Agevolazioni per la ‘prima casa’ e
trasferimento della residenza. Gli
interventi della Corte di cassazione
A. LA NORMA
Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro
Tariffa Parte 1 Articolo 1 - Atti
soggetti a registrazione in termine fisso
1.
Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta'
di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi: 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di
abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni
agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti
di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di
leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria
catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da
utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e
II-sexies): 1,5 per cento
Note:
I) (nota abrogata);
II) (nota abrogata);
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o
costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la
propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero,
nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che
l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente
nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n.
168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge
21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo
2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi
2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul
valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono
essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano
per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di
cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una
per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della
casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati
con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di
cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al
30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso
cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al
30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di
cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente
articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica
anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito
di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile
acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che
quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In
mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica
quanto previsto dal comma 4.
II-ter) (nota abrogata)
II-quater) (nota abrogata)
II-quinquies) (nota abrogata)
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis)
ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera,
in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il
contratto di locazione finanziaria.
B. LE DECISIONI DEL
S.C.
-“i benefici fiscali sono per
loro natura subordinati al serio perseguimento e quindi al raggiungimento dello
scopo per cui vengono concessi … Il che non significa che il raggiungimento
debba avvenire entro breve termine, potendo essere ostacolato da varie circostanze
e legittimamente ritardato, come ad esempio in caso di acquisto della nuda
proprietà … o di morte dell'acquirente” [Cass.
gennaio 2000]
-In tema di imposta di Registro, l'art. 2 della legge n. 118 del 1985
richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga
acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività
lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso
abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto
che contrastino con il dato anagrafico (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva
riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che
abitava l'immobile sin dall'ottobre 1991, aveva acquistato l'immobile stesso
nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione
dell'appartamento solo nel 1993) (CED Cassazione) [Cass. giugno 2001]
-In tema di imposta di registro, l'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n.
12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione
dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di
residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e
che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma
restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato
anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicita' del
procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancito anche dall'art. 18, comma secondo, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
(contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che,
nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione
dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del
comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "e' quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova
residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro
che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto
dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel
Comune in cui e' situato l'immobile stesso (CED Cassazione) [Cass. dicembre 2002]
-è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., dell'art. 1 del d.l. 16/1983(convertito, con modificazioni, nella l.
75/1993), in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, nella parte in cui prevede l'applicazione delle imposte
ordinarie anche nel caso in cui il mancato riacquisto, entro un anno dalla
vendita infraquinquennale dell'immobile precedentemente acquistato con i
benefici fiscali, di altro immobile destinato ad abitazione principale sia
dovuto a causa di forza maggiore, in quanto “l’applicazione dell'ordinario
regime tributario, nell'ipotesi del venir meno della finalità abitativa che
abbia giustificato il godimento delle agevolazioni prima casa, diversamente dalla soprattassa a questa connessa, non
ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente dell'immobile, solo
rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore,
ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto
della registrazione dell'acquisto” [Cass.
febbraio 2003]
-“…il ritardo del Comune nel
rilascio della concessione in sanatoria non può configurarsi come oggettiva
situazione di fatto ostativa all'utilizzo dell'immobile come abitazione, non
imputabile ai contribuenti, i quali, acquistando un immobile sprovvisto di
concessione edilizia in sanatoria, erano consapevoli di non poter
legittimamente utilizzare il bene acquistato come loro abitazione se il Comune
non avesse rilasciato la richiesta concessione e quindi, nel dichiarare che il
bene sarebbe stato adibito a loro abitazione, hanno accettato il rischio del
diniego della concessione o di ritardi nel rilascio della stessa” [Cass. ottobre 2005]
-i benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa, previsti
dall'art. 16 del d.l. 155/1993 (convertito dalla l. 243/1993), spettano a chi
possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere (o
lavorare) nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine
possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le
risultanze degli atti anagrafici [Cass. gennaio
2008]
-in tema di imposta di registro,
ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al
d.P.R. 131/1986 – norma che ricalca
sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. 12/1985,
convertito dalla l. 118/1985 – la
fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove
l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma,
nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove
contrastante con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento
della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del
beneficio, che deve sussistere alla data dell'acquisto [Cass. febbraio 2008]
-“…in tema di imposta di registro
il D.L. n. 12 del 1985, art. 2, (conv. in L. n. 118 del 1985) richiede, per la
fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune
di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore
e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini,
ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del
dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità
del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (recante
regolamento anagrafico della popolazione residente) - il quale, nell'affermare
la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del
comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova
residenza, stabilisce che la decorrenza "è quella della dichiarazione di
trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il
beneficio fiscale della "prima casa" spetta in realtà a coloro che,
pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile
non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui
è situato l'immobile stesso…” [Cass. dicembre 2008]
-In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, e con
riguardo alla disciplina -applicabile nella fattispecie ratione temporis -
dettata dal d.l. 12/1985, art. 2, (convertito nella l. 118/1985), il requisito
della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile deve essere riferito
alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi,
quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza
familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei
coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni caso in
cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c.,
quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del
bene stesso (CED Cassazione) [Cass. gennaio
2009]
-In tema di imposta di registro, la fruizione dell’agevolazione fiscale
per l’acquisto della prima casa richiede, in base alla disciplina introdotta a
partire dall’art. 2 del d.l. 12/1985, che l’immobile sia ubicato nel comune ove
l’acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte)
stabilisca la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella
specie – regolata ratione temporis dall’art. 3 della l. 549/1995 – un anno),
senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna
rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove
questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della
residenza oltre il termine fissato, essendo quest’ultima presupposto per la
concessione del beneficio e trattandosi di normativa agevolativi e, quindi, di
stretta interpretazione (CED Cassazione) [Cass.
novembre 2009]
-“…Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge,
la ricorrente deduce l'irrilevanza delle cause di forza maggiore rispetto
all'inosservanza del termine decadenziale di diciotto mesi per il trasferimento
della residenza. Il mezzo è manifestamente fondato. Questa Corte, nel
dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, nella parte in cui prevede
l'applicazione delle imposte ordinarie anche nel caso in cui il mancato
riacquisto, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile
precedentemente acquistato con i benefici fiscali, di altro immobile destinato
ad abitazione principale sia dovuto a causa di forza maggiore, ha rilevato che
l'applicazione dell'ordinario regime tributario non ha natura sanzionatola di
una condotta dell'acquirente dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe
assumere significato esimente la forza maggiore -, ma consegue alla
sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto dell'acquisto,
essendo venuta meno la finalità abitativa…”
[Cass. dicembre 2009]
-“…una infiltrazione di acque
reflue in un appartamento non rappresenta in sè un impedimento avente le
caratteristiche della forza maggiore (soprattutto considerato l'ampio lasso di
tempo entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto realizzarsi)
se non in caso di prova del momento della sua insorgenza, del suo protrarsi,
ovvero di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile
la riparazione e ad impedire in ogni modo assoluto e per tutto il tempo a
disposizione non solo la presenza nell'immobile, ma, in ogni caso,
l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica ...” [Cass. gennaio 2010]
-“…ai fini della fruizione
dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa non è sufficiente
attivarsi al fine di trasferire nei termini la residenza, ma occorre che
sussista, entro il termine previsto, il requisito della residenza nel Comune
ove l'immobile è ubicato, senza che, peraltro, possa attribuirsi alcuna
rilevanza giuridica alla, realtà fattuale, ove contrastante con il dato
anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza” [Cass. gennaio 2010]
-in tema d'imposta di registro,
ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al
d.P.R. 131/1986, nessuna rilevanza giuridica può rivestire l'eventuale
conseguimento della residenza in data successiva al termine all'uopo fissato
dalla legge, né tale dato può essere superato facendo riferimento ad una
domanda precedente, ma non accolta dal comune in virtù di un provvedimento non
impugnato [Cass. giugno 2010]
-“l'applicazione dell'ordinario
regime tributario non ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente
dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente
la forza maggiore, ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del
beneficio invocato all'atto dell'acquisto” [Cass. novembre 2010]
-non costituisce impedimento
imprevisto ed inprevedibile – tale da configurare la causa di forza maggiore, impeditivi del
tempestivo trasferimento della residenza – il prolungarsi dei lavori di
completamento del fabbricato [Cass.
marzo 2011]
-“…il primo motivo (che deduce
violazione dell'art. 47 Cost., comma 2, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1,
nota 2 bis, in quanto la legge non richiederebbe il requisito dello
stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è ubicato l'immobile),
il secondo motivo (che deduce violazione degli artt. 53 e 31 Cost., in
relazione alla potenzialità distorsiva dell'istituzione familiare e del
principio di capacità contributiva di un'interpretazione prevalentemente
fondata sull'elemento formale della residenza anagrafica) e il terzo motivo
(che deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per avere la
sentenza violato, dando rilievo al suddetto elemento formale, il principio di
buona fede nei rapporti tributari), unitariamente esaminati per la stretta loro
connessione, sono infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di
questa Corte sul tema; giurisprudenza attestata sul principio che i benefici
fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa
dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel
comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese
in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette …che
un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la
considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo,
certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto; donde
la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni
costituzionali…” [Cass. febbraio 2012]
-“l'agevolazione fiscale prevista
per l'acquisto della ‘prima casa’ compete se l'immobile è ubicato nel comune in
cui l'acquirente "ha" la propria residenza o ve la
"stabilisca" entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto ovvero se l'immobile
è ubicato nel comune in cui l'acquirente "svolge" la propria
attività. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune
in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto,
non costituisce, dunque, requisito per il godimento dell'agevolazione, in forza
dello stesso tenore del dato normativo (che è di stretta interpretazione) … “in
tema di imposta di registro e ai sensi del comma 2 bis della nota all'art. 1
della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ai fini della
fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume
rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire,
nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessuna
rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa
contrasti con il dato anagrafico ...; ciò anche in rapporto alle ineludibili
esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione” [Cass. ottobre 2012]
-“…in tema di imposta di registro
ai sensi del comma 2 bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile "ratione temporis",
introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, conv. in L. 19 luglio
1993, n. 143) - che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel D.L.
7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118 - la
fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede
che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa
la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può
essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato
anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo
quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere
alla data dell'acquisto..” [Cass.
febbraio 2013]
-“… la fruizione
dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che
l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la
lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere
riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico,
come nella specie, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza,
essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve
sussistere alla data dell'acquisto, ovvero entro il termine prescritto. Semmai
avrebbe potuto darsi considerazione al dedotto dato fattuale soltanto ove i
contribuenti stessi avessero dimostrato di essersi attivati tempestivamente, e
che l'eventuale ritardo fosse stato dovuto unicamente all'ente territoriale,
ipotesi non ricorrente nel caso in esame …. Né è possibile alcuna
interpretazione di tale normativa che ne amplii la sfera operativa, atteso che,
com'è noto, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in
materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica …” [Cass. marzo 2013]
-“…In base a consolidata
giurisprudenza di questa Corte la fruizione dell'agevolazione fiscale per
l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di
stretta in-terpretazione …., richiede, in base alla disciplina introdotta a
partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune
ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente
introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto
(nella specie, regolata ratione temporis
dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la
formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere
riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato
anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine
fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del
beneficio; sempre in base alla lettera ed alla formulazione della norma, alcuna
rilevanza può infine essere riconosciuta ad una domanda di trasferimento della
residenza anteriormente (ed in termini) formulata dall'interessato, alla quale
è seguita il rigetto da parte del Comune, con provvedimento immune da vizi e
comunque non contestato … Nel caso di specie, il giudice di appello, pur avendo
constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge e pur
non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla
concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della
contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di rigetto, ha
affermato la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei
"contratti dell'energia elettrica, del gas" e della "denunzia ai
fini della tassa spazzatura", ed ha, in tal modo, contraddetto il
richiamato principio di diritto, non considerando peraltro che la fornitura di
energia elettrica e di gas e la denunzia della tassa concernente lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per soggetti non residenti e,
quindi, non dimostrano affatto l'effettivo trasferimento della residenza,
neanche nel senso di fissazione della propria "dimora abituale"
(giusta la nozione desumibile dall'art. 43 c.c., comma 2), nell'immobile
acquistato...” [Cass. maggio 2013]
“…Occorre premettere che
l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le
formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista dalla L. n. 168
del 1982, art. 1, comma 6, poi, dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito
nella L. n. 118 del 1985, nonchè dalla L. n. 415 del 1991, art. 3 ed ora
dall'art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da
destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza
anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato
l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L n. 549 del 1995, art. 3,
comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che
si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il
termine di diciotto mesi…La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che,
ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del
dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità
del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancito anche dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, (il quale,
nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione
dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del
comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "è quella della
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova
residenza") il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a
coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto
dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel
Comune in cui è situato l'immobile stesso … Tale principio, espresso in
riferimento al D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985,
può trovare applicazione, data l'identità di ratio, anche in relazione al caso di acquisto di un immobile in
altro Comune, in cui il trasferimento di residenza, rilevante ai fini del
godimento dell'agevolazione, deve intervenire entro il termine di diciotto mesi
dall'acquisto. .. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che
rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio
richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della
registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del
contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi
conto - proprio perché inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza
di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento
dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata,
e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza,
affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di
legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con
l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza
dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza
maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula
dell'atto di acquisto dell'immobile stesso. La giurisprudenza citata dalla
ricorrente (cfr. Cass. .., che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità
di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del
mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della
vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali
"prima casa") non è richiamata a proposito, in quanto in essa si
disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza
maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato
trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un
impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la
decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti
ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del
contribuente…Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato
trasferimento della residenza sia ascrivibile a causa di forza maggiore (in
concreto, il rinvenimento di reperti archeologici impeditivo della prosecuzione
dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento acquistato), e tale natura
dell'impedimento (c.d. sorpresa archeologica) non è stata contestata dalla
ricorrente (…Agenzia delle Entrate … ndA), che non ha, neppure, riferito circa
l'eventuale mancata richiesta, da parte della contribuente del trasferimento
della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, id est dell'atto d'inizio del
procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica…” [Cass. giugno 2013]
-“…col primo motivo la ricorrente
(…Agenzia delle Entrate … ndA) deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la volontà
di fruire dell'agevolazione e la contestuale dichiarazione dei presupposti per
richiederla dovevano essere espressamente enunciate al momento della stipula
del rogito, e non invece con riserva e successiva richiesta in un secondo
tempo, e ciò onde consentire all'amministrazione di verificare per tempo la
sussistenza dei requisiti e la regolarità della rivendicazione….Ciò posto, il
motivo è fondato. Infatti il godimento dei benefici fiscali concernenti
l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro,
che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di
compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità
dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile;
b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune;
c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto
dalla Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel
testo vigente a seguito del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in L. 19
luglio 1993, n. 243. Le formalità ivi prescritte devono essere adempiute, a
pena di decadenza, nell'atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione,
come invece non era stato nel caso in esame …” [Cass. giugno 2013]
-“…ai sensi del comma 2 bis,
della nota all'art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa
postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l'acquirente abbia la
residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile
ovvero che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto
comune entro il termine di diciotto mesi. …La realizzazione dell'impegno di
trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla
legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può,
solo, tenersi conto - proprio perchè non inerente ad un suo comportamento -
della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo
all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla
parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento,
circostanza neppure allegata nella specie; mentre, resta esclusa la rilevanza
dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato la residenza nel comune
in cui è ubicato l'immobile acquistato …” [Cass.
luglio 2013]
-“…la ritenuta effettività del
trasferimento di residenza del contribuente, a prescindere dalle risultanze
anagrafiche, non comporta gli effetti che i giudici di secondo grado,
implicitamente disapplicandole, hanno tratto in riferimento all'agevolazione
connessa con l'acquisto della prima casa. ..Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, infatti, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano
unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di
risiedere (o di lavorare) nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a
tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto
contrastanti con le risultanze dette (v. per tutte …); un simile principio è dettato
in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale
deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto
enunciata nell'atto di acquisto (cfr., da ultimo, …)…” [Cass. luglio 2013]
-“…Occorre premettere che
l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le
formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982, art.
1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del
1985, nonché L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis,
della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata
all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e
postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività
lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di
cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n.
388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto,
a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. …La
realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un
elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo
provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto,
costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco,
nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perché non
inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza
maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligatorio,
caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e
dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza,
affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di
legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con
l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza
dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore,
sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di
acquisto dell'immobile stesso….La giurisprudenza citata dalla ricorrente
(…Agenzia delle Entrate …) (…, che ha ritenuto irrilevante la ragione -
necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi
separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del
ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni
fiscali "prima casa"; … non si occupa, invece, della questione qui in
rilievo) non è richiamata a proposito, in quanto in essa si disconosce la
rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore),
dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento
della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo,
imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza
dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori
comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del
contribuente. ..Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il
mancato tempestivo trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito
dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e
tale natura dell'impedimento non è stata, in alcun modo, contestata dalla
ricorrente….” [Cass. luglio 2013]
-“…come questa Corte ha di
recente avuto occasione di chiarire: “La previsione di cui al comma 4, ultimo
periodo, della Nota 2 bis all'art. 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986, secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni è evitata se,
pur avendo il contribuente trasferito l'immobile acquistato con i detti
benefici prima dei decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso,
entro un anno dall'alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione
principale, si riferisce, in base alla lettera ed alla ratio della
disposizione, al solo caso in cui il primo acquisto sia stato effettuato in
presenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento del beneficio e non
anche quando per tale primo acquisto l'agevolazione non spettasse a causa di
dichiarazione mendace, originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la
mancata, definitiva, realizzazione dell'intento di stabilire la propria residenza
nel Comune di ubicazione dell'immobile (come avvenuto nella fattispecie, in cui
la contribuente non aveva trasferito la residenza nel termine di legge, ed
anzi, quando era ancora in corso tale termine, aveva rivenduto l'immobile e ne
aveva acquistato un altro in un'altra città, ivi stabilendo la residenza, così
dimostrando il definitivo abbandono dell'originario proposito)” (…). [Cass.
dicembre 2013]
-“…La realizzazione dell'impegno
di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla
legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può,
però, non tenersi conto - proprio perchè inerente ad un suo comportamento -
della soprawenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo
all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla
parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento…Sono, per
contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento
della residenza (cfr. …) dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del
mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un
impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sè, la
decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti
ulteriori comportamenti (in tesi, il reperimento di altro immobile) a carico
del contribuente….Nella specie, i giudici del merito hanno, bensì, affermato
che il trasferimento della residenza da parte del contribuente era avvenuto in
un tempo "ragionevole" e ricompreso entro "il termine triennale
di decadenza del potere accertativo", ma hanno espressamente ritenuto che
il ritardo era dovuto ad una causa di forza maggiore (in concreto, il mancato
completamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento acquistato). Se,
alla stregua di quanto si è esposto, la prima affermazione, su cui si incentra
la censura, è erronea, l'accertata natura dell'impedimento - in sé idonea ad
evitare la decadenza - non è stata, invece, contestata dalla ricorrente, che
non ha, neppure, denunciato il relativo accertamento in modo indiretto,
mediante deduzione del vizio di motivazione…” [Cass. dicembre 2013]
-“…Il ricorso appare fondato in
adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la fruizione
dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una
normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base
alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che
l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto
dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un
determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza
che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza
giuridica possa essere riconosciuta nè alla realtà fattuale, ove questa
contrasti con il dato anagrafico, nè all'eventuale ottenimento della residenza
oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la
concessione del beneficio (sentenza …, nel caso di specie, il giudice di
appello, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel
termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto
retroattivo alla concessione della residenza in accoglimento di successiva
richiesta della contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di
rigetto, aveva erroneamente affermato la spettanza del beneficio sulla sola
base della stipula dei "contratti dell'energia elettrica, del gas" e
della "denunzia ai fini della tassa spazzatura")….” [Cass.
febbraio 2014]
-“…La realizzazione dell'impegno
di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla
legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato,
pure, da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non
essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili
ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame,
il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già
edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore
ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto. 5. Da
tanto consegue che la sussunzione, implicitamente effettuata nell'impugnata
sentenza, dell'acquisto di un immobile in costruzione nell'ambito concettuale
della forza maggiore, è, in sè, erronea, dovendo, anche nel caso in esame,
applicarsi il principio, di recente espresso da questa Corte (Cass. …), secondo
cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove
è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la
decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di
forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e
dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, sopravvenuto alla stipula
dell'atto di acquisto; accertamento che risulta omesso…” [Cass. marzo 2014]
-“…In tema di agevolazioni
tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non
di lusso), previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 art. 1 allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di
decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune
ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza (Sez. …). Il mancato rilascio
dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile
ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza….” [Cass. aprile 2014]
-“…I principi di collaborazione e
buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione
finanziaria (L. n. 212 del 2000, art. 10) impongono di accertare se il
superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che
abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni,
dovendo peraltro il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata
diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile
(vedi con riferimento alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni
agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ex L. 6 agosto
1954, n. 604 …). Tali principi risultano osservati dalla CTR laddove ha
rilevato la esclusiva responsabilità del Comune di L. nel rilasciare - dopo 25
anni - le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dal contribuente…”
[Cass. aprile 2014]
-“Costituisce indirizzo
consolidato di questa Corte il principio secondo cui i benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa di cui alla richiamata normativa spettano
unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o
lavorare nel Comune dove ha acquistato l'immobile, senza che, a tal fine,
possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le
risultanze degli atti dello stato civile (cfr., tra le molte, …; …,
impropriamente citata, da parte ricorrente, nella discussione orale, a sostegno
della tesi da questa esposta, come in contrasto, invero assolutamente
insussistente, con l'indirizzo della Corte in materia, innanzi riportato, su
cui si veda anche …). Il principio qui
ribadito è dettato in ragione del fatto che un beneficio fiscale deve essere
ancorato ad un dato certo; nel caso di specie, in cui il contribuente ha
assunto nell'atto di acquisto dell'immobile l'impegno a trasferire la propria
residenza nel Comune nel quale è ubicato il bene acquistato, tale riferimento
non può che essere inteso con riferimento alla residenza anagrafica, anche in
base al principio dell'unicità del procedimento amministrativo inteso appunto
al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito dal D.P.R. n. 223 del 1989,
art. 18, comma 2, che postula la continuità tra cancellazione dal Comune di
provenienza ed iscrizione nel nuovo Comune di residenza…” [Cass. aprile 2014]
-“…secondo l'orientamento ormai
consolidato di questa Corte, la forza maggiore di cui si discute deve esser
fatta consistere in un evento non prevedile, che sopraggiunge inaspettato e
sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa"
entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge (…). Laddove
invece la circostanza dedotta in lite, che è quella pacifica per cui al momento
del rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione
era stato intimato per un termine posteriore, non integra le caratteristiche
ritenute da questa Corte costitutive della forza maggiore di cui trattasi. Caratteri
che sono appunto quelli dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, che non
possono rinvenirsi nel presente caso in cui il contribuente ha comperato un
immobile sapendo di non poter abitare l'immobile entro i prescritti diciotto
mesi…” [Cass. giugno 2014]
-“…l'impugnata sentenza risulta
attestata sull'affermazione che i ricorrenti non avevano l'obbligo di occupare
l'immobile entro il termine di diciotto mesi, essendo sufficiente l'intento di trasferirvi
la residenza reso all'atto dell'acquisto. Simile affermazione è inconferente,
in quanto la revoca dell'agevolazione non da ciò era stata motivata, sebbene
dal fatto che all'intento manifestato dai contribuenti al momento dell'acquisto
non era seguita la domanda di trasferimento della residenza anagrafica
nell'immobile acquistato. E di questo da atto la stessa sentenza nel riferire
che l'amministrazione aveva contestato che "presso l'anagrafe del comune
di S. i sig.ri P. risultavano sconosciuti". Nella prospettiva detta,
dunque, la decisione della commissione tributaria regionale non appare
allineata nè alla ragione della revoca, nè all'insegnamento consolidato di
questa corte sul tema (v….), dal momento che la fruizione dell'agevolazione
fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel
comune ove l'acquirente ha la residenza. E attesa la lettera e la formulazione
della norma nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà di
fatto, ove questa contrasti con il dato anagrafico (v. in proposito …). Va
quindi confermato il principio di diritto secondo il quale (v. da ultimo …),
per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al
momento dell'acquisto dichiarare la volontà di destinare l'immobile ad
abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola
condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il
contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l'immobile, la propria
residenza, (ai sensi della lettera a del comma 1 della nota 2-bis all'art. 1
della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)…” [Cass.
giugno 2014]
-“…La sentenza, difatti, là dove
ha riconosciuto rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del
contribuente della quota alla coniuge separata, si pone in contrasto col
principio di diritto da ultimo affermato da …, secondo cui i benefici fiscali
invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di
diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è
situato l'immobile, la propria residenza …Il che non è pacificamente avvenuto
nell'ipotesi in esame, risultando, anzi, dalla sentenza che A., nell'arco dei
diciotto mesi, ha acquistato altro immobile, ubicato in diverso Comune, dove ha
trasferito la propria residenza. Là dove, va chiarito, la Corte, sia pure con
riferimento ad altra ipotesi di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute
per l'acquisto di prima casa, nel rimarcare che il trasferimento di un immobile
in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di
separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e
non al provvedimento giudiziale di omologazione, riuscendo idoneo a determinare
la suddetta revoca, implicitamente, ma inequivocabilmente ha escluso che una
tale cessione possa essere equiparata alla forza maggiore (…)…” [Cass
luglio 2014]
-“…si è rilevato al riguardo - già
con riferimento al disposto del D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella
L. n. 118 del 1985, precedente il D.P.R. n. 131 del 1986 in esame - che a tali
fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza
del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il principio dell'unicità del
procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancito anche dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, (contenente il
regolamento anagrafico della popolazione residente), nel comportare la
necessità della saldatura temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del
comune della precedente residenza e l'iscrizione in quella del comune di nuova
residenza, postula che la decorrenza del trasferimento in questione è quella
della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova
residenza. Ne discende, pertanto, che il beneficio fiscale della "prima
casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al
momento dell'acquisto dell'immobile, non abbiano ancora ottenuto il
trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso (…)...
La giurisprudenza successiva, emessa con riferimento all'agevolazione prima
casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, si è posta, nella sostanza, sulla stessa
linea interpretativa delle decisioni succitate. Si è - per vero - affermato, in
proposito, che il trasferimento nel Comune diverso da quello di residenza in
cui sia ubicato l'immobile acquistato, elemento costitutivo del beneficio
richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente
verso il fisco. E tuttavia, non può non tenersi conto, al riguardo, di
eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla
non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità
dell'evento ostativo a detto trasferimento (Cass. …). In siffatte ipotesi,
invero, dal momento che il compimento dell'attività amministrativa esula dal
potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo - ai fini di
stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione -
all'unica attività che il medesimo può, e deve, compiere nel termine di
diciotto mesi, stabilito dall'art. 1 del decreto cit., ossia alla formale
dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova
residenza…Ebbene, nel caso di specie, avendo il contribuente presentato domanda
di trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato fin dal
settembre 2004, ossia ampiamente nei diciotto mesi dall'acquisto della prima
casa, avvenuto il 3.10.2003, deve ritenersi che il termine in questione sia
stato rispettato, essendo da considerarsi causa di forza maggiore la mancata
concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di
abitabilità imputabile al costruttore-venditore. ..D'altro canto, come dianzi
detto, il fatto che il contribuente, pur avendolo richiesto tempestivamente,
non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato
l'immobile acquistato, per fatto del Comune e/o di terzi, non può tradursi
nella perdita del beneficio fiscale cd. prima casa, ostandovi il succitato
principio di unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento
dell'iscrizione anagrafica. Tale principio, infatti, nell'esigere una saldatura
temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente
iscrizione ed inserimento in quella del comune di nuova residenza, comporta che
la decorrenza del trasferimento di residenza va stabilita con riferimento alla
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova
residenza, dandosi la prevalenza, ai fini in discorso, al dato fattuale su
quello anagrafico, decisivo, invece, quando si tratta di stabilire, ad altri
fini, l'effettiva residenza del soggetto…” [Cass.
settembre 2014]
-“…La sentenza impugnata,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (proposto dall’Agenzia delle
Entrate … ndA), non riconnette affatto l'evento inevitabile ed imprevedibile
impeditivo del trasferimento alla circostanza che l'immobile fosse in
ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del
contratto di acquisto (ipotesi, questa, che senz'altro non rientra nella
nozione della causa inimputabile, giusta, da ultimo, Cass. …), sibbene ad eventi
successivi all'acquisto, consistiti nel "verificarsi di smottamenti nel
sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti
piogge", che hanno determinato "...lavori di messa in sicurezza,
durati circa sette mesi... Il ricorso va in conseguenza respinto…" [Cass. settembre 2014]
-“…La realizzazione dell'impegno
di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il
conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge
al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio
obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perchè inerente ad un
comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto
della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo
all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla
parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo,
per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento
della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato (cfr. …, che
ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici
tra i compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento
nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile
acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa"). …Nella
specie, la CTR
non ha applicato un principio diverso da quello appena affermato, ma ha escluso
la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le
precarie condizioni generali di salute del F. che le opere di ristrutturazione
dell'immobile. In particolare, dopo aver elencato, con la relativa cadenza
temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno
affermato che le prime non costituivano di per sé causa oggettivamente
impeditiva del trasferimento di residenza "nei termini di legge",
così ponendo in relazione l'impedimento temporale dato dalle prime in
riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione
agevolativa. In relazione alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le
opere descritte nella prodotta relazione tecnica (di cui i ricorrenti
trascrivono piccoli punti) avevano riguardato un edificio adiacente colpito da
un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era
parte l'immobile acquistato fruendo dei benefici…La ritenuta insussistenza
della causa di forza maggiore, il cui apprezzamento è demandato al giudice del
merito, è in conclusione motivata in modo congruo e niente affatto
contraddittorio…” [Cass. ottobre 2014]
-“…Fondato è, invece, il secondo
motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col
quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha
ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della
richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato
l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale
circostanza è pacifica in atti… Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante
l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive
dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto
la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il
cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici…La
sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla
Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta
univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio,
con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale
processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti (vedi, fra varie, …)….Principio che, rilevando in questo caso sotto
l'aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario
(giusta i chiarimenti di …), anche in considerazione della natura impugnatoria
di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla
sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del
contribuente. …E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie
è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte,
secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato
anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del
procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente
il regolamento anagrafico della popolazione residente)- che, nell'affermare la
necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune
di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza,
stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa
dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio
fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto
formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora
ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato
l'immobile stesso (…)…” [Cass. gennaio
2015]
-Il contribuente non ha diritto
alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa [come disciplinate all’epoca
della stipula del rogito (30 ottobre 1993) dall'art. l, Tariffa, Parte I, nota
2-bis, lett. a), d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 che (all'epoca) subordinava
l'agevolazione de qua alla circostanza che il contribuente, al momento
dell'acquisto. fosse residente nel Comune ove era ubicato l’immobile] se, pur avendo fatto istanza di trasferimento
di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune, a nulla rilevando la presentazione
di una seconda domanda riscontrata positivamente (massima dell’A.) [Cass.
febbraio 2015]
-“…i benefici fiscali invocati
spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto
mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato
l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l'obbligo su di lui
incombente e da lui assunto al momento del rogito (fra varie, …)… Ciò posto, le
lungaggini burocratiche (…relative al rilascio delle autorizzazioni edilizie
per le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi, reputate – dalla CTR
– cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente…
ndA) non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento
nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni…” [Cass. marzo 2015]
“…Occorre innanzitutto
considerare che l'art. 1, nota 2-bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131
del 1986 (poi modificata dalla L. n. 549 del 1995 ) non contempla alcuna deroga
al termine ivi previsto per l'assolvimento dell'onere di assumere la residenza
nell'immobile per il quale si è fruito del beneficio della riduzione delle
imposte connesse alla registrazione del contratto di vendita. Tuttavia, la
giurisprudenza ha riconosciuto al contribuente la possibilità di conservare
tale beneficio fiscale, nonostante l'inutile decorso del termine di legge,
purché dimostri l'esistenza di un impedimento integrante gli estremi della
forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il
ritardato adempimento….Secondo il prevalente indirizzo di legittimità, infatti,
la prova dell'esistenza di un impedimento riferito specificamente all'unità
immobiliare destinata a diventare casa di abitazione può costituire idonea
integrazione dell'esimente, in quanto espressione adeguata e concludente del
frustrato tentativo di realizzare l'onere previsto dalla legge per la
conservazione del beneficio (da ultimo, …). Tuttavia, dovendosi per questa via
pervenire al superamento di una rigorosa previsione di legge, l'onere
probatorio del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la
sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai
consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini
generali, i requisiti indefettibili dell'istituto della forza maggiore (cfr. …)…In
particolare, l'interessato deve fornire la prova - quantomeno in via
sintomatica e presuntiva - della inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento,
oltre che della non imputabilità, nel senso dell'insussistenza di ragioni di
addebito, doloso o colposo, dell'origine causale del fatto impeditivo a se
stesso (v.…) …Di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione il
giudice d'appello, il quale ha ritenuto non assolto il suddetto onere
probatorio in quanto, "perchè si possa parlare di forza maggiore, occorre
che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente
fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed
inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi
motivo dal comportamento della parte interessata". Tali presupposti
giustamente non sono stati ravvisati nella "ragione di rimostranza nei
confronti di un terzo" (il venditore), specie se si considera che - come
risulta proprio dalla perizia tecnica integralmente riportata in ricorso - "nel
settembre 2002 il dott. B.V. aveva acquistato dall'impresa … una porzione di
fabbricato in fase di ristrutturazione", che al momento dell'acquisto era
"al rustico, o meglio costituito solamente dalla struttura", che il
B. aveva presentato "un progetto di variante che prevedeva diverse
modifiche sostanziali", ed infine che, con riguardo all'unico vizio
riscontrato - il sottodimensionamento dei solai intermedi - "buona parte
dei solai in questione (circa la metà) vengono demoliti e ricostruiti per
esigenze architettoniche del nuovo progetto del sig. B."; con ciò non
potendosi ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento,
ferma restando razionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti
del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza
nell'immobile de quo, avvenuto invero a distanza di quasi quattro anni dalla
vendita…” [Cass. maggio 2015]
-“…Questa Corte è dunque ferma
nel ritenere che la previa residenza anagrafica nel comune dove si intende
acquistare un immobile costituisce presupposto necessario per il godimento dei
benefici fiscali per l'acquisto della prima casa anche con riferimento agli
atti soggetti "ratione temporis" alla disciplina di cui al D.L. 7
febbraio 1985, n. 12 (convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118), potendo il
suddetto requisito essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche,
a nulla rilevando una residenza di fatto - …-. A tali principi non si è
conformata la Commissione
centrale, la quale ha invece valorizzato la situazione fattuale esistente al
momento del rogito - voltura utenze - non affiancata dalla residenza nel comune
ove si trovava l'immobile acquistato. E' appena il caso di sottolineare, per
confutare le difese sul punto spiegate dai controricorrenti in memoria, che nemmeno
può invocarsi nel caso di specie l'orientamento di questa Corte secondo il
quale il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della
"prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale
richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto
il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso,
in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento
dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione
residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra
cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione
in quella del comune di nuova residenza, ancora la decorrenza alla
dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova
residenza - cfr. …-. Ed infatti, nel caso di specie i contribuenti non hanno
mai dedotto, nel corso del giudizio, di avere avanzato richiesta di
trasferimento della residenza nel comune al momento dell'acquisto
dell'immobile, invece adducendo unicamente emergenze fattuali idonee, a loro
dire, a dimostrare il previo trasferimento di fatto …” [Cass. luglio 2015]
-“… in tema di perdita dell'agevolazione
fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa,
in fattispecie relativa a coniugi in regime di comunione di beni dei quali uno
solo ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato questa Corte ha
affermato che … "In tema di imposta di registro e dei relativi benefici
per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi
della L. 4 maggio 1985, n. 118, art. 2, il requisito della residenza nel Comune
in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che,
in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile
acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in
contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica
in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della
comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto
separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. In particolare, è
stato precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza
anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 cc), quindi una
interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di
famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un
elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari
(Cass. n…), in quanto ciò che conta "non è tanto la residenza dei singoli
coniugi, quanto quella della famiglia. Pertanto, anche la norma tributaria va
letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia
rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei
requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della
presenza di un'altra entità, quale la famiglia (cfr. Cass. ….)". In virtù
di tali principi, va, dunque, affermato che, ai fini della fruizione dei
benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui è
ubicato l'immobile debba essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che,
in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile
acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in
contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale
Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione
ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di
acquisto congiunto del bene stesso…” [Cass.
luglio 2015]
-“…L'eventuale discrepanza tra la
realizzazione fattuale dell'intento abitativo e l'assunzione della residenza
anagrafica (ne caso deciso: la certificazione anagrafica evidenziava
l'esistenza di un ritardo di – soli – 7 giorni nell'assunzione della residenza
rispetto al termine di legge, esiguità – del ritardo – che, ad avviso della
CTR, “comprovava la buona fede del contribuente” …ndA) non può costituire
strumento per l'elusione del termine normativamente previsto, secondo il
costante orientamento di legittimità…” [Cass.
settembre 2015]
-“…ciò che conta non è già il
momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza ma il
momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l'intenzione
- poi concretamente realizzata - di ottenere la nuova residenza anagrafica
(siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa
fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l'inizio e la fine
del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo. Ciò
posto, la vicenda qui in esame integra una ulteriore peculiarità (e cioè la
circostanza che il contribuente abbia formulato non una ma due istanze volte ad
ottenere il predetto risultato), sicché è solo con riferimento alla seconda
(evidentemente ritenuta, implicitamente, sostitutiva e revocativa di quella già
in precedenza presentata) che l'Amministrazione ha fatto derivare l'efficacia
retroattiva dell'effetto dell'accoglimento, facendo coincidere la data di
inizio della nuova residenza con la data di presentazione della seconda e non
della prima domanda. Senonché, appare del tutto manifesto che le deduzioni
automatiche della amministrazione comunale (circa il significato sostitutivo,
alla stregua di una rinuncia della seconda istanza rispetto alla prima) non
hanno effetto di costituire pregiudizio a carico della odierna parte ricorrente
che - presentando la successiva domanda - non per questo ha inteso rinunciare
alla precedente, ben potendo la seconda istanza avere avuto (nella mens del
cittadino, spesso disposto a condotte pragmatiche, rivolte alla soluzione di
imperscrutabili difficoltà burocratiche) mera finalità sollecitatoria della
precedente, come comprova la circostanza che nessuno ha allegato che per il
tramite della duplice presentazione di istanze l'odierna parte ricorrente abbia
potuto tentare di avvantaggiarsi di qualche risultato non commendevole. E
d'altronde, nessuno assume che nella seconda istanza sia stata espressa una
chiara manifestazione di revoca della precedente, sicché certamente nulla osta
- nella presente sede e per le finalità incidentali che qui rilevano - a far
risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva
conclusione del procedimento, alla luce della chiara manifestazione di
disponibilità da parte dell'odierna ricorrente, che detta prima istanza
evidenzia, a sottoporsi alla procedura di controllo della già realizzata
stabile dimora nell'alloggio oggetto della richiesta di trasferimento della
residenza. Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi
abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di
residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato
la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina
istanza sia supportata dal previo "accertamento di vizi inficianti il
provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo
origina" (Cass. ..)… “ [Cass.
ottobre 2015]
-“…il mancato stabilimento nei
termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione,
qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto
alla stipula dell'acquisto. La decisione impugnata, censurabile nella parte in
cui ha ritenuto meramente ordinatorio il termine entro il quale procedere al
mutamento di residenza, è tuttavia conforme ai suddetti principi laddove ha
riconosciuto la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti
dall'inquilina all'esecuzione per rilascio promossa con accessi del …. Il
differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile,
conseguente agli ostacoli frapposti dall'occupante all'esecuzione per rilascio-
ostacoli superati solo a seguito di ctu medico legale con la quale veniva
accertata la inesistenza della causa di intrasportabilità della occupante
medesima - va conseguentemente valutato nel computo del termine di cui nota 2
bis cit., termine che, con riferimento all'atto di acquisto del 3/12/2008, non
risulta quindi superato all'11/10/2010, data di trasferimento della residenza….”
[Cass. dicembre 2015]
-“…La realizzazione dell'impegno
di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla
legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato in
termini generali, pure, da parte dell'acquirente di un intero rustico da
ristrutturare, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli sorti
nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità
alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (cfr …)….La
CTR ha accertato la complessità sopravvenuta dei lavori di "rifacimento di
un vecchio stabile" (che non può essere equiparato a un appartamento),
dovendo, anche nel caso in esame, applicarsi il principio secondo cui il
mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel Comune ove è
ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non
comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una
causa di forza maggiore. Tale
valutazione di per se sola non è, tuttavia, sufficiente ad integrare una causa
di forza maggiore non costituendo evento non prevedibile ed inevitabile (Cass. …).
Configurano invece tali presupposti la
motivazione della CTR che ha rilevato che "i circa quattro mesi impiegati
dal Comune per concedere la richiesta autorizzazione sono un lasso di tempo
piuttosto lungo e considerata l'entità dei lavori da eseguire ed il ristretto
tempo previsto dalla legge (- all'epoca dodici mesi -) per la loro ultimazione
al fine di potervi trasferire la residenza, appare giustificato il ritardo con
cui essa è avvenuta". L'efficienza
della Pubblica Amministrazione costituisce un evento normale e prevedibile, non
potendo certo ritenersi tali, in forza di un principio di civiltà giuridica,
l'inefficienza e il ritardo dell'ente pubblico, anche alla luce del principio
ormai codificato della ragionevole durata del procedimento amministrativo,
mentre l'irragionevole e non motivato ritardo nella concessione della
prescritta autorizzazione non rientra nella sfera di disponibilità
dell'interessato ed è idoneo a configurare i presupposti di non prevedibilità e
inevitabilità del ritardo nel trasferimento della residenza, considerata la
complessità della ristrutturazione, purché l'autorizzazione amministrativa,
come dimostrato e non contestato nel caso di specie, sia stata tempestivamente
richiesta all'Ente Pubblico…” [Cass.
dicembre 2015]
-“…L'agevolazione per l'acquisto
della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo …
è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria
abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune
in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del
1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33,
comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto
comune entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell'impegno di
trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il
conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla
legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e
proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato,
pure, da parte dell'acquirente di un immobile sottoposto a procedura di sfratto
il cui titolo esecutivo era già formato al momento dell'acquisto dell'immobile,
trattandosi di circostanza già nota all'acquirente al momento del rogito, non
rilevando, quale cause di forza maggiore i tempi e le modalità di esecuzione
dello sfratto (..) …” [Cass. dicembre
2015]
-“…Il mancato stabilimento nel
termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato
con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione
qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla
non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità
dell'evento, sopravvenuto alla stipula dell'atto di acquisto. Nel caso di
specie, con valutazione di merito, la
CTR ha rilevato che soltanto dopo otto mesi circa dall'atto
di acquisto gli interessati hanno chiesto al comune di A. l'autorizzazione ad
eseguire lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato acquistato,
autorizzazione, peraltro, rilasciata dalla predetto Comune solo a distanza di
qualche mese. Il giudice di appello hanno escluso la sussistenza della forza
maggiore essendo il ritardo nel trasferimento della residenza imputabile agli
stessi ricorrenti e non al protrarsi dei lavori o al ritardo del rilascio delle
dovute autorizzazioni. Nel caso di specie la CTR ha escluso ogni ritardo. nel rilascio delle
autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e
la mancanza di abitabilità non costituisce evento non prevedibile ed
inevitabile, tale da impedire la decadenza dalle agevolazioni dell'acquirente
di un immobile, ove questi non abbia trasferito la residenza nel perentorio
termine di un anno dall'acquisto, termine vigente ratione temporis. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso (…dei
contribuenti …ndA) con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità…” [Cass.
dicembre 2015]
-“…La Corte ritiene di dover
continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale "il
requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato
venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del
coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare, occorre
precisare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma
reciprocamente alla coabitazione ( art. 143 c.c. ), quindi una interpretazione
della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a
considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato
a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del
2000), in quanto ciò che conta "non è tanto la residenza dei singoli
coniugi, quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c. , secondo il quale i
coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una
attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. , assegna alla famiglia),
mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze
diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le
esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto,
anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa
prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi,
per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve
essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la
famiglia" (…)…” [Cass. dicembre
2015]
-“…Con l'unico motivo la ricorrente
(…Agenzia delle Entrate … ndA) deduce, …, la violazione o falsa applicazione
dell'art.1, co.1 della tariffa I, Parte prima, Nota II-bis allegata al d.p.r.
26 aprile 1986, n.131 TU sul registro, laddove, a fronte di fatti pacifici
(acquisto dell'immobile il 24 giugno 2009 e trasferimento della residenza il 23
maggio 2011), la
Commissione Regionale aveva ritenuto che il termine di
diciotto mesi non avesse natura perentoria. La censura è fondata apparendo,
all'uopo, sufficiente richiamare il condiviso e consolidato orientamento di
questa Corte (…) secondo cui "in tema di imposta di registro, l'art. 2 del
d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118),
richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di
acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la
residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine
di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del
beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del
contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli
nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità
alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne
consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non
comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a
causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto".
La sentenza impugnata, nell'assenza di prospettazione alcuna di causa di forza
maggiore, si è discostata da tali principi…” [Cass. gennaio 2016]
“… la difesa erariale- sostiene
che l'esistenza di una forza maggiore impeditiva della possibilità di utilizzare
l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" sarebbe in ogni
caso irrilevante ai fini del rispetto della condizione normativamente prevista
per poter godere dell'agevolazione; ciò perché la legge fa riferimento non al
trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con il beneficio
fiscale, ma al trasferimento della residenza nel comune ove tale immobile è
ubicato, cosicché, pur quando l'immobile acquistato con il beneficio fiscale
non possa venire occupato entro 18 mesi dall'acquisto, il contribuente potrebbe
comunque rispettare la condizione posta dalla legge per il godimento
dell'agevolazione, trasferendo la propria residenza in altro immobile del
medesimo comune. Tale argomentazione, ancorché non priva di qualche riscontro
nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. …), non può essere condivisa. Ritiene infatti il Collegio, sviluppando i
principi affermati dalla Sezione tributaria questa Corte nella sentenza n. …,
che, nella vantazione dell'adempimento dell'obbligo del contribuente di
trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato
l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" (richiesta e
solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell'atto), non
può non tenersi conto (proprio perché si tratta di un obbligo di fare) della
sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento
(caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla
imprevedibilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale
l'acquisto dell'immobile era funzionale. Tale evento può essere ragionevolmente
individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l'immobile
acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente
intendeva trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un impedimento oggettivo,
imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente
nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la
decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi
comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo
comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare
l'immobile acquistato col beneficio fiscale. Tanto precisato, anche al fine di orientare il
giudice del rinvio, deve tuttavia convenirsi con la difesa erariale
sull'erroneità della sentenza gravata. Il
giudice territoriale infatti ha ritenuto sufficiente - per integrare una causa
di forza maggiore idonea a giustificare la inottemperanza del contribuente
all'obbligo di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato
l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'acquisto - che il contribuente stesso
avesse provato documentatamente "I
motivi ostativi al trasferimento della propria residenza". Tale opinione è
giuridicamente errata, giacché l'inottemperanza all'onere di prendere la
residenza nel comune in cui si è acquistato un immobile con l'agevolazione
"prima casa" non è giustificata da generici "motivi ostativi al
trasferimento", bensì soltanto da eventi non prevedibili, che
sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare
entro il termine suddetto nell'immobile acquistato con l'agevolazione (Cass., …).
Non è dunque sufficiente la mera circostanza della mancato compimento dei
lavori, per ragioni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di
rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (in termini, da ultimo,
si vedano le sentenze di questa Corte …) ma è necessario che il mancato compimento
dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi da parte della pubblica
amministrazione dipenda da specifiche cause caratterizzate dalla non
imputabilità al contribuente, dall'inevitabilità e dalla imprevedibilità. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza
gravata risulta errata perché la Commissione Tributaria
Regionale ha omesso qualunque accertamento in ordine alla non imputabilità,
alla inevitabilità ed alla imprevedibilità degli impedimenti addotti dal
contribuente…” [Cass. gennaio 2016]
[CED Cassazione: In materia di Imposta di
registro, la causa di forza maggiore che può giustificare l'inottemperanza del
contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è
situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro
18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità
dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere
caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della
necessità e della imprevedibilità]
-“…nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l'assenza
di colpa da parte dei contribuenti nell'ottenere il rilascio delle
autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza
del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle
opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell'amministrazione pubblica
non potevano incidere elidendolo, sul beneficio prima casa a suo tempo fruito
dalle parti contribuenti. In tal modo il giudice di merito ha fatto buon
governo dei principi espressi da questa Corte laddove si è sottolineato che il
compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del
contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività
dell'adempimento dell'obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle
parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell'atto
concessorio - cfr. Cass. n. … - ottenuto oltre la scadenza del termine di
diciotto mesi. Il giudice di appello ha dunque tenuto conto degli ostacoli
nell'adempimento dell'obbligazione posta in capo agli acquirenti caratterizzati
dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed
imprevedibilità dell'evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. …)…” [Cass. gennaio 2016]
-“…il giudice di merito di
secondo grado, laddove ha attribuito - richiamando il disposto del D.P.R. n.
223 del 1989, art. 18, comma 2 alla data di presentazione della domanda di
residenza presso il Comune di S., pacificamente avvenuta nel termine di
diciotto mesi dalla data di stipula dell'atto - rilievo decisivo, ai fini
dell'affermazione della sussistenza del requisito richiesto per escludere il
verificarsi della decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa, si è attenuto
al costante indirizzo in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Essa,
infatti, già anteriormente all'epoca di proposizione del ricorso (cfr. …) aveva
avuto modo di affermare in analoghe controversie il principio di diritto
secondo cui "in tema d'imposta di registro, ai fini delle agevolazioni per
l'acquisto della prima casa, la decorrenza della residenza anagrafica va
ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune
di nuova residenza, ancorchè la relativa pratica non sia conclusa, stante
l'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione
anagrafica, sancita dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, che postula
la necessaria saldatura tra cancellazione dall'anagrafe del comune di
precedente iscrizione ed iscrizione nel comune di nuova residenza". Detto principio è stato costantemente di
seguito ribadito (più di recente si vedano in senso conforme …) e ad esso, in
questa sede, va data ulteriore continuità, non essendo stati prospettati
dall'Amministrazione ricorrente, nell'articolazione dei motivi come innanzi
esposti, elementi utili ad indurre un mutamento del consolidato indirizzo
interpretativo sopra esposto…” [Cass. gennaio 2016]
-“…L'intimato non avrebbe potuto
ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che,
ai sensi della L. n. 1335 del 1995, art. 1, lett. b), compete ai militari e ai
civili che lavorano presso le basi Nato in Italia. Ai fini tributari e
segnatamente ai fini dell'individuazione della forza maggiore tale circostanza,
prevista da una disposizione di legge, non può configurare una causa di forza
maggiore che per essere tale deve avere i requisiti della imprevedibilità e
inevitabilità (cfr …), non ravvisabili nella fattispecie. Si ritiene, tuttavia,
di aderire al più recente orientamento secondo il quale "il requisito
della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato
venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato
in regime di comunione; in particolare occorre osservare che i coniugi non sono
tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione
( art. 343 c.c. ), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme
ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione
con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della
residenza a fini tributari" (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conto
" non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia:
l'art. 144 c.c. , secondo il quale i coniugi fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che
l'art. 29 Cost. assegna alla famiglia).mentre da una parte riconosce che i
coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza
individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale
oggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto anche la norma tributaria va
letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia
rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei
requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della
presenza di un'altra entità, quale la famiglia" (Cass. …). Si ritiene,
quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota
all'agevolazione a favore del solo coniuge residente (Cass., …). La sentenza
impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati
essendosi limitata a rilevare che "che i coniugi...vivono stabilmente,
unitamente alla figlia Y.L. in A., nell'immobile di via B. che ha formato
oggetto del contratto di compravendita....", senza tuttavia, specificare
se la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile e se l'acquisto del
bene sia avvenuto o meno in regime di comunione. Tali circostanze dovranno
essere accertate, previa cassazione dell'impugnata sentenza, dal giudice del
rinvio, che dovrà, esperiti tali accertamenti, adeguarsi al principio di
diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini
del riconoscimento della agevolazione c.d. "prima casa"…” [Cass.
gennaio 2016]
-“…Questa Corte ha già affermato
che pur prevalendo, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico
sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della "prima casa"
spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora,
al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della
residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità
del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica,
sancita anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente
il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la
necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune
di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del Comune di nuova residenza,
ancora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato
nel Comune di nuova residenza (Cass. …). Quindi il beneficio fiscale della "prima
casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al
momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il
trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso
(Cass. …). Il beneficio spetta anche
nelle diverse ipotesi in cui il procedimento si è concluso con un diniego,
superato a seguito di ricorso gerarchico da provvedimento che accoglie la
richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel comune ove
si trova l'immobile essendo irrilevante che la data di iscrizione sia
successiva al termini di legge per l'acquisizione della residenza, purchè la
richiesta di trasferimento sia stata fatta nei predetti termini. Alla luce della formulazione della del comma 2
bis della nota di cui all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R n. 131 del
1986 nessuna rilevanza può avere "il mancato accoglimento da parte del
Comune di una domanda di trasferimento della residenza anteriormente formulata
dall'interessato, in assenza dell'accertamento dei vizi inficianti il
provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo
origina, essendo necessaria, ai fini predetti, l'esatta identificazione della
decorrenza degli effetti dell'iscrizione anagrafica. (…) Dalla sentenza
impugnata emerge che il contribuente ha presentato ben tre domande di
residenza, tutte respinte e avendo proposto ricorso gerarchico al Prefetto
contro l'ultima istanza, ha ottenuto una pronuncia che ha espressamente fissato
il trasferimento della residenza nel 19.6.2006, epoca di omologazione della
separazione consensuale, peraltro con una affermazione apodittica in quanto non
supportata da alcuna motivazione al riguardo…” [Cass. gennaio 2016]
-In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", qualora
il riconoscimento dell'agevolazione all'acquirente sia subordinato alla
condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune
dove si trova l'immobile nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il
trasferimento costituisce un onere conformativo del potere dell'acquirente, il
cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine
normativamente previsto, sicché, ai fini del relativo decorso, nessuna
rilevanza può essere attribuita ad impedimenti sopravvenuti, anche se non
imputabili alla parte interessata. (Fattispecie relativa al sopravvenuto
fallimento della società costruttrice dell'immobile) (CED Cassazione) [Cass.
febbraio 2016]
-“…la prova dell'esistenza di un
impedimento riferito specificamente all'unità immobiliare destinata a diventare
casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell'esimente perché è
espressione adeguata e concludente del frustrato tentativo di realizzare
l'onere previsto dalla legge per la conservazione del beneficio (in questo
senso si sono pronunciate …). Di quest'ultimo, per solito, l'acquirente si
rappresenta l'adempimento proprio con la valorizzazione dell'unità abitativa
acquistata, sicché non è agevole (allorquando ab externo subentra una situazione impediente) tramutare —nel breve
volgere del tempo residuo rispetto a quello concesso ex lege- le modalità di
realizzazione dell'intento. E quindi l'impedimento riferito proprio all'unità
abitativa acquistata funge da sintomo di quella vicenda di "forza
maggiore" che ha concretamente impedito il trasferimento della residenza
nel comune in cui l'immobile è sito, alla stessa stregua di come —sovente- la
realtà identifica la porzione di un ente come espressione del tutto. Ciò posto, però, come la parte qui ricorrente
(…Agenzia delle Entrate …) ha rammentato, compete alla medesima parte
contribuente (che è onerata della dimostrazione dei presupposti per avvalersi
della sospensione del termine normativamente previsto) allegare la sussistenza
del fatto impeditivo e comprovarne la esistenza e consistenza, in relazione a
tutti quei requisiti identificati dalla giurisprudenza come indefettibili
elementi dell'istituto della forza maggiore, non solo per la specifica
tipologia di onere qui in considerazione ma anche in via generale (in termini,
tra le altre, …). La parte ricorrente si
duole, in specie, del fatto che il giudicante nulla abbia concretamente
registrato in ordine alla sussistenza dei caratteri della imprevedibilità ed
inevitabilità e sul punto non può che convenirsi. Il giudicante si è infatti
limitato a registrare che i ritardi "sono da imputare a cause non
dipendenti dalla volontà degli appellanti" ed a "cause verificatesi
dopo l'acquisto della casa" (ed ha perciò correttamente identificato il
carattere della non imputabilità dell'evento) ma nulla ha detto e positivamente
accertato in ordine agli ulteriori necessari requisiti di cui si è detto. Si
tratta di difetto di accertamento dei requisiti necessari di legge che ridonda
in vizio di falsa applicazione, come già la giurisprudenza di questa Corte ha
ritenuto con pronunce concernenti la stessa materia qui in esame o altre….Per
quanto la dianzi trascritta norma di legge […nota II-bis, lett. a), Tariffa,
Parte 1, art. 1, d.P.R. 131/1986 … ndA) prescriva (come ha protestato la parte
controricorrente) che sia, indefettibilmente e a pena di decadenza, dichiarata
in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza
nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di mesi 18, e nulla di
analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi
ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, non vi è dubbio
alcuno che la prospettazione —nel contesto dell'atto di acquisto- di detto
specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio
non sia surrogabile "a posteriori" a mezzo della dimostrazione
dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti,
perché con questi ultimi manifestamente confligge. Ed invero, non vi sarebbe
ragione per l'acquirente di dichiarare l'intenzione di cui si è detto, se egli
già godesse del requisito attuale al momento della stipulazione dell'atto,
sicché appare chiaro che la legge ha inteso espressamente imporre la
dichiarazione di detta intenzione appunto per escludere -per implicito- la
riserva mentale dell'intenzione di avvalersi di requisiti diversi, ed in specie
di quello dello svolgimento della "attività" (non meglio specificata
e da presumersi riferita al lavoro di qualsivoglia specie) sicuramente
difficile da indagare a posteriori, ove si volesse supporre che ne basti la
rievocazione a ritroso…” [Cass. febbraio
2016]
-“…Questa Corte ha di recente
avuto occasione di esaminare una pressoché identica fattispecie, facilmente
rilevando la differenza delle condizioni stabilite dall'art. 1, Nota 2 bis, n.
1, Parte 1, Tabella allegata al d.p.r. n. 131 cit. rispetto a quelle stabilite
cui all'art. 1, Nota 2 bis, n. 4, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131
cit. che espressamente subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto
"prima casa" all'acquisto di un immobile "da adibire a propria
abitazione principale". Previsione,
quest'ultima, che letteralmente dispone nel senso che l'acquirente debba
risiedere "anagraficamente" nella abitazione acquistata entro l'anno
dalla vendita della precedente "prima casa". La differenza delle condizioni cui la legge
subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto "prima casa",
perchè in effetti con riferimento al primo acquisto l'art. 1, Nota 2 bis, n. 1,
Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. prevede soltanto che il
contribuente debba dichiarare di "voler stabilire la propria residenza nel
comune ove è ubicato l'immobile acquistato", è stata spiegata in modo
condivisibile con l'intenzione del legislatore di evitare che l'agevolazione
vada a favorire non l'acquisto di un bene primario costituzionalmente così
elevato dall'art. 47, comma 2, Cost. e bensì vada a favorire intenzioni
speculative che nella concreta fattispecie appaiono peraltro più che evidenti (…)…”
[Cass. aprile 2016]
-In materia di Imposta di registro non perde il diritto alle
agevolazioni fiscali "prima casa"
l'acquirente che non è potuto andare a vivere nell'immobile entro il termine di
legge (18 mesi dal rogito) per causa di forza maggiore. Tale causa può essere
ragionevolmente individuato anche nella sopravvenienza di un impedimento
oggettivo, imprevedibile e inevitabile, che, gli ha impedito il trasferimento
nell'immobile acquistato. Nella specie, il mancato trasferimento di residenza
ha trovato causa nell'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria,
riguardanti tra l'altro la demolizione e il rifacimento della scala condominiale,
deliberati da parte dell'assemblea condominiale successivamente all'acquisto
(CED Cassazione) [Cass. aprile 2016]
-“…Già in passato, questa corte
di legittimità ha avuto modo di occuparsi di problema del tutto analogo,
affermando il principio per cui, in tema di imposta di registro agevolata per
l'acquisto della prima casa, "va esclusa la rilevanza giuridica di realtà
di fatto che contrastino con il dato anagrafico di residenza" (…). In
quell'occasione si stabilì che "la circostanza che il beneficio venga
espressamente subordinato alla condizione che l'immobile acquistato sia ubicato
nel Comune ove l'acquirente ha la propria residenza si rivela emblematica e, di
per sé, non consente il ricorso ad una interpretazione estensiva della norma,
né ad applicazione in via analogica. Ciò, tanto per la chiarezza e
l'inequivocità del dato letterale, quanto per la specialità della norma, che,
portando deroga all'ordinario regime di tassazione, non consente
interpretazioni sottese all'ampliamento della prefigurata casistica";
aggiungendosi inoltre che: "il dato letterale trova conferma e logico
riscontro nelle ulteriori disposizioni della norma, laddove sono previsti gli
unici due casi in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del dato anagrafico della
residenza ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e,
segnatamente, quello in cui l'immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove
il contribuente svolge la propria attività e quell'altro, trattandosi di
soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro;... in cui ha sede
l'impresa da cui dipende. E' evidente, invero, che essendo stati espressamente
indicati i casi eccettuati in cui, in deroga alla ordinaria previsione, il
beneficio può essere riconosciuto sulla base del presupposto fattuale, una
interpretazione della norma, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce ad
escludere la possibilità di estendere il beneficio di che trattasi ad altre
fattispecie non contemplate". A nulla rileva - osservava ancora la corte -
che la residenza anagrafica fosse poi stata effettivamente conseguita presso
l'immobile acquistato, dal momento che tale conseguimento doveva intervenire,
per previsione espressa, alla data dell'acquisto, ovvero nel termine di legge…”
[Cass. aprile 2016]
-“…E' vero che, sul piano
strettamente letterale, l'art. 1, nota 2 bis, comma 4 della tariffa parte prima
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 fa riferimento unicamente al requisito della
destinazione del nuovo immobile ad "abitazione principale"
dell'acquirente. E tuttavia, si deve ritenere che, per ragioni dl ordine logico
e sistematico, tale requisito vada inteso con riguardo, come correttamente
ritenuto dalla commissione tributaria regionale, al dato anagrafico, e non meramente
fattuale, di residenza….” [Cass. aprile
2016]
-“…Orbene, nel caso di specie, è
incontroverso che gli acquirenti si siano limitati ad indicare in atto, quale
esclusivo presupposto di agevolazione, l'assunzione del proprio obbligo
(rimasto inadempiuto) di trasferimento della residenza nel termine di legge;
senza fare menzione alcuna del requisito alternativo del luogo lavorativo (la
cui sussistenza e rilevanza sono state sostenute soltanto in pendenza del
contenzioso). Ne consegue che,
diversamente da quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, in
assenza di formale richiesta da parte dei contribuenti, nell'atto di acquisto,
dell'agevolazione fiscale in base allo specifico ed autonomo requisito del
luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, legittimo doveva essere ritenuto
l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria - rilevato
il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica preannunciato
nell'atto di acquisto - ha proceduto alla revoca delle agevolazioni
provvisoriamente riconosciute…” [Cass.
aprile 2016]
-In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima
casa", è consentito il mantenimento dell'agevolazione nei casi in cui il
trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile non sia
tempestivo per causa - sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al
contribuente - di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è
limitato alle sole obbligazioni, il quale, tuttavia, non può consistere nella
mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione sì da non poter abitare
l'immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il
trasferimento della residenza non nella "prima casa" ma nel comune in
cui essa si trova (CED Cassazione) [Cass. giugno 2016]
-“…in tema di imposta di registro
e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della
residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia
adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due
coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non
ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (…). Sennonchè la CTR, con valutazione di merito
incensurabile in questa sede se non sotto il profilo della illogicità, ha
ritenuto che il contribuente non aveva provato che l'immobile per il quale
erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare
poiché neppure risultava quale fosse la composizione del nucleo familiare. Il
dedotto motivo concernente il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva
assunto la propria la residenza nell'immobile è, poi, privo di decisività,
tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi
abbia trasferito la residenza nell'immobile, ciò che rileva ai fini della
concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione
dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito
della residenza ai fini tributari (Cass. …), in quanto ciò che conta non è
tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. L'art.
144 cod.civ. , invero, prevede che i coniugi possano avere delle esigenze
diverse ai fini della residenza individuale e fissare la residenza della
famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti
per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza
di un'altra entità, quale la famiglia. Ne deriva che la mera circostanza che la
moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile era elemento di per se
irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la
residenza della famiglia…” [Cass.
giugno 2016]
-In tema d'imposta di registro e
dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della
residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia
adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi
in regime di comunione legale, essendo gli stessi tenuti non ad una comune sede
anagrafica, ma alla coabitazione; va, tuttavia, accertata l'effettiva destinazione
a residenza principale della famiglia e, cioè, la coabitazione dei coniugi
nell'immobile, non essendo sufficiente che uno solo di essi abbia trasferito la
sua residenza nel relativo comune di ubicazione (CED Cassazione) [Cass. giugno 2016]
-“…è da escludere che la medesima
agevolazione, originariamente invocata in ragione dell'esistenza di uno
specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente
presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si
confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione
dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione discende dai
principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla
generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del
contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di
dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata
all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura
provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in
questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in
condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti
agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell'atto prima
della sua sottoposizione a registrazione…la Corte di legittimità ha già condivisibilmente
affermato che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per
l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla
famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non
rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in
regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma
alla coabitazione (…). Sennonchè la
CTR non ha fatto applicazione corretta del citato principio
avendo ritenuto che entrambi i coniugi avessero adibito l'immobile a residenza
familiare per il sol fatto che il marito aveva trasferito la sua residenza nel
comune in cui esso era sito, senza accertare se circostanze di fatto
inducessero a ritenere che l'immobile fosse stato realmente adibito a residenza
principale della famiglia. Invero ciò che rileva ai fini della concessione
dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi,
trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza
ai fini tributari (Cass. …) in quanto ciò che conta non è tanto la residenza
dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l'art. 144
c.c., prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della
residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è
soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere
il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra
entità, quale la famiglia…” [Cass.
giugno 2016]
-“…i benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa, previsti dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16
(conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa
dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove
ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza
di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello
stato civile. (Cass. …). Va, dunque, esclusa la rilevanza giuridica di realtà
di fatto che contrastino con il dato anagrafico, dovendosi escludere la
possibilità di estendere il beneficio di che trattasi ad altre fattispecie non
contemplate. Né effetti giuridici possono essere ricondotti all'eventuale
successivo ottenimento della residenza, trattandosi di presupposto per la
concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto. Tale
principio di diritto è dettato in chiara funzione antielusiva, per la
considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo,
certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto…” [Cass. giugno 2016]
-In tema di agevolazioni "prima casa", ai fini del
mantenimento del beneficio, ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a),
tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente trasferire la
residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione entro il termine di 18 mesi.
Pertanto, il contribuente può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel
caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata perché l'affittuario
tarda a rilasciare l'immobile ai fini del mantenimento del beneficio è
sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione
entro il termine di legge. In materia di Imposta di registro la causa di forza
maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di
trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato
con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur
potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta
agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non
imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Il
riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II
bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla
condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la
residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il
termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che
la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione
anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto
ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della
residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in
relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza
maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a
prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Il riconoscimento del diritto
all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che
l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga
trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto
mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama
disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel
caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini
della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della
residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in
relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza
maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima
casa entro diciotto mesi dall'acquisto (CED Cassazione) [Cass.
giugno 2016]
-“…in tema di imposta di registro
e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della
residenza va riferito alla famiglia in quanto tale; per cui, ove l'immobile
acquistato sia adibito a residenza familiare, non deva la diversa residenza del
coniuge di chi abbia acquistato in regime di comunione. In particolare, si è
precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma,
reciprocamente, alla coabitazione ( art. 143 c.c.); dal che consegue che una
interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di
famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento
adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Ciò che
conta, in definitiva, non è la residenza dei coniugi singolarmente considerati,
quanto quella della famiglia, così come evincibile dall'art. 144 c.c. , secondo
cui i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Si tratta di una esplicitazione
(da riguardare alla luce della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. , assegna
alla famiglia), che riconosce - da una parte - la possibilità che i coniugi
abbiano delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale,
privilegiando però - dall'altra - le esigenze della famiglia, quale nucleo
sociale fondamentale e soggetto autonomo rispetto ai coniugi. In definitiva, anche la norma tributaria va
letta ed applicata nel senso della prevalenza dell'interesse abitativo della
famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi; per cui il metro di valutazione
dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione
della presenza di un'altra e preminente entità, qual è la comunità familiare. In virtù dei richiamati principi, deve dunque
ritenersi che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale in questione, il
requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile vada riferito alla
famiglia in quanto tale, con la conseguenza che, in caso di comunione legale
tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia effettivamente
destinato a residenza familiare. Su tale
premessa, concernente la ratio delle disposizioni di riferimento, non assume
pertanto alcun rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non
abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dell'immobile acquistato; e
ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione legale ex
art. 177 c.c. , indipendentemente cioè dal fatto che esso sia stato acquistato
separatamente da un coniuge soltanto, invece che congiuntamente da entrambi…” [Cass. giugno 2016]
-“…nel caso di specie viene in
considerazione il diverso - e dalla giurisprudenza non esaminato - tema
dell'obbligo di mantenimento della residenza nel comune in cui è ubicato
l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione. Elemento questo non
contemplato dalla richiamata norma, in quanto non compreso tra i presupposti e
i requisiti prescritti dalla legge per ottenere l'agevolazione «prima casa». Né
il mantenimento della residenza per un periodo predeterminato è previsto tra le
cause di revoca della predetta agevolazione, che per loro natura sono
insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica….Pertanto, una volta
che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia
verificato (e cioè che l'acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie,
la propria residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile entro
diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una
espressa previsione normativa circa l'obbligo del suo mantenimento per un
periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata
altrove (nello stesso o in altro comune) (…nel caso deciso: nello stesso
Comune, a distanza di – soli – tre mesi dal precedente trasferimento .. ndA)….A
conferma di ciò si rileva che la richiamata norma non richiede più l'effettivo
utilizzo abitativo dell'immobile acquistato, ma semplicemente la residenza
nello stesso Comune; né vi è decadenza dite agevolazioni fruite in sede di
acquisto a causa della concessione in locazione o in comodato ad un terzo
dell'immobile acquistato con le agevolazioni in questione…Sulla base della
ricostruzione che precede deve pertanto ritenersi che il requisito della
residenza, necessario per fruire dell'agevolazione, risulta oggettivamente
limitato al momento della sua applicazione, senza che su di esso incida il
successivo spostamento da parte dell'acquirente. Il mancato mantenimento della
residenza non è infatti incluso fra le espresse cause di revoca e, peraltro, i
successivi spostamenti della residenza non pregiudicherebbero le ragioni del
fisco. L'acquirente dell'immobile agevolato non potrà invero fruire nuovamente
del beneficio in discussione per altro immobile (per fruire del regime
agevolato l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve dichiarare di "... non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente
articolo...": Tariffa, Parte Primo, Testo Unico Registro, art. 1, nota
il-bis, lettera c). Né potrà rivendere l'immobile agevolato prima dello scadere
di cinque anni dall'acquisto…” [Cass. luglio 2016]
-“…Diversamente dall'assunto dei
ricorrenti, la CTR
non ha commesso alcuna violazione di legge a proposito dell'applicazione della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, comma 4, Parte
1. Infatti, ha valutato l'eventuale sussistenza della forza maggiore,
escludendo che il caso della CIG applicata al contribuente potesse richiamare,
in concreto, quell'esimente. E, d'altronde, gli argomenti addotti dai
ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l'ipotesi di forza
maggiore, giacchè la CIG
era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto
rendere impossibile il pagamento del mutuo…” [Cass. gennaio 2017]
-“… la CTR è incorsa in violazione di
legge sia per aver ritenuto che il contribuente aveva facoltà di trasferire la
propria residenza nel comune entro tre anni sia per aver ritenuto che la norma
successiva più favorevole fosse retroattiva. Invero, come già affermato dalla
Corte di legittimità (Cass. …), in tema di agevolazioni tributarie, la L. 28 dicembre 1995, n. 549,
art. 3, comma 131, - a differenza del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2,
convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 2, - non
richiede, per la fruizione delle agevolazioni ivi previste per l'acquisto
d'immobili destinati ad uso abitativo, che il bene venga acquistato nel comune
di residenza o in quello ove l'acquirente svolge la sua attività lavorativa, ma
solo che il contribuente dichiari che intende adibire l'immobile stesso a
propria abitazione e che ivi stabilisca la propria residenza entro un anno
dall'acquisto. Tale disposizione, non avendo effetto retroattivo né natura
interpretativa, non è applicabile agli atti di acquisto posti in essere
anteriormente alla sua entrata in vigore, i quali, in conformità ai principi
generali in materia tributaria, restano pertanto regolati dalla legge vigente
al momento della stipulazione dell'atto….” [Cass.
febbraio 2017]
-“…il giudice d'appello ha
condivisibilmente ravvisato l'esistenza di una ‘`causa di forza maggiore",
poiché il contribuente si è reso aggiudicatario all'asta del nuovo immobile in
data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data
15/02/2011 — quindi ampiamente entro l'anno prescritto dalla legge — ottenendo
però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. solo in
data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza
dell'anno, ritardo però a lui non imputabile, né (data la sua estensione)
prevedibile ….di recente si è data continuità al consolidato orientamento di
questa Corte in base al quale l'analoga fattispecie di decadenza
dall'agevolazione "prima casa — per mancato stabilimento della residenza
nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto —
resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi
quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a
titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (…)….” [Cass. marzo 2017]
-“…la norma di cui all'art. 1,
nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ,
laddove prevede che la decadenza dalle agevolazioni non si verifica se il
contribuente riacquista altro immobile da adibire ad abitazione principale, va
interpretata nel senso che il contribuente è tenuto a trasferirvi la residenza
anagrafica. Dunque il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni
dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro
immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un
ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che
l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad
abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù
del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.
Del resto, qualora si interpretasse la
norma citata nel senso di ritenere sufficiente la mera dichiarazione in atto di
voler adibire l'immobile ad abitazione principale senza affermare
l'obbligatorietà del trasferimento della residenza anagrafica nei tempi
necessari per l'espletamento delle pratiche amministrative, si consentirebbe
l'elusione della norma agevolativa, dato che anche operazioni di natura
meramente speculativa consentirebbero la fruizione delle agevolazioni. Nè si
può ritenere che, in considerazione del fatto che la norma non pone
espressamente un limite temporale per l'adibizione della casa ad abitazione
principale, così come invece previsto per il trasferimento della residenza nel
comune ove è sito l'immobile acquistato per primo, sia consentito ad libitum al
contribuente di trasferire la residenza nell'immobile perchè ciò
significherebbe svuotare la norma di contenuto concreto per l'ostacolo
temporale che si frapporrebbe all'azione accertatrice dell'Ufficio…” [Cass. marzo 2017]
-“…per quanto l'art. 1, nota 2
bis, D.P.R. n. 131 del 1986, prescriva indefettibilmente, ed a pena di
decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente
di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine
di 18 mesi e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri
requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del
requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell'atto
di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di
applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della
dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente
previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente
invocata in ragione dell'esistenza di uno specifico presupposto, possa poi
essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia
accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la
necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il
diritto all'agevolazione discende dai principi generali in tema di
dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione
dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed
inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di
volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro
lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al
riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che
l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente
verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi
ultimi siano stati dedotti nell'atto prima della sua sottoposizione a
registrazione…” [Cass. marzo 2017]
-In tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento
dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se
effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di
separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la
decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 della
l. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei
rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che
derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale
sede. (CED Cassazione) [Cass. marzo 2017]
-“…l'art. 1, Parte Prima, Nota 2
bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il
riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si
trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel
comune in cui sì trova l'abitazione entro il termine di mesi diciotto
dall'acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie
(Cass. …) e la disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di
vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi
motivi, la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece, per
conservare il beneficio, semplicemente trasferire la residenza nel comune dove
la stessa è ubicata. La fattispecie all'esame non contempla, dunque, quale suo
elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella
prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in
alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro
diciotto mesi dall'acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della
agibilità dell'immobile al fine di individuare la data cui ancorare la
decorrenza del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza…” (nella
sentenza cassata, la CTR
aveva espresso l’avviso che, nell’ipotesi di acquisto dell'immobile in corso di
costruzione, il termine di 18 mesi decorre dal momento in cui era certificata
l'ultimazione dei lavori attraverso la richiesta di agibilità) [Cass. marzo 2017]
-“…l'art. 1, Parte Prima, Nota 2
bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il
riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si
trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel
comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di mesi diciotto dall'acquisto.
Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. …) e la
disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di vedersi
riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi la
prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il
beneficio semplicemente trasferire la residenza nel comune dove la stessa è
ubicata. La fattispecie all'esame non contempla, dunque, quale suo elemento
costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima
casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in
alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro
diciotto mesi dall'acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della
impossibilità, per causa di forza maggiore, di trasferire la residenza
nell'immobile acquistato, posto che, avendo assunto il contribuente l'obbligo
di trasferire la residenza nel comune, l'esimente della forza maggiore dovrebbe
concretarsi nell'impossibilità di stabilire la residenza nel comune, ad esempio
in caso di eventi sismici (cfr. …)…” (nella sentenza cassata, la CTR ravvisava la forza
maggiore, che imponeva di ritenere rispettato il termine di 18 mesi,
consistente nel fatto che l'immobile era stato oggetto di lavori di
ristrutturazione che si erano protratti oltre il termine previsto) [Cass. marzo 2017]
-“…Il primo motivo di ricorso
(proposto dall’Agenzia delle Entrate … ndA) denuncia violazione dell'art. 1,
nota II bis, tariffa I, d.P.R. 131/1986, per aver il giudice d'appello escluso
la decadenza in quanto la contribuente aveva di fatto vissuto nell'immobile ad
acquisto agevolato pur senza avervi trasferito la residenza anagrafica entro
l'anno. Il primo motivo è fondato; un'ovvia ratio
di certezza giuridica postula che qui rilevi la residenza anagrafica, non il
dato fattuale (Cass. …); quantomeno, il beneficiario deve aver avanzato
tempestiva richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di acquisto
(Cass. …); nella specie, la contribuente ammette di aver
"dimenticato" di chiedere il trasferimento di residenza dal Comune di
origine (C.) a quello di acquisto (Q.), sicché il recupero del beneficio era
legittimo e doveroso…” [Cass. giugno
2017]
Rober PANOZZO
(15 febbraio 2018)