martedì 31 marzo 2020


Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 31 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.
In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.
Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.
Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

lunedì 30 marzo 2020




 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 (in G.U. 30 marzo 2020, n. 85), Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26  marzo  2020  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  supportare  i   comuni   interessati
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19,  mediante  un  primo
incremento del fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a  titolo  di
contributo  a  rimborso  della  spesa  sostenuta,  e'  predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente  in
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro  capite
di ciascun comune e il valore medio nazionale; 
  Sentita l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI); 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Risorse da destinare a misure urgenti 
                     di solidarieta' alimentare 
 
  1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno,
entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione  nelle  more
del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo,  il
pagamento di un importo pari  ad  euro  400.000.000,00  di  cui  euro
386.945.839,14 in favore  dei  comuni  appartenenti  alle  regioni  a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed
euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  con
imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno da contabilizzare nei  bilanci  degli  enti  a
titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare. 
  2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni  di  cui  all'art.
161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  non  si
applicano alle spettanze per l'anno 2020. 
  3. In caso di esercizio  provvisorio,  al  fine  di  utilizzare  le
risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con
delibera di giunta. 
                               Art. 2 
 
 
             Riparto risorse per solidarieta' alimentare 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite  ai  comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza  individuati  secondo  i
seguenti criteri : 
    a) una quota pari al 80% del totale,  per  complessivi  euro  320
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); 
    b) una quota pari  al  restante  20%,  per  complessivi  euro  80
milioni e' ripartita in base alla distanza tra il valore del  reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal  Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di  tenere
conto del piu' lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  viene  raddoppiato  il
contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.  La  quota  di  cui  al
punto a) relativa ai comuni con  popolazione  maggiore  di  centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. Le risorse spettanti  ai  comuni  delle  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono assegnate alle predette  autonomie  che  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  comuni  ricadenti  nel  proprio
territorio. 
  3. I comuni possono destinare alle misure urgenti  di  solidarieta'
alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A  tal
fine e' autorizzata l'apertura di  appositi  conti  correnti  bancari
presso il proprio  tesoriere  o  conti  correnti  postali  onde  fare
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18. 
  4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del  presente  articolo,
nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18,  ciascun  comune  e'  autorizzato  all'acquisizione,  in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a)  di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l'acquisto   di   generi
alimentari presso  gli  esercizi  commerciali  contenuti  nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
    b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'. 
  5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di  cui
al  comma  4,  possono  avvalersi  degli  enti  del  Terzo   settore.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e  nella  distribuzione
dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi  con  gli  enti
attivi nella  distribuzione  alimentare  realizzate  nell'ambito  del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  rende  disponibile
l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo.
Per le attivita' connesse  alla  distribuzione  alimentare  non  sono
disposte restrizioni agli spostamenti del personale  degli  enti  del
Terzo settore e dei volontari coinvolti. 
  6. L'ufficio dei servizi sociali di  ciascun  comune  individua  la
platea dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  tra  i  nuclei
familiari   piu'   esposti   agli   effetti    economici    derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti  ed  essenziali
con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico. 
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Regioni a Statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 
                                                           Allegato 1 
 
      Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti 
             di solidarieta' alimentare (valori in euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
      Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti 
         di solidarieta' alimentare (valori in euro) Regioni 
      Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 




domenica 29 marzo 2020


Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 27 marzo 2020, n. 15350/117(2),  Misure di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Si fa seguito alle precedenti circolari sul tema per precisare che - alla luce delle disposizioni introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 (come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020), coordinate con le previsioni di cui al d.P.C.M.  11 marzo 2020, e in esito al confronto intervenuto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita , nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale "è sempre consentita / 'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci , tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".

Nei mercati , sia all'aperto sia coperti , può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari , nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo.
Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento , resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL


Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 26 marzo 2020, n. 15350/117(2),  Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".  Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020.


La straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condotto all'adozione del decreto legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020.
Il provvedimento in parola rimodula e precisa le misure già contemplate dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13)1 regolamentandone le modalità di adozione
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.
Con l'art. 1, comma 1, del decreto legge si introduce la possibilità di adottare, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza - dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fissato al 31 luglio 2020 - una o più delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo, eventualmente modulandone l' applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.
La puntuale elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ripropone l'ampia articolazione di misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'attuale situazione epidemiologica, suscettibili di incidere sulle libertà di circolazione, di riunione, di culto, di impresa.
Un rilevante elemento di novità, sul quale si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., è contenuto nell'art. 1, comma 3, del decreto, che prevede, per la durata dell'emergenza, il potere del Prefetto di imporre lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.
L'ampia formulazione della previsione normativa affida al prudente apprezzamento delle SS.LL. la valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari all'esercizio del potere in parola, che riveste, come è evidente, carattere di straordinarietà e della cui eventuale attivazione si chiede di voler comunque informare preventivamente questo Gabinetto.
Si evidenzia, infatti, in proposito, come le SS.LL siano chiamate a svolgere una delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva ed info1male consultazione delle parti sociali interessate.
L'art. 2 del decreto-legge conferma la previsione che le misure di contenimento sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, allorché riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
La norma introduce, peraltro, la possibilità che tali decreti siano adottati su proposta dei presidenti delle regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentiti i Ministri sopra citati, a seconda che le misure riguardino una o alcune specifiche regioni ovvero l' intero territorio nazionale.
E' stato inoltre previsto uno specifico richiamo, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità in sede di adozione dei decreti attuativi, al Comitato tecnico-scientifico, istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
Il decreto fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati in attuazione del citato decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e confenna la vigenza, fino al 3 aprile 2020, delle misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento. Le ulteriori misure, adottate con provvedimenti statali ovvero con ordinanze regionali o sindacali, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Con l' art. 3 si è inteso delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell' emergenza in atto.
E' previsto, in primo luogo, che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solan1ente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati.
In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale.
Si segnala, inoltre, il secondo comma dell'articolo in parola il quale precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato ai sensi dell'art. 5, comma I, lettera b), del decretolegge in esame.
Nel confermare le indicazioni già fornite con circolare del 2 marzo scorso in tema di provvedimenti adottati dai Sindaci ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L., le SS.LL., con riferimento alle ordinanze regionali, nell' esercizio delle funzioni di monitoraggio attribuite dalle vigenti disposizioni e nel rispetto del principio di leale collaborazione, avranno cura di far rilevare, per il tramite del Prefetto capoluogo di regione e d'intesa con questo Gabinetto, le problematiche applicative che dovessero discendere dall'adozione di provvedimenti non coerenti con le previsioni statali.
Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l' art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.
Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.
L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1, 2, e 2.1 dell' art, 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.
Se l'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge.
Tale norma stabilisce, infatti, che, all'atto dell' accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.
In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all' art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3, invece, sono
irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.
tal senso una specifica
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dalle SS.LL. dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario" , IBAN IT 12 A 0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma).
La n01ma prevede, altresì, la sospensione dei termini per i relativi procedimenti stabilita dall' art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più specificamente per la parte che qui interessa, dal primo comma di quell' articolo.
Si richiama inoltre l' attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell' affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le nonne che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.
In proposito, si evidenzia che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1O1 ed in particolare quella di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, concernente la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell' autorità giudiziaria all' autorità amministrativa competente.
Le SS.LL. vorranno pertanto assumere i necessari contatti con i locali Uffici Giudiziari per concordare tempi e modalità di trasmissione. dei relativi atti, esplorando la possibilità di regolarne il flusso in modo da non gravare eccessivamente, nell'attuale contesto emergenziale, sull'organizzazione di codesti Uffici, al fine di consentire l'osservanza dei te1mini di legge per la notifica agli interessati delle violazioni amministrative.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, il decreto legge rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell' Interno, l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate al cui personale, impiegato nell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legge, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento prefettizio.
Appare evidente come la disposizione in esame s'inquadri nel generale contesto delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3 della legge 1 aprile 1981 n.121).
********
Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi dell'art.l , lett. a) dello stesso decreto.
II provvedimento aggiorna l' elenco dei codici ATECO, integrando, da un lato, le filiere già previste nell'allegato 1 al decreto e, dall'altro sospendendo le attività non ritenute essenziali.
Al riguardo, si segnala la disposizione dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale che fissa al 28 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese, tra quelle individuate dall'aggioman1ento, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.

sabato 28 marzo 2020


Nota Ministero dell’Interno – Dip. libertà civili e immigrazione 27 marzo 2020, n. 3617, Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto.

Con riferimento ai quesiti indicati in oggetto , si forniscono i chiarimenti richiesti .

Le misure disposte per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di movimento, e vanno a determinare importanti ricadute in una molteplicità di settori, dalla mobilità, al lavoro, alle attività produttive, interessando anche l'esercizio delle attività di culto.

Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese .

È evidente quindi che l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi: l'accesso , conformemente alla normativa vigente , deve essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone.

Al riguardo, sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ,è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso , di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia , possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.

Quanto alle celebrazioni liturgiche, le norme stesse - alla luce della esclusiva ratio di tutela della salute pubblica per cui sono emanate - sono da intendersi nel senso che le celebrazioni medesime non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio.

Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l' officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si tratta di  attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio che possano giustificare un intervento normativo di natura limitativa.

Le considerazioni fin qui esposte inducono a ritenere che il numero dei partecipanti ai riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti , al diacono, al lettore, ali' organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione .

Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l'esibizione dell'autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell' epidemia da Covid-19. Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego , e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione, ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze lavo rative": la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale.

Ove dunque il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni - e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti - esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall'emanazione delle norme in materia di contenimento dell'attuale diffusione epidemica di Covid-19.

giovedì 26 marzo 2020



Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2000 (G.U. 26 marzo 2000, n. 80), Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020, che  individua  le  attivita'  del  commercio  al
dettaglio non sospese nonche' le prescrizioni in materia di attivita'
dei servizi di ristorazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020,  che  individua  le  attivita'  produttive  e  del
commercio al dettaglio non sospese; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi del
quale  l'elenco  dei  codici  di  cui  all'allegato  1  puo'   essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la «Classificazione delle attivita' economiche  ateco  2007»,
adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e consultabile
all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888; 
  Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei  codici  ATECO
in modo da consentire, da un  lato,  la  maggior  integrazione  delle
filiere gia' interessate dall'allegato 1 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22  marzo  2020  e,  dall'altro  lato,  la
sospensione delle attivita' non ritenute essenziali; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 
 
  1. L'elenco dei codici  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020,  e'  sostituito
dall'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Per le attivita' di seguito elencate si  applicano  le  seguenti
ulteriori prescrizioni: 
    a) le «Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»
(codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate
in relazione alle attivita' di cui agli Allegati 1 e  2  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11  marzo  2020  e  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; 
    b) le «Attivita' dei call center» (codice  ATECO  82.20.00)  sono
consentite limitatamente alla attivita' di «call  center  in  entrata
(inbound),  che  rispondono  alle  chiamate  degli   utenti   tramite
operatori, tramite distribuzione automatica delle  chiamate,  tramite
integrazione computer-telefono, sistemi  interattivi  di  risposta  a
voce  o  sistemi  simili  in  grado  di  ricevere   ordini,   fornire
informazioni sui prodotti, trattare con i clienti  per  assistenza  o
reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in  relazione
alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come
modificato dal presente decreto ministeriale; 
    c) le «Attivita'  e  altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese»
(codice ATECO 82.99.99) sono consentite  limitatamente  all'attivita'
relativa alle consegne a domicilio di prodotti. 
  3. In conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020,  le
imprese le cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del  presente
decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro  il
28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 
                               Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 26 marzo 2020. 
    Roma, 25 marzo 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 161 
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 



mercoledì 25 marzo 2020


Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. libertà civili e immigrazione 24 marzo 2020, n. 3511,  Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrati vi.




Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".

L'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.



1. Sportelli Unici per l'Immigrazione


Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:

- rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
 conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011 n.179. In particolare sono sospesi i termini relativi:

• allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.P .R.179/2011;
• all’ avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai sensi del comma 1 dell' art.6 del d.P .R. 179/2011.

Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 201 O per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.

Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.

Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle Questure.



2. Cittadinanza


In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 1 O bis della legge 91/92, agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94. Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 25 3 7 della competente Direzione centrale in data 1 O marzo 2020. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.

L'inevitabile rallentamento dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero alle esigenze motivate degli interessati.

La competente Direzione centrale provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che versano in particolare situazione di emergenza.

Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.

Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 3 1 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.


3. Ulteriori procedimenti amministrativi


Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:

- ai procedimenti per l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 1 7 del d.P.R. 572/93 e al d.P.C.M. n. 58/2013 e a quelli endoprocedimentali collegati;

- ai procedimenti per l'erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo, compresa la concessione dell'onorificenza di vittima del terrorismo, e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407 /1998, al d.P.R. n. 510/1999, alle leggi n. 206/2004, n. 222/2007, n. 244/2007 e ogni altra disposizione in materia. In particolare, restano sospesi i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici, per la definizione dei procedimenti amministrativi, anche in itinere, e ogni altro termine riguardante subprocedimenti connessi ai procedimenti principali, previsto dalle citate norme e dal già richiamato dPCM 58/2013;

- al termine previsto dall'art. 75 del d.P.R. 309/90, relativo ai colloqui da effettuarsi presso i Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) delle Prefetture, di cui è stata già disposta la sospensione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 1 O marzo 2020;

- ai termini dei procedimenti, per il recupero degli alimenti all'estero, a favore dei figli di genitori di nazionalità diversa, ai sensi della Convenzione di N.Y. del 20.6.1956 e del d.P.C.M. 58/2013;

- ai termini previsti per la trasmissione dei propri bilanci da parte degli Enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED, a cui è già stata fornita debita informazione;

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti ecclesiastici ai sensi della 1. n. 222/85, nonché del relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 33/87);

- ai procedimenti relativi alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Fabbricerie (art. 35, D.P.R. 13.02.1987);

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti di culto diversi dal cattolico (art. 2, I. 24.06.1929, n. 1159, e art. 1 O, r.d. 28.02.1930, n. 289);

- ai procedimenti di approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico (art. 3, 1. 24.06.1929, n. 1159, e art. 20, r.d. 28.02.1930, n. 289).