mercoledì 19 agosto 2020

 

 

 

Ordinanza del Capo del  Dipartimento della Protezione Civile 17 agosto 2020, n. 693 (G.U. 18 agosto 2020, n. 205), Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

 

                     

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n.  680
dell'11  giugno  2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare l'OCDPC n. 660 che «al fine di assicurare  un
sostegno economico ai familiari delle persone direttamente  impegnate
per fronteggiare l'emergenza in rassegna  e  decedute  nell'esercizio
della propria funzione ed  attivita'  a  causa  del  coronavirus,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere
risorse  finanziare  derivanti  da  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su  apposito  conto
corrente bancario,  aperto  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 18
del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro  per  l'anno  2020  destinato  all'adozione  di  iniziative   di
solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti  le  professioni
sanitarie e  operatori  socio-sanitari,  impegnati  nelle  azioni  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
che durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri  il  31  gennaio  2020  abbiano  contratto,  in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una  patologia  alla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto  diretto  o  «come  concausa»  del
contagio da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni  attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Vista la disponibilita'  di  privati  ad  effettuare  donazioni  da
destinare  al  sostegno  economico  dei   familiari   delle   persone
direttamente impegnate  per  fronteggiare  l'emergenza  in  parola  e
decedute nell'esercizio della propria funzione ed attivita'; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  armonizzare  le   previsioni   delle
disposizioni  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020  con  quelle  di
cui all'art. 22-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Ravvisata la necessita' di individuare  le  modalita'  di  gestione
delle predette risorse, nonche' le modalita'  di  individuazione  dei
beneficiari e di erogazione delle somme; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020 
  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n.  660  del  5  aprile  2020,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Al fine di assicurare  un  sostegno  economico  in  favore  dei
familiari  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata, una patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per
effetto diretto o  «come  concausa»  del  contagio  da  COVID-19,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere
risorse  finanziare  derivanti  da  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su  apposito  conto
corrente bancario,  aperto  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.» 
                               Art. 2 
 
            Criteri per l'individuazione dei beneficiari 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla formazione
del reddito, e' corrisposto  in  forma  di  sussidio  una  tantum  ai
soggetti di seguito indicati: 
    al coniuge superstite o al convivente di fatto; 
    in mancanza dei  soggetti  di  cui  sopra,  ai  figli  legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno  di
eta'; fino al 21° anno di eta' se studenti di scuola media  superiore
o professionale; fino al 26° anno d'eta' se studenti universitari; in
caso di maggiorenni inabili finche' dura l'inabilita'; 
    in mancanza di coniugi, di convivente  di  fatto  o  figli  detto
sussidio spetta ai genitori naturali  o  adottivi  se  a  carico  del
deceduto; 
    in mancanza di coniugi,  di  convivente  di  fatto  o  figli,  di
genitori naturali o adottivi detto  sussidio  spetta  ai  fratelli  e
sorelle se a carico o conviventi con il deceduto. 
  2. Il beneficio di cui  al  presente  articolo  e'  corrisposto  in
ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare,  e
fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite  di
euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita'  superstite,  il
contributo medesimo e' stabilito nel limite di euro  25.000.  Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'  superiore  a  65
anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale  di
invalidita' non inferiore al 67%, il sussidio  e'  aumentato  di  eur
5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre  il  limite
massimo di euro 55.000 previsti. 
  3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero  l'importo
di cui al comma 2 e' incrementato di una somma equivalente alle spese
mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro  5.000
se non rimborsate dalle assicurazioni. 
                               Art. 3 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. A partire  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza,  i
soggetti  di  cui  all'art.  2  presentano  apposita   domanda   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile con cui chiedono di  accedere  al  beneficio,  attestando,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    il grado di parentela con il soggetto deceduto; 
    le generalita' del richiedente; 
    la presenza di eventuali soggetti che, ai  sensi  del  precedente
art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del  contributo  ivi
prevista; 
    la residenza; 
    l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente  ordinanza  per
l'ottenimento del beneficio; 
    di non aver ricevuto altri  benefici  pubblici  per  la  medesima
finalita' o, in  caso  contrario,  l'ammontare  di  tali  contributi,
restando inteso che in tal caso il  richiedente  avra'  diritto  solo
alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla  presente
ordinanza e gli altri benefici  pubblici  ricevuti  per  la  medesima
finalita'; 
    l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove  i
soggetti richiedenti possono richiedere  informazioni  o  chiarimenti
rispetto al contenuto della domanda. 
  2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente  ordinanza  sono
disposte nel limite  delle  risorse  finanziarie  ricevute  ai  sensi
dell'art. 1. 
  3. Qualora, alla scadenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque
all'esito dell'erogazione dei benefici di cui all'art.  2,  residuino
risorse sul conto corrente bancario di cui al comma  1  dell'art.  1,
coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di  cui  alla  presente
ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro  tre  mesi
dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale  fatto  ne  e'  data
notizia tramite avviso  pubblicato  sul  sito  internet  del  Governo
italiano. 
  4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da  una  commissione
composta da cinque membri di cui tre designati dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento  della
protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in
rappresentanza  dei  soggetti  che  hanno  effettuato  donazioni   da
destinare  al  sostegno  economico  dei   familiari   delle   persone
direttamente impegnate  per  fronteggiare  l'emergenza  in  parola  e
decedute nell'esercizio della propria funzione ed attivita'. 
  5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'esame  delle
domande di cui al comma 1, provvede a redigere l'elenco dei  soggetti
beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che
trasmette al Dipartimento della protezione civile. 
  6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4  non  sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, si provvede a  valere
sulle risorse finanziarie confluite sul Conto corrente  intestato  al
Dipartimento della protezione civile n. 66432 aperto presso la  Banca
Intesa Sanpaolo e derivanti  dalle  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante. 
  2. Le somme  derivanti  dalla  raccolta  di  cui  all'art.  1  sono
riversate in apposito capitolo del centro di  responsabilita'  n.  13
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai
fini della successiva erogazione in favore dei beneficiari. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 agosto 2020 

 

 

 

martedì 18 agosto 2020

 

Circolare del Ministero dell’Interno 12 agosto 2020, Emergenza epidemiologica da covid-19. Protocollo con la Conferenza episcopale italiana. Celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli. Quesiti posti dalla Conferenza episcopale italiana

 

 

 

 

Con nota del 29 giugno u.s., la Conferenza episcopale italiana ha rappresentato alcune specifiche ulteriori esigenze in ordine alla “urgenza di ritornare all’esercizio della prassi pastorale”, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti dello svolgimento delle celebrazioni religiose con il popolo

E’ stato in proposito formulato uno specifico quesito “concerne la possibilità per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa” di “partecipare alle celebrazioni, evitando tra loro il criterio del distanziamento”.

Inoltre è stata rappresentata “l’urgenza di tornare ad ammettere la figura dei cantori”, chiedendo eventualmente “a quali condizioni sia proponibile” questa ipotesi e con quali misure di precauzione.

A seguito della richiesta pervenuta dalla CEI, questo Dipartimento, con nota inviata nella stessa data del 29 giugno u.s., ha quindi sottoposto all’attenzione del CTS i quesiti sopra citati.

Nella riunione del 10 agosto 2020, il Comitato ha preso in esame la questione e nello stralcio del verbale n. 100 viene rappresentato quanto segue.

“In riferimento ai quesiti provenienti dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione nei quali si richiedono osservazioni circa l’impiego di cori e cantori durante le funzioni religiose o in occasione di eventi di natura religiosa, il CTS segnala che, sulla base degli attuali indici epidemiologici, è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri.

Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”.

Ciò premesso, si confida della sensibilità delle SS.VV. in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni che il Comitato ha indicato.