venerdì 27 gennaio 2017





Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 (G.U. 27 gennaio 2017, n. 22), Modifiche e riordino delle norme di  diritto  internazionale  privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai  sensi  dell'articolo 1, comma  28,  lettera  b),  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76.

 
 
 
 
 
 
 Vigente al: 11-2-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera b),  della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione  di  disposizioni  di
modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato  in
materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; 
  Visto il regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre  2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione  in  materia  di
obbligazioni alimentari; 
  Visto il regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale; 
  Visto il regolamento 2016/1104/UE  del  Consiglio,  del  24  giugno
2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel  settore   della
competenza,   della   legge   applicabile,   del   riconoscimento   e
dell'esecuzione delle decisioni in materia  di  effetti  patrimoniali
delle unioni registrate; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema
italiano di diritto internazionale privato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art.  32-bis.  (Matrimonio  contratto  all'estero   da   cittadini
italiani dello stesso sesso). - 1. Il matrimonio contratto all'estero
da cittadini italiani con persona  dello  stesso  sesso  produce  gli
effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. 
  Art. 32-ter. (Unione civile tra persone  maggiorenni  dello  stesso
sesso). - 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione
civile sono regolate dalla  legge  nazionale  di  ciascuna  parte  al
momento  della  costituzione  dell'unione   civile.   Se   la   legge
applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello
stesso sesso si applica la legge italiana.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76,  sono  di
applicazione necessaria. 
  2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del
codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al  sesso  delle
parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa  in  ragione
del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato  di  cui  lo
straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone  dello  stesso
sesso o di analogo istituto,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  un
certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta'  di
stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva  la
liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di  un  giudicato
italiano o riconosciuto in Italia. 
  3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e'  considerata
tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di
almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune  residenza
al momento della costituzione. 
  4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti  sono  regolati
dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e'  stata
costituita. A richiesta di una delle parti il giudice  puo'  disporre
l'applicazione della legge dello Stato nel quale la  vita  comune  e'
prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per  iscritto
che i loro rapporti patrimoniali  sono  regolati  dalla  legge  dello
Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale  almeno  una
di esse risiede. 
  5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45. 
  Art. 32-quater. (Scioglimento dell'unione civile). - 1. In  materia
di  scioglimento  dell'unione  civile   la   giurisdizione   italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli  3  e  9,  anche
quando una delle parti e' cittadina  italiana  o  l'unione  e'  stata
costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano
anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. 
  2. Lo scioglimento  dell'unione  civile  e'  regolato  dalla  legge
applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE
del Consiglio del 20  dicembre  2010  relativo  ad  una  cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile  al  divorzio  e  alla
separazione personale. 
  Art.  32-quinquies.  (Unione  civile  costituita   all'estero   tra
cittadini italiani dello stesso sesso). - 1. L'unione civile, o altro
istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani  dello
stesso sesso abitualmente residenti in  Italia  produce  gli  effetti
dell'unione civile regolata dalla legge italiana.»; 
    b) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  45.  (Obbligazioni  alimentari  nella  famiglia).  -  1.  Le
obbligazioni alimentari nella  famiglia  sono  regolate  dalla  legge
designata dal regolamento 2009/4/CE del  Consiglio  del  18  dicembre
2008  relativo  alla   competenza,   alla   legge   applicabile,   al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.». 
                               Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 







Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 (G.U. 27 gennaio 2017, n. 22), Modificazioni ed integrazioni normative  in  materia  penale  per  il necessario coordinamento con la disciplina delle  unioni  civili,  ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della  legge  20  maggio 2016, n. 76


 
 Vigente al: 11-2-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c),  della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di  modificazioni  ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il  coniuge,»
sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso,»; 
    b) dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della
legge  penale).  -  Agli  effetti  della  legge  penale  il   termine
matrimonio si intende riferito anche alla costituzione  di  un'unione
civile tra persone dello stesso sesso. 
  Quando la legge  penale  considera  la  qualita'  di  coniuge  come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un  reato  essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso. »; 
    c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1)  e'  inserito
il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;»; 
    d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del  coniuge
legalmente separato»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel  caso  in  cui
sia  stata  manifestata   la   volonta'   di   scioglimento   dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile  e   non   sia   intervenuto   lo
scioglimento della stessa». 
                               Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 199, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «convivenza  coniugale»
sono inserite le seguenti:  «o  derivante  da  un'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso»; 
    b) alla lettera c) le parole: «cessazione  degli  effetti  civili
del  matrimonio  contratto  con  l'imputato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio   o
dell'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso  contratti  con
l'imputato». 
                               Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 





Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (G.U. 27 gennaio 2017, n. 22), Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia  di   iscrizioni,   trascrizioni   e   annotazioni,   nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a)  e  c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
 
 Vigente al: 11-2-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 20 maggio  2016,  n.  76,  recante  Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28,  lettere  a)  e
c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per  l'adeguamento
delle  norme  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle  previsioni  della  legge
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello  stesso
sesso,  nonche'  ad  adottare  disposizioni  recanti   modifiche   ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante  Ordinamento
dello stato civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante Regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  «n.
91,»  la  parola:  «e»  e'  soppressa  e  dopo  le  parole:  «per  la
celebrazione del matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «e  per  la
costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76»; 
  b) all'articolo 6, comma 1, dopo  le  parole:  «il  coniuge,»  sono
inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»; 
  c) all'articolo 10, comma 1, dopo le  parole:  «i  matrimoni»  sono
inserite le seguenti: «, le unioni civili»; 
  d) all'articolo  12,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»; 
  e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati  e
unioni civili costituite all'estero»; 
  2) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le  parti
dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi  e'
cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero,  possono  essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o  consolare
competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi  del
luogo.»; 
  f)  all'articolo  17,  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e  dopo
le parole: «se gli sposi» sono inserite  le  seguenti:  «o  le  parti
dell'unione civile»; 
  g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni  celebrati»
sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»; 
  h) all'articolo 26, comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'atto di matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dell'unione
civile»; 
  i)  all'articolo  49,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  «f)  gli  atti  di
matrimonio  e  le  sentenze  dalle  quali  risulta  l'esistenza   del
matrimonio, gli atti di  costituzione  dell'unione  civile,  iscritta
anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze  dalle
quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»; 
  2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
quelle che pronunciano la  nullita'  o  lo  scioglimento  dell'unione
civile»; 
  3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e quelli conclusi  tra  le  parti  dell'unione  civile  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile»; 
  4) alla lettera  g-ter)  dopo  le  parole:  «del  matrimonio»  sono
inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»; 
  l) dopo l'articolo 62  le  parole:  «Capo  IV  Della  registrazione
relativa agli atti di matrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di  matrimonio  e  di
unione civile»; 
  m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        a) alla lettera  a)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di  cui
all'articolo 70-octies, comma 5»; 
        b) alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla  casa  comunale  a
norma dell'articolo 70-novies»; 
        c) alla lettera  c)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite  in  imminente  pericolo  di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»; 
        d) alla lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  e  le  unioni  civili  costituite  per  delega  a  norma
dell'articolo 70-quater»; 
        e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono  inserite
le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»; 
        f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti: 
  «g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile  ricevuti
dall'ufficiale  dello  stato  civile,  nonche'  di   modifica   delle
condizioni di scioglimento; 
  g-quinquies)   la   manifestazione   congiunta   di   volonta'   di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1,  comma  24,
della legge 20 maggio  2016,  n.  76,  ovvero  la  manifestazione  di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata  all'altra  parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica  o,  in  mancanza,  all'ultimo  indirizzo  noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea; 
  g-sexies)  la  dichiarazione  con  la  quale  le  parti,  dopo   la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i  loro
cognomi o di anteporre  o  posporre  al  cognome  comune  il  proprio
cognome, se diverso.»; 
      2) al comma 2: 
  a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,»  sono  inserite
le seguenti: «e delle unioni civili costituite per  delega  ai  sensi
dell'articolo 70-quater,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o delle parti dell'unione civile»; 
  b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) gli atti di costituzione di unione civile  avvenuti  in  un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;»; 
  c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
le unioni civili costituite all'estero»; 
  d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»; 
  e) alla lettera d)  dopo  le  parole:  «matrimoni  celebrati»  sono
inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»; 
  f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono  inserite  le
seguenti: «e gli atti e i  processi  verbali  di  costituzione  delle
unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita  di  una
delle parti dell'unione civile»; 
  g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
dell'unione civile»; 
  h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  con  cui  si  pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni  civili  ovvero  si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia'  iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»; 
        i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «h-ter)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di
negoziazione  assistita  da  un  avvocato,  conclusi  tra  le   parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
di  scioglimento  dell'unione  civile,  nonche'  di  modifica   delle
condizioni dello scioglimento.»; 
    n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «o  aereo,»  sono  inserite  le
seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo
di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»; 
  2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono  inserite
le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:
«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle  parti  dell'unione
civile,»; 
    o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nella ipotesi  in  cui  la  parte  dell'unione  civile  non
conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o
comunque  impedita  a  comunicare,  l'ufficiale  dello  stato  civile
costituisce l'unione civile  o  con  l'ausilio  di  un  interprete  o
avvalendosi di mezzi idonei per  rivolgere  alla  parte  le  domande,
riceverne  le  risposte  e  darle  comunicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione  civile  tra
le parti.»; 
      2) al comma 2 le parole: «di cui al comma    sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»; 
    p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  alla  rubrica  dopo  le  parole:  «matrimonio  celebrato»  sono
inserite le seguenti: «e unione civile costituita»; 
  2) al comma 1 dopo le parole:  «codice  civile»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  dall'articolo  70-quater»  e  dopo  le  parole:   «del
matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  per  la  costituzione
dell'unione civile»; 
    q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 dopo le parole:  «il  matrimonio»  sono  inserite  le
seguenti: «o costituito l'unione civile» e  dopo  le  parole:  «degli
sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»; 
  2) al  comma  2  dopo  la  parola:  «celebrato»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto
di  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   costituzione
dell'unione civile»; 
  3) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «all'estero»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  della  costituzione  dell'unione  civile
avvenuta  all'estero»  e  dopo  le  parole:  «lo  scioglimento»  sono
inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»; 
    r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la  seguente  lettera:  «i-bis)
della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo
70-octies, comma 5.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Negli  atti  di  costituzione  dell'unione  civile  si  fa
annotazione: 
  a) delle convenzioni patrimoniali,  delle  relative  modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui  all'articolo  163  del  codice
civile, delle sentenze di separazione  giudiziale  dei  beni  di  cui
all'articolo 193 del  codice  civile,  e  della  scelta  della  legge
applicabile ai  loro  rapporti  patrimoniali  operata  in  base  alle
vigenti norme di diritto internazionale privato; 
  b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta'  di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1,  comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
  c) delle sentenze, anche  straniere,  di  scioglimento  dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello  Stato  la  pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile; 
  d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile; 
  e)  degli  accordi  di  scioglimento  dell'unione  civile  ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile; 
  f) delle sentenze con le quali si  pronuncia  l'annullamento  della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile; 
  g) delle sentenze dichiarative di assenza o di  morte  presunta  di
una delle  parti  dell'unione  civile  e  di  quelle  che  dichiarano
l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta
o ne accertano la morte; 
  h)  dei  provvedimenti  che  determinano  il   cambiamento   o   la
modificazione  del  cognome  o  del  nome  o  di   entrambi   e   dei
provvedimenti di revoca  relativi  ad  una  delle  parti  dell'unione
civile; 
  i) dei provvedimenti di rettificazione.»; 
    s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»; 
    t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: 
 
                          «Titolo VIII-bis 
 
 
       Della richiesta e della costituzione dell'unione civile 
 
 
                            Art. 70-bis. 
            Richiesta di costituzione dell'unione civile 
 
  1. La richiesta di costituzione dell'unione  civile  e'  presentata
all'ufficio dello stato civile del comune  scelto  dalle  parti.  Chi
richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e
il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo
di residenza delle parti dell'unione civile, nonche'  l'insussistenza
delle  cause  impeditive  alla  costituzione   dell'unione   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della
dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio  eventuali
documenti  che  ritenga  necessari  per  provare   l'inesistenza   di
impedimenti alla costituzione dell'unione civile. 
  3.  Ricevuta  la  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui  indica
l'identita' delle persone comparse, la  richiesta  a  lui  fatta,  le
dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e  lo  sottoscrive
unitamente ai richiedenti. 
  4. La richiesta di  costituzione  dell'unione  civile  puo'  essere
fatta anche all'ufficiale dello stato civile  del  comune  di  scelta
delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico
nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7. 
 
                            Art. 70-ter. 
                              Verifiche 
 
  1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono  essere
effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo  verbale.
Da tale data, o anche da  data  antecedente,  se  le  verifiche  sono
completate  prima  e  l'ufficiale  dello  stato  civile  ne  ha  dato
obbligatoria  comunicazione  ai   richiedenti,   le   parti   possono
presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire  l'unione
civile. 
  2.  Quando  e'  accertata  l'insussistenza  dei  presupposti  o  la
sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne  da'
comunicazione alle parti e non procede alla costituzione  dell'unione
civile. 
  3. I documenti presentati  o  acquisti  sono  registrati,  dopo  la
costituzione dell'unione civile, negli archivi  di  cui  all'articolo
10. 
  4. Quando  la  costituzione  dell'unione  civile  non  avviene  nei
centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di  cui
al comma 1, la richiesta delle parti e  le  verifiche  dell'ufficiale
dello stato civile si considerano come non avvenute. 
 
                           Art. 70-quater. 
             Costituzione dell'unione civile per delega 
 
  1. Quando vi e' necessita' o  convenienza  di  costituire  l'unione
civile in un comune diverso da quello in cui e' stata  presentata  la
richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di
cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per  iscritto
l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato. 
 
                         Art. 70-quinquies. 
                             Impedimenti 
 
  1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento  per  il
quale e' stata concessa autorizzazione a termini  delle  disposizioni
del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare
copia del relativo provvedimento. 
 
                           Art. 70-sexies. 
                          Casi particolari 
 
  1. Quando una delle parti che chiede  la  costituzione  dell'unione
civile e' un cittadino  italiano  residente  all'estero,  l'ufficiale
dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le  verifiche
di cui  all'articolo  70-bis,  anche  presso  il  competente  ufficio
consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione  civile
viene  fatta  all'autorita'  consolare,  quest'ultima   effettua   le
verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello  stato
civile del comune di iscrizione anagrafica. 
 
                          Art. 70-septies. 
                            Registrazioni 
 
  1. I documenti  che  giustificano  le  enunciazioni  contenute  nel
processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono
registrati,  costituita  l'unione  civile,  di  seguito  all'atto  di
costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10. 
 
                           Art. 70-octies. 
                   Costituzione dell'unione civile 
 
  1. Trascorso il termine previsto  dall'articolo  70-ter,  comma  1,
l'ufficiale dello  stato  civile  puo'  procedere  alla  costituzione
dell'unione civile. 
  2.  Le  parti,  nel  giorno  prescelto,  si  presentano  e  rendono
personalmente e  congiuntamente,  alla  presenza  di  due  testimoni,
all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata  presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. 
  3.  Le  parti  possono  dichiarare  di  assumere,  per  la   durata
dell'unione  civile,  un  cognome  comune  scegliendolo  tra  i  loro
cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il
proprio cognome, se diverso,  facendone  dichiarazione  all'ufficiale
dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime
della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali. 
  4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui
al  comma  2,  fatta  menzione  del  contenuto  dei  commi  11  e  12
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto  di
costituzione dell'unione civile nel  registro  delle  unioni  civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e'  sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile. 
  5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile
del comune di  celebrazione  del  matrimonio  o  di  trascrizione  se
avvenuto all'estero, ricevuta  la  comunicazione  della  sentenza  di
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso,  procede  all'iscrizione
dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le  eventuali
annotazioni  relative  alla  scelta  del   cognome   ed   al   regime
patrimoniale. 
 
                           Art. 70-novies. 
      Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale 
 
  1. Se una delle parti dell'unione  civile,  per  infermita'  o  per
altro impedimento giustificato all'ufficio  dello  stato  civile,  e'
nell'impossibilita' di recarsi alla  casa  comunale,  l'ufficiale  si
trasferisce col segretario  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  procede  alla
costituzione dell'unione civile. 
 
                           Art. 70-decies. 
            Costituzione dell'unione civile in imminente 
                          pericolo di vita 
 
  1. Nel caso di imminente pericolo  di  vita  di  una  delle  parti,
l'ufficiale  di  stato  civile  del   luogo   puo'   procedere   alla
costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma  2,
purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. 
  2.  L'ufficiale  dello   stato   civile   dichiara   nell'atto   di
costituzione dell'unione il modo con  cui  ha  accertato  l'imminente
pericolo di vita e procede secondo le modalita' di  cui  all'articolo
70-novies. 
 
                          Art. 70-undecies. 
                 Opposizione del pubblico ministero 
 
  1. L'ufficiale  dello  stato  civile,  se  conosce  che  osta  alla
costituzione dell'unione civile  un  impedimento  che  non  e'  stato
dichiarato,  deve  immediatamente  informare  il  procuratore   della
Repubblica,  affinche'  questi  possa   proporre   opposizione   alla
costituzione dell'unione civile. 
  2. L'atto di  opposizione  deve  essere  proposto  con  ricorso  al
presidente del  tribunale  del  luogo  dove  e'  stata  richiesta  la
costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione
delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre  e  i
dieci giorni da quella di presentazione del  ricorso  e  dispone  che
ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica  e
siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione  civile  e
all'ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  deve  essere
costituita l'unione civile. 
  3. Il tribunale, sentite le parti ed  acquisiti  senza  particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato  avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. 
  4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne  ha  facolta',  per
causa ammessa dalla legge, il  presidente  del  tribunale  puo',  con
proprio decreto, ove  ne  sussista  la  opportunita',  sospendere  la
costituzione dell'unione civile sino  a  che  sia  stata  rimossa  la
opposizione. 
 
                         Art. 70-duodecies. 
                      Termine per l'opposizione 
 
  1. L'opposizione all'unione  civile  puo'  essere  sempre  proposta
prima della sua costituzione. 
 
                         Art. 70-terdecies. 
                    Annotazione dell'opposizione 
 
  1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione  della  unione
civile deve essere annotato l'atto di opposizione. 
  2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare  il  decreto  che
rigetta od accoglie l'opposizione o il  provvedimento  di  estinzione
del giudizio. 
 
                        Art. 70-quaterdecies. 
       Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile 
 
  1. L'atto di costituzione dell'unione  civile  deve  specificamente
indicare: 
  a) il nome e il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il  nome,
il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita  e  la  residenza  dei
testimoni; 
  b) la data della  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
salvo il caso di cui all'articolo 70-decies; 
  c)  il  decreto  di  autorizzazione  quando  ricorre  alcuno  degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies; 
  d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi  11  e
12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
  e) la  dichiarazione  delle  parti  di  voler  costituire  l'unione
civile; 
  f) il luogo della  costituzione  dell'unione  civile  nel  caso  di
imminente pericolo  di  vita  e  di  costituzione  fuori  della  casa
comunale ed il motivo del trasferimento  dell'ufficiale  dello  stato
civile in detto luogo. 
  2. Quando contemporaneamente alla costituzione  dell'unione  civile
le  parti  dichiarano  di  scegliere  il  cognome  comune,  a   norma
dell'articolo 1, comma 10, della legge 20  maggio  2016,  n.  76,  la
dichiarazione  e'   inserita   nell'atto   stesso   di   costituzione
dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel  caso  di  scelta  del
regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in  base  alle  vigenti  norme  di
diritto internazionale privato. 
 
                      Art. 70-quinquiesdecies. 
                  Certificazione dell'unione civile 
 
  1. La certificazione dell'unione civile riporta i  dati  anagrafici
delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza,
oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni. 
  2. Nei documenti e atti in  cui  e'  prevista  l'indicazione  dello
stato civile, per le  parti  dell'unione  civile  sono  riportate  le
seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»; 
    u) all'articolo 73, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui
unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o  divorziato»
sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile  si
era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo  1,
commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76». 
                               Art. 2 
 
 
          Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 
 
  1. Al regio decreto 9 luglio  1939,  n.  1238,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
numero: «4-bis) di unioni civili»; 
  b) all'articolo 134: 
  1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6,  7  e  8,»  sono
inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere
d), e) e f),» e dopo le  parole:  «fu  celebrato»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'unione civile costituita»; 
  2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono  inserite
le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»; 
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo: 
 
                            «Capo VI-bis 
 
 
                    Registro delle unioni civili 
 
 
                            Art. 134-bis. 
 
 
     Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili 
 
  1. Nella parte prima del registro delle unioni civili,  l'ufficiale
dello stato civile iscrive gli  atti  di  costituzione  delle  unioni
civili avvenute davanti a lui. 
  2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili  fuori  della  casa
comunale; 
  b) gli  atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  in  caso  di
imminente pericolo di vita di una delle parti; 
  c) gli atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  avvenuti  per
delega; 
  d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai  quali,  per  la
particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 
  3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero
e gli atti dei matrimoni tra  persone  dello  stesso  sesso  avvenuti
all'estero; 
  b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad
un altro ufficiale dello stato civile per delega; 
  c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti  nel
comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; 
  d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza
dell'unione civile; 
  e) le sentenze passate in giudicato con le  quali  si  dichiara  la
nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo  un
atto dell'unione civile gia'  iscritto  nei  registri  e  quelle  che
rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano
la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile; 
  f) le sentenze passate in giudicato  con  le  quali  si  ordina  la
trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.». 
                               Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,
                               n. 223 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le   parole:   «vincoli   di
matrimonio,» sono inserite le seguenti: «unione civile,»; 
  b) all'articolo 12: 
  1) al comma 1, le parole: «e le celebrazioni di  matrimonio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, le  celebrazioni  di  matrimonio  e  le
costituzioni di unione civile,»; 
  2) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole:  «celebrazioni  di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «e alle costituzioni di unione
civile»; 
    c) all'articolo 20: 
  1) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «il  nome  del
coniuge» sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte  dell'unione
civile»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Per  le  parti
dell'unione civile le  schede  devono  essere  intestate  al  cognome
posseduto prima dell'unione civile.». 
                               Art. 4 
 
 
   Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto,  sono  apportate  al
decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le  necessarie  modifiche
di coordinamento con le disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 
 
  1. Al codice della navigazione di cui al  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono
inserite le seguenti:  «e  unione  civile»  e  al  primo  comma  sono
aggiunte,  in  fine  le  seguenti  parole:   «e   alla   costituzione
dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con  le  forme
dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»; 
  b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono
inserite  le  seguenti:  «e  unione  civile»,  al  primo  comma  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e   alla   costituzione
dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con  le  forme
dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»  e  al  secondo  comma
dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti:  «e
di costituzione dell'unione civile»; 
  c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole:  «degli  atti  di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di  costituzione
dell'unione civile». 
                               Art. 6 
 
Modifiche al decreto legislativo 3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
  ordinamento  e  funzioni   degli   uffici   consolari,   ai   sensi
  dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 
 
  1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo  dell'ufficio  consolare
riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2  e  10,  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, rese  da  cittadini  italiani  o  da  un
cittadino e un non cittadino. Le  dichiarazioni  di  costituzione  di
unione  civile  possono  essere  rifiutate  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 2.»; 
    b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Modalita' di costituzione dell'unione civile).  -  1.
Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede  consolare.
Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede  consolare
per impedimento delle parti o  per  gravi  motivi  di  sicurezza.  Si
osservano le disposizioni in  tema  di  costituzione  previste  dalla
normativa nazionale. 
  2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima  di  ricevere
le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla  presenza
dei testimoni, la possibile  inefficacia  della  loro  unione  civile
nell'ordinamento locale.»; 
    c) all'articolo 17 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«1-bis. Sui  ricorsi,  sulle  opposizioni  e  sulle  impugnazioni  in
materia  di  unioni  civili  richieste  o  costituite  all'estero  e'
competente a decidere il tribunale del luogo di ultima  residenza  in
Italia dell'una o dell'altra  parte,  ovvero  il  tribunale  nel  cui
circondario si trova il Comune di iscrizione  anagrafica  dell'una  o
dell'altra.»; 
    d) all'articolo 18, alla rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma  1  dopo  le
parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a  unioni
civili costituite»; 
    e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i  matrimoni»  sono
inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo  la  lettera  b)  e'
inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili;»; 
    f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»; 
    g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione
II, Atti notarili: 
      1) all'articolo 11 le  parole:  «Convenzioni  di  matrimonio  a
carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti:  «Convenzioni
di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»; 
      2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro»  sono
inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione  civile  in  favore
dell'altra». 
                               Art. 7 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, dopo il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Fino  alla
precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda  di
rettificazione di attribuzione di sesso ed il  coniuge  possono,  con
dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere  la
volonta', in  caso  di  accoglimento  della  domanda,  di  costituire
l'unione civile, effettuando le eventuali  dichiarazioni  riguardanti
la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la
sentenza che accoglie la domanda, ordina  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se
avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro  delle
unioni civili e di annotare le  eventuali  dichiarazioni  rese  dalle
parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.». 
                               Art. 8 
 
Disposizioni di coordinamento  con  il  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ufficiale  dello  stato  civile,  con  la  procedura   di
correzione  di  cui  all'articolo  98,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   annulla
l'annotazione relativa alla scelta del  cognome  effettuata  a  norma
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 luglio 2016, n. 144. 
                               Art. 9 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando