Corte di Giustizia UE 6 febbraio 2018, n. C-395/16
Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza
sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE)
n. 1408/71 – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori
distaccati – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11,
paragrafo 1, lettera a) – Certificato E 101 – Forza
probatoria – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento
L’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella
versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del
Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE)
n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e
l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal
regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, qualora
l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati
abbia investito l’istituzione che ha emesso certificati E 101 di una
domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti
nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali
certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento, e l’istituzione
emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della
correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può,
nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto
ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi
ultimi se – sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie
inerenti al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali
persone – constati l’esistenza di una tale frode.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 febbraio 2018
Nella causa C‑359/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie
(Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 7 giugno 2016, pervenuta in
cancelleria il 24 giugno 2016, nel procedimento penale contro
Ömer Altun,
Abubekir Altun,
Sedrettin Maksutogullari,
Yunus Altun,
Absa NV,
M. Sedat BVBA,
Alnur BVBA,
con l’intervento di:
Openbaar Ministerie,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič,
J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas e C. Vajda, presidenti di sezione,
C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal
ed E. Regan (relatore), giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 20 giugno 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per
Ö. Altun, A. Altun, Maksutogullari, Y. Altun nonché per la Absa NV, la M. Sedat BVBA e la Alnur BVBA, da
H. Van Bavel, D. Demuynck, E. Matthys, N. Alkis,
S. Renette, P. Wytinck ed E. Baeyens, advocaten;
– per il
governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di
agenti, assistiti da P. Paepe, advocaat;
– per
l’Irlanda, da A. Joyce e G. Hodge, in qualità di agenti, assistiti da
C. Toland, SC;
– per il
governo francese, da D. Colas e C. David, in qualità di agenti;
– per il
governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós ed E.E. Sebestyén, in
qualità di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, A. Siwek e D. Lutostańska, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da D. Martin e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 9 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14,
punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del
14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997,
L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100,
pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché
dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal
regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a
carico dei sigg. Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari e
Yunus Altun nonché della Absa NV, della M. Sedat BVBA e della Alnur BVBA
in ordine al distacco di lavoratori bulgari in Belgio.
Contesto normativo
Regolamento n. 1408/71
3 Gli
articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71 erano contenuti nel titolo II
dello stesso, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile».
4 L’articolo
13 di tale regolamento così recitava:
«1. Le persone per
cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un
solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale
legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli
articoli da 14 a 17:
a) la persona
che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
5 L’articolo
14 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari applicabili alle
persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», così
disponeva:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2,
lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1) a) La
persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa
impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per
conto della medesima (...) rimane soggetta alla legislazione del primo Stato
membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i
dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona
giunta al termine del suo periodo di distacco;
(...)».
6 Ai
sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento:
«La commissione amministrativa per la sicurezza sociale
dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata “commissione
amministrativa”, istituita presso la Commissione, è composta di un rappresentante
governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da
consiglieri tecnici. (...)».
7 Ai
sensi dell’articolo 81, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la
commissione amministrativa era incaricata di trattare, in particolare, ogni
questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni di
tale regolamento.
8 Il
successivo articolo 84 bis, paragrafo 3, prevedeva quanto segue:
«In caso di difficoltà d’interpretazione o di
applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una
persona cui esso si applica, l’istituzione dello Stato competente o dello Stato
di residenza della persona interessata deve contattare l’istituzione o le
istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una
soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire
la commissione amministrativa».
9 Il
regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal
1° maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
10 L’articolo
13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 è stato
sostituito, in sostanza, dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento n. 883/2004, il quale dispone che «[f]atti salvi gli articoli
da 12 a 16 (...) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in
uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro».
11 L’articolo
14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 è stato sostituito, in
sostanza, dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il
quale dispone che «[l]a persona che esercita un’attività subordinata in uno
Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le
sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto,
in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato
membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i
ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra
persona».
Regolamento n. 574/72
12 Il
titolo III del regolamento n. 574/72, intitolato «Applicazione delle
disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione
applicabile», fissava, segnatamente, le modalità di applicazione degli articoli
13 e 14 del regolamento n. 1408/71.
13 In
particolare, l’articolo 11 del regolamento n. 574/72, riguardante le
formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato, prevedeva, al
paragrafo 1, lettera a), che, nei casi di cui, in particolare, all’articolo 14,
punto 1, del regolamento n. 1408/71, l’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile fosse
tenuta a rilasciare un certificato, denominato «certificato E 101», nel
quale si attestava che il lavoratore subordinato rimaneva soggetto a tale
legislazione e fino a quale data.
14 Il
regolamento n. 574/72 è stato abrogato e sostituito, con effetto a
decorrere dal 1° maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284,
pag. 1).
15 Ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009:
«1. I documenti
rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di
una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento
di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei
documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché
essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono
stati rilasciati.
2. In caso di dubbio
sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le
indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il
documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del
caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che
hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del
paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona
interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o
sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano,
l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia
possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie
di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di
accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla
commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima
che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il
documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca
una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in
cui la questione le è stata sottoposta».
16 L’articolo
19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che ha, in sostanza,
sostituito l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, dispone
che, «[s]u richiesta della persona interessata o del datore di lavoro,
l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a
norma del titolo II del regolamento [n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto
che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e
a quali condizioni». Tale attestazione è fornita mediante un certificato
denominato «certificato A 1».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17 La Sociale Inspectie
(ispettorato sociale, Belgio) ha svolto un’inchiesta sull’impiego del personale
della Absa, società di diritto belga attiva nel settore edilizio in Belgio.
18 Da
tale inchiesta è emerso che, a partire dal 2008, la Absa era praticamente sprovvista
di personale e affidava tutti suoi cantieri in subappalto a imprese bulgare che
distaccavano lavoratori in Belgio. È stato altresì rilevato che l’impiego di
tali lavoratori distaccati non era denunciato all’ente incaricato, in Belgio,
della riscossione dei contributi previdenziali, in quanto i medesimi erano in
possesso di certificati E 101 o A 1 rilasciati dall’istituzione
designata dall’autorità bulgara competente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo
1, del regolamento n. 574/72.
19 Un’inchiesta
giudiziaria promossa in Bulgaria nell’ambito di una rogatoria disposta da un
giudice istruttore belga ha accertato che tali imprese bulgare non esercitavano
alcuna attività significativa in Bulgaria.
20 Sulla
base dei risultati di tale inchiesta, il 12 novembre 2012 l’ispettorato sociale
belga ha presentato all’istituzione designata dall’autorità bulgara competente
una domanda motivata di riesame o di revoca dei certificati E 101 o
A 1 rilasciati ai lavoratori distaccati di cui al procedimento principale.
21 Dalle
osservazioni del governo belga risulta che, il 9 aprile 2013, in seguito a una
lettera di sollecito inviata dall’ispettorato sociale belga, l’istituzione
bulgara competente ha risposto a tale domanda trasmettendo un riepilogo dei
certificati E 101 o A 1 rilasciati, con indicazione del loro periodo
di validità e con la precisazione che le diverse imprese bulgare in questione,
al momento del rilascio dei suddetti certificati, soddisfacevano i requisiti
del distacco dal punto di vista amministrativo. In tale risposta non si teneva
conto, invece, dei fatti constatati e accertati da parte delle autorità belghe.
22 Le
autorità belghe hanno convenuto in giudizio gli imputati nel procedimento
principale, nella loro qualità di datore di lavoro, incaricato o mandatario, in
primo luogo, per aver fatto svolgere o consentito lo svolgimento di attività
lavorativa a cittadini stranieri non ammessi o autorizzati a soggiornare nel
territorio belga per più di tre mesi o a ivi stabilirsi senza permesso di
lavoro; in secondo luogo, per aver omesso, al momento dell’assunzione di tali
lavoratori, di presentare la denuncia richiesta dalla legge presso l’ente
incaricato della riscossione dei contributi previdenziali, e, in terzo luogo,
per aver omesso di iscrivere i suddetti lavoratori al Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (Ufficio nazionale per la previdenza sociale, Belgio).
23 Con
sentenza del 27 giugno 2014, il correctionele rechtbank Limburg, afdeling
Hasselt (Tribunale penale del Limburgo, circondario di Hasselt, Belgio), ha
assolto gli imputati dai capi d’imputazione formulati contro i medesimi
dall’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Belgio), adducendo la motivazione
che «l’impiego dei lavoratori bulgari era completamente coperto dai moduli E 101/A1,
rilasciati regolarmente e legalmente a tale data».
24 Il
pubblico ministero ha interposto appello avverso tale sentenza.
25 Con
sentenza del 10 settembre 2015, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello
di Anversa, Belgio) ha condannato gli imputati nel procedimento principale.
Tale giudice, pur avendo constatato che un certificato E 101 o A 1
era stato effettivamente rilasciato a ciascuno dei lavoratori distaccati di cui
trattasi e che le autorità belghe non avevano esaurito la procedura prevista in
caso di contestazione della validità dei certificati, ha tuttavia ritenuto di
non essere vincolato da tali circostanze, in quanto i suddetti certificati
erano stati ottenuti in modo fraudolento.
26 Il
10 settembre 2015, gli imputati nel procedimento principale hanno presentato
ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
27 Nutrendo
dubbi sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
n. 574/72, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un certificato E 101, rilasciato in forza
dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento [n. 574/72], come applicabile
prima della sua abolizione ad opera dell’articolo 96, paragrafo 1, del
regolamento [n. 987/2009], possa essere annullato o ignorato da un giudice
diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti
al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o
invocato in modo fraudolento».
Sulla questione pregiudiziale
28 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14,
punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 11, paragrafo
1, lettera a), del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati
nel senso che, quando un dipendente di un’impresa stabilita nel territorio di
uno Stato membro è distaccato nel territorio di un altro Stato membro, un
giudice di quest’ultimo Stato membro può ignorare un certificato E 101
rilasciato in forza della seconda disposizione citata, laddove dai fatti
sottoposti al suo giudizio emerga che il suddetto certificato è stato ottenuto
o invocato in modo fraudolento.
29 A
tale riguardo, occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del
regolamento n. 1408/71, delle quali fa parte l’articolo 14 del medesimo,
costituiscono, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un sistema
completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che
si spostano all’interno dell’Unione europea siano soggetti al regime
previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione
cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne
(sentenze del 10 febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 20 e
giurisprudenza ivi citata, e del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże
Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
30 A
tal fine, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71
fissa il principio secondo cui un lavoratore subordinato è soggetto, in materia
di previdenza sociale, alla normativa dello Stato membro in cui lavora
(sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11,
EU:C:2012:606, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
31 Tale
principio è tuttavia formulato «[c]on riserva degli articoli da 14 a 17» del
regolamento n. 1408/71. Infatti, in alcune situazioni particolari,
l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 13,
paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento rischierebbe non già di evitare,
bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di
lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero
ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti
nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (sentenza del 4 ottobre
2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto
31 e giurisprudenza ivi citata). Norme particolari che disciplinano tali
ipotesi sono contenute, segnatamente, nell’articolo 14 del regolamento
n. 1408/71.
32 L’articolo
14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 ha segnatamente lo
scopo di favorire la libera prestazione dei servizi a vantaggio delle imprese
che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da
quello in cui sono stabilite. Tale disposizione mira, infatti, a superare gli
ostacoli che possano impedire la libera circolazione dei lavoratori e a
favorire l’integrazione economica, evitando le complicazioni amministrative, in
particolare per i lavoratori e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 10
febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 28 e giurisprudenza ivi
citata).
33 Per
evitare che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia
costretta a iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa
previdenziale di tale Stato membro, al regime previdenziale di un altro Stato
membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel
tempo, l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71
consente all’impresa di mantenere i propri dipendenti iscritti al regime
previdenziale del primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 10
febbraio 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto 29 e giurisprudenza ivi
citata).
34 L’applicazione
di tale disposizione è tuttavia subordinata al rispetto di due condizioni. La
prima condizione, che concerne il vincolo necessario tra l’impresa che procede
al distacco del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui la
stessa è stabilita e il lavoratore distaccato, richiede il mantenimento di un
legame organico tra tale impresa e tale lavoratore per tutta la durata del
distacco di quest’ultimo. La seconda condizione, che riguarda il rapporto
esistente tra la suddetta impresa e lo Stato membro nel quale essa è stabilita,
richiede che quest’ultima eserciti abitualmente attività significative nel
territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio
2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punto da 21 a 24, 30, 33 e da 40 a 45).
35 In
tale contesto, il certificato E 101 mira, al pari della disciplina di
diritto sostanziale prevista dall’articolo 14, punto 1, lettera a), del
regolamento n. 1408/71, ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori
e la libera prestazione dei servizi (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch
Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
36 In
detto certificato, l’istituzione competente dello Stato membro in cui ha sede
l’impresa nella quale sono impiegati i lavoratori interessati dichiara che
questi restano soggetti al proprio regime previdenziale. In tal modo, per via
del principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti a un unico regime
previdenziale, tale certificato implica necessariamente che il regime
dell’altro Stato membro non può trovare applicazione (v., in tal senso,
sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 21, e
del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 38).
37 Al
riguardo, il principio di leale collaborazione, enunciato all’articolo 4,
paragrafo 3, TUE, impone all’istituzione emittente di procedere a una corretta
valutazione dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla
determinazione della normativa applicabile in materia previdenziale e,
pertanto, di garantire l’esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato
E 101 (sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15,
EU:C:2017:309, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
38 Per
quanto concerne l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoro
viene svolto, dagli obblighi di collaborazione che discendono dall’articolo 4,
paragrafo 3, TUE si evince altresì che gli stessi non verrebbero
rispettati – e gli obiettivi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del
regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento n. 574/72 verrebbero disattesi – qualora l’istituzione di
detto Stato membro si ritenesse non vincolata dalle indicazioni contenute nel
certificato E 101 e assoggettasse ugualmente tali lavoratori al regime
previdenziale di tale Stato membro (v., per analogia, sentenze del 30 marzo
2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 39, e del 27 aprile 2017,
A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 40).
39 Di
conseguenza, il certificato E 101, creando una presunzione di regolarità
dell’iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato
membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora, è vincolante, in
linea di principio, per l’istituzione competente dello Stato membro in cui tale
lavoratore svolge l’attività lavorativa (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile
2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 41 e giurisprudenza
ivi citata).
40 Il
principio di leale collaborazione, infatti, presuppone anche quello di fiducia
reciproca.
41 Pertanto,
fintantoché il certificato E 101 non venga revocato o invalidato,
l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga
attività lavorativa deve tener conto del fatto che quest’ultimo è già soggetto
alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso
cui questi lavora e tale istituzione non può, di conseguenza, assoggettare il
lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (sentenza del 27
aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 43 e
giurisprudenza ivi citata).
42 Occorre
tuttavia ricordare che dal principio di leale collaborazione deriva che
qualsiasi istituzione di uno Stato membro deve procedere a una corretta
valutazione dell’applicazione del proprio regime previdenziale. Da tale principio
risulta altresì che le istituzioni degli altri Stati membri hanno il diritto di
attendersi che l’istituzione dello Stato membro interessato si conformi a tale
obbligo (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14,
EU:C:2016:135, punto 37).
43 Di
conseguenza, all’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il
certificato E 101 incombe l’obbligo di riconsiderare la correttezza di
tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato stesso qualora
l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga
un’attività lavorativa manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che
sono alla base di detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso
contenute, in particolare perché non corrispondenti ai requisiti di cui
all’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (v., in
tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15,
EU:C:2017:309, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
44 In
forza dell’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71,
nell’eventualità in cui le istituzioni interessate non pervengano a un accordo,
in particolare sulla valutazione dei fatti relativi a una situazione specifica
e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest’ultima rientri nelle
previsioni dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento,
esse hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa
di cui all’articolo 80 del medesimo (v., per analogia, sentenza del 27 aprile
2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 45 e giurisprudenza
ivi citata).
45 Ove
quest’ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni delle istituzioni
competenti in merito alla legislazione applicabile al caso di specie, lo Stato
membro nel cui territorio il lavoratore interessato svolge un’attività
lavorativa ha quanto meno facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi
giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione
emittente, di promuovere un procedimento per inadempimento, ai sensi
dell’articolo 259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare,
nell’ambito di un tale ricorso, la questione della normativa applicabile a
detto lavoratore e, di conseguenza, l’esattezza delle indicazioni figuranti nel
certificato E 101 (sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15,
EU:C:2017:309, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
46 Pertanto,
in caso di errore, anche manifesto, di valutazione in merito alle condizioni di
applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, e quand’anche
risultasse che le condizioni di svolgimento dell’attività dei lavoratori
interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione
materiae della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 è
stato rilasciato, la procedura da seguire per risolvere le eventuali
controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la
validità o l’esattezza di un certificato E 101 dev’essere rispettata (v.,
in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15,
EU:C:2017:309, punti 52 e 53).
47 Il
regolamento n. 987/2009, attualmente in vigore, ha codificato la
giurisprudenza della Corte, riconoscendo il carattere vincolante del
certificato E 101 e la competenza esclusiva dell’istituzione emittente
riguardo alla valutazione della validità di tale certificato, e riprendendo
esplicitamente detta procedura in quanto strumento per risolvere le
controversie vertenti sia sull’esattezza dei documenti rilasciati dall’istituzione
competente di uno Stato membro sia sulla determinazione della legislazione
applicabile al lavoratore interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile
2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 59).
48 Conformemente
a una giurisprudenza costante della Corte, simili considerazioni non devono
tuttavia consentire ai soggetti dell’ordinamento di avvalersi fraudolentemente
o abusivamente delle norme dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio
1996, Paletta, C‑206/94, EU:C:1996:182, punto 24; del 21 febbraio 2006, Halifax
e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 68; del 12 settembre 2006, Cadbury
Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, EU:C:2006:544, punto 35,
nonché del 28 luglio 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 37).
49 Il
principio di divieto della frode e dell’abuso di diritto, espresso da tale
giurisprudenza, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che i
soggetti dell’ordinamento sono tenuti a rispettare. L’applicazione della normativa
dell’Unione non può, infatti, essere estesa sino a comprendere le operazioni
effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei
vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5
luglio 2007, Kofoed, C‑321/05, EU:C:2007:408, punto 38, e del 22 novembre 2017,
Cussens e a., C‑251/16, EU:C:2017:881, punto 27).
50 In
particolare, la constatazione di una frode si basa su un insieme di indizi
concordanti da cui risulti la sussistenza sia di un elemento oggettivo sia di
un elemento soggettivo.
51 In
tal senso, da un lato, l’elemento oggettivo consiste nel fatto che le
condizioni richieste per ottenere e invocare un certificato E 101,
previste al titolo II del regolamento n. 1408/71 e ricordate al punto 34
della presente sentenza, non siano soddisfatte.
52 Dall’altro,
l’elemento soggettivo corrisponde all’intenzione degli interessati di aggirare
o eludere le condizioni di rilascio del certificato in parola, per ottenerne il
relativo vantaggio.
53 L’acquisizione
fraudolenta di un certificato E 101 può quindi derivare da un’azione
volontaria, quale la presentazione fallace della situazione reale del
lavoratore distaccato o dell’impresa che distacca tale lavoratore, oppure da un’omissione
volontaria, quale la dissimulazione dell’esistenza di un’informazione
rilevante, con l’intento di eludere le condizioni di applicazione dell’articolo
14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71.
54 Premesso
ciò, qualora, nell’ambito del dialogo previsto all’articolo 84 bis,
paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, l’istituzione dello Stato membro
nel quale alcuni lavoratori sono stati distaccati comunichi all’istituzione che
ha emesso i certificati E 101 elementi concreti che suggeriscono che tali
certificati siano stati ottenuti in modo fraudolento, spetta alla seconda
istituzione, in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla
scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati
e, eventualmente, revocarli, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al
punto 43 della presente sentenza.
55 Se
quest’ultima istituzione non procede a un simile riesame entro un termine
ragionevole, i suddetti elementi devono poter essere invocati nell’ambito di un
procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro nel quale i
lavoratori sono stati distaccati ignori i certificati di cui trattasi.
56 Le
persone cui si addebita, nell’ambito di un tale procedimento, di aver fatto
ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati ottenuti in modo
fraudolento devono tuttavia essere messe in condizione di confutare gli
elementi sui quali si fonda tale procedimento, in osservanza delle garanzie
derivanti dal diritto a un equo processo, prima che il giudice nazionale
decida, se del caso, di ignorare tali certificati e si pronunci sulla
responsabilità di dette persone in forza del diritto nazionale applicabile.
57 Nel
caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio si evince che
dall’inchiesta svolta dall’ispettorato sociale belga in Bulgaria è emerso che
le imprese bulgare che hanno distaccato i lavoratori di cui al procedimento
principale non esercitavano alcuna attività significativa in Bulgaria.
58 Dalle
indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge altresì che i certificati di
cui trattasi nel procedimento principale sono stati ottenuti in modo
fraudolento, attraverso una presentazione dei fatti non corrispondente alla
realtà, allo scopo di eludere le condizioni alle quali la normativa dell’Unione
subordina il distacco dei lavoratori.
59 Inoltre,
com’è stato rilevato al punto 21 della presente sentenza, dalle osservazioni
del governo belga risulta che l’istituzione bulgara competente, investita di
una domanda di riesame e di revoca dei certificati in esame nel procedimento
principale, alla luce dei risultati dell’inchiesta di cui al punto 57 della
presente sentenza, non ha tenuto conto di questi ultimi ai fini di un riesame
della correttezza del rilascio di tali certificati, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare sulla scorta dei fatti constatati nell’ambito del
procedimento giudiziario.
60 In
un caso come quello di cui al procedimento principale, il giudice nazionale può
ignorare i certificati E 101 in questione e spetta al medesimo accertare
se le persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati
servendosi di certificati ottenuti in modo fraudolento possano essere
considerate responsabili in base al diritto nazionale applicabile.
61 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione posta dichiarando che l’articolo 14, punto 1, lettera a), del
regolamento n. 1408/71 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che, qualora
l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati
abbia investito l’istituzione che ha emesso certificati E 101 di una
domanda di riesame e di revoca degli stessi sulla scorta di elementi raccolti
nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali
certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e l’istituzione
emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della
correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può,
nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto
ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi
ultimi se, sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti
al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali persone,
constati l’esistenza di una tale frode.
Sulle spese
62 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 14, punto 1, lettera a), del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal
regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e
aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso
che, qualora l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati
distaccati abbia investito l’istituzione che ha emesso certificati E 101
di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi
raccolti nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali
certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento, e l’istituzione
emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della
correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può,
nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto
ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi
ultimi se – sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie
inerenti al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali
persone – constati l’esistenza di una tale frode.
Dal sito http://curia.europa.eu