Circolare Ministero dell’Interno
(F.L.) 30 aprile 2014, n. 7, Competenze
dovute ai componenti dei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014.
mercoledì 30 aprile 2014
Normativa sull’ingresso ed il soggiorno del cittadino
dell’Unione al vaglio [mancato (per manifesta inammisssibilità)] della Corte
costituzionale
Corte cost. 8 aprile 2014, n. 84 (ord.)
OMISSIS
OMISSIS
che, infatti, il rimettente non specifica a quale delle ipotesi di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del d.lgs n. 30 del 2007 il provvedimento prefettizio abbia fatto riferimento, né se, fra le condizioni in base alle quali sono state valutate, ai sensi del comma 2 della norma impugnata, l’integrazione sociale e culturale ed i legami con il Paese di origine, sia stata considerata anche l’esistenza del provvedimento di rifiuto di esecuzione del mandato di arresto;
che, infatti, l’ordinanza nulla dice in merito alla data del provvedimento della Corte lagunare, sicché non è dato conoscere se quel provvedimento avesse preceduto o seguito il decreto prefettizio, con diverse conseguenze in ordine alla rilevanza di tale fatto nell’ambito di un procedimento in cui si realizza un effetto devolutivo pieno;
che, nonostante faccia riferimento ad un mandato in executivis, per l’esecuzione di una sentenza in relazione ad un reato commesso allorché il condannato era minorenne, il rimettente non specifica se il rifiuto della consegna sia stato emesso quando il ricorrente era minorenne o maggiorenne, omettendo di indicare, ancora, se il provvedimento di rifiuto sia divenuto definitivo e se la Corte d’appello, con riferimento alla lettera r) dell’art. 18 della legge n. 69 del 2005, abbia disposto l’esecuzione della pena in Italia, secondo il diritto interno né se questa pena sia stata espiata;
che, in mancanza di tali riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine al giudizio a quo, è inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente (ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162 del 2011);
OMISSIS
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza in epigrafe.
lunedì 28 aprile 2014
Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia
– Competenza funzionale
Cons. di Stato, Ad. Pl., 22 aprile 2014, n. 12
SENTENZA
OMISSIS
Sin dalla sua istituzione, con l’emanazione del decreto
legislativo presidenziale del 6 maggio 1948 n. 654 attuativo dell’art. 23 dello
Statuto della Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia amministrativa
assolve, nella Regione siciliana alle stesse funzioni consultive e
giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Il più recente d. lgs. n. 376/2003, recando “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti
l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”,
stabilisce che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa funzionano
come sezioni staccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2) e che in sede
giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni
del giudice di appello avverso le pronunce del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia
(art. 4, comma 3).
Il Consiglio di Giustizia amministrativa è pertanto titolare di
un’attribuzione specifica che può essere sintetizzata, come già ha fatto la
giurisprudenza amministrativa nella citata decisione della quarta Sezione del
Consiglio di Stato n. 103 del 19 febbraio 1990, nella formula “competenza
funzionale inderogabile”.
Competenza funzionale che, nonostante la comune radice
linguistica, è nozione ontologicamente e strutturalmente diversa dalla
competenza territoriale.
E’ a tale nozione che va ricondotto il dato testuale dell’art.
100 c.p.a. che fa salva la “competenza” del Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione
siciliana per gli atti proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia.
Nel processo amministrativo, pertanto, le norme che individuano
il giudice dell’appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla
competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice
naturale.
OMISSIS
domenica 27 aprile 2014
Legge 22 aprile 2014, n. 65 (G.U. 24 aprile 2014, n. 95), Modifiche alla legge 24 gennaio
1979, n. 18,
recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la
rappresentanza di genere,
e relative disposizioni
transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
mercoledì 23 aprile 2014
In tema di dimissioni
del consigliere comunale
Tar Piemonte 12 dicembre 2013, n. 1336
FATTO e DIRITTO
OMISSIS
Quanto al merito del ricorso, il sig. R.C. ha contestato, in primo luogo,
l’interpretazione data dal Consiglio Comunale all’art. 38, comma 8 d.lgs. n.
267/2000, per cui non potevano essere considerate ritualmente proposte le
dimissioni 1) che fossero state indirizzate al Sindaco ed al Segretario
Comunale, invece che al Consiglio, 2) che non risultassero presentate o
personalmente o per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data
non anteriore a cinque giorni 3) che non apparissero assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
Alla luce degli atti di causa, dai quali emerge la avvenuta
consegna da parte del ricorrente e degli altri consiglieri OMISSIS della
dichiarazione di dimissioni direttamente nelle mani del Segretario Comunale di
C. dott. G.B., con contestuale assunzione al protocollo in ordine di
presentazione (cfr. documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 10 del ricorrente), la suddetta
censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Quanto al fatto che le dimissioni fossero rivolte non al
Consiglio Comunale, come prescritto dall’art. 38 comma 8 d.lgs. n. 267/2000,
occorre, infatti, sottolineare come “ la pur condivisibile esigenza di
assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere
comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale non debba
trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare il generale canone di
proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere
distorto o strumentale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 19.08.2009 n. 4982 di riforma
della sentenza del TAR Puglia citata dal Comune nella memoria di costituzione)
Nella decisione ricordata il Consiglio di Stato, ritenendo “
necessario assicurare (al contempo) che l'applicazione pratica delle
disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere comunale (anche
in relazione alle conseguenze per ciò che attiene all'eventuale scioglimento
dell'Organo elettivo) non obliteri in modo ingiustificato le prerogative di
altri soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, ovvero ne
ignori in modo indebito la sfera di competenze”, osserva che “ciò comporta
l’esigenza di tenere in adeguata considerazione l'inscindibile nesso funzionale
che lega l'attività del segretario comunale a quella dell'Organo consiliare,
individuando il primo quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere
funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Organo
elettivo, curandone altresì la verbalizzazione (in tal senso: comma 4, lettera
d) dell'art. 97 del T.U.E.L.).È noto al riguardo che la riforma del 2000 abbia
enfatizzato il richiamato nesso funzionale, superando il previgente modello
delineato dalla legge n. 142 del 1990 (in cui il ruolo del segretario era
limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) ed istituendo un
nuovo modello nel cui ambito il segretario si atteggia quale garante della
legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente
locale.Nell'ambito del modello da ultimo delineato non solo appare indubitabile
la conferma del ruolo istituzionale del segretario comunale inteso anche quale
segretario ex lege dell'Assemblea elettiva, ma appare altresì evidente che il
medesimo soggetto rivesta un innegabile ruolo di interfaccia istituzionale
dell'intera attività dell'Organo, con un'ampiezza di funzioni che non appare
passibile di interpretazioni restrittive.
Già sotto tale aspetto, quindi, appare innegabile che la
presentazione degli atti di dimissioni al segretario ex lege dell'assemblea
elettiva concreti adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8
dell'art. 8 del T.U.E.L., il quale impone che le dimissioni debbano essere
indirizzate al rispettivo consiglio.
Si osserva, inoltre, che la lettura qui proposta appaia altresì
la più adeguata a contemperare (secondo il richiamato canone di
proporzionalità) per un verso l'esigenza a che l'espressione della volontà del
consigliere dimissionario sia assistita da particolari formalità (anche al fine
di garantire la genuinità dell'espressione di un atto dalle rilevanti
conseguenze politiche ed istituzionali), ma per altro verso anche l'esigenza a
che l'applicazione della pertinente disciplina non si presti ad utilizzazioni
sterilmente formalistiche ovvero palesemente strumentali, quali quelle che
potrebbero derivare da una sorta di 'monito' politico veicolato attraverso un
atto formalmente - e deliberatamente - inefficace (le dimissioni presentate in
forme non rituali), ma del pari idoneo a sortire conseguenze di carattere
politico e ad alterare gli equilibri istituzionali esistenti in seno all'Ente
locale.
Si intende, in definitiva, affermare che, nell'ambito delle
interpretazioni possibili circa il pertinente quadro normativo in tema di
formalità di presentazione dell'atto di dimissioni - nonché in relazione alle
relative conseguenze -, l'interprete debba (in ossequio al ripetuto canone di
proporzionalità, ma anche al canone di ragionevolezza e del buon andamento
della cosa pubblica) privilegiare una lettura la quale, pure in un necessario
quadro di garanzie, assicuri al contempo comportamenti responsabili e non
vuotamente strumentali da parte dei rappresentanti degli Organi elettivi”.
I medesimi principi conducono a reputare validamente presentate
le dimissioni anche sotto gli ulteriori punti di vista della modalità di
presentazione - che il Segretario Comunale attesta essere avvenuta direttamente
a cura degli interessati nelle sue mani (cfr. doc. n. 10 del ricorrente) - e
dell’assunzione al protocollo, completa di timbro indicativo del titolo, della
classe, del numero, della data di presentazione dell’atto e dell’unità
organizzativa responsabile (“segr.”, cioè segretario comunale) della ricezione
a mani dagli stessi consiglieri dimissionari.
In presenza di tali elementi, precisi ed univoci nel dimostrare
una tempestiva e rituale protocollazione, i generici dubbi sollevati dal
Consiglio Comunale per fondare la delibera di dichiarazione di invalidità delle
dimissioni e di annullamento delle delibere di surroga dei componenti
dimissionari non appaiono in grado di inficiare in alcun modo la validità delle
dimissioni stesse.
OMISSIS
lunedì 21 aprile 2014
Elezioni ed (auto)
autenticazione della firma
Tar Campania. Napoli, xx 2011, n.
xx
OMISSIS
4. Can la residua doglianza formulata
nell’ambito del secondo motivo si lamenta che la consigliera provinciale Pace
avrebbe autenticato anche la propria firma, apposta in calce alla dichiarazione
di collegamento della lista “Di Pietro - Italia dei Valori” alla candidatura a
Sindaco del dott. Luigi De Magistris (nella qualità di delegata alla presentazione della lista insieme a tale …),
per cui nella specie mancherebbe il necessario rapporto di terzietà, con
conseguente nullità dell’autenticazione ed illegittimità dell’ammissione della
lista alla competizione elettorale.
OMISSIS
A parte l’assenza sia di un simile
precetto, sia, ovviamente, della prospettata sanzione di nullità, a non
convincere è la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui nell’attività
di autenticazione delle sottoscrizioni dovrebbe sussistere necessariamente una
condizione di terzietà – da intendersi, più propriamente, come alterità fisica
– tra chi appone la sottoscrizione e colui che procede all’autentica.
Quanto alle modalità e forme di autenticazione del procedimento
elettorale, il già citato art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 stabilisce
che “sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite
esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i
vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che
comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della
provincia e al sindaco”. Il secondo comma del medesimo articolo prescrive
poi che “l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”
mentre il terzo che “le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle
candidature”.
Orbene, a seguito dell’abrogazione espressa della legge 4
gennaio 1968 n. 15 ad opera dell’art. 77 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, la
disciplina applicabile risulta quella di cui al medesimo testo unico in materia
di documentazione amministrativa, che definisce l’autenticazione di
sottoscrizione come “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive (art. 1, primo comma, lettera i)”. Lanozione
è sostanzialmente confermata dall’art.21, secondo comma, ultima parte, a
proposito dell’autenticazione delle sottoscrizioni in generale, a mente del
quale – in ciò richiamando quanto a suo tempo previsto dall’art. 20 della legge
4 gennaio 1968 n.15 – “l'autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.
Dalla evocata disciplina emerge che la
funzione generale di autenticazione, non resa diversa ai fini della censura in
esame dalla specialità del procedimento elettorale, consta di due compiti
specifici: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza in luogo e data specificati da parte di un soggetto di cui egli
ha proceduto all’identificazione. Si tratta, quindi, dell’attestazione del
compimento di un’attività materiale, segnatamente l’apposizione della sottoscrizione,
con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento
rappresentativo dell’accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli
atti pubblici.
Ebbene, a parte la considerazione che
nemmeno in questo caso è dato rinvenire nella disciplina di settore alcuna
norma che ponga formalmente come limite all’attività di autenticazione la
necessaria alterità soggettiva tra chi autentica e chi sottoscrive, è proprio
all’essenza della funzione di autenticazione che non osta la mancanza di
un’indefettibile dualità fisica; invero, l’autenticazione non rientra né si
risolve in una funzione di controllo, attività, quest’ultima, a cui in linea
generale può ricondursi l’esigenza di una differenziazione soggettiva tra
controllore e controllato, che, assecondando logiche di trasparenza e di
imparzialità amministrativa, consente di giustificare il fatto che il titolare
del potere di controllo sia, in questi termini, “terzo”, ossia indipendente o
comunque svincolato da un punto di vista organizzativo e funzionale da chi ha
svolto l’attività di primo grado.
Nell’attività di autenticazione,
invece, non sussiste una finalità di controllo, essendovi unicamente la
certificazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in sua
presenza di una sottoscrizione da parte di un soggetto identificato, quindi di
un’attività materiale, magari in calce ad un’istanza o dichiarazione della cui
veridicità sotto il profilo ideologico egli non si pone nemmeno come garante; a
ben vedere, anche nell’affine attività di autenticazione di copie di atti e
documenti (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) chi procede
all’attestazione di conformità non risponde del contenuto ideologico di questi,
ma solo della loro accertata identità fisica.
Non ricorrendo i presupposti di
applicazione del principio generale per cui nessuno sarebbe idoneo a
controllare se stesso – principio, tra l’altro, di discutibile rigidità in
diritto pubblico, in cui il dominio dei canoni costituzionali di imparzialità e
buon andamento sottendono piuttosto un generale potere di revirement che
si risolve nella funzione di autotutela a cui non sono estranee finalità di
controllo successivo – nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il
soggetto titolare del relativo potere non possa autenticare anche la propria
sottoscrizione, purché, ovviamente, l’attestazione contenga i requisiti minimi
prescritti dalla legge ossia l’identificazione di chi appone la sottoscrizione
e l’indicazione della data e del luogo in cui la stessa è stata apposta.
Opinare diversamente significherebbe introdurre una presunzione assoluta di
incompatibilità di cui manca ogni traccia in diritto positivo e che non trova
giustificazione nemmeno in esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori
rispetto a quelli esigibili dall’attività di autentica della sottoscrizione di
soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede.
OMISSIS
sabato 19 aprile 2014
1.Elezioni – Elezioni regionali –
Espressione del voto
2.Elezioni – Elezioni regionali –
Indebita partecipazione di una lista - Effetti
Cons. di Stato, V, xx febbraio 2014, n. xx
La regola della ‘estensione’, disposta
dall’art. 2 della legge 43/1995, è applicabile solo quando sia stato espresso
un voto valido in favore di una lista provinciale (Cons. Stato, Sez. V, 28
dicembre 1996, n. 1618). Ciò posto, a maggior ragione nel caso di specie non è
applicabile la medesima regola, dal momento che non solo il voto di per sé non
è ‘valido’, ma per di più la stessa indebita presenza della lista sulla scheda
ha inevitabilmente influito sulle scelte dell’elettore (che poteva decidere di
votare anche una diversa lista).
L’avvenuta partecipazione alla competizione
elettorale di una lista che non doveva esservi ammessa - qualora essa abbia
ottenuto un numero di voti tanto consistente da avere avuto una decisiva
incidenza sull’esito finale – comporta l’integrale annullamento del verbale di
proclamazione degli eletti, con la conseguente rinnovazione delle relative
operazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Sez. V, 31
marzo 2012, n. 1889; Sez. V, 20 marzo 2006, n. 1437; Sez. V, 18 giugno 2001, n.
3212; Sez. V, 10 maggio 1999, n. 535).
venerdì 18 aprile 2014
Elezioni
comunali – Presentazione delle liste – Autenticazione delle firme –
Assessore/consigliere
provinciale/comunale - Limiti
Cons. di Stato, V, xx febbraio 2014, n. xx
I consiglieri degli enti locali possono
autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni
elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della l. 53/1990, , in relazione a
tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono
nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono [di
conseguenza, aggiunge il massimo organo di giustizia amministrativa, in
relazione alla controversia in esame, i consiglieri provinciali possono
autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei
sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i
consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco
ed il rinnovo del consiglio del loro comune]
SENTENZA
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
OMISSIS
Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere
sull’ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad
autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni
provinciali e comunali.
Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si
discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per
l’elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di T. di due liste
i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un
consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.
Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8
maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati
a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti,
costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.
In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, “il
consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle
sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei
limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni
elettorali dell'ente nel quale opera”.
Il Collegio osserva come il precedente
richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede
consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in
parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.
Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata
sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della
territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto
limite funzionale del potere di autentica.
Le suddette pronunce affermano,
infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i
soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una
sottoscrizione esercitano il relativo potere nell’ambito di una circoscrizione
territoriale determinata.
Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C.
di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali
la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle
liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni
esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui
sono titolari o ai quali appartengono.
Le sentenze richiamate non affrontano,
invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia,
sulla esistenza di un limite funzionale all’esercizio di tale potere da parte
dei consiglieri degli enti locali.
La questione è affrontata solo dalla
citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono
esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la
partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il
quale operano.
Tale impostazione non è condivisa dal
Collegio.
Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata
univocamente prevista dal legislatore.
Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa
comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di
operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo
diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente
l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese
evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale
è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).
Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che
neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente
prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione
territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato
attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto
apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e
trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto
dall’Adunanza Plenaria.
Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in
contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce
il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle
autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni
elettorali ivi elencate.
Deve quindi essere affermato che i
consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie
per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma,
della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge
30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate
nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione
territoriale dell’ente cui appartengono.
Di conseguenza, per quanto di rilievo
per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le
firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il
rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali
hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del
consiglio del loro comune.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra
evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello n. …, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
OMISSIS
lunedì 14 aprile 2014
Amministrazioni
Pubbliche (nozione)
Cons. di Stato, I, Numero xx/2011 e data xx/2011
OMISSIS
Rileva la
Sezione che, come riportato nella narrativa che precede, il
Ministero sottopone a questo Consiglio l’esame delle problematiche relative
all’applicazione della richiamata disposizione di cui all’art. 80 del
T.U.O.E.L., secondo cui “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici” sono posti a carico
dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche di cui all’art. 79 del medesimo T.U.O.E.L.; problematiche che – come
analiticamente rappresentato nella richiesta di parere, sinteticamente sopra
riportata – richiedono un’esatta individuazione della natura giuridica, pubblica
o privata, di società per azioni di diritto privato ma di proprietà pubblica,
in quanto lo spirito e la finalità della disposizione è nell’evidente scopo di
salvaguardare l’esercizio delle funzioni pubbliche svolte da
lavoratori-dipendenti, prevedendo il ristoro dei conseguenti oneri nei
confronti dei soggetti (datori di lavoro) privati, ristoro escluso nei
confronti dei soggetti (datori di lavoro) pubblici per l’identità tra funzioni
e soggetti.
L’esame di tali problematiche è necessariamente connesso alla
preventiva individuazione di criteri certi sulla natura giuridica di alcune
società per azioni, private in quanto a struttura giuridico-formale, ma
pubbliche per scopi finalistici e soprattutto per l’assetto proprietario.
OMISSIS
Ciò premesso, ritiene la Sezione che la prospettazione del quesito, ai
fini di una sua più pertinente risposta, richieda una preventiva disamina dei
limiti posti nella richiesta di parere, limiti che riguardano la ricognizione
sulla natura giuridica – pubblica o privata – delle predette entità in
relazione alle specifiche esigenze applicative della menzionata disposizione e
che, quindi, pur appartenendo al medesimo contesto interpretativo, prescindono
da una ricognizione “assoluta”, per così dire ordinamentale, sulla complessa materia;
inoltre, è ovvio che, nel perimetro considerato dalla normativa in questione,
preoccupata principalmente di garantire l’esercizio di funzioni pubbliche
elettive senza gravare su patrimonialità private, non si possa escludere (anzi
sarebbe opportuno anche ai fini di una “ricognizione” autentica sull’effettiva
natura dei soggetti in questione) un intervento chiarificatore del legislatore.
In altri termini ritiene la Sezione che, pur dovendo auspicare un’iniziativa
normativa generale sull’effettiva natura delle S.p.A. “pubbliche”, che
prescinda dal contesto e dall’applicazione di disposizioni di carattere
settoriale (come ad esempio la tipologia del rapporto di impiego dei
dipendenti), e che identifichi criteri oggettivi e di carattere generale
[soprattutto in relazione a quanto in proposito già effettuato dal legislatore
europeo: art. 2, lett. a), Dir. 25 giugno 1980, n. 809/723/CEE], allo stato
attuale una soluzione concreta del quesito vada individuata nella specifica
normativa di riferimento.
OMISSIS
In conclusione, e a favore di una soluzione di certezza
giuridica che regga su dati normativi testuali e prescinda da interpretazioni
legate all’accertamento della natura delle singole situazioni, va ritenuto che sono amministrazioni pubbliche:
a) tutte quelle elencate dall’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
b) gli enti e gli altri soggetti
inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell’art. 1,
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall’ISTAT. Si veda da ultimo l’elenco di
cui al comunicato 24 luglio 2010 e a quello 30 settembre 2011, che comprende
varie società pubbliche – quali, ad esempio Anas S.p.A., Coni Servizi S.p.A.,
Italia Lavoro S.p.A., Patrimonio dello Stato S.p.A. - ma non Ferrovie dello
Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
c) quelle società alle quali la legge
attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico” (ad es.
si veda l’art. 18, comma 9, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 con riguardo
all’Agecontrol).
Conseguentemente, sono considerate
soggetti “privati”, ai sensi dell’art. 80, secondo periodo, del d.lgs. n.
267/2000 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per
i permessi retribuiti conseguenti all’esercizio delle funzioni pubbliche di cui
al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT (in
applicazione della normativa di cui alla precedente lett. b) e di quelle che
hanno per legge “personalità giuridica di diritto pubblico”.
OMISSIS
domenica 13 aprile 2014
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO
Cass. pen. 14 novembre 2013 (ud. 17 ottobre 2013) n. 45629
Ai fini dell’integrazione del
delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del
silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta
del privato.Ne consegue che il silenzio-rifiuto
deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per
la configurazione della fattispecie incriminatrice
venerdì 11 aprile 2014
DISPERSIONE DELLE
CENERI
Tar Sardegna xx febbraio 2014, n. xx
OMISSIS
FATTO
I ricorrenti -rispettivamente vedova…, nonché padre e sorella …,
del defunto …, impugnano gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune
di … ha respinto la loro richiesta di dispersione delle ceneri del corpo del
congiunto (già cremato in base a regolare autorizzazione), che gli stessi
riferivano corrispondere ad una volontà costantemente espressa dal defunto
quando era in vita.
Il motivo del diniego dell’autorizzazione alla dispersione
delle ceneri risiede nel fatto che, citando testualmente l’Amministrazione, “la
dispersione delle ceneri è consentita dalla normativa vigente, legge 130/2001 e
l.r. 4/2012, solo nel rispetto della volontà del defunto e non anche nel
rispetto della volontà espressa dai suoi familiari”; in sostanza il Comune di …
ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova della volontà dell’interessato
alla dispersione delle proprie ceneri, le dichiarazioni dei suoi prossimi
congiunti, ritenendo necessaria una dichiarazione scritta e firmata dello
stesso defunto.
OMISSIS
DIRITTO
OMISSIS
Al riguardo il Collegio condivide la
censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non
esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del
defunto alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per
iscritto da parte del defunto.
Difatti sia l’art. 3 della legge statale 30 marzo 2011, n. 130,
che l’art. 4 della l.r. Regione Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 depongono
univocamente a favore della tesi di parte ricorrente.
OMISSIS
Nessuna incidenza sulla vicenda in esame ha, infine, il
regolamento comunale di polizia mortuaria di …, poichè lo stesso -ed in questo
concordano entrambe le difese- fa sostanzialmente riferimento alla normativa
primaria, senza aggiungere alcuna specifica previsione in relazione al profilo
che ora interessa.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in
epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di …, …
OMISSIS
giovedì 10 aprile 2014
Matrimonio tra persone dello stesso
sesso
Trib. Grosseto 3 aprile 2014
(ord.)
Celebrato il matrimonio a New
York, due cittadini italiani (dello stesso sesso) ne chiedono la trascrizione
all’ufficiale dello stato civile, ottenendone un rifiuto sulla base della
contrarietà all’ordine pubblico.
Il Tribunale accoglie il ricorso,
ordinando all’ufficiale dello stato civile di trascrivere l’atto di matrimonio.
Secondo il Tribunale:
-come sottolineato dalla
Cassazione, nella sentenza 4184 del 2012,il matrimonio contratto tra due
persone dello stesso sesso non può ritenersi “inesistente” per l’ordinamento
italiano;
-come ulteriormente rilevato
(seppur non esplicitamente) dal S.C., nella citata sentenza il diritto al
matrimonio ha assunto oggi un nuovo più ampio contenuto, includendo anche il
matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso; ne consegue che un
istituto giuridico ricompreso nella CEDU non può ritenersi contrario all’ordine
pubblico internazionale;
-la normativa italiana non
individua la diversità di sesso degli sposi fra gli impedimenti al matrimonio e
l’art. 28 della legge 218/1995 richiede, quanto alla forma del matrimonio, il
rispetto della legge del luogo di celebrazione
Allontanamento dei
cittadini dell’Unione
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d. lgs.
30/2007
Corte cost. 8 aprile 2014, n. 84
OMISSIS
che la questione è manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure;
OMISSIS
che, infine, il parametro dell’art. 10, secondo comma, Cost., non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, atteso che «l’esigenza di coerenza con l’ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell’art. 11 della Costituzione» (sentenza n. 284 del 2007);
OMISSIS
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza in epigrafe.
martedì 8 aprile 2014
Esenzione dal visto Schengen, per ingressi e soggiorni di breve durata, a favore dei
cittadini della Repubblica di Moldova
Regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 3 aprile 2014, n. 2592014 (G.U.U.E., 8 aprile 2014, n.
L 105), che modifica il regolamento (CE)
n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo
lunedì 7 aprile 2014
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
(G.U. 7 aprile 2014, n. 81), Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
(stralcio)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
OMISSIS
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito
in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli
oneri connessi con le attivita' in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.
OMISSIS
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cons. di Stato, III, 12 settembre 2013, n. 4528
Cittadinanza italiana – Acquisto per
concessione – Cause ostative
E’ illegittimo, per difetto di motivazione,
il decreto di rigetto della (concessione della) cittadinanza italiana, fondato
su una nota informativa contenente un mero cenno indiretto alla vicinanza
dell’interessato ad un movimento politico del Paese d’origine, priva di
ulteriori indicazioni, anche sommarie, riguardo al coinvolgimento in attività
sospette.
domenica 6 aprile 2014
Cass. 17 maggio 2013, n. 12067
Anagrafe – Risultanze
anagrafiche – Valore – Notificazione
civile
Al fine di superare la presunzione di
coincidenza della residenza del soggetto destinatario della notifica con quella
risultante dal certificato anagrafico rilasciato all'epoca della notificazione,
non è sufficiente la produzione di certificazioni contrastanti (ovvero
attestanti il cambio di residenza prima della notifica) ma emesse in epoca
successiva, atteso che anche da queste ultime può trarsi una mera presunzione
di avvenuto trasferimento della residenza in data anteriore alla notifica, di
per sè inidonea a vincere quella contraria. E poichè l'art. 44 c.c. esclude che
il trasferimento di residenza possa essere opposto ai terzi di buona fede se
non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, la prova dell'avvenuto
cambio di residenza in data anteriore alla notifica, in caso di divergenza fra
le certificazioni anagrafiche, può essere fornita solo attraverso la produzione
della doppia dichiarazione (al comune che si abbandona ed a quello dove si
intende fissare la dimora abituale) prevista dall'art. 31 disp. att. c.c.
sabato 5 aprile 2014
Cons. di Stato, V, 4 settembre 2013, n. 4416
Elezioni – Elezioni comunali –
Presentazione delle liste – Accettazione della candidatura
Non è invalidante la mancata produzione, con
riferimento ad alcune liste elettorali, della dichiarazione del candidato sindaco
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 58 del d. lgs. 267/2000, qualora la medesima dichiarazione
sia stata resa, da parte dello stesso candidato sindaco, nell’ambito del
medesimo procedimento elettorale a corredo dell’accettazione per altre liste
che sostenevano la sua candidatura
venerdì 4 aprile 2014
Residenza e
occupazione abusiva di immobili
Dalla relazione al
ddl governativo 1413, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 marzo 2014, Conversione in legge del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015
“…L’articolo 5 dispone che
chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né
l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo
prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in
violazione di tale divieto. L’attuale quadro normativo consente a coloro i
quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur
in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino
delle si-tuazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente
rilevanti…”
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