martedì 26 febbraio 2019




Agevolazioni per la ‘prima casa’ e trasferimento della residenza.  Gli interventi della Corte di cassazione


A. LA NORMA


Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro



Tariffa Parte 1 Articolo 1 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso

1.
Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento
Note:
I) (nota abrogata);
II) (nota abrogata);
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
II-ter) (nota abrogata)
II-quater) (nota abrogata)
II-quinquies) (nota abrogata)
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.


B. LE DECISIONI DEL S.C.

-“i benefici fiscali sono per loro natura subordinati al serio perseguimento e quindi al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi … Il che non significa che il raggiungimento debba avvenire entro breve termine, potendo essere ostacolato da varie circostanze e legittimamente ritardato, come ad esempio in caso di acquisto della nuda proprietà … o di morte dell'acquirente” [Cass. gennaio 2000]

-In tema di imposta di Registro, l'art. 2 della legge n. 118 del 1985 richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva riconosciuto il beneficio della "prima casa" ad un soggetto che abitava l'immobile sin dall'ottobre 1991, aveva acquistato l'immobile stesso nel novembre del 1991 ed aveva ottenuto la residenza nel comune di ubicazione dell'appartamento solo nel 1993) (CED Cassazione) [Cass.  giugno 2001]

-In tema di imposta di registro, l'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicita' del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall'art. 18, comma secondo, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "e' quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui e' situato l'immobile stesso (CED Cassazione) [Cass. dicembre 2002]



-è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1 del d.l. 16/1983(convertito, con modificazioni, nella l. 75/1993), in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, nella parte in cui prevede l'applicazione delle imposte ordinarie anche nel caso in cui il mancato riacquisto, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile precedentemente acquistato con i benefici fiscali, di altro immobile destinato ad abitazione principale sia dovuto a causa di forza maggiore, in quanto “l’applicazione dell'ordinario regime tributario, nell'ipotesi del venir meno della finalità abitativa che abbia giustificato il godimento delle agevolazioni prima casa, diversamente dalla soprattassa a questa connessa, non ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente dell'immobile, solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore, ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto della registrazione dell'acquisto” [Cass. febbraio 2003]

-“…il ritardo del Comune nel rilascio della concessione in sanatoria non può configurarsi come oggettiva situazione di fatto ostativa all'utilizzo dell'immobile come abitazione, non imputabile ai contribuenti, i quali, acquistando un immobile sprovvisto di concessione edilizia in sanatoria, erano consapevoli di non poter legittimamente utilizzare il bene acquistato come loro abitazione se il Comune non avesse rilasciato la richiesta concessione e quindi, nel dichiarare che il bene sarebbe stato adibito a loro abitazione, hanno accettato il rischio del diniego della concessione o di ritardi nel rilascio della stessa” [Cass. ottobre 2005]

-i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 155/1993 (convertito dalla l. 243/1993), spettano a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere (o lavorare) nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti anagrafici [Cass. gennaio 2008]

-in tema di imposta di registro, ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 –  norma che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. 12/1985, convertito dalla l. 118/1985 –  la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio, che deve sussistere alla data dell'acquisto [Cass. febbraio 2008]


-“…in tema di imposta di registro il D.L. n. 12 del 1985, art. 2, (conv. in L. n. 118 del 1985) richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (recante regolamento anagrafico della popolazione residente) - il quale, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta in realtà a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso…” [Cass.  dicembre 2008]

-In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, e con riguardo alla disciplina -applicabile nella fattispecie ratione temporis - dettata dal d.l. 12/1985, art. 2, (convertito nella l. 118/1985), il requisito della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso (CED Cassazione) [Cass. gennaio 2009]


-In tema di imposta di registro, la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dall’art. 2 del d.l. 12/1985, che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella specie – regolata ratione temporis dall’art. 3 della l. 549/1995 – un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio e trattandosi di normativa agevolativi e, quindi, di stretta interpretazione (CED Cassazione) [Cass. novembre 2009]

-“…Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce l'irrilevanza delle cause di forza maggiore rispetto all'inosservanza del termine decadenziale di diciotto mesi per il trasferimento della residenza. Il mezzo è manifestamente fondato. Questa Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione delle imposte ordinarie anche nel caso in cui il mancato riacquisto, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile precedentemente acquistato con i benefici fiscali, di altro immobile destinato ad abitazione principale sia dovuto a causa di forza maggiore, ha rilevato che l'applicazione dell'ordinario regime tributario non ha natura sanzionatola di una condotta dell'acquirente dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore -, ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto dell'acquisto, essendo venuta meno la finalità abitativa…” [Cass. dicembre 2009]




-“…una infiltrazione di acque reflue in un appartamento non rappresenta in sè un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore (soprattutto considerato l'ampio lasso di tempo entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto realizzarsi) se non in caso di prova del momento della sua insorgenza, del suo protrarsi, ovvero di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in ogni modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell'immobile, ma, in ogni caso, l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica ...” [Cass. gennaio 2010]

-“…ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa non è sufficiente attivarsi al fine di trasferire nei termini la residenza, ma occorre che sussista, entro il termine previsto, il requisito della residenza nel Comune ove l'immobile è ubicato, senza che, peraltro, possa attribuirsi alcuna rilevanza giuridica alla, realtà fattuale, ove contrastante con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza” [Cass. gennaio 2010]

-in tema d'imposta di registro, ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, nessuna rilevanza giuridica può rivestire l'eventuale conseguimento della residenza in data successiva al termine all'uopo fissato dalla legge, né tale dato può essere superato facendo riferimento ad una domanda precedente, ma non accolta dal comune in virtù di un provvedimento non impugnato [Cass.  giugno 2010]




-“l'applicazione dell'ordinario regime tributario non ha natura sanzionatoria di una condotta dell'acquirente dell'immobile - solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore, ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto dell'acquisto” [Cass. novembre 2010]


-non costituisce impedimento imprevisto ed inprevedibile – tale da configurare la causa di forza maggiore, impeditivi del tempestivo trasferimento della residenza – il prolungarsi dei lavori di completamento del fabbricato [Cass. marzo 2011]


-“…il primo motivo (che deduce violazione dell'art. 47 Cost., comma 2, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, in quanto la legge non richiederebbe il requisito dello stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è ubicato l'immobile), il secondo motivo (che deduce violazione degli artt. 53 e 31 Cost., in relazione alla potenzialità distorsiva dell'istituzione familiare e del principio di capacità contributiva di un'interpretazione prevalentemente fondata sull'elemento formale della residenza anagrafica) e il terzo motivo (che deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per avere la sentenza violato, dando rilievo al suddetto elemento formale, il principio di buona fede nei rapporti tributari), unitariamente esaminati per la stretta loro connessione, sono infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema; giurisprudenza attestata sul principio che i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette …che un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto; donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali…” [Cass. febbraio 2012]

-“l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della ‘prima casa’ compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "ha" la propria residenza o ve la "stabilisca" entro diciotto mesi dalla data dell'acquisto ovvero se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente "svolge" la propria attività. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce, dunque, requisito per il godimento dell'agevolazione, in forza dello stesso tenore del dato normativo (che è di stretta interpretazione) … “in tema di imposta di registro e ai sensi del comma 2 bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico ...; ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione” [Cass. ottobre 2012]


-“…in tema di imposta di registro ai sensi del comma 2 bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile "ratione temporis", introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 143) - che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118 - la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto..” [Cass. febbraio 2013]


-“… la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, come nella specie, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto, ovvero entro il termine prescritto. Semmai avrebbe potuto darsi considerazione al dedotto dato fattuale soltanto ove i contribuenti stessi avessero dimostrato di essersi attivati tempestivamente, e che l'eventuale ritardo fosse stato dovuto unicamente all'ente territoriale, ipotesi non ricorrente nel caso in esame …. Né è possibile alcuna interpretazione di tale normativa che ne amplii la sfera operativa, atteso che, com'è noto, le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica …” [Cass. marzo 2013]


-“…In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta in-terpretazione …., richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio; sempre in base alla lettera ed alla formulazione della norma, alcuna rilevanza può infine essere riconosciuta ad una domanda di trasferimento della residenza anteriormente (ed in termini) formulata dall'interessato, alla quale è seguita il rigetto da parte del Comune, con provvedimento immune da vizi e comunque non contestato … Nel caso di specie, il giudice di appello, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di rigetto, ha affermato la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei "contratti dell'energia elettrica, del gas" e della "denunzia ai fini della tassa spazzatura", ed ha, in tal modo, contraddetto il richiamato principio di diritto, non considerando peraltro che la fornitura di energia elettrica e di gas e la denunzia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per soggetti non residenti e, quindi, non dimostrano affatto l'effettivo trasferimento della residenza, neanche nel senso di fissazione della propria "dimora abituale" (giusta la nozione desumibile dall'art. 43 c.c., comma 2), nell'immobile acquistato...” [Cass. maggio 2013]


“…Occorre premettere che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonchè dalla L. n. 415 del 1991, art. 3 ed ora dall'art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi…La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, (il quale, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza "è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza") il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso … Tale principio, espresso in riferimento al D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, può trovare applicazione, data l'identità di ratio, anche in relazione al caso di acquisto di un immobile in altro Comune, in cui il trasferimento di residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, deve intervenire entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. .. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perché inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (cfr. Cass. .., che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi- del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa") non è richiamata a proposito, in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente…Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato trasferimento della residenza sia ascrivibile a causa di forza maggiore (in concreto, il rinvenimento di reperti archeologici impeditivo della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento acquistato), e tale natura dell'impedimento (c.d. sorpresa archeologica) non è stata contestata dalla ricorrente (…Agenzia delle Entrate … ndA), che non ha, neppure, riferito circa l'eventuale mancata richiesta, da parte della contribuente del trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, id est dell'atto d'inizio del procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica…” [Cass. giugno 2013]


-“…col primo motivo la ricorrente (…Agenzia delle Entrate … ndA) deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la volontà di fruire dell'agevolazione e la contestuale dichiarazione dei presupposti per richiederla dovevano essere espressamente enunciate al momento della stipula del rogito, e non invece con riserva e successiva richiesta in un secondo tempo, e ciò onde consentire all'amministrazione di verificare per tempo la sussistenza dei requisiti e la regolarità della rivendicazione….Ciò posto, il motivo è fondato. Infatti il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente a seguito del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 243. Le formalità ivi prescritte devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione, come invece non era stato nel caso in esame …” [Cass. giugno 2013]


-“…ai sensi del comma 2 bis, della nota all'art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l'acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. …La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può, solo, tenersi conto - proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, circostanza neppure allegata nella specie; mentre, resta esclusa la rilevanza dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato …” [Cass. luglio 2013]


-“…la ritenuta effettività del trasferimento di residenza del contribuente, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, non comporta gli effetti che i giudici di secondo grado, implicitamente disapplicandole, hanno tratto in riferimento all'agevolazione connessa con l'acquisto della prima casa. ..Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere (o di lavorare) nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette (v. per tutte …); un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto (cfr., da ultimo, …)…” [Cass. luglio 2013]


-“…Occorre premettere che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente, L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, poi, D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, nonché L. n. 415 del 1991, art. 3, ed ora art. 1, comma 1 e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. …La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perché non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso….La giurisprudenza citata dalla ricorrente (…Agenzia delle Entrate …) (…, che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa"; … non si occupa, invece, della questione qui in rilievo) non è richiamata a proposito, in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza maggiore), dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente. ..Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il mancato tempestivo trasferimento della residenza, pur richiesto a seguito dell'acquisto dell'abitazione, sia ascrivibile a causa di forza maggiore, e tale natura dell'impedimento non è stata, in alcun modo, contestata dalla ricorrente….” [Cass. luglio 2013]


-“…come questa Corte ha di recente avuto occasione di chiarire: “La previsione di cui al comma 4, ultimo periodo, della Nota 2 bis all'art. 1 della Tariffa, Parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni è evitata se, pur avendo il contribuente trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima dei decorso del termine di cinque anni dall'acquisto stesso, entro un anno dall'alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione principale, si riferisce, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione, al solo caso in cui il primo acquisto sia stato effettuato in presenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento del beneficio e non anche quando per tale primo acquisto l'agevolazione non spettasse a causa di dichiarazione mendace, originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la mancata, definitiva, realizzazione dell'intento di stabilire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile (come avvenuto nella fattispecie, in cui la contribuente non aveva trasferito la residenza nel termine di legge, ed anzi, quando era ancora in corso tale termine, aveva rivenduto l'immobile e ne aveva acquistato un altro in un'altra città, ivi stabilendo la residenza, così dimostrando il definitivo abbandono dell'originario proposito)” (…).  [Cass. dicembre 2013]


-“…La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perchè inerente ad un suo comportamento - della soprawenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento…Sono, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza (cfr. …) dovendo, infine, rilevarsi che la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sè, la decadenza dall'agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (in tesi, il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente….Nella specie, i giudici del merito hanno, bensì, affermato che il trasferimento della residenza da parte del contribuente era avvenuto in un tempo "ragionevole" e ricompreso entro "il termine triennale di decadenza del potere accertativo", ma hanno espressamente ritenuto che il ritardo era dovuto ad una causa di forza maggiore (in concreto, il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento acquistato). Se, alla stregua di quanto si è esposto, la prima affermazione, su cui si incentra la censura, è erronea, l'accertata natura dell'impedimento - in sé idonea ad evitare la decadenza - non è stata, invece, contestata dalla ricorrente, che non ha, neppure, denunciato il relativo accertamento in modo indiretto, mediante deduzione del vizio di motivazione…” [Cass. dicembre 2013]


-“…Il ricorso appare fondato in adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede, in base alla disciplina introdotta a partire dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero (come previsto dalle norme successivamente introdotte) stabilisca la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, un anno), senza che, attesa la lettera e la formulazione delle norme medesime, alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta nè alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, nè all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (sentenza …, nel caso di specie, il giudice di appello, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche vizio del precedente provvedimento di rigetto, aveva erroneamente affermato la spettanza del beneficio sulla sola base della stipula dei "contratti dell'energia elettrica, del gas" e della "denunzia ai fini della tassa spazzatura")….” [Cass.  febbraio 2014]


-“…La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto. 5. Da tanto consegue che la sussunzione, implicitamente effettuata nell'impugnata sentenza, dell'acquisto di un immobile in costruzione nell'ambito concettuale della forza maggiore, è, in sè, erronea, dovendo, anche nel caso in esame, applicarsi il principio, di recente espresso da questa Corte (Cass. …), secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, sopravvenuto alla stipula dell'atto di acquisto; accertamento che risulta omesso…” [Cass.  marzo 2014]



-“…In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 art. 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza (Sez. …). Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza….” [Cass. aprile 2014]



-“…I principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria (L. n. 212 del 2000, art. 10) impongono di accertare se il superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni, dovendo peraltro il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile (vedi con riferimento alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ex L. 6 agosto 1954, n. 604 …). Tali principi risultano osservati dalla CTR laddove ha rilevato la esclusiva responsabilità del Comune di L. nel rilasciare - dopo 25 anni - le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dal contribuente…” [Cass. aprile 2014]


-“Costituisce indirizzo consolidato di questa Corte il principio secondo cui i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa di cui alla richiamata normativa spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l'immobile, senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile (cfr., tra le molte, …; …, impropriamente citata, da parte ricorrente, nella discussione orale, a sostegno della tesi da questa esposta, come in contrasto, invero assolutamente insussistente, con l'indirizzo della Corte in materia, innanzi riportato, su cui si veda anche …).  Il principio qui ribadito è dettato in ragione del fatto che un beneficio fiscale deve essere ancorato ad un dato certo; nel caso di specie, in cui il contribuente ha assunto nell'atto di acquisto dell'immobile l'impegno a trasferire la propria residenza nel Comune nel quale è ubicato il bene acquistato, tale riferimento non può che essere inteso con riferimento alla residenza anagrafica, anche in base al principio dell'unicità del procedimento amministrativo inteso appunto al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, che postula la continuità tra cancellazione dal Comune di provenienza ed iscrizione nel nuovo Comune di residenza…” [Cass.  aprile 2014]


-“…secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, la forza maggiore di cui si discute deve esser fatta consistere in un evento non prevedile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge (…). Laddove invece la circostanza dedotta in lite, che è quella pacifica per cui al momento del rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore, non integra le caratteristiche ritenute da questa Corte costitutive della forza maggiore di cui trattasi. Caratteri che sono appunto quelli dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, che non possono rinvenirsi nel presente caso in cui il contribuente ha comperato un immobile sapendo di non poter abitare l'immobile entro i prescritti diciotto mesi…” [Cass. giugno 2014]


-“…l'impugnata sentenza risulta attestata sull'affermazione che i ricorrenti non avevano l'obbligo di occupare l'immobile entro il termine di diciotto mesi, essendo sufficiente l'intento di trasferirvi la residenza reso all'atto dell'acquisto. Simile affermazione è inconferente, in quanto la revoca dell'agevolazione non da ciò era stata motivata, sebbene dal fatto che all'intento manifestato dai contribuenti al momento dell'acquisto non era seguita la domanda di trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile acquistato. E di questo da atto la stessa sentenza nel riferire che l'amministrazione aveva contestato che "presso l'anagrafe del comune di S. i sig.ri P. risultavano sconosciuti". Nella prospettiva detta, dunque, la decisione della commissione tributaria regionale non appare allineata nè alla ragione della revoca, nè all'insegnamento consolidato di questa corte sul tema (v….), dal momento che la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. E attesa la lettera e la formulazione della norma nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà di fatto, ove questa contrasti con il dato anagrafico (v. in proposito …). Va quindi confermato il principio di diritto secondo il quale (v. da ultimo …), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell'acquisto dichiarare la volontà di destinare l'immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza, (ai sensi della lettera a del comma 1 della nota 2-bis all'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)…” [Cass.  giugno 2014]


-“…La sentenza, difatti, là dove ha riconosciuto rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del contribuente della quota alla coniuge separata, si pone in contrasto col principio di diritto da ultimo affermato da …, secondo cui i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza …Il che non è pacificamente avvenuto nell'ipotesi in esame, risultando, anzi, dalla sentenza che A., nell'arco dei diciotto mesi, ha acquistato altro immobile, ubicato in diverso Comune, dove ha trasferito la propria residenza. Là dove, va chiarito, la Corte, sia pure con riferimento ad altra ipotesi di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute per l'acquisto di prima casa, nel rimarcare che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, riuscendo idoneo a determinare la suddetta revoca, implicitamente, ma inequivocabilmente ha escluso che una tale cessione possa essere equiparata alla forza maggiore (…)…” [Cass  luglio 2014]


-“…si è rilevato al riguardo - già con riferimento al disposto del D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. n. 118 del 1985, precedente il D.P.R. n. 131 del 1986 in esame - che a tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il principio dell'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), nel comportare la necessità della saldatura temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del comune della precedente residenza e l'iscrizione in quella del comune di nuova residenza, postula che la decorrenza del trasferimento in questione è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza. Ne discende, pertanto, che il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile, non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso (…)... La giurisprudenza successiva, emessa con riferimento all'agevolazione prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, si è posta, nella sostanza, sulla stessa linea interpretativa delle decisioni succitate. Si è - per vero - affermato, in proposito, che il trasferimento nel Comune diverso da quello di residenza in cui sia ubicato l'immobile acquistato, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco. E tuttavia, non può non tenersi conto, al riguardo, di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ostativo a detto trasferimento (Cass. …). In siffatte ipotesi, invero, dal momento che il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo - ai fini di stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione - all'unica attività che il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, stabilito dall'art. 1 del decreto cit., ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza…Ebbene, nel caso di specie, avendo il contribuente presentato domanda di trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato fin dal settembre 2004, ossia ampiamente nei diciotto mesi dall'acquisto della prima casa, avvenuto il 3.10.2003, deve ritenersi che il termine in questione sia stato rispettato, essendo da considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-venditore. ..D'altro canto, come dianzi detto, il fatto che il contribuente, pur avendolo richiesto tempestivamente, non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, per fatto del Comune e/o di terzi, non può tradursi nella perdita del beneficio fiscale cd. prima casa, ostandovi il succitato principio di unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica. Tale principio, infatti, nell'esigere una saldatura temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed inserimento in quella del comune di nuova residenza, comporta che la decorrenza del trasferimento di residenza va stabilita con riferimento alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, dandosi la prevalenza, ai fini in discorso, al dato fattuale su quello anagrafico, decisivo, invece, quando si tratta di stabilire, ad altri fini, l'effettiva residenza del soggetto…” [Cass. settembre 2014]


-“…La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (proposto dall’Agenzia delle Entrate … ndA), non riconnette affatto l'evento inevitabile ed imprevedibile impeditivo del trasferimento alla circostanza che l'immobile fosse in ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto (ipotesi, questa, che senz'altro non rientra nella nozione della causa inimputabile, giusta, da ultimo, Cass. …), sibbene ad eventi successivi all'acquisto, consistiti nel "verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge", che hanno determinato "...lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi... Il ricorso va in conseguenza respinto…" [Cass. settembre 2014]


-“…La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perchè inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato (cfr. …, che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa"). …Nella specie, la CTR non ha applicato un principio diverso da quello appena affermato, ma ha escluso la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le precarie condizioni generali di salute del F. che le opere di ristrutturazione dell'immobile. In particolare, dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno affermato che le prime non costituivano di per sé causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza "nei termini di legge", così ponendo in relazione l'impedimento temporale dato dalle prime in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa. In relazione alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le opere descritte nella prodotta relazione tecnica (di cui i ricorrenti trascrivono piccoli punti) avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l'immobile acquistato fruendo dei benefici…La ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore, il cui apprezzamento è demandato al giudice del merito, è in conclusione motivata in modo congruo e niente affatto contraddittorio…” [Cass. ottobre 2014]


-“…Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti… Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici…La sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (vedi, fra varie, …)….Principio che, rilevando in questo caso sotto l'aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario (giusta i chiarimenti di …), anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente. …E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente)- che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso (…)…” [Cass. gennaio 2015]


-Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa [come disciplinate all’epoca della stipula del rogito (30 ottobre 1993) dall'art. l, Tariffa, Parte I, nota 2-bis, lett. a), d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 che (all'epoca) subordinava l'agevolazione de qua alla circostanza che il contribuente, al momento dell'acquisto. fosse residente nel Comune ove era ubicato l’immobile]  se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda riscontrata positivamente (massima dell’A.)  [Cass. febbraio 2015]


-“…i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l'obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito (fra varie, …)… Ciò posto, le lungaggini burocratiche (…relative al rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi, reputate – dalla CTR – cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente… ndA) non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni…” [Cass. marzo 2015]



“…Occorre innanzitutto considerare che l'art. 1, nota 2-bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (poi modificata dalla L. n. 549 del 1995 ) non contempla alcuna deroga al termine ivi previsto per l'assolvimento dell'onere di assumere la residenza nell'immobile per il quale si è fruito del beneficio della riduzione delle imposte connesse alla registrazione del contratto di vendita. Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto al contribuente la possibilità di conservare tale beneficio fiscale, nonostante l'inutile decorso del termine di legge, purché dimostri l'esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento….Secondo il prevalente indirizzo di legittimità, infatti, la prova dell'esistenza di un impedimento riferito specificamente all'unità immobiliare destinata a diventare casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell'esimente, in quanto espressione adeguata e concludente del frustrato tentativo di realizzare l'onere previsto dalla legge per la conservazione del beneficio (da ultimo, …). Tuttavia, dovendosi per questa via pervenire al superamento di una rigorosa previsione di legge, l'onere probatorio del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell'istituto della forza maggiore (cfr. …)…In particolare, l'interessato deve fornire la prova - quantomeno in via sintomatica e presuntiva - della inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell'insussistenza di ragioni di addebito, doloso o colposo, dell'origine causale del fatto impeditivo a se stesso (v.…) …Di tali principi risulta aver fatto corretta applicazione il giudice d'appello, il quale ha ritenuto non assolto il suddetto onere probatorio in quanto, "perchè si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata". Tali presupposti giustamente non sono stati ravvisati nella "ragione di rimostranza nei confronti di un terzo" (il venditore), specie se si considera che - come risulta proprio dalla perizia tecnica integralmente riportata in ricorso - "nel settembre 2002 il dott. B.V. aveva acquistato dall'impresa … una porzione di fabbricato in fase di ristrutturazione", che al momento dell'acquisto era "al rustico, o meglio costituito solamente dalla struttura", che il B. aveva presentato "un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali", ed infine che, con riguardo all'unico vizio riscontrato - il sottodimensionamento dei solai intermedi - "buona parte dei solai in questione (circa la metà) vengono demoliti e ricostruiti per esigenze architettoniche del nuovo progetto del sig. B."; con ciò non potendosi ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, ferma restando razionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile de quo, avvenuto invero a distanza di quasi quattro anni dalla vendita…”  [Cass. maggio 2015]

-“…Questa Corte è dunque ferma nel ritenere che la previa residenza anagrafica nel comune dove si intende acquistare un immobile costituisce presupposto necessario per il godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa anche con riferimento agli atti soggetti "ratione temporis" alla disciplina di cui al D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118), potendo il suddetto requisito essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto - …-. A tali principi non si è conformata la Commissione centrale, la quale ha invece valorizzato la situazione fattuale esistente al momento del rogito - voltura utenze - non affiancata dalla residenza nel comune ove si trovava l'immobile acquistato. E' appena il caso di sottolineare, per confutare le difese sul punto spiegate dai controricorrenti in memoria, che nemmeno può invocarsi nel caso di specie l'orientamento di questa Corte secondo il quale il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, ancora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - cfr. …-. Ed infatti, nel caso di specie i contribuenti non hanno mai dedotto, nel corso del giudizio, di avere avanzato richiesta di trasferimento della residenza nel comune al momento dell'acquisto dell'immobile, invece adducendo unicamente emergenze fattuali idonee, a loro dire, a dimostrare il previo trasferimento di fatto …” [Cass.  luglio 2015]


-“… in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, in fattispecie relativa a coniugi in regime di comunione di beni dei quali uno solo ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato questa Corte ha affermato che … "In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi della L. 4 maggio 1985, n. 118, art. 2, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. In particolare, è stato precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 cc), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n…), in quanto ciò che conta "non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia (cfr. Cass. ….)". In virtù di tali principi, va, dunque, affermato che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile debba essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso…” [Cass. luglio 2015]


-“…L'eventuale discrepanza tra la realizzazione fattuale dell'intento abitativo e l'assunzione della residenza anagrafica (ne caso deciso: la certificazione anagrafica evidenziava l'esistenza di un ritardo di – soli – 7 giorni nell'assunzione della residenza rispetto al termine di legge, esiguità – del ritardo – che, ad avviso della CTR, “comprovava la buona fede del contribuente” …ndA) non può costituire strumento per l'elusione del termine normativamente previsto, secondo il costante orientamento di legittimità…” [Cass. settembre 2015]


-“…ciò che conta non è già il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l'intenzione - poi concretamente realizzata - di ottenere la nuova residenza anagrafica (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l'inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo. Ciò posto, la vicenda qui in esame integra una ulteriore peculiarità (e cioè la circostanza che il contribuente abbia formulato non una ma due istanze volte ad ottenere il predetto risultato), sicché è solo con riferimento alla seconda (evidentemente ritenuta, implicitamente, sostitutiva e revocativa di quella già in precedenza presentata) che l'Amministrazione ha fatto derivare l'efficacia retroattiva dell'effetto dell'accoglimento, facendo coincidere la data di inizio della nuova residenza con la data di presentazione della seconda e non della prima domanda. Senonché, appare del tutto manifesto che le deduzioni automatiche della amministrazione comunale (circa il significato sostitutivo, alla stregua di una rinuncia della seconda istanza rispetto alla prima) non hanno effetto di costituire pregiudizio a carico della odierna parte ricorrente che - presentando la successiva domanda - non per questo ha inteso rinunciare alla precedente, ben potendo la seconda istanza avere avuto (nella mens del cittadino, spesso disposto a condotte pragmatiche, rivolte alla soluzione di imperscrutabili difficoltà burocratiche) mera finalità sollecitatoria della precedente, come comprova la circostanza che nessuno ha allegato che per il tramite della duplice presentazione di istanze l'odierna parte ricorrente abbia potuto tentare di avvantaggiarsi di qualche risultato non commendevole. E d'altronde, nessuno assume che nella seconda istanza sia stata espressa una chiara manifestazione di revoca della precedente, sicché certamente nulla osta - nella presente sede e per le finalità incidentali che qui rilevano - a far risalire alla primitiva istanza gli effetti retroattivi della positiva conclusione del procedimento, alla luce della chiara manifestazione di disponibilità da parte dell'odierna ricorrente, che detta prima istanza evidenzia, a sottoporsi alla procedura di controllo della già realizzata stabile dimora nell'alloggio oggetto della richiesta di trasferimento della residenza. Del tutto diversa la situazione nella quale invece si troverebbe chi abbia visto respingere una prima domanda volta ad ottenere il trasferimento di residenza, situazione per la quale coerentemente codesta Corte ha evidenziato la necessità che la richiesta di decorrenza antergata alla data della pristina istanza sia supportata dal previo "accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina" (Cass. ..)… “ [Cass. ottobre 2015]

-“…il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. La decisione impugnata, censurabile nella parte in cui ha ritenuto meramente ordinatorio il termine entro il quale procedere al mutamento di residenza, è tuttavia conforme ai suddetti principi laddove ha riconosciuto la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio promossa con accessi del …. Il differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile, conseguente agli ostacoli frapposti dall'occupante all'esecuzione per rilascio- ostacoli superati solo a seguito di ctu medico legale con la quale veniva accertata la inesistenza della causa di intrasportabilità della occupante medesima - va conseguentemente valutato nel computo del termine di cui nota 2 bis cit., termine che, con riferimento all'atto di acquisto del 3/12/2008, non risulta quindi superato all'11/10/2010, data di trasferimento della residenza….” [Cass. dicembre 2015]


-“…La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato in termini generali, pure, da parte dell'acquirente di un intero rustico da ristrutturare, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli sorti nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (cfr …)….La CTR ha accertato la complessità sopravvenuta dei lavori di "rifacimento di un vecchio stabile" (che non può essere equiparato a un appartamento), dovendo, anche nel caso in esame, applicarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore.  Tale valutazione di per se sola non è, tuttavia, sufficiente ad integrare una causa di forza maggiore non costituendo evento non prevedibile ed inevitabile (Cass. …).  Configurano invece tali presupposti la motivazione della CTR che ha rilevato che "i circa quattro mesi impiegati dal Comune per concedere la richiesta autorizzazione sono un lasso di tempo piuttosto lungo e considerata l'entità dei lavori da eseguire ed il ristretto tempo previsto dalla legge (- all'epoca dodici mesi -) per la loro ultimazione al fine di potervi trasferire la residenza, appare giustificato il ritardo con cui essa è avvenuta".  L'efficienza della Pubblica Amministrazione costituisce un evento normale e prevedibile, non potendo certo ritenersi tali, in forza di un principio di civiltà giuridica, l'inefficienza e il ritardo dell'ente pubblico, anche alla luce del principio ormai codificato della ragionevole durata del procedimento amministrativo, mentre l'irragionevole e non motivato ritardo nella concessione della prescritta autorizzazione non rientra nella sfera di disponibilità dell'interessato ed è idoneo a configurare i presupposti di non prevedibilità e inevitabilità del ritardo nel trasferimento della residenza, considerata la complessità della ristrutturazione, purché l'autorizzazione amministrativa, come dimostrato e non contestato nel caso di specie, sia stata tempestivamente richiesta all'Ente Pubblico…” [Cass. dicembre 2015]


-“…L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo … è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile sottoposto a procedura di sfratto il cui titolo esecutivo era già formato al momento dell'acquisto dell'immobile, trattandosi di circostanza già nota all'acquirente al momento del rogito, non rilevando, quale cause di forza maggiore i tempi e le modalità di esecuzione dello sfratto (..) …” [Cass. dicembre 2015]


-“…Il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, sopravvenuto alla stipula dell'atto di acquisto. Nel caso di specie, con valutazione di merito, la CTR ha rilevato che soltanto dopo otto mesi circa dall'atto di acquisto gli interessati hanno chiesto al comune di A. l'autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato acquistato, autorizzazione, peraltro, rilasciata dalla predetto Comune solo a distanza di qualche mese. Il giudice di appello hanno escluso la sussistenza della forza maggiore essendo il ritardo nel trasferimento della residenza imputabile agli stessi ricorrenti e non al protrarsi dei lavori o al ritardo del rilascio delle dovute autorizzazioni. Nel caso di specie la CTR ha escluso ogni ritardo. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e la mancanza di abitabilità non costituisce evento non prevedibile ed inevitabile, tale da impedire la decadenza dalle agevolazioni dell'acquirente di un immobile, ove questi non abbia trasferito la residenza nel perentorio termine di un anno dall'acquisto, termine vigente ratione temporis. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso (…dei contribuenti …ndA) con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità…” [Cass. dicembre 2015]


-“…La Corte ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale "il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare, occorre precisare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione ( art. 143 c.c. ), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta "non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c. , secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. , assegna alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia" (…)…” [Cass. dicembre 2015]

-“…Con l'unico motivo la ricorrente (…Agenzia delle Entrate … ndA) deduce, …, la violazione o falsa applicazione dell'art.1, co.1 della tariffa I, Parte prima, Nota II-bis allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n.131 TU sul registro, laddove, a fronte di fatti pacifici (acquisto dell'immobile il 24 giugno 2009 e trasferimento della residenza il 23 maggio 2011), la Commissione Regionale aveva ritenuto che il termine di diciotto mesi non avesse natura perentoria. La censura è fondata apparendo, all'uopo, sufficiente richiamare il condiviso e consolidato orientamento di questa Corte (…) secondo cui "in tema di imposta di registro, l'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto". La sentenza impugnata, nell'assenza di prospettazione alcuna di causa di forza maggiore, si è discostata da tali principi…” [Cass. gennaio 2016]

“… la difesa erariale- sostiene che l'esistenza di una forza maggiore impeditiva della possibilità di utilizzare l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" sarebbe in ogni caso irrilevante ai fini del rispetto della condizione normativamente prevista per poter godere dell'agevolazione; ciò perché la legge fa riferimento non al trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con il beneficio fiscale, ma al trasferimento della residenza nel comune ove tale immobile è ubicato, cosicché, pur quando l'immobile acquistato con il beneficio fiscale non possa venire occupato entro 18 mesi dall'acquisto, il contribuente potrebbe comunque rispettare la condizione posta dalla legge per il godimento dell'agevolazione, trasferendo la propria residenza in altro immobile del medesimo comune. Tale argomentazione, ancorché non priva di qualche riscontro nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. …), non può essere condivisa.  Ritiene infatti il Collegio, sviluppando i principi affermati dalla Sezione tributaria questa Corte nella sentenza n. …, che, nella vantazione dell'adempimento dell'obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" (richiesta e solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell'atto), non può non tenersi conto (proprio perché si tratta di un obbligo di fare) della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento (caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla imprevedibilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale l'acquisto dell'immobile era funzionale. Tale evento può essere ragionevolmente individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l'immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio fiscale.  Tanto precisato, anche al fine di orientare il giudice del rinvio, deve tuttavia convenirsi con la difesa erariale sull'erroneità della sentenza gravata.  Il giudice territoriale infatti ha ritenuto sufficiente - per integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la inottemperanza del contribuente all'obbligo di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'acquisto - che il contribuente stesso avesse provato documentatamente  "I motivi ostativi al trasferimento della propria residenza". Tale opinione è giuridicamente errata, giacché l'inottemperanza all'onere di prendere la residenza nel comune in cui si è acquistato un immobile con l'agevolazione "prima casa" non è giustificata da generici "motivi ostativi al trasferimento", bensì soltanto da eventi non prevedibili, che sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare entro il termine suddetto nell'immobile acquistato con l'agevolazione (Cass., …). Non è dunque sufficiente la mera circostanza della mancato compimento dei lavori, per ragioni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (in termini, da ultimo, si vedano le sentenze di questa Corte …) ma è necessario che il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi da parte della pubblica amministrazione dipenda da specifiche cause caratterizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall'inevitabilità e dalla imprevedibilità.  Nel caso di specie, pertanto, la sentenza gravata risulta errata perché la Commissione Tributaria Regionale ha omesso qualunque accertamento in ordine alla non imputabilità, alla inevitabilità ed alla imprevedibilità degli impedimenti addotti dal contribuente…” [Cass. gennaio 2016] [CED Cassazione: In materia di Imposta di registro, la causa di forza maggiore che può giustificare l'inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità]

-“…nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l'assenza di colpa da parte dei contribuenti nell'ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell'amministrazione pubblica non potevano incidere elidendolo, sul beneficio prima casa a suo tempo fruito dalle parti contribuenti. In tal modo il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte laddove si è sottolineato che il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell'atto concessorio - cfr. Cass. n. … - ottenuto oltre la scadenza del termine di diciotto mesi. Il giudice di appello ha dunque tenuto conto degli ostacoli nell'adempimento dell'obbligazione posta in capo agli acquirenti caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. …)…” [Cass. gennaio 2016]


-“…il giudice di merito di secondo grado, laddove ha attribuito - richiamando il disposto del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2 alla data di presentazione della domanda di residenza presso il Comune di S., pacificamente avvenuta nel termine di diciotto mesi dalla data di stipula dell'atto - rilievo decisivo, ai fini dell'affermazione della sussistenza del requisito richiesto per escludere il verificarsi della decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa, si è attenuto al costante indirizzo in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Essa, infatti, già anteriormente all'epoca di proposizione del ricorso (cfr. …) aveva avuto modo di affermare in analoghe controversie il principio di diritto secondo cui "in tema d'imposta di registro, ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, ancorchè la relativa pratica non sia conclusa, stante l'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2, che postula la necessaria saldatura tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione nel comune di nuova residenza".  Detto principio è stato costantemente di seguito ribadito (più di recente si vedano in senso conforme …) e ad esso, in questa sede, va data ulteriore continuità, non essendo stati prospettati dall'Amministrazione ricorrente, nell'articolazione dei motivi come innanzi esposti, elementi utili ad indurre un mutamento del consolidato indirizzo interpretativo sopra esposto…” [Cass.  gennaio 2016]


-“…L'intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che, ai sensi della L. n. 1335 del 1995, art. 1, lett. b), compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato in Italia. Ai fini tributari e segnatamente ai fini dell'individuazione della forza maggiore tale circostanza, prevista da una disposizione di legge, non può configurare una causa di forza maggiore che per essere tale deve avere i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità (cfr …), non ravvisabili nella fattispecie. Si ritiene, tuttavia, di aderire al più recente orientamento secondo il quale "il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione ( art. 343 c.c. ), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari" (Cass. n. 14237/2000), in quanto ciò che conto " non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c. , secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. assegna alla famiglia).mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale oggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia" (Cass. …). Si ritiene, quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota all'agevolazione a favore del solo coniuge residente (Cass., …). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati essendosi limitata a rilevare che "che i coniugi...vivono stabilmente, unitamente alla figlia Y.L. in A., nell'immobile di via B. che ha formato oggetto del contratto di compravendita....", senza tuttavia, specificare se la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile e se l'acquisto del bene sia avvenuto o meno in regime di comunione. Tali circostanze dovranno essere accertate, previa cassazione dell'impugnata sentenza, dal giudice del rinvio, che dovrà, esperiti tali accertamenti, adeguarsi al principio di diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini del riconoscimento della agevolazione c.d. "prima casa"…”  [Cass. gennaio 2016]

-“…Questa Corte ha già affermato che pur prevalendo, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, ancora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza (Cass. …).  Quindi il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso (Cass. …).  Il beneficio spetta anche nelle diverse ipotesi in cui il procedimento si è concluso con un diniego, superato a seguito di ricorso gerarchico da provvedimento che accoglie la richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel comune ove si trova l'immobile essendo irrilevante che la data di iscrizione sia successiva al termini di legge per l'acquisizione della residenza, purchè la richiesta di trasferimento sia stata fatta nei predetti termini.  Alla luce della formulazione della del comma 2 bis della nota di cui all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R n. 131 del 1986 nessuna rilevanza può avere "il mancato accoglimento da parte del Comune di una domanda di trasferimento della residenza anteriormente formulata dall'interessato, in assenza dell'accertamento dei vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina, essendo necessaria, ai fini predetti, l'esatta identificazione della decorrenza degli effetti dell'iscrizione anagrafica. (…) Dalla sentenza impugnata emerge che il contribuente ha presentato ben tre domande di residenza, tutte respinte e avendo proposto ricorso gerarchico al Prefetto contro l'ultima istanza, ha ottenuto una pronuncia che ha espressamente fissato il trasferimento della residenza nel 19.6.2006, epoca di omologazione della separazione consensuale, peraltro con una affermazione apodittica in quanto non supportata da alcuna motivazione al riguardo…” [Cass. gennaio 2016]


-In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", qualora il riconoscimento dell'agevolazione all'acquirente sia subordinato alla condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l'immobile nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento costituisce un onere conformativo del potere dell'acquirente, il cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine normativamente previsto, sicché, ai fini del relativo decorso, nessuna rilevanza può essere attribuita ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili alla parte interessata. (Fattispecie relativa al sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell'immobile) (CED Cassazione) [Cass.  febbraio 2016]


-“…la prova dell'esistenza di un impedimento riferito specificamente all'unità immobiliare destinata a diventare casa di abitazione può costituire idonea integrazione dell'esimente perché è espressione adeguata e concludente del frustrato tentativo di realizzare l'onere previsto dalla legge per la conservazione del beneficio (in questo senso si sono pronunciate …). Di quest'ultimo, per solito, l'acquirente si rappresenta l'adempimento proprio con la valorizzazione dell'unità abitativa acquistata, sicché non è agevole (allorquando ab externo subentra una situazione impediente) tramutare —nel breve volgere del tempo residuo rispetto a quello concesso ex lege- le modalità di realizzazione dell'intento. E quindi l'impedimento riferito proprio all'unità abitativa acquistata funge da sintomo di quella vicenda di "forza maggiore" che ha concretamente impedito il trasferimento della residenza nel comune in cui l'immobile è sito, alla stessa stregua di come —sovente- la realtà identifica la porzione di un ente come espressione del tutto.  Ciò posto, però, come la parte qui ricorrente (…Agenzia delle Entrate …) ha rammentato, compete alla medesima parte contribuente (che è onerata della dimostrazione dei presupposti per avvalersi della sospensione del termine normativamente previsto) allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la esistenza e consistenza, in relazione a tutti quei requisiti identificati dalla giurisprudenza come indefettibili elementi dell'istituto della forza maggiore, non solo per la specifica tipologia di onere qui in considerazione ma anche in via generale (in termini, tra le altre, …).  La parte ricorrente si duole, in specie, del fatto che il giudicante nulla abbia concretamente registrato in ordine alla sussistenza dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità e sul punto non può che convenirsi. Il giudicante si è infatti limitato a registrare che i ritardi "sono da imputare a cause non dipendenti dalla volontà degli appellanti" ed a "cause verificatesi dopo l'acquisto della casa" (ed ha perciò correttamente identificato il carattere della non imputabilità dell'evento) ma nulla ha detto e positivamente accertato in ordine agli ulteriori necessari requisiti di cui si è detto. Si tratta di difetto di accertamento dei requisiti necessari di legge che ridonda in vizio di falsa applicazione, come già la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto con pronunce concernenti la stessa materia qui in esame o altre….Per quanto la dianzi trascritta norma di legge […nota II-bis, lett. a), Tariffa, Parte 1, art. 1, d.P.R. 131/1986 … ndA) prescriva (come ha protestato la parte controricorrente) che sia, indefettibilmente e a pena di decadenza, dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di mesi 18, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione —nel contesto dell'atto di acquisto- di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile "a posteriori" a mezzo della dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti, perché con questi ultimi manifestamente confligge. Ed invero, non vi sarebbe ragione per l'acquirente di dichiarare l'intenzione di cui si è detto, se egli già godesse del requisito attuale al momento della stipulazione dell'atto, sicché appare chiaro che la legge ha inteso espressamente imporre la dichiarazione di detta intenzione appunto per escludere -per implicito- la riserva mentale dell'intenzione di avvalersi di requisiti diversi, ed in specie di quello dello svolgimento della "attività" (non meglio specificata e da presumersi riferita al lavoro di qualsivoglia specie) sicuramente difficile da indagare a posteriori, ove si volesse supporre che ne basti la rievocazione a ritroso…” [Cass. febbraio 2016]


-“…Questa Corte ha di recente avuto occasione di esaminare una pressoché identica fattispecie, facilmente rilevando la differenza delle condizioni stabilite dall'art. 1, Nota 2 bis, n. 1, Parte 1, Tabella allegata al d.p.r. n. 131 cit. rispetto a quelle stabilite cui all'art. 1, Nota 2 bis, n. 4, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. che espressamente subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto "prima casa" all'acquisto di un immobile "da adibire a propria abitazione principale".  Previsione, quest'ultima, che letteralmente dispone nel senso che l'acquirente debba risiedere "anagraficamente" nella abitazione acquistata entro l'anno dalla vendita della precedente "prima casa".  La differenza delle condizioni cui la legge subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto "prima casa", perchè in effetti con riferimento al primo acquisto l'art. 1, Nota 2 bis, n. 1, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. prevede soltanto che il contribuente debba dichiarare di "voler stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato", è stata spiegata in modo condivisibile con l'intenzione del legislatore di evitare che l'agevolazione vada a favorire non l'acquisto di un bene primario costituzionalmente così elevato dall'art. 47, comma 2, Cost. e bensì vada a favorire intenzioni speculative che nella concreta fattispecie appaiono peraltro più che evidenti (…)…” [Cass. aprile 2016]

-In materia di Imposta di registro non perde il diritto alle agevolazioni fiscali "prima casa" l'acquirente che non è potuto andare a vivere nell'immobile entro il termine di legge (18 mesi dal rogito) per causa di forza maggiore. Tale causa può essere ragionevolmente individuato anche nella sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, che, gli ha impedito il trasferimento nell'immobile acquistato. Nella specie, il mancato trasferimento di residenza ha trovato causa nell'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, riguardanti tra l'altro la demolizione e il rifacimento della scala condominiale, deliberati da parte dell'assemblea condominiale successivamente all'acquisto (CED Cassazione) [Cass.  aprile 2016]


-“…Già in passato, questa corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi di problema del tutto analogo, affermando il principio per cui, in tema di imposta di registro agevolata per l'acquisto della prima casa, "va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico di residenza" (…). In quell'occasione si stabilì che "la circostanza che il beneficio venga espressamente subordinato alla condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la propria residenza si rivela emblematica e, di per sé, non consente il ricorso ad una interpretazione estensiva della norma, né ad applicazione in via analogica. Ciò, tanto per la chiarezza e l'inequivocità del dato letterale, quanto per la specialità della norma, che, portando deroga all'ordinario regime di tassazione, non consente interpretazioni sottese all'ampliamento della prefigurata casistica"; aggiungendosi inoltre che: "il dato letterale trova conferma e logico riscontro nelle ulteriori disposizioni della norma, laddove sono previsti gli unici due casi in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del dato anagrafico della residenza ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e, segnatamente, quello in cui l'immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove il contribuente svolge la propria attività e quell'altro, trattandosi di soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro;... in cui ha sede l'impresa da cui dipende. E' evidente, invero, che essendo stati espressamente indicati i casi eccettuati in cui, in deroga alla ordinaria previsione, il beneficio può essere riconosciuto sulla base del presupposto fattuale, una interpretazione della norma, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce ad escludere la possibilità di estendere il beneficio di che trattasi ad altre fattispecie non contemplate". A nulla rileva - osservava ancora la corte - che la residenza anagrafica fosse poi stata effettivamente conseguita presso l'immobile acquistato, dal momento che tale conseguimento doveva intervenire, per previsione espressa, alla data dell'acquisto, ovvero nel termine di legge…” [Cass. aprile 2016]


-“…E' vero che, sul piano strettamente letterale, l'art. 1, nota 2 bis, comma 4 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 fa riferimento unicamente al requisito della destinazione del nuovo immobile ad "abitazione principale" dell'acquirente. E tuttavia, si deve ritenere che, per ragioni dl ordine logico e sistematico, tale requisito vada inteso con riguardo, come correttamente ritenuto dalla commissione tributaria regionale, al dato anagrafico, e non meramente fattuale, di residenza….” [Cass. aprile 2016]


-“…Orbene, nel caso di specie, è incontroverso che gli acquirenti si siano limitati ad indicare in atto, quale esclusivo presupposto di agevolazione, l'assunzione del proprio obbligo (rimasto inadempiuto) di trasferimento della residenza nel termine di legge; senza fare menzione alcuna del requisito alternativo del luogo lavorativo (la cui sussistenza e rilevanza sono state sostenute soltanto in pendenza del contenzioso).  Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, in assenza di formale richiesta da parte dei contribuenti, nell'atto di acquisto, dell'agevolazione fiscale in base allo specifico ed autonomo requisito del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, legittimo doveva essere ritenuto l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria - rilevato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica preannunciato nell'atto di acquisto - ha proceduto alla revoca delle agevolazioni provvisoriamente riconosciute…” [Cass. aprile 2016]


-In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", è consentito il mantenimento dell'agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa - sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente - di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni, il quale, tuttavia, non può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione sì da non poter abitare l'immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella "prima casa" ma nel comune in cui essa si trova (CED Cassazione) [Cass.  giugno 2016]




-“…in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (…). Sennonchè la CTR, con valutazione di merito incensurabile in questa sede se non sotto il profilo della illogicità, ha ritenuto che il contribuente non aveva provato che l'immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare poiché neppure risultava quale fosse la composizione del nucleo familiare. Il dedotto motivo concernente il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva assunto la propria la residenza nell'immobile è, poi, privo di decisività, tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell'immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. …), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. L'art. 144 cod.civ. , invero, prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia. Ne deriva che la mera circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile era elemento di per se irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia…”  [Cass.  giugno 2016]


-In tema d'imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi in regime di comunione legale, essendo gli stessi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione; va, tuttavia, accertata l'effettiva destinazione a residenza principale della famiglia e, cioè, la coabitazione dei coniugi nell'immobile, non essendo sufficiente che uno solo di essi abbia trasferito la sua residenza nel relativo comune di ubicazione (CED Cassazione) [Cass. giugno 2016]


-“…è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell'esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell'atto prima della sua sottoposizione a registrazione…la Corte di legittimità ha già condivisibilmente affermato che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (…). Sennonchè la CTR non ha fatto applicazione corretta del citato principio avendo ritenuto che entrambi i coniugi avessero adibito l'immobile a residenza familiare per il sol fatto che il marito aveva trasferito la sua residenza nel comune in cui esso era sito, senza accertare se circostanze di fatto inducessero a ritenere che l'immobile fosse stato realmente adibito a residenza principale della famiglia. Invero ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. …) in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l'art. 144 c.c., prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia…” [Cass. giugno 2016]

-“…i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16 (conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. (Cass. …). Va, dunque, esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto che contrastino con il dato anagrafico, dovendosi escludere la possibilità di estendere il beneficio di che trattasi ad altre fattispecie non contemplate. Né effetti giuridici possono essere ricondotti all'eventuale successivo ottenimento della residenza, trattandosi di presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto. Tale principio di diritto è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto…” [Cass. giugno 2016]



-In tema di agevolazioni "prima casa", ai fini del mantenimento del beneficio, ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione entro il termine di 18 mesi. Pertanto, il contribuente può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata perché l'affittuario tarda a rilasciare l'immobile ai fini del mantenimento del beneficio è sufficiente trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di legge. In materia di Imposta di registro la causa di forza maggiore che può giustificare la inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione ex art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è subordinato alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza, oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il contribuente, peraltro, rilevato che la richiama disposizione è di favore, può vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui la prima casa non possa essere ancora abitata, in quanto ai fini della conservazione del beneficio è sufficiente il trasferimento della residenza nel comune ove la stessa è ubicata. Ne consegue la irrilevanza, in relazione alla revoca del beneficio, dell'allegazione di una causa di forza maggiore che ha impedito al contribuente di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto (CED Cassazione) [Cass.  giugno 2016]


-“…in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia in quanto tale; per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza familiare, non deva la diversa residenza del coniuge di chi abbia acquistato in regime di comunione. In particolare, si è precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma, reciprocamente, alla coabitazione ( art. 143 c.c.); dal che consegue che una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Ciò che conta, in definitiva, non è la residenza dei coniugi singolarmente considerati, quanto quella della famiglia, così come evincibile dall'art. 144 c.c. , secondo cui i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Si tratta di una esplicitazione (da riguardare alla luce della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. , assegna alla famiglia), che riconosce - da una parte - la possibilità che i coniugi abbiano delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, privilegiando però - dall'altra - le esigenze della famiglia, quale nucleo sociale fondamentale e soggetto autonomo rispetto ai coniugi.  In definitiva, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso della prevalenza dell'interesse abitativo della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi; per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra e preminente entità, qual è la comunità familiare.  In virtù dei richiamati principi, deve dunque ritenersi che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile vada riferito alla famiglia in quanto tale, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia effettivamente destinato a residenza familiare.  Su tale premessa, concernente la ratio delle disposizioni di riferimento, non assume pertanto alcun rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dell'immobile acquistato; e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione legale ex art. 177 c.c. , indipendentemente cioè dal fatto che esso sia stato acquistato separatamente da un coniuge soltanto, invece che congiuntamente da entrambi…” [Cass. giugno 2016]



-“…nel caso di specie viene in considerazione il diverso - e dalla giurisprudenza non esaminato - tema dell'obbligo di mantenimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione. Elemento questo non contemplato dalla richiamata norma, in quanto non compreso tra i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per ottenere l'agevolazione «prima casa». Né il mantenimento della residenza per un periodo predeterminato è previsto tra le cause di revoca della predetta agevolazione, che per loro natura sono insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica….Pertanto, una volta che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia verificato (e cioè che l'acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie, la propria residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una espressa previsione normativa circa l'obbligo del suo mantenimento per un periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata altrove (nello stesso o in altro comune) (…nel caso deciso: nello stesso Comune, a distanza di – soli – tre mesi dal precedente trasferimento .. ndA)….A conferma di ciò si rileva che la richiamata norma non richiede più l'effettivo utilizzo abitativo dell'immobile acquistato, ma semplicemente la residenza nello stesso Comune; né vi è decadenza dite agevolazioni fruite in sede di acquisto a causa della concessione in locazione o in comodato ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni in questione…Sulla base della ricostruzione che precede deve pertanto ritenersi che il requisito della residenza, necessario per fruire dell'agevolazione, risulta oggettivamente limitato al momento della sua applicazione, senza che su di esso incida il successivo spostamento da parte dell'acquirente. Il mancato mantenimento della residenza non è infatti incluso fra le espresse cause di revoca e, peraltro, i successivi spostamenti della residenza non pregiudicherebbero le ragioni del fisco. L'acquirente dell'immobile agevolato non potrà invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per altro immobile (per fruire del regime agevolato l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve dichiarare di "... non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo...": Tariffa, Parte Primo, Testo Unico Registro, art. 1, nota il-bis, lettera c). Né potrà rivendere l'immobile agevolato prima dello scadere di cinque anni dall'acquisto…” [Cass.  luglio 2016]


-“…Diversamente dall'assunto dei ricorrenti, la CTR non ha commesso alcuna violazione di legge a proposito dell'applicazione della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, comma 4, Parte 1. Infatti, ha valutato l'eventuale sussistenza della forza maggiore, escludendo che il caso della CIG applicata al contribuente potesse richiamare, in concreto, quell'esimente. E, d'altronde, gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l'ipotesi di forza maggiore, giacchè la CIG era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo…” [Cass. gennaio 2017]



-“… la CTR è incorsa in violazione di legge sia per aver ritenuto che il contribuente aveva facoltà di trasferire la propria residenza nel comune entro tre anni sia per aver ritenuto che la norma successiva più favorevole fosse retroattiva. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Cass. …), in tema di agevolazioni tributarie, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, - a differenza del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, art. 2, - non richiede, per la fruizione delle agevolazioni ivi previste per l'acquisto d'immobili destinati ad uso abitativo, che il bene venga acquistato nel comune di residenza o in quello ove l'acquirente svolge la sua attività lavorativa, ma solo che il contribuente dichiari che intende adibire l'immobile stesso a propria abitazione e che ivi stabilisca la propria residenza entro un anno dall'acquisto. Tale disposizione, non avendo effetto retroattivo né natura interpretativa, non è applicabile agli atti di acquisto posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, i quali, in conformità ai principi generali in materia tributaria, restano pertanto regolati dalla legge vigente al momento della stipulazione dell'atto….” [Cass. febbraio 2017]


-“…il giudice d'appello ha condivisibilmente ravvisato l'esistenza di una ‘`causa di forza maggiore", poiché il contribuente si è reso aggiudicatario all'asta del nuovo immobile in data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011 — quindi ampiamente entro l'anno prescritto dalla legge — ottenendo però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell'anno, ritardo però a lui non imputabile, né (data la sua estensione) prevedibile ….di recente si è data continuità al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale l'analoga fattispecie di decadenza dall'agevolazione "prima casa — per mancato stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto — resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (…)….” [Cass. marzo 2017]


-“…la norma di cui all'art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 , laddove prevede che la decadenza dalle agevolazioni non si verifica se il contribuente riacquista altro immobile da adibire ad abitazione principale, va interpretata nel senso che il contribuente è tenuto a trasferirvi la residenza anagrafica. Dunque il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.  Del resto, qualora si interpretasse la norma citata nel senso di ritenere sufficiente la mera dichiarazione in atto di voler adibire l'immobile ad abitazione principale senza affermare l'obbligatorietà del trasferimento della residenza anagrafica nei tempi necessari per l'espletamento delle pratiche amministrative, si consentirebbe l'elusione della norma agevolativa, dato che anche operazioni di natura meramente speculativa consentirebbero la fruizione delle agevolazioni. Nè si può ritenere che, in considerazione del fatto che la norma non pone espressamente un limite temporale per l'adibizione della casa ad abitazione principale, così come invece previsto per il trasferimento della residenza nel comune ove è sito l'immobile acquistato per primo, sia consentito ad libitum al contribuente di trasferire la residenza nell'immobile perchè ciò significherebbe svuotare la norma di contenuto concreto per l'ostacolo temporale che si frapporrebbe all'azione accertatrice dell'Ufficio…” [Cass. marzo 2017]


-“…per quanto l'art. 1, nota 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell'atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell'esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell'atto prima della sua sottoposizione a registrazione…” [Cass.  marzo 2017]



-In tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 della l. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. (CED Cassazione) [Cass.  marzo 2017]


-“…l'art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui sì trova l'abitazione entro il termine di mesi diciotto dall'acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. …) e la disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi, la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece, per conservare il beneficio, semplicemente trasferire la residenza nel comune dove la stessa è ubicata. La fattispecie all'esame non contempla, dunque, quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro diciotto mesi dall'acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della agibilità dell'immobile al fine di individuare la data cui ancorare la decorrenza del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza…” (nella sentenza cassata, la CTR aveva espresso l’avviso che, nell’ipotesi di acquisto dell'immobile in corso di costruzione, il termine di 18 mesi decorre dal momento in cui era certificata l'ultimazione dei lavori attraverso la richiesta di agibilità) [Cass. marzo 2017]  

-“…l'art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si trovi nel comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di mesi diciotto dall'acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. …) e la disposizione è di favore in quanto permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel comune dove la stessa è ubicata. La fattispecie all'esame non contempla, dunque, quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel comune dl residenza o, in alternativa, che il trasferimento di residenza nel comune avvenga entro diciotto mesi dall'acquisto. Ne deriva che non rileva la circostanza della impossibilità, per causa di forza maggiore, di trasferire la residenza nell'immobile acquistato, posto che, avendo assunto il contribuente l'obbligo di trasferire la residenza nel comune, l'esimente della forza maggiore dovrebbe concretarsi nell'impossibilità di stabilire la residenza nel comune, ad esempio in caso di eventi sismici (cfr. …)…” (nella sentenza cassata, la CTR ravvisava la forza maggiore, che imponeva di ritenere rispettato il termine di 18 mesi, consistente nel fatto che l'immobile era stato oggetto di lavori di ristrutturazione che si erano protratti oltre il termine previsto) [Cass. marzo 2017]


-“…Il primo motivo di ricorso (proposto dall’Agenzia delle Entrate … ndA) denuncia violazione dell'art. 1, nota II bis, tariffa I, d.P.R. 131/1986, per aver il giudice d'appello escluso la decadenza in quanto la contribuente aveva di fatto vissuto nell'immobile ad acquisto agevolato pur senza avervi trasferito la residenza anagrafica entro l'anno. Il primo motivo è fondato; un'ovvia ratio di certezza giuridica postula che qui rilevi la residenza anagrafica, non il dato fattuale (Cass. …); quantomeno, il beneficiario deve aver avanzato tempestiva richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di acquisto (Cass. …); nella specie, la contribuente ammette di aver "dimenticato" di chiedere il trasferimento di residenza dal Comune di origine (C.) a quello di acquisto (Q.), sicché il recupero del beneficio era legittimo e doveroso…” [Cass. giugno 2017]





Rober PANOZZO

(15 febbraio 2018)