domenica 30 agosto 2015





Sul diritto di accesso all’esposto/denuncia


 Tar Emilia Romagna, Bologna, 26 agosto 2015, n. 784

La conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo.


FATTO e DIRITTO
Il ricorrente comproprietario di un immobile sito in R. aveva visto effettuare un sopralluogo da parte di agenti di polizia amministrativa del Comune per verificare la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle normative edilizie.
Presentava una richiesta di accesso in data 30.3.2015 per conoscere il nome dell’autore dell’esposto-denuncia che era all’origine del sopralluogo effettuato ed il Comune non dava seguito all’istanza entro trenta giorni.
Con il primo motivo di ricorso affermava l’illegittimità del silenzio rifiuto poiché l’interesse all’esibizione dei documenti non è immediatamente preordinato a esigenze di tutela giurisdizionale di diritti, ma richiede un semplice interesse diretto che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata.
Nel caso di specie la rivelazione dell’autore dell’esposto è necessaria perché dall’attività ispettiva della Polizia Municipale è sorta una denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Osservava, inoltre, che l’esistenza di un procedimento penale non giustifica l’opposizione del segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p. poiché l’atto richiesto non è un atto di indagine, ma un semplice presupposto di successivi atti di indagine.
Nelle more tra la notifica ed il deposito del ricorso, veniva emesso un atto formale di diniego della richiesta di accesso che veniva impugnato con motivi aggiunti che ricalcavano nella sostanza quanto già affermato nel ricorso principale.
Il Comune di R. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il provvedimento di diniego del Comune di R. è fondato sull’art. 20, comma 2, del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’art. 329 c.p.p. e nella parte conclusiva del provvedimento è evidenziato che l’attività ispettiva è scaturita da un esposto anonimo che il Comune sostiene essere stato inviato a molte autorità pubbliche compresa la Procura della Repubblica.
La conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo.
Pertanto nessun vantaggio ai fini della difesa dei propri interessi può scaturire dalla conoscenza dell’autore dell’esposto, circostanza peraltro impossibile nel caso di specie, poiché la denuncia è stata presentata in forma anonima.
L’amministrazione ha esercitato il suo dovere ispettivo e la denuncia anonima ha semmai svolto il ruolo – che non era certamente necessario – di sollecitarne l’esercizio. E’ pertanto evidente che l'accesso alla denuncia non risponde ad alcun interesse del ricorrente e in nessun modo incide sul suo diritto di difesa. (Consiglio di Stato numero 5779/2014).
Il ricorso principale è improcedibile e quello per motivi aggiunti infondato.
In considerazione del ritardo con cui l’amministrazione ha emesso il proprio provvedimento possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

venerdì 28 agosto 2015





Dal sito del Garante per la protezione dei dati personali

Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune




Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune
Irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede  tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.

Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata a  seguito di un articolo  di  stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.

In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità,  ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale,  poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di  pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più,  produce un trattamento di dati non conforme ai principi  del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.



giovedì 27 agosto 2015






Conversione del  permesso di soggiorno per motivi religiosi

Cons. di Stato, I, xxx 2015, n. xxx (adunanza del xxxx 2015, n. xxx)


OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Richiesta di parere in relazione alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 3556 del 19 giugno 2015 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha posto il quesito;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
OMISSIS

Considerato:
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere l’attività lavorativa strettamente collegata al proprio ministero religioso e deve essere distinto dai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Quindi i permessi per motivi religiosi sono rilasciati ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali al fine esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale in deroga alle regolare ordinarie e generali e senza sottostare alle restrizioni quantitative secondo i paesi di provenienza previste per il rilascio dei permessi per motivi di lavoro.
L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento a norma dell’articolo 1, comma 6, d.P.R. 25 luglio 1998 n. 286) stabilisce poi che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
L’argomento posto dal Ministero si concentra sulla questione di diritto: se la normativa vigente consenta la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Va rilevato che l’art. 28, comma 1, del testo unico, approvato con d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, prevede espressamente che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare alle condizioni previste; che questi, dunque, possono presentare domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di familiari all’estero e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.
Quanto sopra non toglie, però, che l’unica ragione per la quale la persona ha ottenuto il permesso di soggiorno è stata quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, ovvero, l’ingresso in Italia è determinato da motivazioni religiose. Se tali presupposti vengono meno, perché i titolari di tali permessi intendono dedicarsi ad attività (profane) di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale ed il soggetto non ha più ragione di trattenervisi.
Ne consegue che la persona interessata, titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi non vanta un diritto alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche se questo non è esplicitamente escluso dall’articolo 14 sopra citato.
Anche a non ritenere tassative le ipotesi di conversione di cui all’art 14 del menzionato d.P.R. n. 394/1999, sebbene la tassatività appaia più coerente con il sistema delle quote e in tal senso è una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2292/2013), la risposta al quesito è comunque nel senso di escludere la facoltà di conversione per la fattispecie prospettata nel quesito. Un’interpretazione logica e sistematica della disposizione di cui al menzionato art. 14 non consente di ritenere prevista la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi a permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Tale articolo disciplina la sola conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato in permesso di lavoro autonomo e viceversa, ivi compresi i permessi per motivi familiari; questi, però, limitatamente ai permessi concessi per ingressi al seguito del lavoratore (e non per soggiorni diversamente autorizzati, come, appunto, per i religiosi), per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico (art. 14 d.P.R. n. 394/1999, comma 1, lettera c).
Tale interpretazione limitativa della facoltà di conversione dei permessi di soggiorno è in consonanza con l’articolo 6, comma 1, del t.u. in base al quale solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari possono essere utilizzati anche per le altre attività consentite e che solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione possono essere convertiti, comunque prima della loro scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Giusta il disposto dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n 286/1998 il permesso di soggiorno per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto può essere concesso seguendo speciali modalità di rilascio da stabilire nel regolamento di esecuzione ed il decreto ministeriale 12 luglio 2000 elenca i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto d’ingresso per motivi religiosi e cioè:
a) l'effettiva condizione di "religioso";
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, t.u.
Inoltre, i permessi di soggiorno per motivi religiosi non sottostanno alle inerenti restrizioni quantitative fissate secondo i paesi di provenienza (art. 3, comma 4, t.u. d. lgs. n. 286/1998) per i permessi da lavoro subordinato e qualora commutate, influirebbero sulla par condicio a carico dei richiedenti non “privilegiati”.
È ben vero che con l’art. 40, del citato d.P.R. 394/1999 si è voluto escludere la possibilità della conversione di permessi di soggiorno avuti ad un determinato titolo, e che, tra questi non è ricompreso quello per motivi religiosi. È però altrettanto vero che la disciplina vigente per gli ingressi e soggiorni per motivi religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose ed ha quindi carattere di specialità.
Infatti, a livello costituzionale è garantito ad ogni persona, sia essa cittadina o straniera, la libertà di culto, in privato e in pubblico (con la sola esclusione dei riti contrari al buon costume), la libertà di professione religiosa e la libertà di propaganda religiosa (art. 19 Cost.) e ogni confessione religiosa è egualmente libera di fronte alla legge (art. 8, comma 1 Cost.).
Ne deriva che l’entrata nel territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi segue un iter particolare ed agevolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale, fin quando il beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto. Nei casi in cui tale “vocazione” viene meno il soggetto non ha più ragione di trattenersi nel territorio italiano (vedasi anche articolo 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998) e se vuol rimanervi ad altro titolo come, nel caso di specie, per espletare attività lavorativa subordinata, dovrà conseguire un permesso di soggiorno specifico per l’attività che intende svolgere, secondo la normativa vigente.
La specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere che, allo stato dell’attuale normativa, in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
P.Q.M.
Nei termini su esposti è il parere del Consiglio di Stato.

lunedì 24 agosto 2015





In tema di insindacabilità (delle opinioni espresse dal) parlamentare, ex art. 68, c. 1, Cost.

Corte cost. 9 luglio 2015, n. 144

SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012 (Atti Senato, XVI legislatura, Doc. IV-ter, n. 30-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. …, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, …

OMISSIS

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza-ricorso depositata il 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2012 (Atti Senato, XVI legislatura, Doc. IV-ter, n. 30-A), con cui l’Assemblea ha affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, è stata avanzata domanda risarcitoria da parte di … nei confronti del senatore …, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

OMISSIS


Considerato in diritto

OMISSIS

5.‒ Nel merito, il ricorso è fondato.

OMISSIS
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (ex multis, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità del nesso funzionale è necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011), non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 334 del 2011), né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza n. 205 del 2012), né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento (sentenza n. 98 del 2011).
Quanto ai parametri di tale indagine, il «contesto politico» o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale in sé a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall’insindacabilità, a garanzia delle prerogative della Camera, e non di un privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare), bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost.
Nella specie, nella relazione della Giunta per le autorizzazioni manca qualsiasi riferimento a specifici atti parlamentari del senatore … cui le esternazioni in discussione sarebbero collegate, venendo espressamente evocata, piuttosto, un’insindacabilità «di ordine generale, individuabile nel diritto di critica e di denuncia politica dei parlamentari anche al di fuori delle attività tipiche». Lo stesso senatore … ha, del resto, precisato di non avere svolto attività parlamentari inerenti alla specifica questione e di avere rilasciato le dichiarazioni oggetto del processo nell’ambito, per l’appunto, della propria attività di denuncia e critica politica.
Difettano, di conseguenza, i requisiti ai quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è subordinata la garanzia dell’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., non essendo individuabile alcun atto parlamentare che possa valere come termine di riferimento per la verifica della sussistenza del nesso funzionale.
Tale conclusione si pone in linea, come già affermato dalla sentenza n. 115 del 2014, anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, si richiede che tra l’atto in ipotesi lesivo e l’esercizio della funzione tipica del parlamentare sussista un «legame evidente» (sentenza n. 313 del 2013), comprovato, cioè, in modo tale da non poter essere disconosciuto da una persona ragionevole.
Va, dunque, ribadita l’inaccoglibilità della tesi sostenuta dal Senato nella memoria di costituzione, secondo la quale il perimetro dell’insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse extra moenia andrebbe rimodulato in senso estensivo, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare, «proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale: da un lato, infatti, essa si concentra su un’attività (quella “politica“) non necessariamente coincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l’altro, questa si esprime, di regola, attraverso atti tipizzati (non è un caso che l’art. 68 Cost. circoscriva l’irresponsabilità dei membri del Parlamento alle “opinioni espresse” ed ai “voti dati” “nell’esercizio delle loro funzioni”); dall’altro, la tesi in questione non mette in collegamento diretto opinioni espresse e atti della funzione, ma semplicemente attribuisce allo stesso parlamentare la selezione dei temi “politici” da divulgare; al punto da rendere, in definitiva, lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la garanzia della insindacabilità» (sentenze n. 115 del 2014 e n. 313 del 2013).
6.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera del Senato della Repubblica è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.






Funerali … particolari e normativa TULPS (con uno sguardo al regolamento di P.M.)



Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


TITOLO II
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

OMISSIS

CAPO II
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili


Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.



Art. 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.


Art. 27

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.



==========


Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo  unico  18 giugno 193, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza


TITOLO II

Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica


OMISSIS


Paragrafo 6°

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici


Art. 29.

L’avviso di cui e’ parola nell’art. 25 della legge deve esser  dato nei modi prescritti dall’art. 15  del  presente  regolamento  e  deve contenere:

a)         le generalità e la firma dei promotori;

b)         l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;

c)         l’indicazione degli atti  di  culto  fuori  dei  luoghi  a  ciò destinati;

d)  l’indicazione  dell’itinerario  della   processione   e   della località in cui le funzioni si compiono.

L’avviso deve pervenire al Questore  almeno  tre  giorni  prima  di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica  o civile.


Art. 30

Insieme con l’avviso, può essere  richiesto  il  consenso  scritto dell’autorità competente, per  percorrere  vie  o  piazze  pubbliche avvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili  e  alle  altre manifestazioni indicate nell’art. 25 della  legge,  si  applicano  le disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.

Art. 32

Per l’esercizio della facoltà attribuita al Questore  dal  secondo comma dell’art. 27 della  legge,  per  quanto  riguarda  i  trasporti funebri,  si  osserva  il  disposto   dell’art.   21   del   presente regolamento.



Art. 21
Quando il  Questore  vieti  la  riunione,  per  ragioni  di  ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell’art. 18 della legge,  ne dà notizia ai promotori o direttamente o  per  mezzo  dell’autorità locale di P. S.




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Decreto presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del di polizia mortuaria

Capo IV

Trasporto dei cadaveri

OMISSIS

Art. 22
1.  Il sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché  il luogo e  le  modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23
1.         L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito  di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere  consegnata al custode del cimitero.


Art. 24
1.         Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o  di  ossa  umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o  fuori  dal comune e’ autorizzato dal sindaco secondo le  prescrizioni  stabilite negli articoli seguenti.
2.         Il decreto di autorizzazione e’ comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3.         Qualora sia richiesta la  sosta  della  salma  in  altri  comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze,  tale  decreto  dovra’ essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni

martedì 18 agosto 2015








REGOLAMENTO ANAGRAFICO – MODIFICHE EX D.P.R. 126/2015

TESTI A CONFRONTO


TESTO PREVIGENTE

TESTO NOVELLATO



Capo I – Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche






Capo I – Registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche


Art. 01
Adempimenti anagrafici

1.         Gli adempimenti  anagrafici di  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell’anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui  all’articolo  62  del decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive modificazioni







Art. 7
Iscrizioni  anagrafiche



1.L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;


 b)        per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune


2.Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica


2 bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)



3.Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale é effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore


4.Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe



Art. 7
Iscrizioni  anagrafiche



1.         L’iscrizione  nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a)         per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i genitori, nel comune ove e’ residente la persona o la convivenza  cui il nato e’ stato affidato;

b)         per esistenza giudizialmente dichiarata;

c)  per  trasferimento  di   residenza   dall’estero   dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e’ disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  nonché  per   mancanza   di   precedente iscrizione.

2.  Per  le  persone  già   cancellate   per   irreperibilità  e successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione anagrafica.










3.         Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di  rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non decadono dall’iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e’ effettuato  entro  sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di  anagrafe aggiornerà   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone comunicazione al questore.

4.         Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della legge  24 dicembre 1954, n. 1228, e’ tenuto dal Ministero  dell’interno  presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.







Art. 8
Posizioni che non comportano l’iscrizione  anagrafica

1.         Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a)         militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b)         ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c)         detenuti in attesa di giudizio.















VEDI ART. 10 BIS, C. 1


















[Inoltre:
1)Gli articoli 8, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 9
Trasferimento di residenza della famiglia


1.         Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.











VEDI ART. 10 BIS, C. 2




[tuttavia:
1)Gli articoli ..9, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 10
Mutazioni anagrafiche

1.         La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche  degli  iscritti  viene effettuata:
a)         ad istanza dei responsabili di cui  all’art.  6  del  presente regolamento;
b)         d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni  di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune,  non  dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto e’ disposto dall’art.  4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma  1,  del presente regolamento.




Art. 10
Mutazioni anagrafiche

1.         La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche  degli  iscritti  viene effettuata:
a)         ad istanza dei responsabili di cui  all’art.  6  del  presente regolamento;
b)         d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni  di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune o del territorio nazionale,  non  dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto e’ disposto dall’art.  4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma  1,  del presente regolamento.













Art. 8
Posizioni che non comportano l’iscrizione  anagrafica



1.         Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a)         militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b)         ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c)         detenuti in attesa di giudizio.





Art. 9
Trasferimento di residenza della famiglia


1.         Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.




Art. 10 bis
Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche



1.         Non  deve  essere  disposta,  ne’  d’ufficio,  ne’  a  richiesta dell’interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a)         militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque, contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell’arma  dei carabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  di perfezionamento;

b)         ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purché la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c)         detenuti in attesa di giudizio.









2.         Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  di residenza dei componenti assenti perché appartenenti  ad  una  delle categorie indicate nel comma 1











Art. 11
Cancellazioni  anagrafiche


1.         La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a)         per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b)         per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

c)         per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (2)

2.         I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore




Art. 11
Cancellazioni  anagrafiche


1.         La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a)         per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b)         per trasferimento all’estero dello straniero;



c)         per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni


2.         I nominativi delle persone dichiarate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe al Prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri, la comunicazione è effettuata al Questore














Art. 12
Comunicazioni dello stato civile

1.         Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2.         Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica








3.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.

5.         Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’ «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone





Art. 12
Comunicazioni dello stato civile

1.         Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2.         Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimonio devono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standard indicati dall’Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall’ufficio  di stato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall’articolo  2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonché dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82.

3.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4.         Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.

5.         Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  il termine di dieci giorni con  l’osservanza  delle  disposizioni  sull’ ‘ordinamento dello stato civile’. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità  al comune competente.











Art. 16
Segnalazioni particolari

1.         Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti

2.         Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero




Art. 16
Segnalazioni particolari

1.         Quando  risulti  che  una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  reso la dichiarazione di cui all’articolo 13, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  la persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   i conseguenti provvedimenti.


2.         La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, qualora risulti già iscritta, e’ registrata come proveniente dal luogo di  residenza già registrato







Art. 18
Procedimento d’iscrizione e variazione  anagrafica

1.         Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni


2.         Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica

3.         Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio

4.         Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente






Art. 18
Procedimento d’iscrizione e mutazione  anagrafica

1.         Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c), l’ufficiale d’anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  data della presentazione delle dichiarazioni






Art. 18-bis
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti


1.         L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.

2.         Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione




3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.



Art. 18-bis
Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti


1.         L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  rese ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  la effettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l’ufficiale d’anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventuali accertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   invia all’interessato la comunicazione di  cui  all’articolo  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.


2.         Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge  7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione o  della mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)







Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe


1.         Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.

2.         L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.

3.         Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.




Art. 19
Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe


1.         Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.

2.         L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica.

3.         Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.






Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE)


Art. 20
Schede individuali

1.         A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità.

2.         L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n.  1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

3.         Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4.         Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune






Capo IV – Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero


Art. 20
Schede individuali


1.         A  ciascuna  persona  residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  quale devono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  il sesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità,  ed  estremi dell’atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge, la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  di studio, gli estremi della carta d’identità, il  domicilio  digitale, la condizione di senza fissa dimora.

2.         Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.








3.         Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere intestate al cognome da nubile.

4.         Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente







Art. 21
Schede di famiglia


1.         Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
                          

2.         La  scheda  di  famiglia  deve  essere  intestata  alla  persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della  famiglia di  cui  al  comma  1  dell’art.  6  del  presente  regolamento.   Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso  o  di trasferimento.

3.         In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione,  sia  al  momento  della  costituzione  della famiglia, sia  all’atto  del  cambiamento  dell’intestatario  stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano  e  dandone  comunicazione  all’intestatario della scheda di famiglia.

4.         Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua  istituzione, devono essere iscritte le persone  che  entrano  a  far  parte  della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in  essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5.         La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero.





Art. 21
Schede di famiglia


1.         Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   la costituiscono.




2.         La  scheda  di  famiglia  deve  essere  intestata  alla  persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della  famiglia di  cui  al  comma  1  dell’art.  6  del  presente  regolamento.   Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso  o  di trasferimento.

3.         In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione,  sia  al  momento  della  costituzione  della famiglia, sia  all’atto  del  cambiamento  dell’intestatario  stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano  e  dandone  comunicazione  all’intestatario della scheda di famiglia.

4.         Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua  istituzione, devono essere iscritte le persone  che  entrano  a  far  parte  della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in  essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5.         La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  della famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fanno parte.








Art. 22
Schede di convivenza


1.         Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2.  Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.



3.         Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4.         La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi

5.         La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero





Art. 22
Schede di convivenza


1.         Per  ciascuna  convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza, nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  alla medesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che  la  dirige.  Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonché quelle dei conviventi residenti.

2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne parte.

3.         La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazioni relative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   al responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni anagrafiche dei conviventi.

4.         La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all’estero






Art. 23
Conservazione delle schede anagrafiche  nelle  anagrafi  gestite  con elaboratori elettronici

1.         Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate





2.         Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini



Art. 23
Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico

1.         Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  ai sensi della  disciplina  prevista  dall’articolo  62,  comma  6,  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82






Art. 24
Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1.  Le  schede  individuali  devono  essere  collocate  in   ordine alfabetico di cognome e  nome  dell’intestatario.  E’  data  facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari  separati,  per sesso.
2. Le  schede  degli  stranieri  devono  essere  collocate  in  uno schedario a parte.










ABROGATO




[tuttavia:
1)Gli articoli ..24, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 25
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1.         Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione  e,  per  ciascun  area  di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala,  corte  ed interno.









ABROGATO




[tuttavia:
1)Gli articoli ..25, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 26
Archiviazione degli atti

1.         Le schede individuali e le schede di famiglia  e  di  convivenza archiviate devono essere conservate a parte;  le  schede  individuali devono essere collocate secondo l’ordine  alfabetico  del  cognome  e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di  convivenza  secondo il numero d’ordine progressivo  che  sarà  loro  assegnato  all’atto dell’archiviazione;  tale  numero   deve   essere   riportato   sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente









ABROGATO







[tuttavia:
1)Gli articoli ..26, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 27
Anagrafe degli italiani residenti all’estero

1.         La  costituzione  e  la  tenuta  dell’anagrafe  degli  italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla  legge  27  ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione




Art. 27
Italiani residenti all’estero

1.         Gli  adempimenti anagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all’estero   sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplina prevista dall’articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, e dal presente regolamento






Art. 28
Uffici anagrafici periferici

1.         Per  una  migliore  funzionalità  dei  servizi  anagrafici  è consentita ai comuni che gestiscono  le  anagrafi  con  l’impiego  di elaboratori elettronici l’istituzione di uffici periferici  collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni









ABROGATO







[tuttavia:
1)Gli articoli ..28, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 29
Istituzione delle anagrafi separate

1.         L’istituzione delle anagrafi separate di cui  all’art.  7  della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere  disposta  dal  prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2.         Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia  al Ministero dell’interno ed all’Istituto nazionale di statistica










ABROGATO







[tuttavia:
1)Gli articoli ..29, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 30
Attribuzioni  delle anagrafi separate

1.  Le  anagrafi   separate   funzionano   da   organi   periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le  comunicazioni  dello  stato civile e le dichiarazioni delle persone  residenti  o  che  intendono stabilire  la  residenza  nelle  circoscrizioni  nelle   quali   sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle  certificazioni anagrafiche.









ABROGATO







[tuttavia:
1)Gli articoli ..30, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 31
Corrispondenza  delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale

1.         L’originale delle schede di famiglia e  di  convivenza,  nonché delle schede individuali  che  vengono  formate  presso  le  anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente  regolamento  per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2.         Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma  3,  del presente regolamento deve essere riportata con la  stessa  decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.

3.         Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano  essere  più agevolmente assicurati con l’impiego  di  idonei  mezzi  tecnici,  le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle  copie  delle schede.









ABROGATO


















[tuttavia:
1)Gli articoli ..31, …  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 [art. 2, Abrogazioni, c. 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126 (G.U. 14 agosto 2015, n. 188), Regolamento recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della popolazione residente, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  alla  disciplina  istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente];
2)Fino  al  subentro  dell’anagrafe  nazionale  della  popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti anagrafici  con  l’osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime disposizioni continuano, altresì,  ad  applicarsi  agli  adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un comune non transitato [art. 3, Disposizioni transitorie e finali, c. 2, d.P.R. citato];







Art. 33
Certificati  anagrafici

1.         L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge,  i  certificati  concernenti  la residenza e lo stato di famiglia.
2.         Ogni  altra  posizione  desumibile  dagli  atti  anagrafici,  ad eccezione delle posizioni previste dal comma  2  dell’art.  35,  può essere attestata  o  certificata,  qualora  non  vi  ostino  gravi  o particolari  esigenze  di  pubblico  interesse,   dall’ufficiale   di anagrafe d’ordine del sindaco.






3.         Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi  dalla data di rilascio





Art. 33
Certificati  anagrafici

1.         Fatti salvi  i  divieti  di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia  a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificati concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscritti nell’anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonché  ogni altra informazione ivi contenuta.



2.         Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui i certificati si riferiscono.

3.         Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi  dalla data di rilascio







Art. 34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca



1.         Alle  amministrazioni  pubbliche  che  ne   facciano   motivata richiesta, per esclusivo uso di  pubblica  utilità,  l’ufficiale  di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente








2.         Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi  ed  aggregati,  agli interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di ricerca

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il materiale fornito




Art. 34
Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell’anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  fini statistici e di ricerca


1.         Alle amministrazioni pubbliche che  ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformità  alle  misure  di sicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecniche previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10 novembre 2014, n. 194, e dall’articolo 58 del decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82.



2.         L’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agli iscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agli interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il materiale fornito






Art. 35
Contenuto dei certificati anagrafici

1.         I certificati  anagrafici  devono  contenere  l’indicazione  del comune e della data di rilascio; l’oggetto della  certificazione;  le generalità delle persone cui la certificazione si  riferisce,  salvo le particolari disposizioni di cui alla legge  31  ottobre  1955,  n.  1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro  dell’ufficio.

2.         Non costituiscono materia di certificazione le  notizie  riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il  titolo  di  studio  e  le  altre notizie  il  cui  inserimento  nelle  schede  individuali  sia  stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente regolamento.  Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza  per  il rilascio  dei  certificati  tali  notizie  risultino  sui  certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3.         Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la composizione  familiare  quale  risulta  dall’anagrafe  all’atto  del rilascio del certificato.

4.         Previa motivata  richiesta,  l’ufficiale  di  anagrafe  rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.





Art. 35
Contenuto dei certificati anagrafici

1.         I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del comune e della data  di rilascio;  l’oggetto  della  certificazione;  le  generalità   delle persone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firma dell’ufficiale di anagrafe.


2.         Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domicilio digitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di soggiorno.






3.         Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la composizione  familiare  quale  risulta  dall’anagrafe  all’atto  del rilascio del certificato.

4.         Previa motivata  richiesta,  l’ufficiale  di  anagrafe  rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

5.         Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  diritti di cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell’anagrafe  nazionale  della popolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalità previsti dal medesimo decreto legislativo







Art. 46
Revisione  delle anagrafi


1.         A seguito di  ogni  censimento  generale  della  popolazione,  i comuni devono provvedere alla  revisione  dell’anagrafe  al  fine  di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2.         La documentazione desunta dai censimenti per la revisione  delle anagrafi e’ soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3.  La  revisione  viene  effettuata  secondo  modalità   tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto Centrale di statistica.

4.         Nell’intervallo  tra  due  censimenti  l’anagrafe  deve  essere costantemente aggiornata, in modo che le sue  risultanze  coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero  delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.






Art. 46
Revisione  delle anagrafi


1.         A seguito di  ogni  censimento  generale  della  popolazione,  i comuni devono provvedere alla  revisione  dell’anagrafe  al  fine  di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2.         La documentazione desunta dai censimenti per la revisione  delle anagrafi e’ soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3.  La  revisione  viene  effettuata  secondo  modalità   tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica.

4.         Nell’intervallo  tra  due  censimenti  l’anagrafe  deve  essere costantemente aggiornata, in modo che le sue  risultanze  coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero  delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.


4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall’ultimo censimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza, dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dalla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo  13,  comma  1, lettera a).

4-ter. Se in base all’ultimo censimento della popolazione,  risulta abitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.







Art. 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1.  Le rilevazioni statistiche  concernenti  il  movimento  naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di  residenza  vengono effettuate dall’ufficiale  di  anagrafe  in  conformità  ai  modelli predisposti ed alle istruzioni impartite  dall’Istituto  centrale  di statistica







2.  Ai fini predetti  l’ufficiale  di  anagrafe  deve  riportare  su registri conformi agli appositi esemplari  predisposti  dall’Istituto centrale  di  statistica  il  numero   delle   iscrizioni   e   delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal  movimento  naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza




Art. 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1.  Fermi  restando   i   servizi   resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazioni statistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazione residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai  metodi,  ai  formati  e agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica,  tenuto anche conto della disciplina prevista dall’articolo 3, commi 1  e  2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221







Art. 52
Vigilanza del Prefetto

1.         Il prefetto  vigila  affinché  le  anagrafi  della  popolazione residente e gli ordinamenti  topografici  ed  ecografici  dei  comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme  del  presente regolamento e che siano rigorosamente osservati  le  modalità  ed  i termini previsti per il costante e  sistematico  aggiornamento  degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico

2.  La  vigilanza  viene  esercitata  a  mezzo  di   ispezioni   da effettuarsi,  almeno  una  volta  all’anno  in  tutti  i  comuni,  da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3.  L’esito  dell’ispezione  deve  essere  comunicato  all’Istituto Centrale di statistica




Art. 52
Vigilanza del Prefetto

1.         Il  prefetto  vigila  affinché  gli  adempimenti  anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento





2.  La  vigilanza  viene  esercitata  a  mezzo  di   ispezioni   da effettuarsi,  almeno  una  volta  all’anno  in  tutti  i  comuni,  da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3.  L’esito  dell’ispezione  deve  essere  comunicato  all’Istituto nazionale di statistica