Corte di Giustizia UE 13
settembre 2018, n. C-618/16, Prefeta
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Articolo 45 TFUE – Atto di adesione del 2003 – Allegato XII,
capo 2 – Possibilità per uno Stato membro di derogare all’articolo 7, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all’articolo 7, paragrafo 3, della
direttiva 2004/38/CE – Cittadino polacco che non ha maturato un periodo di
dodici mesi di lavoro registrato nello Stato membro ospitante
L’allegato XII, capo 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, lo stesso
autorizzava il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ad escludere
dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, un cittadino polacco, come il sig. Rafal Prefeta, che non
soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver
esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo
ininterrotto di dodici mesi.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 settembre 2018
Nella causa C‑618/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal
(Administrative Appeals Chamber) [Tribunale superiore (sezione ricorsi
amministrativi), Regno Unito], con decisione del 21 novembre 2016, pervenuta in
cancelleria il 29 novembre 2016, nel procedimento
Rafal
Prefeta
contro
Secretary
of State for Work and Pensions,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione,
A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits,
A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza dell’11 gennaio 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
R. Prefeta, da J. Power, solicitor, T. Royston, barrister, e
R. Drabble, QC;
– per il
governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Crane, in qualità di
agenti, assistite da K. Apps e D. Blundell, barristers;
– per la Commissione europea,
da D. Martin e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 28 febbraio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato XII
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione
europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione
del 2003»), dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141,
pag. 1), nonché dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Rafal Prefeta e il Secretary of State for Work and Pensions
(Segretario di Stato responsabile per il Lavoro e i Trattamenti pensionistici,
Regno Unito) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in ordine al rifiuto di
quest’ultimo di concedere al primo un’indennità occupazionale e di sostegno per
motivi di reddito.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
L’Atto di adesione del 2003
3 L’Atto
di adesione del 2003 definisce le condizioni di adesione all’Unione europea,
tra l’altro, della Repubblica di Polonia e prevede adattamenti dei Trattati.
4 L’articolo
1, secondo e quinto trattino, di tale Atto così recita:
«Ai fini del presente atto:
(…)
– per
“Stati membri attuali” si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca,
la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
l’Irlanda, la Repubblica
italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di
Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord;
(…)
– per
“nuovi Stati membri” si intendono la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica
di Lituania, la Repubblica
di Ungheria, la Repubblica
di Malta, la Repubblica
di Polonia, la Repubblica
di Slovenia e la Repubblica
slovacca;
(…)».
5 La
parte quarta dell’Atto di adesione del 2003 contiene le disposizioni temporanee
applicabili ai nuovi Stati membri. L’articolo 24 di detto Atto, contenuto nella
parte in questione, dispone quanto segue:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi
Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
6 L’allegato
XII dell’Atto di adesione del 2003 è intitolato «Elenco di cui all’articolo 24
dell’atto di adesione: Polonia». Il capo 2, punti 1, 2, 5 e 9 di detto
allegato, relativo alla libera circolazione delle persone, è formulato come
segue:
«1. L’articolo [45] e
l’articolo [56], paragrafo 1 [TFUE] si applicano pienamente soltanto, per
quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera
prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori,
ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)],
fra la Polonia,
da un lato, e il Belgio, la
Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda,
l’Italia, la Lettonia,
la Lituania,
il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito,
d’altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a
14.
2. In deroga agli
articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 [del Consiglio, del 15
ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2)] e fino alla fine del periodo
di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali potranno
applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali,
che disciplinano l’accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del
lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure
fino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione.
I cittadini polacchi occupati legalmente in uno Stato
membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale
Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno
accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro
di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini polacchi ammessi al mercato del lavoro
di uno Stato membro attuale dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini polacchi di cui al
2° e 3° comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente
abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini polacchi legalmente occupati in uno Stato
membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono
applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale
Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
(…)
5. Gli Stati membri
che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le
misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo
averne informato la
Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla
fine del periodo di sette anni dalla data di adesione qualora si verifichino o
rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza
di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento
[n. 1612/68].
9. Qualora talune
disposizioni della direttiva 68/360/CEE [del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno
dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della
Comunità (GU 1968, L 257, pag. 13)] non possano essere dissociate
dalle disposizioni del regolamento [n. 1612/68], la cui applicazione è
stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Polonia e gli Stati membri
attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria
all’applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8».
Il regolamento n. 492/2011
7 Il
capo I del regolamento n. 492/2011 è intitolato «L’impiego, la parità di
trattamento e la famiglia dei lavoratori».
8 Alla
sezione 1 di tale capo, intitolata «Accesso all’impiego», gli articoli da 1 a 6
del regolamento n. 492/2011 vietano, sostanzialmente, le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonché le pratiche amministrative
di uno Stato membro che limitano o subordinano a condizioni non previste per i
cittadini di tale Stato membro la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso
all’impiego e il suo esercizio da parte dei cittadini degli altri Stati membri.
9 L’articolo
7 del regolamento citato, collocato nella sezione 2 di detto capo, intitolata
«Esercizio dell’impiego e parità di trattamento», ai suoi paragrafi 1 e 2 è
così redatto:
«1. Il lavoratore
cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati
membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello
dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento,
reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli
stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
10 L’articolo
41 del regolamento n. 492/2011 dispone quanto segue:
«Il regolamento [n. 1612/68] è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti
al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta
nell’allegato II».
La direttiva 2004/38
11 L’articolo
7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo
superiore a tre mesi», così prevede:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; (…)
(…)
3. Ai sensi del
paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere
un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo nei seguenti casi:
a) l’interessato
è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo
aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio
di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
c) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al
termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o
venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato
presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In
tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un
periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
d) l’interessato
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».
(…).
12 L’articolo
38 della medesima direttiva, intitolato «Abrogazione», ai paragrafi 2 e 3
dispone quanto segue:
«2. Le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto dal 30 aprile
2006.
3. I riferimenti
fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente
direttiva».
Il diritto del Regno Unito
13 L’Immigration
(European Economic Area) Regulations 2006/1003 [regolamento 2006/1003
sull’immigrazione (Spazio economico europeo); in prosieguo: il «regolamento del
2006»)], adottato al fine di trasporre la direttiva 2004/38, ha modificato
l’Accession (Immigration and Worker Registration) Regulations 2004/1219 [regolamento
n. 2004/1219 sull’adesione (immigrazione e registrazione dei lavoratori).
In forza di quest’ultimo regolamento, così modificato (in prosieguo: il
«regolamento del 2004»), l’applicazione nel Regno Unito delle norme dell’Unione
in materia di libera circolazione dei lavoratori è stata differita per quanto
riguarda i cittadini di otto dei dieci Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea il 1
o maggio 2004, tra cui la Repubblica di Polonia.
Tali misure derogatorie, adottate sulla base dell’articolo 24 dell’Atto di
adesione del 2003, sono rimaste in vigore fino al 30 aprile 2011.
14 Il
regolamento del 2004 prevedeva un sistema di registrazione [Accession State
Worker Registration Scheme (sistema di registrazione per i lavoratori degli
Stati membri aderenti), applicabile ai cittadini dei suddetti otto Stati
aderenti, che avessero lavorato nel Regno Unito tra il 1
o maggio
2004 e il 30 aprile 2011.
15 L’articolo
2 del regolamento del 2004, intitolato «Lavoratore di uno Stato aderente tenuto
alla registrazione», disponeva quanto segue:
«(1) Fatti salvi i
seguenti paragrafi del presente articolo, “per lavoratore di uno Stato aderente
tenuto alla registrazione” si intende un cittadino di un determinato Stato
aderente che lavora nel Regno Unito durante il periodo di adesione.
(…)
(4) Un cittadino di
un determinato Stato aderente che lavora legalmente nel Regno Unito senza
interruzione per un periodo di 12 mesi che ricade in tutto o in parte dopo la
data del 30 aprile 2004 cesserà di essere un lavoratore di uno Stato aderente
tenuto alla registrazione alla fine di tale periodo di 12 mesi.
(…)
(8) Ai fini dei
paragrafi 3 e 4, una persona deve essere considerata come se avesse lavorato
nel Regno Unito senza interruzione per un periodo di 12 mesi qualora abbia
lavorato legalmente nel Regno Unito all’inizio e alla fine di tale periodo se i
periodi intermedi in cui non ha lavorato legalmente nel Regno Unito non
superano, complessivamente, i 30 giorni.
(…)».
16 L’articolo
4, paragrafo 2, di detto regolamento era così formulato:
«Un cittadino di un determinato Stato aderente, che
possiederebbe lo status di lavoratore proveniente da uno Stato aderente tenuto
a farsi registrare qualora iniziasse a lavorare nel Regno Unito, non ha diritto
di soggiornare nel Regno Unito in qualità di persona in cerca di lavoro al fine
di trovarvi lavoro».
17 L’articolo
5, paragrafi 3 e 4, del regolamento del 2004 così prevedeva:
«(3) fatto salvo il
paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006 non si applica
a un lavoratore di uno Stato aderente, tenuto alla registrazione, il quale
cessi l’attività.
(4) nel caso in cui
un lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione cessi di lavorare
per un datore di lavoro autorizzato, nelle circostanze di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento del 2006, durante il periodo di un mese che
decorre dalla data in cui inizia l’attività, tale articolo si applica a tale
lavoratore per il tempo residuo del predetto periodo di un mese».
18 L’articolo
6, paragrafo 1, del regolamento del 2006, relativo alle ipotesi in cui un
cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo può godere di un
diritto esteso di soggiorno nel territorio del Regno Unito, nella versione applicabile
ai fatti di cui al procedimento principale, aveva il seguente tenore:
«1) Nel presente
regolamento, “persona qualificata” indica una persona cittadina del SEE che si
trova nel Regno Unito in qualità di:
(…)
b) lavoratore subordinato;
(…)».
19 L’articolo
6, paragrafo 2, del regolamento in discorso, che precisava i requisiti che una
persona che avesse sospeso l’attività lavorativa doveva soddisfare per
conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), del medesimo regolamento, disponeva quanto segue:
«Fermo restando l’articolo 7A, paragrafo 4, una persona
che abbia cessato di lavorare continuerà a essere considerata un lavoratore
subordinato ai fini del paragrafo 1, lettera b), se:
a) l’interessato
è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b) l’interessato,
trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo
aver esercitato un’attività lavorativa nel Regno Unito, si sia registrato
presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; e
i) abbia
esercitato un’attività lavorativa per almeno un anno prima di diventare
disoccupato;
ii) sia
disoccupato da non più di sei mesi; o
iii) possa
dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro nel Regno Unito e di
avere buone possibilità di trovarlo;
(…)».
20 L’articolo
7A, paragrafo 4, del regolamento del 2006 stabiliva quanto segue:
«L’articolo 6, paragrafo 2, si applica a un lavoratore
proveniente da uno Stato aderente, qualora l’interessato:
a) sia una
persona alla quale era applicabile l’articolo 5, paragrafo 4, del [regolamento
del 2004] al 30 aprile 2011; o
b) sia
divenuto inabile al lavoro, disoccupato o abbia cessato l’attività lavorativa,
secondo il caso, dopo il 1o maggio 2011».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21 Il
sig. Prefeta, cittadino polacco, ha fatto ingresso nel Regno Unito nel
2008, dove ha lavorato dal 7 luglio 2009 all’11 marzo 2011, data in cui la sua
attività lavorativa è cessata in conseguenza di un infortunio verificatosi al
di fuori del lavoro.
22 Fino
dal suo arrivo nel Regno Unito, il sig. Prefeta rientrava nella
definizione di «lavoratore di uno Stato aderente tenuto alla registrazione», ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento del 2004. Tuttavia, avendo
ottenuto il certificato di registrazione come lavoratore soltanto il 5 gennaio
2011, il sig. Prefeta ha svolto un’attività lavorativa registrata per un
periodo complessivo di soli due mesi e sei giorni.
23 Successivamente
all’11 marzo 2011, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata, il sig. Prefeta si è registrato presso l’ufficio
nazionale competente al fine di trovare un lavoro. A tale titolo egli ha
percepito un’indennità di disoccupazione a partire dal 20 marzo 2011.
24 Il
20 ottobre 2011 il sig. Prefeta ha presentato al Segretario di Stato una
domanda per ottenere un’indennità occupazionale e di sostegno per motivi di
reddito.
25 Dall’ordinanza
di rinvio risulta che tale indennità, destinata a categorie di persone la cui
capacità lavorativa sia limitata a causa delle loro condizioni di salute fisica
o mentale, può essere concessa soltanto ai lavoratori a norma dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2006,
e non alle persone in cerca di un lavoro.
26 Il
Segretario di Stato ha quindi respinto la domanda del sig. Prefeta,
ritenendo che questi non avesse dimostrato di aver lavorato, prima di perdere
il lavoro, per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi ed
essendo registrato a norma del regolamento 2004, il che gli avrebbe consentito
di conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006.
27 Il
sig. Prefeta ha presentato ricorso contro la decisione del Segretario di
Stato dinanzi al First-tier Tribunal (Social Entitlement Chamber) [Tribunale di
primo grado (sezione delle prestazioni sociali), Regno Unito]. Avendo tale
giudice respinto il suo ricorso, il sig. Prefeta ha interposto appello
dinanzi all’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale
superiore (sezione ricorsi amministrativi), Regno Unito].
28 Nel
suo ricorso il sig. Prefeta adduce, in sostanza, che, l’articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento del 2004 impediva ai cittadini degli Stati
aderenti interessati, che non avessero lavorato nel Regno Unito muniti di un
certificato di registrazione per un periodo ininterrotto di dodici mesi, di
conservare la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
della direttiva 2004/38 e pertanto di beneficiare della parità di trattamento
prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Ebbene,
secondo il sig. Prefeta, una normativa nazionale contraria alle due ultime
disposizioni citate non poteva trovare giustificazione nell’Atto di adesione
del 2003, giacché questo non ammette deroghe a tali disposizioni.
29 Il
Segretario di Stato sostiene, per contro, che il regolamento del 2004 era
compatibile con l’Atto di adesione del 2003. A tale proposito, lo stesso rileva
che l’allegato XII, capo 2, punto 2, di detto Atto di adesione prevede che i
cittadini polacchi legalmente occupati durante un periodo in cui sono applicate
misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato
membro per un periodo inferiore a dodici mesi, non godono dei diritti di cui
godono i lavoratori in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva
2004/38 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
30 In
tali circostanze, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Tribunale
superiore (sezione ricorsi amministrativi), Regno Unito] ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’allegato XII del[l’Atto di adesione del 2003] consentisse agli Stati membri
di escludere i cittadini polacchi dai benefici dell’articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento [n. 492/2011] e dell’articolo 7, paragrafo 3, della
direttiva [2004/38] quando il lavoratore, sebbene, con ritardo, abbia
soddisfatto il requisito nazionale di registrazione della sua attività, non
aveva ancora lavorato per un periodo ininterrotto registrato di dodici mesi.
2) In caso di
risposta negativa alla prima questione, se un lavoratore polacco nelle
circostanze di cui alla prima questione possa invocare l’articolo 7, paragrafo
3, della direttiva [2004/38] per quanto riguarda la conservazione della qualità
di lavoratore».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato
XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 debba essere interpretato nel senso
che, durante il periodo transitorio da esso previsto, esso autorizzava il Regno
Unito ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva
2004/38 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 un
cittadino polacco che non soddisfacesse la condizione stabilita dalla normativa
nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo
territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.
32 A
questo proposito, in via preliminare, si deve rilevare che l’allegato XII, capo
2, punto 1, dell’Atto di adesione del 2003 dispone che l’articolo 39 e
l’articolo 49, paragrafo 1, CE (divenuti, rispettivamente, l’articolo 45 e
l’articolo 56, primo comma, TFUE) si applichino pienamente soltanto fatte salve
le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14 del medesimo capo, per
quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera
prestazione di servizi che implichino una temporanea circolazione di lavoratori
tra la Polonia
e gli Stati membri attuali. Tali disposizioni transitorie in sostanza prevedono
deroghe agli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68, nonché, a
determinate condizioni, alle disposizioni della direttiva 68/360.
33 È
vero che l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 non si
riferisce né alla direttiva 2004/38 né al regolamento n. 492/2011, dato
che tali testi sono stati adottati successivamente all’entrata in vigore di
detto Atto di adesione. Tuttavia, in base al dettato dell’articolo 38,
paragrafo 3, di tale direttiva e dell’articolo 41 del suddetto regolamento i
riferimenti fatti al regolamento n. 1612/68 e alla direttiva 68/360,
abrogati dai due atti citati, devono essere intesi come fatti alle
corrispondenti disposizioni, rispettivamente, della direttiva 2004/38 e del
regolamento n. 492/2011.
34 Pertanto,
per rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre verificare
se l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzasse il Regno
Unito, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a
disapplicare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. Infatti,
l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011,
secondo cui il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio
degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei
lavoratori nazionali, è subordinata alla circostanza che una persona nella
situazione del sig. Prefeta, che abbia cessato di esercitare un’attività
lavorativa subordinata o autonoma, possa nondimeno conservare la sua qualità di
lavoratore sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
35 A
tale riguardo si deve ricordare che, conformemente all’allegato XII, capo 2,
punto 9, dell’Atto di adesione del 2003, solo qualora talune disposizioni della
direttiva 2004/38 non possano essere dissociate dalle disposizioni del
regolamento n. 492/2011, la cui applicazione è stata differita in
conformità dei punti da 2 a 5, 7 e 8 dell’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione,
la Repubblica
di Polonia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni
della direttiva 2004/38, nella misura necessaria all’applicazione dei punti
summenzionati.
36 Occorre
pertanto verificare, in primo luogo, se l’articolo 7, paragrafo 3, della
direttiva 2004/38 possa essere dissociato dagli articoli da 1 a 6 del
regolamento n. 492/2011, la cui applicazione è stata in tal modo
differita.
37 A
tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue
conclusioni, si deve osservare che la possibilità per un cittadino
dell’Unione – che abbia temporaneamente cessato di esercitare un’attività
lavorativa subordinata o autonoma – di conservare la propria qualità di
lavoratore in base all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, nonché
il diritto di soggiorno che gli spetta, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva citata, si basa sulla premessa che il cittadino sia disponibile
e idoneo a rientrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante entro
un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Saint
Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, punti da 38 a 41).
38 Infatti,
da un lato, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38
riguarda la situazione di un cittadino dell’Unione, temporaneamente inabile al
lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, situazione che presuppone
che detto cittadino possa tornare ad esercitare un’attività lavorativa
subordinata o autonoma una volta che detta inabilità temporanea al lavoro
cessi. Dall’altro, l’articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale
direttiva impone al cittadino dell’Unione economicamente non attivo che si
faccia registrare presso l’ufficio di collocamento competente al fine di
trovare un lavoro, mentre l’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), di tale
direttiva gli impone di seguire, a determinate condizioni, un corso di
formazione professionale.
39 L’articolo
7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 riguarda quindi situazioni in cui la
reintegrazione del cittadino dell’Unione nel mercato del lavoro dello Stato
membro ospitante sia possibile entro un periodo di tempo ragionevole. Di
conseguenza, l’applicazione di tale disposizione non può essere dissociata da
quella delle disposizioni del regolamento n. 492/2011, che disciplinano
l’accesso al lavoro di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un
altro Stato membro, vale a dire gli articoli da 1 a 6 di detto regolamento.
40 In
secondo luogo, occorre verificare se, ai fini dell’applicazione delle deroghe
previste dalle disposizioni transitorie contenute nell’allegato XII, capo 2,
punti da 2 a 5, 7 e 8, dell’Atto di adesione del 2003, sia necessario derogare
all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
41 A
tal riguardo, va rilevato che la
Corte ha già dichiarato che le disposizioni transitorie di
cui all’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione mirano ad evitare che, in
seguito all’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, si verifichino
perturbazioni sul mercato del lavoro dei vecchi Stati membri, dovute al
repentino arrivo di un elevato numero di lavoratori cittadini di detti nuovi
Stati (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da
C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel
caso di specie, come sottolineano il governo del Regno Unito e la Commissione nelle loro
osservazioni scritte, il regolamento del 2004 è stato adottato dal suddetto
Stato membro in applicazione delle deroghe previste dalle disposizioni
transitorie di cui all’allegato XII, capo 2, punti 2 e 9, dell’Atto di adesione
del 2003.
43 Ebbene,
l’allegato XII, capo 2, punto 2, primo comma, di detto Atto di adesione prevede
in sostanza che, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento
n. 492/2011 e durante il periodo di transizione successivo alla data di
adesione, gli Stati membri attuali possano applicare misure che disciplinano
l’accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro.
44 È
pertanto su tale base che l’articolo 2 del regolamento del 2004 ha introdotto,
nell’ordinamento giuridico britannico, la qualità di «lavoratore di uno Stato
aderente tenuto alla registrazione» per i cittadini degli Stati aderenti che
lavorano nel Regno Unito durante il periodo di applicazione del citato
regolamento. Tale regolamento ha stabilito che i lavoratori in questione
perdessero detta qualità una volta che avessero maturato dodici mesi
ininterrotti di attività lavorativa registrata sul territorio di tale Stato
membro. Tale attività doveva inoltre essere svolta in tutto o in parte dopo il
30 aprile 2004.
45 Durante
il periodo in cui un cittadino di uno Stato aderente interessato ricadeva in
tale categoria, egli doveva munirsi di un certificato di registrazione del suo
lavoro presso le autorità nazionali competenti e non godeva di tutti i diritti
conferiti dal diritto dell’Unione a un cittadino di uno Stato membro che si
trasferisca in un altro Stato membro per svolgervi un’attività lavorativa. In
particolare, gli articoli 4 e 5 del regolamento del 2004 limitavano il diritto
di un cittadino di uno Stato aderente di soggiornare nel Regno Unito come
persona in cerca di occupazione al fine di cercarvi lavoro nonché la facoltà di
quest’ultimo di conservare la qualità di lavoratore e il corrispondente diritto
di soggiorno quando cessasse di essere un lavoratore subordinato o autonomo.
46 Come
in sostanza evidenziato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la
deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38,
introdotta dal Regno Unito, era pertanto necessaria per dare piena efficacia
alle misure adottate da tale Stato membro in applicazione delle deroghe
contemplate dalle disposizioni transitorie di cui all’allegato XII, capo 2,
punti 2 e 9, dell’Atto di adesione del 2003.
47 Infatti,
qualora un lavoratore di uno Stato aderente che avesse cessato di esercitare
un’attività lavorativa subordinata o autonoma, senza avere prima maturato
dodici mesi ininterrotti di attività lavorativa registrata nel Regno Unito,
avesse potuto avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in
discorso per conservare la qualità di lavoratore nonché il diritto di soggiorno
a lui spettante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima
direttiva, il Regno Unito non avrebbe potuto dare piena attuazione a tali
misure di deroga, volte segnatamente a limitare il diritto dei cittadini di uno
Stato aderente economicamente inattivi di soggiornare nel suo territorio ai
fini di ricercarvi un’occupazione.
48 Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’allegato XII,
capo 2, punti 2 e 9, dell’Atto di adesione del 2003 autorizzava il Regno Unito
a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, in
circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
49 Tale
conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, nel caso di
specie, prima di cessare l’esercizio della sua attività, il sig. Prefeta
aveva lavorato nel Regno Unito dal 7 luglio 2009 all’11 marzo 2011, ossia per
un periodo di circa venti mesi.
50 Infatti,
come in sostanza ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 69 a 71 delle
sue conclusioni, sulla scorta dell’allegato XII, capo 2, punto 2, terzo comma,
dell’Atto di adesione del 2003 i cittadini polacchi dovevano soddisfare due
condizioni cumulative per evitare le misure derogatorie adottate sulla base di
tale testo, vale a dire, da un lato, lo svolgimento di un periodo di lavoro
ininterrotto di dodici mesi e, dall’altro, l’ammissione al mercato del lavoro
dello Stato membro interessato.
51 Per
quanto riguarda la seconda condizione, si deve rilevare che il regolamento del
2004 subordinava l’ammissione al mercato del lavoro all’ottenimento di un
certificato di registrazione presso le autorità nazionali competenti.
52 Orbene,
dal fascicolo a disposizione della Corte si evince che il sig. Prefeta ha
ottenuto il certificato di registrazione del proprio lavoro da parte delle
competenti autorità nazionali del Regno Unito soltanto il 5 gennaio 2011 e,
pertanto, deve essere considerato ammesso al mercato del lavoro di tale Stato
membro unicamente per un periodo complessivo di due mesi e sei giorni,
inferiore ai dodici mesi necessari a norma dell’allegato XII, capo 2, punto 2,
terzo comma, dell’Atto di adesione del 2003.
53 In
tali circostanze, dal momento che il sig. Prefeta non poteva avvalersi
dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 per conservare la sua
qualità di lavoratore dopo aver cessato di svolgere la sua attività lavorativa,
egli non poteva neppure avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 492/2011, il quale riguarda i cittadini di uno Stato membro che hanno
detta qualità (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05,
EU:C:2007:438, punto 16, nonché del 21 febbraio 2013, N., C‑46/12,
EU:C:2013:97, punti 48 e 49).
54 Di
conseguenza, non occorre verificare se, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del 2003
autorizzasse il Regno Unito a disapplicare l’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 492/2011.
55 Alla
luce di tutte le considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’allegato XII, capo 2, dell’Atto di adesione del
2003 deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da
esso previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito ad escludere dal beneficio
dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 un cittadino polacco,
come il sig. Prefeta, che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla
normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel
suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.
Sulla seconda questione
56 Tenuto
conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla
seconda questione.
Sulle spese
57 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
L’allegato XII, capo 2, dell’Atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve
essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso
previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, un cittadino polacco, come il sig. Rafal Prefeta,
che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver
esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo
ininterrotto di dodici mesi.
Dal sito http://curia.europa.eu