PANOZZO,
L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, in Sicurezza urbana, 2011, n. 1
venerdì 30 settembre 2016
giovedì 29 settembre 2016
PANOZZO,
Note sul c.d. "voto assistito”, (27
novembre 2008), in http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26914.html
mercoledì 28 settembre 2016
Circolare Ministero Interno
28 settembre 2016, n. 40, Referendum costituzionale del 4 dicembre p.
v.. Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio
o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre
2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante “Disposizioni
in materia di elezione della Camera dei deputati”.
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_040_ServElet_28-09-2016.zip
Rilascio del permesso di soggiorno
individuale per minori stranieri inseriti sul titolo di soggiorno di entrambi i
genitori
Dal sito dell’ANCI: http://www.permessidisoggiorno.anci.it/Faq.aspx?id=0&idSez=0&nid=242
Dal 23 luglio 2016 è in vigore il nuovo permesso di
soggiorno individuale per minori stranieri (L. 7 luglio 2016 n.122, pubblicata
in G. U. n. 158, dell’8 luglio ed in vigore dal 23 luglio). Al minore di quattordici
anni, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore straniero o
dell’affidatario, sarà rilasciato il nuovo permesso di soggiorno per minori
stranieri al momento del rinnovo del titolo da parte del genitore.
A seguito di alcuni quesiti provenienti dagli operatori della Rete
dei Comuni aderenti al Programma ANCI presentiamo le risposte elaborate di
concerto con il Ministero dell’Interno:
1. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un permesso di
soggiorno con scadenza ma in date diverse, al momento della scadenza del
permesso di soggiorno del genitore 1, va fatta la richiesta di permesso
individuale dei figli inseriti. In quel momento va anche effettuato
l'aggiornamento del permesso del genitore 2 per rimuovere i figli dal medesimo?
No, il genitore 2 attenderà la scadenza naturale del
proprio titolo di soggiorno per effettuarne l'aggiornamento.
2. nel caso in cui il genitore 1 abbia un permesso con scadenza e
il genitore 2 abbia il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo
(slp). Quando il genitore 1 chiede il rinnovo del titolo, anche l'altro dovrà
procedere con l'aggiornamento del proprio permesso UE slp al fine di ottenere
per i figli il permesso UE?
E’ preferibile che il genitore con il permesso UE slp
provveda all'aggiornamento in quanto titolare della condizione più favorevole
anche per i figli. Il genitore con il permesso in scadenza provvederà alla
scadenza naturale.
3. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano il permesso di
soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp), la richiesta di aggiornamento
al fine di ottenere il permesso individuale per i figli minori deve essere
presentata da entrambi i genitori o è sufficiente che aggiorni uno dei due?
Allo scopo di munire il minore di un titolo di soggiorno
autonomo è sufficiente l'aggiornamento di uno dei due genitori.
Italiani temporaneamente all'estero: le
modalità del voto per corrispondenza
Dal sito del Ministero dell’Interno, la news in data 28
settembre 2016
Per votare, ricevendo al domicilio estero il plico con la scheda, gli elettori devono trasmettere - per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure, per consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato - un’apposita opzione al comune italiano di residenza, allegandovi copia del proprio documento di identità.
Al fine di agevolare la presentazione di tale opzione, è stato predisposto un apposito modello editabile (.pdf, 540 KB), che deve essere compilato dagli elettori temporaneamente all’estero, interessati al voto per posta ed inviato, come detto, al comune italiano di residenza.
La legge stabilisce che l’opzione debba pervenire al comune entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum.
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/mod_opzione_voto_referendum_cost_4_12_2016_r2.pdf
PANOZZO, La dichiarazione di
presenza prevista dalla legge 68/2007, (anche) in rapporto all’iscrizione
anagrafica, (23 ottobre 2008) http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26712.html
martedì 27 settembre 2016
Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. Pubblica Sicurezza 16 settembre 2016, n. 400/A/2016/12.214.5, Decreto presidenziale del Consiglio di Stato
n. 03903/2016, del 14 settembre 2016, di accoglimento dell’istanza cautelare,
sospensiva dell’esecutività della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del
TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che disciplina il contributo (da 80
a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso
di soggiorno
PANOZZO,
Le limitazioni al diritto di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell’Unione alla luce del decreto legislativo 28
febbraio 2008, n. 32 – Confronto con la normativa previgente, (8 gennaio 2009),
in http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/limitazioni-al-diritto-di-ingresso-e-soggiorno.pdf
lunedì 26 settembre 2016
PANOZZO,
La prova della presenza in Italia dei
cittadini stranieri, (18 agosto 2008), in http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/la_prova_della_presenza_in_italia_di_cittadini_stranieri.php
domenica 25 settembre 2016
sabato 24 settembre 2016
Corte di Giustizia UE 13 settembre 2016, n. C-165/14
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20
e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno
Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali –
Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini
dell’Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di
residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato
membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di
soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego
del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare
il territorio dell’Unione
L’articolo 21 TFUE e la direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad
una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di
soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha
precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore
cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo
Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro
ospitante.
L’articolo 20 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in
forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene
automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al
cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei
quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza
di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 settembre 2016
Nel procedimento C‑165/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo
(Corte di cassazione, Spagna), con decisione del 20 marzo 2014, pervenuta in
cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento
Alfredo Rendón Marín
contro
Administración del Estado,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva
de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, C. Toader, D. Šváby,
F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas
(relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan,
M. Berger, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 30 giugno 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per
A. Rendón Marín, da I. Aránzazu Triguero Hernández e L. De Rossi,
abogadas;
– per il
governo spagnolo, da A. Rubio González e L. Banciella
Rodríguez-Miñón, in qualità di agenti;
– per il
governo danese, da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;
– per il
governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L.
D’Ascia, avvocato dello Stato;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di
agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, K. Pawłowska e M. Pawlicka, in
qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da M. Holt e J. Beeko, in qualità di agenti,
assistiti da D. Blundell, barrister;
– per la Commissione europea,
da I. Martínez del Peral, C. Tufvesson, F. Castillo de la Torre e M. Wilderspin,
in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
20 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata in una controversia tra il sig. Alfredo Rendón
Marín, cittadino di uno Stato terzo e padre di cittadini dell’Unione minorenni,
di cui ha l’affidamento esclusivo e che risiedono in Spagna sin dalla loro
nascita, e l’Administración del Estado (Amministrazione dello Stato, Spagna),
in merito al diniego del Director General de Inmigración del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del
Lavoro e dell’Immigrazione, Spagna), di concedere al sig. Alfredo Rendón
Marín un permesso di soggiorno per circostanze eccezionali, a causa
dell’esistenza di precedenti penali a suo carico.
Ambito normativo
Il diritto dell’Unione
3 Ai
sensi dei considerando 23 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004,
L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU
2005, L 197, pag. 34):
«(23) L’allontanamento dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica
sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che,
essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato [CE],
si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre
pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di
proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona
interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età,
delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei
legami col paese di origine.
(24) Pertanto,
quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la
protezione contro l’allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali,
qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa
una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione che hanno
soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in
particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita.
Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di
allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro
legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del
fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989».
4 L’articolo
2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “cittadino
dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) “familiare”:
(…)
d) gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera
b);
3) “Stato
membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca
al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».
5 L’articolo
3 di tale direttiva, rubricato «Aventi diritto», dispone quanto segue:
«1. La presente
direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni
in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi
familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il
cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio
del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo
Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2,
punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino
dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale (...);
(…)
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito
della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o
soggiorno».
6 L’articolo
7 della predetta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo
superiore a tre mesi», prevede quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
(…)
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato
membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda all[e]
condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
7 Al
capo IV della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno permanente»,
figura l’articolo 16 della direttiva medesima, a sua volta intitolato «Norma
generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», che così recita ai
suoi paragrafi 1 e 2:
«1. Il cittadino
dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque
anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto
Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per
cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».
8 Collocato
al capo VI della direttiva 2004/38, intitolato «Limitazioni del diritto
d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica», l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. Fatte salve le
disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di
circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia
la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono
applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o
attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».
9 L’articolo
28 della predetta direttiva, intitolato «Protezione contro l’allontanamento»,
così dispone:
«1. Prima di adottare
un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi
quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età,
il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua
integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e [l’]importanza
dei suoi legami con il paese d’origine.
2. Lo Stato membro
ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei
confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo
territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
3. Il cittadino
dell’Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se
la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti
dallo Stato membro, qualora:
a) abbia
soggiornato nello Stato membro ospitante [ne]i precedenti dieci anni; o
b) sia
minorenne, salvo qualora l’allontanamento sia necessario nell’interesse del
bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».
Il diritto spagnolo
10 L’articolo
31, paragrafo 3, della Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social (legge generale n. 4/2000
sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione
sociale), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000,
pag. 1139), prevede la possibilità di concedere un permesso di soggiorno
temporaneo per motivi eccezionali, senza che sia necessario che il cittadino di
uno Stato terzo sia preliminarmente munito di un visto.
11 L’articolo
31, paragrafi 5 e 7, di tale legge è del seguente tenore:
«5. Il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo ad uno straniero presuppone in capo a
quest’ultimo l’assenza di precedenti penali, in Spagna o nei paesi in cui egli
ha soggiornato in precedenza, per reati previsti dall’ordinamento giuridico
spagnolo, e che lo stesso non sia bandito dal territorio degli Stati con i
quali la Spagna
ha concluso un accordo in tal senso.
(…)
7. Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo, verranno eventualmente valutati:
a) i
precedenti penali, considerando la presenza di indulti o le situazioni di
sospensione condizionale della pena o di sospensione della pena detentiva;
b) l’inosservanza
degli obblighi dell’individuo in materia fiscale e previdenziale.
Ai fini di tale rinnovo, si terrà conto, in particolare,
dello sforzo di integrazione manifestato dal cittadino straniero e che milita a
favore del rinnovo, sforzo che dovrà essere dimostrato tramite un rapporto
positivo emesso dalla Comunità autonoma che attesti che l’individuo ha
partecipato alle formazioni previste all’articolo 2 ter della presente legge».
12 Il
Real Decreto 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000
(regio decreto 2393/2004 recante approvazione del regolamento di attuazione
della legge generale n. 4/2000), del 30 dicembre 2004 (BOE n. 6, del
7 gennaio 2005, pag. 485), al paragrafo 4 della sua prima disposizione
aggiuntiva prevedeva quanto segue:
«(...) [i]l Segretario di Stato per l’Immigrazione e
l’Emigrazione, su rapporto preliminare del Segretario di Stato agli Interni,
può rilasciare premessi di soggiorno temporanei in caso di circostanze
eccezionali non previste nel regolamento di attuazione della legge [n.
4/2000]».
13 Gli
articoli 124 e 128 del Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009
(regio decreto 557/2011 recante approvazione del regolamento di attuazione
della legge generale n. 4/2000, a seguito della sua riforma da parte della
legge generale n. 2/2009), del 20 aprile 2011 (BOE n. 103, del 30
aprile 2011, pag. 43821), prevedono la possibilità di chiedere un permesso
di soggiorno temporaneo a motivo di circostanze eccezionali per radicamento
familiare (arraigo familiar), a condizione che il richiedente non abbia
precedenti penali, in Spagna o nei paesi in cui ha soggiornato in precedenza,
per delitti previsti nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14 Il
sig. Rendón Marín, cittadino colombiano, è padre di due figli minorenni
nati a Malaga (Spagna), ossia un figlio avente la cittadinanza spagnola e una
figlia avente la cittadinanza polacca. I predetti figli hanno sempre
soggiornato in Spagna.
15 Dal
fascicolo a disposizione della Corte emerge che, con decisione del 13 maggio
2009, lo Juzgado de Primera Instancia de Málaga (Tribunale di primo grado di
Malaga, Spagna) ha disposto che i figli del sig. Rendón Marín fossero
affidati e abitassero in via esclusiva con quest’ultimo. Il domicilio della
madre di questi ultimi, cittadina polacca, è ignoto. In base alla decisione di
rinvio, i predetti due figli risultano adeguatamente accuditi e scolarizzati.
16 Il
sig. Rendón Marín ha precedenti penali. In particolare, egli è stato
condannato in Spagna a una pena detentiva di nove mesi. Tuttavia, gli è stata
concessa una sospensione condizionale di due anni di tale pena a decorrere dal
13 febbraio 2009. Alla data della decisione di rinvio, vale a dire il 20 marzo
2014, l’interessato era in attesa di una decisione relativa ad una domanda di
cancellazione (cancelación) dei suoi precedenti penali dal suo
casellario giudiziale.
17 Il
18 febbraio 2010 il sig. Rendόn Marín ha depositato presso la Direzione generale
dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e dell’Immigrazione una domanda di
permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali, in forza del
paragrafo 4 della prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 2393/2004.
18 Con
decisione del 13 luglio 2010, la domanda del sig. Rendόn Marín è stata
respinta, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 5,
della legge n. 4/2000, a causa dell’esistenza di precedenti penali.
19 Dal
momento che il ricorso proposto dal sig. Rendón Marín avverso la predetta
decisione è stato respinto da una sentenza dell’Audiencia Nacional (Tribunale
competente per l’intero territorio in determinati ambiti penali, amministrativi
e della legislazione sociale, Spagna), del 21 marzo 2012, quest’ultimo ha
impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione,
Spagna).
20 Il
sig. Rendón Marín ha fondato la propria impugnazione su un unico motivo di
diritto vertente, da un lato, sull’interpretazione erronea delle sentenze del
19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e dell’8 marzo 2011,
Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), in quanto egli ritiene che la
giurisprudenza che risulta da tali sentenze avrebbe dovuto comportare il
rilascio a suo favore del permesso di soggiorno richiesto, nonché, dall’altro
lato, sulla violazione dell’articolo 31, paragrafi 3 e 7, della legge
n. 4/2000.
21 Il
giudice del rinvio afferma che, a prescindere dalle circostanze concrete del
procedimento principale, in quest’ultimo, come nelle cause che hanno dato luogo
alle sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e
dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), il diniego del
permesso di soggiorno in Spagna opposto al sig. Rendón Marín comporterebbe
per quest’ultimo una partenza forzata dal territorio spagnolo e, quindi, da
quello dell’Unione europea, da cui conseguirebbe l’uscita da tale territorio di
entrambi i figli minorenni, a carico dell’interessato. Detto giudice rileva
tuttavia che, a differenza delle situazioni esaminate nelle sentenze del 19
ottobre 2004, Zhu e Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), e dell’8 marzo 2011, Ruiz
Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), la normativa nazionale applicabile prevede
il divieto di rilasciare un permesso di soggiorno qualora il richiedente abbia
precedenti penali in Spagna.
22 Di
conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se il diritto nazionale che vieta,
senza alcuna possibilità di deroga, la concessione di un permesso di soggiorno
in caso di precedenti penali nel paese in cui il permesso viene richiesto,
benché da ciò derivi inevitabilmente la privazione per un minore, cittadino
dell’Unione e a carico del richiedente tale permesso, del suo diritto di
soggiorno nell’Unione, sia conforme alla giurisprudenza della Corte relativa
all’articolo 20 TFUE dedotta nel caso di specie.
23 Date
tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l’articolo 20 [TFUE],
interpretato alla luce delle sentenze del 19 ottobre 2004,[Zhu e Chen (C‑200/02,
EU:C:2004:639)] e dell’8 marzo 2011, [Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)],
una normativa nazionale che esclude la possibilità di concedere un permesso di
soggiorno al genitore di un cittadino dell’Unione (…) minore e a suo carico, a
causa di precedenti penali nel paese in cui detto genitore presenta richiesta,
benché ciò comporti l’allontanamento forzoso dal territorio dell’Unione del
minore che ha l’obbligo di seguire il genitore».
Sul persistere della controversia di cui al
procedimento principale
24 Risulta
sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo
267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi
ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi
dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza
pregiudiziale della Corte (sentenza dell’11 settembre 2008, UGT-Rioja
e a., da C‑428/06 a C‑434/06, EU:C:2008:488, punto 39 e giurisprudenza ivi
citata). Pertanto, la Corte
può verificare d’ufficio il persistere della controversia di cui al
procedimento principale.
25 Nel
caso di specie, la controversia verte sul rifiuto di concedere al
sig. Rendón Marín un permesso di soggiorno temporaneo in Spagna e il
Tribunal Supremo (Corte di cassazione) è stato adito con un’impugnazione avverso
la sentenza dell’Audiencia Nacional (Tribunale competente per l’intero
territorio in determinati ambiti penali, amministrativi e della legislazione
sociale), del 21 marzo 2012, che aveva respinto il ricorso proposto contro la
decisione che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno presentata
dall’interessato.
26 Orbene,
emerge dal fascicolo a disposizione della Corte, nonché dalle osservazioni
formulate in udienza dal sig. Rendón Marín e dal governo spagnolo, che,
dopo che il Tribunal Supremo (Corte di cassazione) ha proposto la domanda di
pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, il ricorrente nel procedimento
principale ha depositato presso la Rappresentanza del governo a Malaga due nuove
domande di permesso di soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali, la
seconda delle quali è stata accolta.
27 In
udienza il governo spagnolo ha infatti affermato che il 18 febbraio 2015 era
stato rilasciato al sig. Rendón Marín un permesso di soggiorno temporaneo
da parte della Subdelegación del Gobierno en Málaga (Rappresentanza del governo
della provincia di Malaga, Spagna). A tal riguardo, risulta dalle osservazioni
orali del sig. Rendón Marín che egli ha ottenuto tale permesso di
soggiorno temporaneo per circostanze eccezionali fondate sul radicamento familiare,
ai sensi degli articoli 124 e 128 del regio decreto 557/2011, in virtù della
cancellazione (cancelación), da parte dell’autorità spagnola competente,
dei suoi precedenti penali dal suo casellario giudiziale.
28 Date
tali circostanze, il giudice del rinvio è stato invitato ad indicare alla Corte
se egli ritenesse ancora necessaria una risposta della stessa ai fini della
decisione.
29 Con
lettera del 9 marzo 2016, il giudice del rinvio ha rilevato che la domanda
formulata nel ricorso giurisdizionale amministrativo volto all’ottenimento di
un permesso di soggiorno temporaneo era stata accolta dalla decisione della
Rappresentanza del governo della provincia di Malaga del 18 febbraio 2015, ma
ha affermato che desiderava mantenere la propria domanda di pronuncia
pregiudiziale.
30 Infatti,
secondo il giudice del rinvio, la concessione di un permesso di soggiorno, nel
febbraio 2015, in favore del sig. Rendón Marín non equivale al totale
accoglimento delle richieste formulate nel quadro del ricorso principale. Esso
ritiene invero che se il predetto ricorso giurisdizionale amministrativo fosse
stato accolto, la decisione impugnata del 13 luglio 2010, recante rigetto della
richiesta di permesso di soggiorno dell’interessato, sarebbe stata dichiarata illegittima
e la conseguente concessione di siffatto permesso avrebbe prodotto effetti a
decorrere da tale data. Orbene, l’annullamento di tale decisione e la
concessione di un permesso di soggiorno sin dalla predetta data potrebbero
produrre conseguenze, nei confronti del ricorrente nel procedimento principale,
che vanno oltre la concessione stessa, quali il risarcimento dei danni a causa
della perdita di contratti di lavoro, di prestazioni sociali o di contributi
previdenziali e, se del caso, il diritto di acquisire la cittadinanza spagnola.
31 Occorre
quindi affermare che il procedimento principale è tuttora pendente dinanzi al
giudice del rinvio e che una risposta della Corte alla questione sottoposta
rimane utile ai fini della definizione di tale procedimento.
32 Pertanto,
si deve rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
33 Nell’ambito
della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita
dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale
una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.
In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni
che le sono sottoposte. Infatti, la
Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del
diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di
dirimere la controversia di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni
non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti
giudici (v., segnatamente, sentenze del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09,
EU:C:2010:609, punto 39; del 30 maggio 2013, Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355,
punto 30, e del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto
40).
34 Di
conseguenza, benché il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni
all’interpretazione dell’articolo 20 TFUE, tale circostanza non osta a che
la Corte gli
fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano
essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal
fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento nel formulare la propria
questione. A tal riguardo, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi
forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della
decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano
un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in
particolare, sentenze del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, EU:C:2010:609, punto
40; del 30 maggio 2013, Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, punto 31, e del 19
settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 41).
35 Alla
luce di tale giurisprudenza e tenuto conto degli elementi contenuti nella
decisione di rinvio, si deve riformulare la questione sottoposta considerando
che, mediante essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
21 TFUE e la direttiva 2004/38, da un lato, nonché l’articolo
20 TFUE, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano
a una normativa nazionale che obbliga a rifiutare in modo automatico la
concessione a un cittadino di uno Stato terzo di un permesso di soggiorno nel
territorio dello Stato membro interessato allorché tale cittadino ha dei
precedenti penali, sebbene l’interessato abbia a suo esclusivo carico due figli
minorenni, cittadini dell’Unione, che soggiornano con lui in tale Stato membro
sin dalla loro nascita senza aver esercitato il loro diritto di libera
circolazione, e sebbene tale diniego comporti la conseguenza che tali figli
siano obbligati a lasciare il territorio dell’Unione.
36 In
proposito è necessario anzitutto ricordare che gli eventuali diritti concessi
ai cittadini di Stati terzi dalle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti
la cittadinanza dell’Unione sono non già diritti originari, bensì diritti
derivati dall’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno da parte
di un cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013,
Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35; del 10 ottobre 2013,
Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 22, e del 12 marzo 2014, O. e
B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). In tal
senso, il diritto di soggiorno derivato in favore di un cittadino di uno Stato
terzo esiste, in linea di principio, solo quando è necessario per assicurare al
cittadino dell’Unione l’effettivo esercizio dei suoi diritti di libera
circolazione e soggiorno in quest’ultima.
37 Dato
tale contesto, si deve esaminare se un cittadino di uno Stato terzo, come il
sig. Rendón Marín, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato,
basato sull’articolo 21 TFUE e sulla direttiva 2004/38, o sull’articolo
20 TFUE e, se del caso, se i suoi precedenti penali possano giustificare
la limitazione di tale diritto.
Sull’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38
Sull’esistenza di un diritto di soggiorno derivato,
basato sull’articolo 21 TFUE e sulla direttiva 2004/38
38 L’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 definisce quali «[a]venti diritto» ai
diritti dalla stessa attribuiti «qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o
soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza,
nonché [i] suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o
raggiungano il cittadino medesimo».
39 Nel
caso di specie il sig. Rendón Marín è un cittadino di uno Stato terzo,
padre di cittadini dell’Unione minorenni, dei quali egli ha l’affidamento
esclusivo e che hanno sempre soggiornato nel medesimo Stato membro, ossia nel
Regno di Spagna.
40 Dal
momento che il figlio del sig. Rendón Marín, che è minorenne, non si è mai
avvalso del suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello
Stato membro di cui possiede la cittadinanza, si deve constatare che tale
figlio non rientra nella nozione di «[a]vent[e] diritto» ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, cosicché quest’ultima non gli si
applica (sentenze del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11,
EU:C:2011:734, punto 57, e del 6 dicembre 2012, O. e a., C‑356/11 e C‑357/11,
EU:C:2012:776, punto 42).
41 Invece,
come fanno valere i governi spagnolo, greco, italiano e polacco, nonché la Commissione, la figlia
del sig. Rendón Marín, minore avente la cittadinanza polacca che soggiorna
in Spagna sin dalla sua nascita, rientra nella nozione di «[a]vent[e] diritto»
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
42 Infatti,
la Corte ha
sottolineato che la situazione, nello Stato membro ospitante, di un cittadino
di un altro Stato membro che è nato nello Stato membro ospitante e che non si è
avvalso del diritto alla libera circolazione non può, soltanto per questo
motivo, essere assimilata ad una situazione puramente interna che priva il
predetto cittadino del beneficio, nello Stato membro ospitante, delle
disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di
soggiorno delle persone (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e
Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 19).
43 Ne
consegue che la figlia del sig. Rendón Marín può invocare l’articolo 21,
paragrafo 1, TFUE e le disposizioni adottate ai fini dell’applicazione di
quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02,
EU:C:2004:639, punto 26).
44 In
tali circostanze, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la direttiva 2004/38
conferiscono, in linea di principio, un diritto di soggiorno in Spagna alla
figlia del sig. Rendón Marín.
45 Tuttavia,
secondo la Corte,
tale diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione sul territorio di uno Stato
membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza è attribuito
subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato FUE
nonché dalle relative disposizioni di attuazione (sentenza del 19 ottobre 2004,
Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 26), fermo restando che
l’applicazione di tali limitazioni e condizioni deve essere operata nel
rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione e in conformità ai principi
generali di tale diritto, segnatamente al principio di proporzionalità (v., in
tal senso, in particolare, sentenze del 17 settembre 2002, Baumbast e R, C‑413/99,
EU:C:2002:493, punto 91, e del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02,
EU:C:2004:639, punto 32).
46 Per
quanto concerne tali condizioni, si deve precisare che ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello di cui possiede la cittadinanza per una durata superiore a
tre mesi se in particolare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2004/38, egli dispone, per se stesso e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di
soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato
membro ospitante.
47 Salvo
che la figlia del sig. Rendón Marín abbia acquisito un diritto di
soggiorno permanente in Spagna ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38, nel qual caso il suo diritto di soggiorno non sarebbe
soggetto alle condizioni previste al capo III di tale direttiva e, in
particolare, a quelle enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di
quest’ultima, un diritto di soggiorno le può essere attribuito solo se ella
soddisfa le condizioni stabilite in tale articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
48 In
proposito, la Corte
ha già dichiarato che, sebbene il cittadino dell’Unione debba disporre di
risorse sufficienti, il diritto dell’Unione non contiene, tuttavia, il minimo
requisito in merito alla provenienza di dette risorse, potendo queste ultime
essere fornite, in particolare, dal cittadino di uno Stato terzo, genitore dei
minori cittadini di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre
2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 30, e del 10 ottobre 2013,
Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 27).
49 Nella
specie, risulta dalla decisione di rinvio che i figli del sig. Rendón
Marín sono adeguatamente accuditi e scolarizzati. Il governo spagnolo ha
altresì affermato in udienza che, in forza della normativa spagnola, il
sig. Rendón Marín fruisce di un’assicurazione malattia per se stesso e per
i propri figli. Date tali circostanze, spetta al giudice del rinvio stabilire
se la figlia del sig. Rendón Marín disponga, da sola o grazie al padre, di
risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.
50 Per
quanto riguarda la questione se il sig. Rendón Marín, cittadino di uno
Stato terzo, possa avvalersi di un diritto di soggiorno derivato in quanto
ascendente diretto di una cittadina dell’Unione che beneficerebbe del diritto
di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che la qualità di familiare «a carico» del cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno risulta da una situazione di fatto
caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è
garantito dal titolare del diritto di soggiorno, di modo che quando, come nel
caso di specie, si verifica la situazione inversa, vale a dire che il titolare
del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di uno Stato terzo,
quest’ultimo non può invocare la qualità di ascendente «a carico» di detto
titolare, ai sensi della direttiva 2004/38, per beneficiare di un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 10
ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 25).
51 Tuttavia,
il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato terzo che abbia la
custodia effettiva di un cittadino dell’Unione minorenne, di soggiornare
insieme a tale cittadino nello Stato membro ospitante priverebbe di ogni
efficacia il diritto di soggiorno di quest’ultimo, dal momento che il godimento
del diritto di soggiorno da parte di un figlio minorenne implica
necessariamente che tale minore abbia la facoltà di essere accompagnato dalla
persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che detta
persona possa risiedere con lui nello Stato membro ospitante durante tale
soggiorno (v. sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02,
EU:C:2004:639, punto 45, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12,
EU:C:2013:645, punto 28).
52 Pertanto,
se l’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38 conferiscono un diritto di
soggiorno nello Stato membro ospitante al cittadino minorenne di un altro Stato
membro, che soddisfi le condizioni fissate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), di tale direttiva, tali medesime disposizioni consentono al genitore che
abbia la custodia effettiva di detto cittadino di soggiornare con lui nello Stato
membro ospitante (v. sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02,
EU:C:2004:639, punti 46 e 47, nonché del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12,
EU:C:2013:645, punto 29).
53 A
prescindere dall’ipotesi contemplata al punto 47 della presente sentenza,
ipotesi che spetta al giudice del rinvio verificare, come sottolineato al punto
49 della medesima sentenza, se la figlia del sig. Rendón Marín soddisfa le
condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 per
poter beneficiare di un diritto di soggiorno in Spagna sulla base dell’articolo
21 TFUE e di tale direttiva, questi ultimi devono essere interpretati nel
senso che ostano, in linea di principio, al diniego di un diritto di soggiorno
derivato del sig. Rendón Marín sul territorio di tale Stato membro.
Sull’incidenza dei precedenti penali sul
riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato tenuto conto degli articoli
27 e 28 della direttiva 2004/38
54 Si
deve ora esaminare se l’eventuale diritto di soggiorno derivato del
sig. Rendón Marín possa essere limitato da una normativa nazionale come
quella di cui trattasi nel procedimento principale.
55 A
tal riguardo si deve ricordare che il diritto di soggiorno nell’Unione dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari non è incondizionato, ma può essere
subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché
dalle relative disposizioni di attuazione (v., in particolare, sentenza del 10
luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 21 e giurisprudenza ivi
citata).
56 Si
deve del pari rilevare che, ai sensi del considerando 23 della direttiva
2004/38, l’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per
motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può
nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle
libertà loro conferite dal Trattato, si siano effettivamente integrate nello
Stato membro ospitante. È questa la ragione per cui, come risulta dal
considerando 24 della direttiva 2004/38, quest’ultima istituisce un sistema di
protezione contro le misure di allontanamento fondato sul grado d’integrazione
delle persone interessate nello Stato membro ospitante, di modo che quanto più
forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello
Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la loro protezione
contro l’allontanamento (sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09,
EU:C:2010:708, punti 24 e 25).
57 Per
quanto concerne il procedimento principale, le limitazioni al diritto di
soggiorno discendono, in particolare, dall’articolo 27, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38, disposizione che consente agli Stati membri di limitare il
diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, per motivi, in particolare, di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 10
luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punto 22).
58 Secondo
giurisprudenza costante, l’eccezione attinente all’ordine pubblico costituisce
una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro
familiari, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata non può essere
determinata unilateralmente dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del
4 dicembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punto 18; del 27 ottobre 1977,
Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 33; del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e
Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punto 65; del 27 aprile 2006,
Commissione/Germania, C‑441/02, EU:C:2006:253, punto 34, nonché del 7 giugno
2007, Commissione/Paesi Bassi, C‑50/06, EU:C:2007:325, punto 42).
59 Come
risulta dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38,
per essere giustificati, i provvedimenti restrittivi del diritto di soggiorno
di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, segnatamente quelli adottati
per motivi di ordine pubblico, devono rispettare il principio di
proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
60 Si
deve aggiungere che l’articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva sottolinea
che la sola esistenza di condanne penali precedenti non giustifica
automaticamente l’adozione di provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, che il comportamento personale deve rappresentare una
minaccia reale e attuale nei confronti di un interesse fondamentale della
società o dello Stato membro interessato e che giustificazioni estranee al caso
individuale di cui trattasi o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
possono essere prese in considerazione (v., in tal senso, sentenze del 10
luglio 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, punti 23 e 24, nonché del 23
novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 48).
61 Ne
consegue che il diritto dell’Unione osta a una limitazione del diritto di
soggiorno fondata su motivi di prevenzione generale e decisa nell’intento di
dissuadere altri stranieri, in particolare quando tale provvedimento è stato
adottato in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto
del comportamento personale dell’autore del reato né della minaccia che esso
rappresenta per l’ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile
2006, Commissione/Germania, C‑441/02, EU:C:2006:253 punto 93 e giurisprudenza
ivi citata).
62 Pertanto,
al fine di valutare se un provvedimento di allontanamento sia proporzionato
all’obiettivo legittimo perseguito, nella specie la tutela dell’ordine pubblico
o della pubblica sicurezza, occorre tenere conto dei criteri enunciati
all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ossia la durata del
soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro ospitante, la sua
età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua
integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l’importanza
dei suoi legami con il paese d’origine. Il grado di gravità dell’infrazione
dev’essere anch’esso preso in considerazione nell’ambito del principio di
proporzionalità.
63 Orbene,
si deve rilevare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale
subordina in maniera automatica, e senza alcuna possibilità di deroga,
l’ottenimento di un permesso di soggiorno iniziale all’assenza di precedenti
penali in Spagna o nei paesi in cui la persona interessata ha soggiornato in
precedenza.
64 Nel
caso di specie, la decisione di rinvio indica che, in applicazione di tale
normativa, la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per circostanze
eccezionali presentata dal sig. Rendón Marín il 18 febbraio 2010 è stata
respinta a causa dell’esistenza di precedenti penali. Il permesso di soggiorno
è stato quindi negato in maniera automatica, senza tenere conto della
situazione peculiare del ricorrente nel procedimento principale, ossia senza
valutare il suo comportamento personale né l’eventuale minaccia attuale che
l’interessato poteva rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica
sicurezza.
65 Per
quanto riguarda la valutazione delle circostanze rilevanti nel caso di specie,
risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che il sig. Rendón Marín
è stato condannato per un reato commesso nel 2005. Tale condanna penale
precedente non è da sola sufficiente a giustificare un diniego del permesso di
soggiorno. Mentre il comportamento personale dell’interessato deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei
confronti di un interesse fondamentale della società e la Corte ha sottolineato che la
condizione relativa all’esistenza di una minaccia attuale deve, in linea di
principio, essere soddisfatta nel momento in cui interviene il provvedimento
controverso (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 1977, Bouchereau,
30/77, EU:C:1977:172, punto 28), tale non sembra essere l’ipotesi che ricorre
nel caso di specie, dato che la pena detentiva cui è stato condannato il
sig. Rendón Marín è stata sospesa e non sembra essere stata eseguita.
66 Per
quanto concerne, peraltro, l’eventuale allontanamento del sig. Rendón
Marín, è necessario, da un lato, prendere in considerazione i diritti
fondamentali di cui la Corte
garantisce il rispetto, in particolare il diritto al rispetto della vita privata
e familiare come sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (v., in tal senso, sentenza del
23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 52) e,
dall’altro, rispettare il principio di proporzionalità. Il predetto articolo 7
della Carta deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere
in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo
24, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009,
Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punti 53 e 54).
67 Alla
luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, l’articolo 21 TFUE e la
direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una
normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di
soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha
precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore
cittadino dell’Unione che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro
ospitante.
Sull’articolo 20 TFUE
Sull’esistenza di un diritto di soggiorno derivato ai
sensi dell’articolo 20 TFUE
68 Qualora
il giudice del rinvio, nell’esaminare le condizioni enunciate all’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ritenesse che tali condizioni non sono
soddisfatte e, in ogni caso, per quanto concerne il figlio del sig. Rendón
Marín, minore che ha sempre risieduto nello Stato membro di cui è cittadino, si
deve chiarire se un diritto di soggiorno derivato a favore del sig. Rendón
Marín possa, se del caso, essere basato sull’articolo 20 TFUE.
69 In
via preliminare occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della
Corte, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza
di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad
essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v. sentenza del
30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 70 e giurisprudenza ivi
citata).
70 La
cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto
fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni
fissate dai Trattati e i provvedimenti adottati al fine della loro applicazione
(v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09,
EU:C:2010:592, punto 29, e del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia, C‑364/10,
EU:C:2012:630, punto 43).
71 Come
dichiarato dalla Corte al punto 42 della sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz
Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti
nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del
godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dal
loro status di cittadini dell’Unione.
72 Per
contro, le disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione
non attribuiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di Stati terzi (sentenze
dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 66, e dell’8 maggio
2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 34).
73 Infatti,
come ricordato al punto 36 della presente sentenza, gli eventuali diritti
conferiti ai cittadini di Stati terzi dalle disposizioni del Trattato
riguardanti la cittadinanza dell’Unione sono non già diritti originari dei
suddetti cittadini, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino
dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla
constatazione che negarne il riconoscimento può pregiudicare, in particolare,
la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione (sentenze dell’8 novembre
2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 67 e 68, nonché dell’8 maggio 2013,
Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35).
74 A
tal riguardo, la Corte
ha già dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la
circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei
cittadini di Stati terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione
interessato non si sia avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di
soggiorno deve nondimeno essere attribuito a un cittadino di uno Stato terzo,
familiare del suddetto cittadino, a pena di pregiudicare l’effetto utile della
cittadinanza dell’Unione, se, in conseguenza del diniego di siffatto diritto,
tale cittadino venisse di fatto costretto a lasciare il territorio dell’Unione
nel suo insieme, venendo quindi privato del godimento effettivo del nucleo
essenziale dei diritti conferiti da tale status (v., in tal senso, sentenze
dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punti 43 e 44; del 15
novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punti 66 e 67; dell’8
novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 71; dell’8 maggio 2013,
Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 36, nonché del 10 ottobre
2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 32).
75 Le
suesposte situazioni sono caratterizzate dal fatto che, sebbene siano disciplinate
da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a
dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati
terzi al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto
derivato che, in presenza di determinate condizioni, prevedono il conferimento
di un siffatto diritto, tali situazioni presentano tuttavia un rapporto
intrinseco con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino
dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia
negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino
dell’Unione di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà (v., in
tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto
72, e dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 37).
76 Nel
caso di specie, i figli del sig. Rendón Marín, che possiedono la
cittadinanza di uno Stato membro, vale a dire, rispettivamente, le cittadinanze
spagnola e polacca, beneficiano dello status di cittadino dell’Unione (v., in
tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539,
punto 21, e del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto
25).
77 In
quanto cittadini dell’Unione, i figli del sig. Rendón Marín hanno quindi
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
dell’Unione, e ogni limitazione a tale diritto rientra nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione.
78 Pertanto,
se il diniego del permesso di soggiorno opposto al sig. Rendón Marín,
cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo di tali figli
minori, obbligasse l’interessato a lasciare il territorio dell’Unione,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, ne potrebbe risultare
una limitazione di detto diritto, in particolare del diritto di soggiorno, dal
momento che i predetti figli minori potrebbero essere costretti ad accompagnare
il sig. Rendón Marín e, quindi, a lasciare il territorio dell’Unione nel
suo insieme. L’eventuale obbligo, a carico del loro padre, di lasciare il
territorio dell’Unione li priverebbe quindi del godimento effettivo del nucleo
essenziale dei diritti che, nondimeno, il loro status di cittadino dell’Unione
gli conferisce (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Dereci
e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 67; dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11,
EU:C:2012:691, punto 71; dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12,
EU:C:2013:291, punto 36, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12,
EU:C:2013:645, punto 32).
79 Diversi
Stati membri che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto che il
sig. Rendón Marín e i suoi figli potrebbero recarsi in Polonia, Stato
membro di cui è cittadina la figlia di quest’ultimo. Da parte sua, il
sig. Rendón Marín ha affermato in udienza di non avere alcun legame con la
famiglia della madre di sua figlia, madre che, a suo avviso, non risiede in
Polonia, e che né lui né i suoi figli conoscono la lingua polacca. In proposito,
spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme delle
circostanze del procedimento principale, il sig. Rendón Marín, in qualità
di genitore che ha da solo la custodia effettiva dei suoi figli, possa, se del
caso, effettivamente beneficiare del diritto derivato di accompagnarli e di
soggiornare con essi in Polonia, cosicché il diniego, da parte delle autorità
spagnole, di concedergli un diritto di soggiorno non comporterebbe l’obbligo,
per i figli dell’interessato, di lasciare il territorio dell’Unione considerato
nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Alokpa e
Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punti 34 e 35).
80 Fatte
salve le verifiche menzionate ai punti 78 e 79 della presente sentenza, dalle
informazioni di cui dispone la
Corte si può inferire che la situazione di cui trattasi nel
procedimento principale può comportare, per i figli del sig. Rendón Marin,
la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale di diritti che lo
status di cittadino dell’Unione conferisce loro e che, quindi, tale situazione
rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
Sulla possibilità di introdurre limitazioni al diritto
di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE
81 Si
deve sottolineare che l’articolo 20 TFUE non incide sulla possibilità, per
gli Stati membri, di far valere un’eccezione connessa, segnatamente, al
mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza.
Ciò premesso, dal momento che la situazione del sig. Rendón Marín rientra
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la sua valutazione deve
tener conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come
enunciato all’articolo 7 della Carta, articolo che deve essere letto, come ricordato
al punto 66 della presente sentenza, in combinato disposto con l’obbligo di
prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito
all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.
82 Inoltre,
come ricordato al punto 58 della presente sentenza, le nozioni di «ordine
pubblico» e di «pubblica sicurezza», in quanto giustificative di una deroga al
diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, devono
essere intese in modo restrittivo, cosicché la loro portata non può essere
determinata unilateralmente dagli Stati membri senza controllo da parte delle
istituzioni dell’Unione.
83 La Corte ha quindi dichiarato
che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla
perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge,
l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei
confronti di un interesse fondamentale della società. Quanto alla nozione di
«pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione
comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna e
che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi
pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio
di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica
dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la
pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2010,
Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 43 e 44, nonché del 15 febbraio
2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 65 e 66).
84 In
tale contesto si deve considerare che, quando il diniego del diritto di
soggiorno è basato sull’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto di reati
commessi da un cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento esclusivo dei
figli, cittadini dell’Unione, siffatto diniego sarebbe conforme al diritto
dell’Unione.
85 Per
contro, non si potrebbe giungere automaticamente a tale conclusione sulla sola
base dei precedenti penali dell’interessato. Tale conclusione può derivare, se
del caso, solo da una valutazione concreta, da parte del giudice del rinvio,
dell’insieme delle circostanze attuali e rilevanti del caso di specie, alla
luce del principio di proporzionalità, dell’interesse superiore del minore e
dei diritti fondamentali di cui la
Corte assicura il rispetto.
86 Pertanto,
tale valutazione deve in particolare prendere in considerazione il
comportamento personale dell’interessato, la durata e la legittimità del
soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi,
la natura e la gravità del reato commesso, il livello di pericolosità attuale
dell’interessato per la società, l’età dei figli coinvolti, il loro stato di
salute e la loro situazione familiare ed economica.
87 Ne
consegue che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un
permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che
l’interessato ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore
di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora
tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il
territorio dell’Unione.
88 Alla
luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla
questione sottoposta nel modo seguente:
– L’articolo
21 TFUE e la direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che
essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di
un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che
egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un
minore cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso
dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato
membro ospitante;
– l’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima
normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di
soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha
precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori
cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale
diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il
territorio dell’Unione.
Sulle spese
89 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 21 TFUE e la direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad
una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di
soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha
precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore
cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo
Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro
ospitante.
L’articolo 20 TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in
forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene
automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al
cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei
quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza
di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.
Dal sito http://curia.europa.eu
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