Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (G.U. 28
luglio 2016, n. 175), Regolamento recante
disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio
dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio
2016, n. 76: l’articolato proposto al Consiglio di Stato, il parere del
massimo organo consultivo e la normativa approvata
L'articolo
1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile) disciplina la fase della
presentazione delle richieste delle parti all'ufficiale dello stato civile.
Il comma 1 stabilisce che, al
fine di costituire un'unione civile ai sensi della legge, due persone
maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale
dello stato civile.
Il comma 2 specifica che nella
richiesta, per ciascuna parte, devono essere dichiarati: il nome e il cognome,
la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e
l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo
1, comma 4, della legge.
Il comma 3 stabilisce che
l'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1,
redige immediatamente processo verbale della richiesta, e lo sottoscrive
unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di
fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al
termine di cui all'articolo 2, per rendere congiuntamente la dichiarazione
costitutiva dell'unione.
Il comma 4 prevede che se una
delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, sia
nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce
nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta, ivi
presentata congiuntamente da entrambe le parti.
15.) Sull’articolo 1 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare, fatta eccezione per la previsione al comma 1 della possibilità di
presentare la richiesta, da parte delle persone intenzionate a unirsi
civilmente, “all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta”.
Nei termini riferiti il tenore della disposizione legittima gli interessati a
indirizzare la richiesta all’ufficiale dello stato civile di qualunque comune
italiano. La previsione, così interpretata, non presenta alcun profilo di illegittimità
e, anzi, si presenta ragionevole e opportuna e costituisce un coerente
sviluppo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge; essa,
tuttavia, richiederebbe di essere meglio precisata con riferimento agli
adempimenti gravanti sugli ufficiali dello stato civile (nel caso in cui
siano scelti comuni diversi da quelli di residenza di uno o di entrambi i
dichiaranti) e posta in coordinamento con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 396/2000. La
Sezione si limita, pertanto, a richiamare l’attenzione sul
punto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimettendo alla stessa
Presidenza la scelta regolatoria più opportuna.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 1
Richiesta
di costituzione dell’unione civile
1. Al fine di costituire un’unione civile,
ai sensi della legge 20 maggio 2016,
n. 76, di
seguito denominata legge,
due persone maggiorenni dello
stesso sesso fanno
congiuntamente richiesta
all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
2. Nella richiesta ciascuna parte deve
dichiarare:
a) il nome e il cognome, la data
e il luogo
di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
b) l’insussistenza delle
cause impeditive alla
costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
3. L’ufficiale dello stato civile,
verificati i presupposti di cui al comma
1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita,
dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se’ in
una data, indicata
dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui
all’articolo 2, comma 1, per rendere
congiuntamente la dichiarazione
costitutiva dell’unione.
4. Se
una delle parti,
per infermità o
altro comprovato impedimento, è
nell’impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l’ufficiale si trasferisce
nel luogo in
cui si trova
la parte impedita e riceve la
richiesta di cui
al presente articolo,
ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.
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L'articolo
2 (Verifiche) disciplina le verifiche che l'ufficio dello stato civile deve
compiere a seguito del ricevimento della richiesta disciplinata nell'articolo 1.
Il comma 1 prescrive che, entro
quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale verifichi
l'esattezza delle dichiarazioni rese nella stessa e possa acquisire d'ufficio
eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause
impeditive.
Il comma 2 stabilisce che, ai
fini di cui al comma 1, l'ufficiale adotti ogni misura per il sollecito
svolgimento dell'istruttoria e che possa chiedere la rettifica di dichiarazioni
erronee o incomplete nonché l'esibizione di documenti.
Il comma 3 dispone che, se sia
accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa
impeditiva, l'ufficiale ne dia a ciascuna delle parti immediata comunicazione.
16.) Sull’articolo 2 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 2
Verifiche
1. Entro
quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, l’ufficiale dello
stato civile verifica
l’esattezza delle dichiarazioni
di cui all’articolo 1, comma 2,
e puo’ acquisire d’ufficio eventuali documenti
che ritenga necessari
per provare l’inesistenza delle
cause impeditive indicate nell’articolo 1,
comma 4, della legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’ufficiale
adotta ogni misura per il sollecito
svolgimento dell’istruttoria e può chiedere
la rettifica di dichiarazioni
erronee o incomplete
nonche’ l’esibizione di documenti.
3. Se e’ accertata l’insussistenza dei
presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l’ufficiale ne dà a ciascuna
delle parti immediata
comunicazione.
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L'articolo
3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli atti nell’archivio dello
stato civile) disciplina la costituzione dell'unione e la registrazione dei
relativi atti nell'archivio dello stato civile, adempimento cui l'ufficiale è
chiamato a provvedere in virtù dell'articolo 1, comma 3, della legge.
Il comma 1 stabilisce che le
parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente,
alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del
comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler
costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impeditive della
costituzione dell'unione.
Il comma 2 prescrive che l'ufficiale,
ricevuta tale dichiarazione, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12
dell'articolo 1 della legge, relativi ai diritti e ai doveri che le parti
assumono con la costituzione dell'unione civile rediga apposito processo
verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, allegando il
verbale della richiesta.
Il comma 3 prevede che la
registrazione degli atti dell'unione civile, costituita ai sensi del comma
precedente, sia eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle
unioni civili di cui all'art. 9, ferme restando le successive annotazioni negli
atti di nascita. Nel comma in esame è altresì prescritto che, al fine
dell'annotazione, l'ufficiale che ha redatto il verbale lo trasmetta
immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone
l'originale nei propri archivi, unitamente al verbale della richiesta.
Il comma 4 prevede che nella
dichiarazione costitutiva dell'unione le parti possano rendere la dichiarazione
di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge.
Il comma 5 equipara a rinuncia la
mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti
nel giorno indicato nell'invito, e stabilisce che di tale mancanza l'ufficiale
rediga processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove
presenti, archiviandolo unitamente al verbale nel registro provvisorio.
Il comma 6 dispone che se una
delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, sia nell'impossibilità
di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale debba trasferirsi nel luogo in cui
si trovi la parte impedita e, alla presenza di quattro testimoni, ivi riceva la
dichiarazione costitutiva dell’unione.
Il comma 7, infine, prevede che
nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale dello
stato civile riceva la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta,
previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la
costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo
1, comma 4, della legge.
17.) Sull’articolo 3 dello schema di decreto si osserva che
il comma 6 non è conforme al dettato legislativo nella parte in cui prescrive
la presenza di quattro testimoni nell’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato
civile debba ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile nel
luogo ove si trovi la persona impedita a recarsi presso la casa comunale per
infermità o per altro comprovato impedimento. Sebbene, infatti, si sia inteso
in questo modo replicare in sede regolamentare quanto previsto dall’articolo
110 del codice civile, va nondimeno osservato che il numero dei testimoni che
devono presenziare alla dichiarazione in questione è espressamente stabilito
dal comma 2 dell’articolo 1 della legge; tale comma indica la necessità di
soli due testimoni né la legge contiene rinvii al suddetto articolo 110 del
codice civile e nemmeno contempla deroghe per casi particolari. La previsione
della presenza di quattro testimoni, al ricorrere dell’ipotesi descritta nel
comma in esame, si risolve dunque in un aggravamento per le parti (e per le
amministrazioni comunali) che non poggia su un solido aggancio normativo e
che, soprattutto, non trova un giustificato bilanciamento nell’esigenza di
rafforzare la solennità delle dichiarazioni costitutive ricevute
dall’ufficiale dello stato civile al di fuori della casa comunale.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 3
Costituzione
dell’unione e registrazione degli
atti nell’archivio dello stato
civile
1. Le parti, nel giorno indicato
nell’invito, rendono personalmente e
congiuntamente, alla presenza
di due testimoni,
avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove e’ stata
presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire
un’unione civile. Nella dichiarazione le parti confermano
l’assenza di cause impeditive di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
2. L’ufficiale, ricevuta la dichiarazione
di cui al comma 1, fatta menzione del
contenuto dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge, redige apposito
processo verbale, sottoscritto unitamente alle
parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.
3. La registrazione degli atti
dell’unione civile, costituita
ai sensi del comma 2, e’ eseguita
mediante iscrizione nel
registro provvisorio delle unioni civili
di cui all’articolo
9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di
annotazione nell’atto di nascita di
ciascuna delle parti. A tal fine, l’ufficiale
che ha redatto
il processo verbale di cui al comma 2
lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti,
conservandone l’originale nei propri
archivi.
4. Nella dichiarazione di cui al presente
articolo le parti possono rendere la dichiarazione di scelta
del regime patrimoniale
della separazione dei beni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge.
5. La mancata comparizione, senza
giustificato motivo, di una o di
entrambe le parti
nel giorno indicato
nell’invito equivale a rinuncia. L’ufficiale redige processo
verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove
presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio.
6. Se una delle parti,
per infermità o
per altro comprovato impedimento, e’ nell’impossibilità
di recarsi alla casa
comunale, l’ufficiale si trasferisce
nel luogo in
cui si trova
la parte impedita e,
ivi, alla presenza
di due testimoni,
riceve la dichiarazione
costitutiva di cui al presente articolo.
7. Nel caso di imminente pericolo
di vita di una delle
parti l’ufficiale dello stato civile riceve la
dichiarazione costitutiva anche
in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti
stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione
e sull’assenza di cause impeditive di
cui all’articolo 1,
comma 4, della legge.
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L'articolo
4 (Scelta del cognome comune) disciplina la scelta del cognome comune, prevista
dall'articolo 1, comma 10, della legge.
Il comma 1 prevede che le parti,
nella dichiarazione costitutiva dell'unione, possano indicare il cognome comune
che abbiano stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi del
summenzionato comma 10, lasciando alla parte il cui cognome non sia stato
assunto come cognome comune di anteporre o posporre a quest'ultimo il proprio
cognome.
Il comma 2 dispone che a seguito
di tale dichiarazione i competenti uffici procedano all'annotazione nell'atto
di nascita ed all'aggiornamento della scheda anagrafica.
18.) Sull’articolo 4 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
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Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 4
Scelta
del cognome comune
1. Nella dichiarazione di cui all’articolo
3, le parti
possono indicare il cognome
comune che hanno
stabilito di assumere
per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1, comma 10,
della legge. La parte può dichiarare
all’ufficiale di stato
civile di voler anteporre o
posporre il proprio cognome, se diverso,
a quello comune.
2. A seguito della dichiarazione di cui
al comma
1 i competenti uffici procedono
alla annotazione nell’atto
di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica
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L'articolo
5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei
coniugi) disciplina l'unione civile che, ai sensi dell'articolo 1, comma 27,
della legge, si costituisce automaticamente tra i coniugi i quali, a seguito
della rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di
non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.
Il comma 1 prevede che i coniugi
che, a seguito della predetta rettificazione di sesso, non intendano sciogliere
il matrimonio o farne cessare gli effetti civili, rendano personalmente
apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune
nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Il comma 2 fa espresso rinvio all'applicazione
della procedura per l'eventuale scelta del cognome comune introdotta
nell'articolo 4.
Il comma 3 stabilisce che gli
atti dell'unione civile siano annotati nell'atto di matrimonio delle parti e
nei relativi atti di nascita.
19.) Nelle more dell’adozione dei decreti delegati di cui al
comma 28 dell’articolo 1 della legge, l’articolo 5 dello schema di decreto,
nel dare attuazione al comma 27 del ridetto articolo 1, precisa gli aspetti
operativi di una opportuna scelta legislativa di dare risposta ad esigenze di
riconoscimento dei rapporti di coppia giuridicamente regolati allorquando uno
dei due coniugi decida di cambiare sesso. Correttamente nella relazione si
richiama la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170, con
la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
processuali in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, a norma
dell’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 "…
nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili ..., consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli
i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore". Sennonché, onde rendere la previsione normativa di
rango secondario pienamente allineata al decisum del Giudice delle
leggi e anche nella prospettiva di un’interpretazione costituzionalmente
orientata del dato positivo di rango primario, la Sezione suggerisce una
riformulazione del comma 1 dell’articolo 5 nei seguenti termini: “I
coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro,
intendano avvalersi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 27, della
legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale
dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di
matrimonio.”.
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Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 5
Unione
costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi
1. I coniugi che, a seguito della
rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 27,
della legge, rendono
personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello
stato civile del comune nel quale
fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
2. Per l’eventuale scelta del cognome
comune si applica l’articolo 4.
3. Gli
atti dell’unione civile di cui al presente
articolo sono annotati nell’atto
di matrimonio delle parti e nei relativi
atti di nascita.
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L'articolo
6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo tra le parti) disciplina lo
scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti ai sensi dell'articolo
1, comma 24, della legge.
Il comma 1 stabilisce che per
l'accordo di scioglimento è competente l'ufficiale del comune di residenza di
una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la
dichiarazione costitutiva dell'unione civile. È previsto inoltre che l'accordo
sia iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili e annotato negli atti
di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
Secondo il comma 2, l'accordo
seguito alla convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'art.
6 decreto-legge n. 132/2014, viene annotato nel registro provvisorio delle
unioni civili, oltre che negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura
dei competenti uffici.
Il comma 3 prevede che, ove lo
scioglimento abbia ad oggetto l'unione costituita con le modalità di cui al
precedente articolo 5 (per rettificazione di sesso di uno dei coniugi), lo
scioglimento sia annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti.
Infine, il comma 4 stabilisce
che, per l'istituto dello scioglimento previsto dall'articolo 1, comma 24,
della legge, si applicano le disposizioni, contenute nello stesso articolo, che
individuano l'ufficiale di stato civile competente a ricevere le dichiarazioni
e gli adempimenti a cui esso è conseguentemente tenuto.
20.) L’articolo 6 disciplina, come riferito, i casi di
scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti. La Sezione, al riguardo,
osserva che la disposizione si presenta legittimata da una necessità logica,
ancor prima che giuridica, discendente dalla considerazione che, anche nel
breve arco temporale occorrente per l’adozione dei decreti delegati,
potrebbero costituirsi e sciogliersi unioni civili; sicché sussiste
l’esigenza - non foss’altro per l’esistenza della causa impeditiva di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge – di registrare anche gli scioglimenti
delle unioni civili. Al contempo la Sezione non può non osservare che l’articolo in
esame reca una previsione che rivela una intrinseca proiezione di durata e
che si pone al limite della compatibilità con la natura transitoria della
fonte regolamentare; ciò in ragione della previsione, nei commi 1 e 2, del
richiamo di istituti, non strettamente riconducibili all’ambito
dell’intervento normativo secondario perimetrato dal comma 34, se non per
l’appunto in considerazione delle esigenze di una garanzia dell’immediata
operatività delle unioni civili. La Sezione, nel valutare positivamente la
disposizione, deve nondimeno tornare a ribadire l’importanza, tanto più in
relazione ad articoli come quello in esame, di un tempestivo esercizio della
delega.
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Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 6
Scioglimento
dell’unione civile per accordo delle parti
1. L’accordo delle parti concluso, ai
sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
ai fini dello scioglimento dell’unione civile e’
ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza di una
delle parti o del comune presso cui
e’ iscritta o
trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. L’accordo e’
iscritto nel registro
provvisorio delle unioni civili
ed e’ annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
2. L’accordo raggiunto a seguito della
convenzione di negoziazione assistita,
conclusa ai sensi dell’articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, deve
essere trascritto nel
registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di
nascita di ciascuna delle parti, a cura
dei competenti uffici.
3. Qualora
lo scioglimento abbia
ad oggetto l’unione
civile costituita con le modalità di
cui al precedente
articolo 5, lo scioglimento e’ annotato anche nell’atto
di matrimonio delle parti.
4. Ai fini dello scioglimento di cui
all’articolo 1, comma
24, della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
del presente articolo.
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L'articolo
7 (Documento attestante la costituzione dell’unione) riguarda il documento
attestante la costituzione dell'unione, atto "certificativo"
dell'unione, disciplinato nell'articolo 1, comma 9, della legge che ne indica
anche il contenuto: dati anagrafici delle parti, regime patrimoniale,
residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
Il comma 2 prevede che, a
richiesta dell'interessato, negli atti e nei documenti riportanti l'indicazione
dello stato civile, sia indicata la dicitura "unito civilmente" o
"unita civilmente". Il rilascio del documento spetta all'ufficiale
dello stato civile.
21.) Sull’articolo 7 dello schema di decreto la Sezione non ha nulla da
rilevare.
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Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 7
Documento
attestante la costituzione dell’unione
1. Spetta
all’ufficiale dello stato
civile il rilascio
del documento attestante la
costituzione dell’unione, recante
i dati anagrafici delle parti,
l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati
anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell’articolo 1, comma 9,
della legge.
2. Nei
documenti e atti in cui è
prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti
dell’unione civile sono
riportate, a richiesta degli
interessati, le seguenti formule: «unito
civilmente» o «unita civilmente».
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L'articolo
8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le trascrizioni e il nulla osta
all'unione civile presentato dallo straniero.
Il comma 1 stabilisce che sono
trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite
all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare,
competente in base alla residenza di una delle due parti.
Il comma 2 prevede che lo
straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare
all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche
una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale
risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Con riferimento alla
trascrivibilità nel registro provvisorio di cui all'articolo 9 degli atti di
matrimonio e di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero
davanti alle competenti autorità straniere, il comma 3 fissa il principio
secondo cui, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 28, lettera a), della legge, l'autorità consolare
trasmetta, ai fini della trascrizione, tali atti secondo quanto già previsto
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127).
22.) In ordine all’articolo 8 dello schema di decreto va osservato
che il comma 1, che impone la trascrivibilità negli archivi dello stato
civile delle unioni civili costituite all’estero, consente di superare
l’indirizzo giurisprudenziale contrario a tale possibilità, formatosi in
epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (tra le altre
pronunce si ricordano Corte di cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 e
Cons. Stato, sez. III, n. 4899 del 26 ottobre 2015).
La relazione ministeriale afferma poi che il comma 2
dell’articolo 8 è stato redatto sul modello dell'articolo 116, comma primo,
del codice civile e che la disposizione – in attesa della riforma in parte
qua del sistema italiano di diritto internazionale privato affidata ai
decreti delegati di cui al più volte richiamato comma 28 dell’articolo 1
della legge – è ispirata al principio di non discriminazione degli stranieri
e dei loro partner. L’affermazione è sicuramente condivisibile a
condizione che la dichiarazione, resa dall’autorità competente dello Stato di
appartenenza, di nulla osta all’unione civile, che lo straniero deve
presentare all’ufficiale dello stato civile qualora intenda costituire in
Italia un'unione civile, non venga interpretata nel senso di includere nelle “leggi
cui è sottoposto” lo straniero medesimo anche quelle eventuali
disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza che vietino le
unioni civili tra persone dello stesso sesso. Difatti il diritto di
costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza
dell’entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico
e, dunque, prevale, secondo l’articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218
sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri.
In ogni caso il comma 2 non travalica i limiti oggettivi
fissati dal comma 34 dell’articolo 1 della legge, dal momento che esso reca
una previsione meramente amministrativa che non modifica le regole vigenti in
materia di diritto internazionale privato, regole la cui modifica - al fine
del necessario adattamento delle stesse al nuovo istituto delle unioni civili
– è riservata, come ricordato, ai decreti delegati, a norma della lettera b)
del comma 28 dell’articolo 1 della legge.
Sarebbe, infine, opportuno un adeguamento della regola
dettata dal comma 2 al caso degli apolidi.
Condivisibile e legittima è anche la previsione, contenuta
nel comma 3, della trasmissione all’autorità consolare, ai fini della
trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili, degli atti di
matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso, onde soddisfare
l'interesse pubblico ad acquisire nei registri italiani i suddetti atti di
stato civile contratti all'estero e ciò anche allo scopo di rendere certo, di
fronte alla legge italiana, lo stato civile delle persone interessate. Anche
in questo caso non si tratta di un intervento modificativo delle norme di
conflitto contenute nella citata legge n. 218/1995, ma dell’introduzione di
un mero adempimento amministrativo, con finalità di rilevazione e di
certificazione, allo scopo di accrescere la certezza del diritto sugli status
personali. Si intende, ovviamente, come sembra doversi dedurre dal senso
complessivo della previsione, che la trasmissione debba essere riferita agli
atti di matrimoni o di unioni civili, formati all’estero, tra persone dello
stesso sesso di cui almeno una sia cittadina italiana o comunque abbia un
altro stabile collegamento amministrativo con la Repubblica Italiana.
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Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 8
Trascrizioni
e nulla osta
1. Sono trascritte negli archivi
dello stato civile
le unioni civili costituite
all’estero secondo la legge italiana
davanti al capo dell’ufficio
consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
2. Lo straniero che vuole costituire in
Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello
stato civile, nella richiesta di cui
all’articolo 1, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio
Paese dalla quale risulti che, giusta
le leggi cui e’
sottoposto, nulla osta all’unione civile.
3. Nelle
more dell’adozione dei
decreti legislativi di
cui all’articolo 1, comma
28, lettera a),
della legge gli
atti di matrimonio o di unione
civile tra persone dello stesso sesso
formati all’estero, sono trasmessi
dall’autorità consolare, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto
del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396,
ai fini della
trascrizione nel registro provvisorio di cui all’articolo 9.
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L'articolo
9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formule) riguarda le formule e
l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 1 dispone l’istituzione
presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.
Il comma 2 prevede che i fogli
che costituiscono il registro siano redatti secondo le apposite formule da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da adottare
entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
di cui allo schema in esame.
23.) Presenta due specifiche criticità, segnalate anche nella
relazione ministeriale, l’articolo 9 della legge. Come sopra riferito, il
comma 1 dispone l’istituzione presso ciascun comune del registro provvisorio
dello stato civile e che i fogli costituenti il registro siano redatti
secondo le formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
396/2000, adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto, di cui allo schema in esame.
La prima criticità concerne la stessa istituzione del
registro delle unioni civili, espressamente definito “provvisorio”
(atteso che la disciplina definitiva sarà dettata, in futuro, dai decreti
delegati). Al riguardo nella relazione si osserva che gli attuali quattro
registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte) sono
previsti da norme di rango primario (id est, il regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238) e che, tuttavia, manca, nella legge, una disposizione espressa
istitutiva del registro delle unioni civili (ancorché prevista
nell'originario disegno di legge). La Presidenza del Consiglio dei Ministri osserva,
però, che l’istituzione del registro risulta comunque coerente con la
delegificazione dell'ordinamento dello stato civile avviata dalla legge 15
maggio 1997, n. 127.
La Sezione
reputa che l’istituzione di un registro, sia pur provvisorio, delle unioni
civili costituisca, sul piano amministrativo, un adempimento indispensabile
per consentire l’operatività della riforma. Sennonché non è convincente il
mero richiamo alla delegificazione realizzata con la legge n. 127/1997 quale
argomento idoneo a giustificare l’istituzione di un nuovo registro dello
stato civile. La delegificazione attuata con il già ricordato decreto n.
396/2000 fu invero resa possibile dall’esistenza di una previsione normativa
recata dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 127/1997.
La rilevata debolezza dell’argomento spiegato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno della previsione del comma 1
dell’articolo 9 non conduce però alla conclusione dell’illegittimità del
comma in parola. La Sezione
ritiene infatti che tale istituzione trovi copertura normativa, sebbene
implicita, in una fonte di rango primario, rappresentata dal comma 3
dell’articolo 1 della legge, là dove si stabilisce che l’ufficiale dello
stato civile “provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra
persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”. Orbene la Sezione ritiene che non
si compia alcuna forzatura dell’esegesi legislativa nell’interpretare il
riferimento all’obbligo di registrazione (che si tratti di un obbligo è
circostanza resa palese dall’uso del verbo “provvedere” all’indicativo
presente), gravante sull’ufficiale dello stato civile, come un’implicita
istituzione di un registro dello stato civile da parte della stessa
previsione ora richiamata. Premesso infatti che ogni ermeneutica normativa
deve primariamente rispondere a un criterio di ragionevolezza, è del tutto
evidente che, diversamente opinando, risulterebbe impossibile per gli
ufficiali dello stato civile prestare osservanza al dato positivo o, quanto meno,
sarebbe impossibile l’adempimento fino all’entrata in vigore dei decreti
delegati (che un registro delle unioni civili dovrebbero istituire).
Un’interpretazione del genere però sarebbe in frontale contrasto con la
illustrata ratio che sorregge il comma 34 dell’articolo 1 della legge,
mirante, come già chiarito, a realizzare l’obiettivo di una subitanea
operatività del nuovo istituto.
La seconda criticità dell’articolo 9 concerne la previsione
dettata dal comma 2. Sul punto, nella relazione, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha osservato che, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto n. 396/2000, gli atti dello stato civile sono redatti secondo le
formule stabilite con decreto del Ministro dell’interno e che, anche nel caso
dello schema di decreto in esame, non si è inteso derogare a questa
previsione, sebbene, per intuibili ragioni di completezza e contestualità del
processo attuativo della legge nella fase transitoria e al fine di consentire
il più rapido avvio delle attività degli uffici dello stato civile, si sia
fissato per l’adozione del decreto ministeriale in questione un termine breve
di cinque giorni decorrente dall'entrata in vigore dell’emanando decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella stessa relazione, però, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha dato atto che, allo scopo di consentire con urgenza
l'esercizio dei diritti fondamentali derivanti dalla legge n. 76/2016, si
potrebbe addivenire, sulla base del disposto del comma 34 della medesima
legge, alla diversa soluzione, sostenuta dai Ministeri della giustizia e
degli affari esteri, della adozione contestuale delle formule provvisorie per
la redazione degli atti di stato civile nello stesso schema di decreto in
oggetto.
In via preliminare la Sezione rileva che pure l’individuazione delle
formule è un adempimento essenziale per la costituzione effettiva del
registro provvisorio delle unioni civili.
Per quanto concerne le due soluzioni prospettate, la Sezione reputa che
quella suggerita dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri presenti
l’indubbio vantaggio di consentire la costituzione del registro
contemporaneamente all’entrata in vigore del futuro decreto di cui allo
schema in esame.
L’alternativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dà invece luogo a un pur breve differimento della effettiva
istituzione del registro, posto che il termine di cinque giorni per
l’adozione del decreto del Ministero dell’interno decorrerà dalla scadenza
del termine di quindici giorni della vacatio legis. Invero, l’entrata
in vigore del decreto si avrà soltanto dopo il decorso di quindici giorni
dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (sul punto, v. anche infra, sub §. 24). Nonostante ciò è
indubbio che tale soluzione sia quella legittima, dovendosi rispettare le
regole dettate dal regolamento governativo di cui all’articolo 12 del
succitato decreto n. 396/2000.
Ovviamente l’esigenza di un urgente avvio operativo del nuovo
istituto impegna la responsabilità del Ministero dell’interno alla rigorosa
osservanza del termine di cinque giorni per l’adozione del decreto in parola,
quantunque detto termine abbia obiettivamente natura ordinatoria.
Risponderebbe, anzi, a criteri di correntezza amministrativa e di buona
amministrazione, la soluzione di elaborare il decreto del Ministro
dell’interno durante il periodo della vacatio in modo da renderlo
efficace in coincidenza con l’entrata in vigore del decreto di cui allo
schema in esame.
Sul versante redazionale va, infine, osservato che la parola “fogli”
deve essere sostituita dalla parola “atti”, in conformità d’altronde a
quanto previsto dal richiamato articolo 12 del decreto n. 396/2000.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 9
Registro
provvisorio delle unioni civili e formule
1. E’ istituito presso ciascun comune il
registro provvisorio delle unioni civili.
2. Gli atti di stato civile di cui al
presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare con
decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo
12 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro il
termine di cinque giorni
dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto.
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L'articolo
10 (Disposizioni finali) al comma 1 stabilisce che le disposizioni del
provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016.
Il comma 2 reca la clausola di
invarianza finanziaria.
24.) La
Sezione non ha rilievi da formulare in ordine all’articolo
10 dello schema di decreto e si limita a prendere atto che, nonostante
l’urgenza del provvedimento, si è mantenuto, come sopra osservato,
l’ordinario termine della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che
tale lasso temporale sia stato opportunamente mantenuto al fine di
predisporre tutti gli adempimenti necessari al migliore avvio della nuova
disciplina.
Con riferimento, infine, all’interpretazione applicativa del
comma 1 va necessariamente ribadito quanto sopra osservato sub §. 5,
in merito all’impossibilità giuridica di una sopravvivenza delle norme
dettate dal decreto, di cui allo schema, nel caso di un mancato esercizio
della delega di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 10
Disposizioni
finali
1. Le disposizioni del
presente regolamento si
applicano fino all’entrata in
vigore dei decreti legislativi previsti
nell’articolo 1, comma 28, della legge.
2. All’attuazione delle disposizioni
del presente regolamento
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
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24.) La
Sezione non ha rilievi da formulare in ordine all’articolo
10 dello schema di decreto e si limita a prendere atto che, nonostante
l’urgenza del provvedimento, si è mantenuto, come sopra osservato,
l’ordinario termine della vacatio legis. Si ritiene, pertanto, che
tale lasso temporale sia stato opportunamente mantenuto al fine di
predisporre tutti gli adempimenti necessari al migliore avvio della nuova
disciplina.
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Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
Art. 11
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.