Romagna della Corte dei conti nei confronti di V.M., B.A. e M.A.;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti
di causa;
Uditi nella pubblica udienza del
28 giugno 2017 OMISSIS;
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione
regolarmente notificato la
Procura Regionale cita in giudizio V.M., in qualità di
sindaco di M., B.A. e M.A, dipendenti comunali, per sentirli condannare al
risarcimento del danno erariale pari ad euro 94.887,54, nella misura del 40%
per V.M. e del 30% ciascuna per B.A. e M.A.
1.1 La Procura attrice ritiene
che V.M., dipendente della Regione Emilia Romagna, avesse fatto indebito uso
dei permessi retribuiti ex art. 79 T.U.E.L., e in particolare per aver
pianificato riunioni della giunta comunale asseritamente non necessarie e in
orari coincidenti con il lavoro principale; per aver fruito di permessi
retribuiti per un numero di ore superiore all'effettiva durata delle riunioni
di giunta comunale; per non aver documentato le predette attività; per aver
partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione della B.R.
utilizzando permessi riservati all'attività istituzionale del Comune di M..
1.2 Secondo l'accusa il V.
avrebbe indetto delle riunioni di giunta informali o non deliberative,
attestando una durata superiore a quella effettiva e, in più occasioni, avrebbe
fruito di permessi generici omettendo di documentare la causa giustificatrice
dell'assenza e l'inerenza al mandato istituzionale. In tal senso l'attrice
contesta al convenuto la regolarità di una serie di permessi ottenuti sia ai
sensi dell'art. 79, comma 3, T.U.E.L. (per consentire le riunioni di giunta),
sia ai sensi dell'art. 79, comma 4, T.U.E.L. (permessi generici retribuiti).
Dette condotte illecite si sarebbero consumate tra ottobre 2009 e maggio 2014.
1.3 A riprova dell'inutilità
delle riunioni di giunta, la Procura Regionale riporta le dichiarazioni di F.M.
e M.M., rispettivamente ex vicesindaco ed ex assessore del Comune di M.,
secondo i quali una riunione di giunta a settimana, anziché due, sarebbe stata
sufficiente per svolgere l'attività istituzionale. Riporta altresì la
dichiarazione del segretario comunale in servizio all'epoca dei fatti, secondo
il quale le riunioni sarebbero durate mediamente due ore o due ore e mezza. La Procura rileva, inoltre,
come le ore richieste dal V. fossero superiori al necessario in quanto, a suo
dire, il tempo medio di percorrenza secondo un percorso automobilistico tra M.
e la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna (dove il convenuto prestava la
sua attività lavorativa) non supererebbe i quarantacinque minuti totali,
consentendo, in tal modo, di essere presente in servizio nelle due ore di
orario pomeridiano dopo le riunioni antimeridiane della giunta comunale.
1.4 La Procura contesta il danno
erariale anche alle convenute B. e M. per aver certificato, in concorso con il V.,
la partecipazione alle riunioni di giunta o altri impegni afferenti al mandato
elettivo in assenza di attestazioni ufficiali. In particolare B.A.,
appartenente al servizio staff del comune di M., avrebbe attestato la presenza
del sindaco V. alle riunioni di giunta o ad impegni connessi al mandato
elettivo contribuendo, con la sua condotta, a procurare un profitto in
vantaggio del V. per euro 31.967,44, in danno della Regione Emilia Romagna. Per
quanto riguarda M.A., anch'essa del servizio staff, avrebbe consentito un
ingiusto profitto al V. per euro 47.299,06 in danno dell'ente regionale per il
quale il sindaco aveva mantenuto il contratto di lavoro pubblico subordinato.
1.5 In conclusione la Procura Regionale
contesta un danno erariale complessivo alla Regione Emilia Romagna pari ad euro
94.887,54, ripartita tra i convenuti secondo le citate percentuali,
corrispondente alla somma degli importi percepiti da V. Massimiliano ai sensi
dell'art. 79, commi 3 e 4, T.U.E.L. per permessi retribuiti riscossi in
costanza del mandato di sindaco del Comune di M., ritenuti dall'attrice
indebiti.
2. Si costituisce V. M.,
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del danno, e constatando
l'insussistenza dell'elemento materiale dell'illecito.
2.1 Rileva come non sia
sindacabile in sede giurisdizionale l'atto politico del numero delle
convocazioni di giunta comunale, che rientrerebbe nell'autonomia organizzativa.
Respinge le accuse circa la convocazione di riunioni di giunta informali o non
deliberative, posto che tutte le riunioni di giunta consentono la fruizione dei
permessi in contestazione. Afferma che rientrava nei suoi poteri, previsti
anche dallo statuto dell'ente locale, la possibilità di convocare, anche
informalmente, la giunta del Comune di M.. Rileva, altresì, l'assurdità del
calcolo effettuato per stabilire gli orari per rientrare al lavoro. Ritiene non
provata la colpa grave, e chiede il rigetto delle domande.
3. Si costituisce in giudizio B.A.
eccependo l'intervenuta prescrizione. Osserva che non ha mai rivestito il ruolo
di Responsabile del Settore, e che tutte le attestazioni erano trasmesse al
Segretario comunale. Ritiene non provata la colpa grave.
4. Si costituisce in giudizio M.A.
eccependo la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c. per difformità rispetto
all'invito a dedurre. Chiede la sospensione del giudizio in attesa della
conclusione del corrispondente giudizio penale. Nel merito rileva come tutte le
sedute di giunta, oggetto di contestazione alla M., si siano svolte alla
presenza del segretario comunale che non eccepì mai il carattere "non
deliberativo" delle sedute. Osserva altresì che la Regione ha sempre ritenuto
sufficienti le attestazioni prodotte dal V., senza mai richiedere integrazioni
o altro. Conclude chiedendo il rigetto della domanda o l'esercizio del potere
riduttivo.
5. All'udienza del 28 giugno 2017
il Collegio, a fronte della richiesta del rinvio proposta da B.A. per motivi di
salute, ha disposto la prosecuzione del giudizio trattandosi di convenuta
regolarmente costituita in giudizio e rappresentata da difensori presenti in
aula. Il Pubblico Ministero ha insistito per le proprie conclusioni, mentre
l'Avv. A. Carullo per V. M. ha insistito sull'eccezione di prescrizione e, nel
merito, sul rigetto per assenza di colpa grave. L'Avv. A. Montanari per B.A. e
l'Avv. T. Zambelli per M.A. si sono riportati alle conclusioni espresse nei
rispettivi scritti difensivi.
6. Il Collegio ritiene di
affrontare direttamente il merito della questione sottoposto al suo giudizio,
prescindendo dallo scrutinio dell'eccezione di prescrizione, sollevata da V.M.,
in base al principio di effettività e celerità della tutela processuale (Cass.
SS.UU. n. 9936/2014).
6.1 Si ritiene, infatti, che la
domanda attorea sia infondata, con ciò rendendo priva d'interesse la
valutazione, in via preliminare, dell'eccepita prescrizione.
La tesi accusatoria presuppone
che il V. abbia volontariamente convocato riunioni della giunta municipale
senza precise motivazioni o senza particolari oggetti all'ordine del giorno al
solo scopo di percepire il corrispettivo del permesso retribuito dal posto di
lavoro presso l'ente regionale, o che abbia partecipato ad attività, quali i
consigli di amministrazione della B.R., a titolo personale pur richiedendo il
permesso retribuito al datore di lavoro pubblico.
6.2 Principio fondamentale
nell'esercizio dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti è
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, previsto dall'art. 1,
comma 1, legge n. 20/1994.
Il principio in questione non
può, certamente, legittimare l'esistenza di un perimetro insondabile
dell'attività ammnistrativa, ben potendo il Giudice Contabile sottoporre a
sindacato giurisdizionale l'agire amministrativo sotto il profilo della
logicità e della ragionevolezza (Corte dei conti, Sez. II App., n. 296/2015).
Tuttavia appare evidente che,
nell'ambito del governo di un ente locale, la scelta di convocare la giunta
comunale costituisca l'espressione di un atto politico, che attiene
all'autonomia dell'ente in questione.
Infatti il predetto principio
generale deve riguardare non solo il contenuto discrezionale dell'attività
amministrativa degli enti pubblici, ma anche le modalità di organizzazione di
tale attività al loro interno.
Ne consegue che non spetta al
Giudice Contabile verificare nel singolo dettaglio, mediante una valutazione
del tutto inopportuna dell'aderenza degli ordini del giorno all'attività
istituzionale o con un esame contenutistico dei singoli verbali dell'organo di
governo dell'ente, se le singole sedute della giunta del Comune di M. siano
state conformi alle esigenze della collettività amministrata o se siano stati
strumentali al conseguimento, da parte di V. M., del vantaggio economico
costituito dalla somma in denaro riconosciuta dal suo datore di lavoro pubblico
in occasione di detti impegni.
Nulla, sotto il profilo della
possibile irragionevolezza della volontà di riunire la giunta senza particolari
motivi, ha provato la
Procura Regionale.
La tesi accusatoria, infatti, non
si è sviluppata oltre una prospettazione, sia pure suggestiva, di una condotta
del V. finalizzata alla riscossione di benefici non giustificati. Infatti le
dichiarazioni riportate in citazione dell'ex vicesindaco F.M. e dell'ex
assessore M.M., in base alle quali sarebbe genericamente stato sufficiente
riunire la giunta una sola volta a settimana, sono da considerarsi delle
valutazioni meramente soggettive, che ben poco hanno a che fare con il concetto
di prova processuale.
6.3 Privo di ogni valenza
probatoria appare altresì la valutazione sulla durata oraria delle singole sedute
di giunta comunale che, secondo l'accusa, si sarebbero potute concludere ad
orari compatibili con la prosecuzione dell'orario di servizio, presso la Regione Emilia
Romagna, di V.M..
Infatti non sembra, a giudizio
del Collegio, che la stima della durata possibile delle riunioni per consentire
l'accesso agli uffici dell'ente regionale in orari pomeridiani possa in qualche
modo costituire un parametro di correttezza della condotta del V., posto che
trattasi di apprezzamento estremamente discrezionale, non riscontrabile in
concreto, e frutto di artificiose quanto indimostrate ricostruzioni del
percorso e del traffico automobilistico lungo il tragitto fino alla sede
regionale di Bologna da parte attrice.
Per quanto riguarda la
partecipazione del V. alle riunioni del consiglio di amministrazione di B.R.,
questo Collegio non può che constatare la diretta connessione del predetto
consesso alla carica elettiva, in quanto il convenuto vi si recava quale legale
rappresentante del Comune di M., e non quale privato cittadino o diretto
interessato.
In conclusione non sembra, a
giudizio del Collegio, che siano stati dimostrati i presupposti della
responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto V., sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo.
Il rigetto delle domande attoree
nei confronti del convenuto principale rende indimostrata, per assoluta
consequenzialità, le domande formulate nei confronti delle convenute B. e M.,
alle quali non può essere imputato alcun addebito.
Liquida il compenso in favore di
ciascuna difesa, a carico della Regione Emilia Romagna, nella misura indicata
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la
Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando,
respinge la domanda attorea.
Liquida a carico della Regione
Emilia Romagna il compenso in favore di ciascuna difesa dei convenuti in misura
pari a euro 3.800,00, oltre al 15% del
predetto compenso per spese forfettarie.
Oneri come per legge.
Manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del 28 giugno 2017.