Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 7
novembre 2020, n. 15350, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»
A breve distanza dall’entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre
scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19,
il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria
l’adozione di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in
un’ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate a una più
stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio.
Tale strategia risponde
all’esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità
rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla
maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari.
Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un
regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area
gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di
rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente
più restrittive.
L’inserimento di un territorio in
un’area piuttosto che in un’altra è avvenuto sulla base del coefficiente di
rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari
parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza
adottata in data 4 novembre u.s., dal Ministro della Salute, sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate.
Tale ordinanza è efficace dal 6
novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data
del termine di efficacia del nuovo d.P.C.M. (3 dicembre 2020).
La classificazione dei territori
formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del
Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando
che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore,
rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una
nuova classificazione.
Nel quadro così delineato, l’art.
1 del d.P.C.M in commento detta le misure di contenimento da applicarsi in
quella che può essere identificata come la prima area individuata dal
provvedimento (area gialla), per la quale sono in larga parte confermate le
prescrizioni dettate dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con alcuni elementi di
novità, dei quali di seguito si segnalano i principali.
È opportuno premettere che le
disposizioni dell’art. 1, relative, come si è detto, all’area gialla,
contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva
dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali
disciplinati da questi due ultimi articoli. Dette disposizioni, in altri
termini, racchiudono il quadro complessivo delle misure applicabili in via
generale sul territorio nazionale, ove naturalmente non lascino spazio a quelle
più restrittive contenute nei successivi articoli 2 e 3 del d.P.C.M.
Tale precisazione appare doverosa
soprattutto in relazione all’esercizio di alcune libertà, in particolare quelle
connesse alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alle manifestazioni
pubbliche, che, anche negli scenari più severi, restano regolate dall’art. 1
del decreto, al quale fanno riferimento, rispettivamente, l’articolo 2, comma
5, e l’articolo 3, comma 5.
Resta fermo, comunque, che,
qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento
epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili,
ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella
forte raccomandazione, contenuta nell’articolo 1, comma 3, di limitare gli
spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata
non soggette a restrizioni della mobilità, di cui si dirà infra.
In coerenza con tale
responsabilizzante premessa, occorre sempre far uso della autocertificazione
riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di
spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla),
sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per
l’intera giornata (area arancione e area rossa).
Si rammenta, in proposito, che il
modulo pubblicato in occasione del precedente d.P.C.M. del 24 ottobre scorso
sui siti istituzionali di quest’Amministrazione, modulo che potrà continuare ad
essere utilizzato, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause
eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che
rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale,
naturalmente, andrà poi declinata dall’interessato in sede di compilazione del
modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza.
* * * *
Area Gialla
Fatte tali premesse, appare
opportuno evidenziare quali sono i mutamenti intervenuti fra il d.P.C.M. del 24
ottobre 2020 e quello qui in commento con riguardo innanzitutto alle previsioni
recate dall’art.1, tenuto conto della sua valenza generale e residuale.
Divieto di spostamenti (art. 1, comma 3)
La citata disposizione stabilisce
un generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta
eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la
disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute.
Come già nella vigenza di
analoghe restrizioni, collegate a precedenti fasi dell’emergenza
epidemiologica, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che
consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, il quale, come si è
precisato in premessa, potrà assolvervi producendo un’autodichiarazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e utilizzando, a
tale scopo, il modulo appositamente predisposto, in dotazione agli operatori
delle Forze di polizia.
Il suddetto articolo reca, come
si anticipava, una “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la
restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute,
per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non
sospesi.
Trattandosi di una
raccomandazione, eventuali spostamenti per altre cause non dovranno comunque
essere giustificati con autodichiarazione, né saranno passibili di sanzione.
Per quanto riguarda, invece, gli
spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile
precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad
attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato,
anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di
bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali
attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di
volontariato sociale.
Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)
La possibilità di disporre la
chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00,
viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche
fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private.
Trattandosi di un istituto del
tutto identico a quello già introdotto con il d.P.C.M. del 18 ottobre 2020,
salvo che per i profili temporali, si rinvia alle indicazioni precedentemente
impartite con circolare di pari numero del 20 ottobre scorso.
Spogliatoi presso centri e circoli sportivi (art. 1, comma 9, lett. f)
L’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, sono consentite alle previgenti condizioni.
L’aspetto di novità attiene all’interdizione all’uso degli spogliatoi interni a
tali circoli.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9,
lett. l)
La disposizione reca un’opportuna
precisazione e chiarisce i dubbi interpretativi emersi in sede di prima
applicazione, stabilendo che le attività di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò sono sospese “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad
attività differente”.
Conseguentemente, viene
interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, l’uso di
apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie.
Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 9, lett. r)
Sono ora sospese, ai sensi della
disposizione in esame, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei
e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42.
Attività didattica (art.1, comma 9, lett.s)
Alle esigenze di maggiore
restrizione della mobilità, a fini di contenimento del rischio epidemiologico
corrisponde la previsione che introduce la didattica a distanza (rectius,
didattica digitale integrata) per le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte.
Si potranno svolgere in presenza
le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che
interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute
dall’ordinamento scolastico.
Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)
Si richiama l’attenzione sulla
previsione contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in epigrafe, che
introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati,
ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma,
quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabacchi ed edicole.
Relativamente al richiamo ai
mercati, contenuto nella disposizione in commento, va chiarito che la loro
chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per
quelli all’aperto.
Ciò in quanto i mercati
all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli
ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi
commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle
giornate festive e prefestive.
Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario
regionale (art. 1, comma 9 lett. mm)
Degna di nota è la previsione di
cui all’articolo in commento, che ricalibra il coefficiente di riempimento
massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario
regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che
sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti,
non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico
dedicato.
* * * *
Area Arancione
L’art. 2 del d.P.C.M. del 4
novembre 2020 detta più rigorose misure di contenimento del contagio, da
applicarsi nella seconda area contemplata dal provvedimento (area arancione),
nella quale sono ricompresi i territori ritenuti, sulla base dei parametri e
secondo i procedimenti dianzi richiamati, come caratterizzati da uno scenario
di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“scenario di tipo 3”).
Le misure previste dalla citata
disposizione per i territori in questione – in base all’ordinanza del Ministro
della Salute del 4 novembre 2020, attualmente individuati nelle regioni Puglia
e Sicilia – sono recate al comma 4 lett. a), b) e c).
Esse sostanzialmente intervengono
sulla mobilità e sui servizi di ristorazione, per cui il quadro regolativo,
attinente a profili o ad ambiti non incisi dalla disposizione in commento,
rimane quello definito dall’art. 1.
Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b)
In coerenza con quanto si è
appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che
anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di
spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M.
Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni
generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano
derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli
artt. 2 e 3 del provvedimento.
In base alla lett. a) del comma 4
dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano,
innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, da
quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in
cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o
altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività
didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.
È sempre consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Inoltre, la disposizione in
commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è
sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori
non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause
consentite dal quadro regolatorio generale.
Occorre inoltre far presente che
nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di
domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle
ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una
zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano
cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di
autocertificazione.
L’art.2, in base al combinato
disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità
verso altri comuni della stessa o di altre regioni.
Per quanto riguarda gli
spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono
consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella
norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia
necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
In forza di tale previsione
risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di
esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per
assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel
proprio territorio comunale.
Naturalmente, valgono anche in
questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare
all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima,
raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione
della propria esigenza.
Come si è già avuto modo di dire
in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non
elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del
provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche
disposizioni contenute nell’art. 2.
Si ribadisce, pertanto, che la
partecipazione a manifestazioni pubbliche resta regolata, anche in questi
territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse
limitazioni anti-COVID ivi indicate.
Lo stesso dicasi per l’accesso ai
luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano
disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto,
vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di
culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.
È bene infine, precisare che sia
gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni
potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di
autocertificazione.
Servizi di ristorazione (art 2,
comma 4, lett. c)
Riguardo alle attività dei
servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad
eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel
rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Resta consentita senza limiti di
orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con
asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze.
La sospensione generalizzata dei
servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso
sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti. Pertanto,
analogamente a quanto consentito in area gialla, le strutture alberghiere
ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio
esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.
Nelle strutture alberghiere prive
di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di
alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera.
Infine, restano aperti, senza
limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro.
* * * *
Area rossa
L’art. 3 del d.P.C.M. riguarda i
territori ricompresi nella terza area (area rossa), caratterizzati da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in cui ricadono
attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, secondo l’ordinanza
del Ministro della Salute del 4 novembre 2020), che giustificano prescrizioni
ancor più restrittive (“scenario di tipo 4”).
Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e)
Il regime più stringente riguarda
innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima
estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo
extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli
spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso
comune di domicilio, abitazione o residenza.
Si precisa che nei territori
dell’area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro,
salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate
dall’art.3, comma 4, lett. a).
È sempre consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Relativamente agli
attraversamenti dei territori inclusi nell’area rossa, la disciplina è del
tutto identica a quella commentata a proposito dell’area arancione, a cui
perciò si fa rinvio.
Analogamente a quanto precisato
per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le
limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività
consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente
oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art.
3.
La partecipazione a
manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori,
dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID
ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la
partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1,
comma 9, lett. p) e q).
In ogni caso, si ribadisce anche
per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la
causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di
autocertificazione.
L’utilizzo del modulo di
autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell’attività motoria e
dell’attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni
precisate dall’art. 3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo
svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu
oculi.
Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b)
Nei territori dell’area rossa
sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato
sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri
commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,
i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Diversamente da quanto precisato
per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli
collocati in area arancione, considerata l’assenza di norme derogatorie al
riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo
le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Il commercio ambulante continua
pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo
itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al
d.P.C.M..
Per effetto del rinvio all’art.
1, comma 9, lett. ff), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e
i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni
dianzi fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione.
Servizi di ristorazione (art. 3, comma 4, lett. c)
Tenuto conto che le disposizioni
in tale ambito sono le medesime introdotte dall’articolo 2, comma 4, lett. c),
relativamente all’area arancione, si rinvia a quanto illustrato con riferimento
a tale ultima disposizione.
Centri e circoli sportivi, sport di contatto e attività motoria e
sportiva (art.3, comma 4, lett. d) ed e)
In area rossa tutte le attività
di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f), e gli sport di
contatto, di cui alla successiva lett. g), sono sospesi, senza alcuna
eccezione. Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per
l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se
svolte nei circoli all’aperto.
L’attività motoria è consentita
se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di
utilizzo delle mascherine.
L’attività sportiva è consentita
esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con
l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche
presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente
ubicati in prossimità della propria abitazione.
Attività scolastiche, formative e curriculari (art. 3, comma 4, lett.
f) e g)
Le attività scolastiche in area
rossa si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dal secondo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si potranno svolgere
in presenza, come per l’area gialla, le attività didattiche che implichino
l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di
fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.
La frequenza delle attività
formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività
potranno proseguire a distanza.
Specifiche previsioni volte a
consentire la modalità in presenza riguardano i corsi di formazione riservati
alle professioni mediche e sanitarie.
Servizi per la persona (art. 3, comma 4, lett. h)
Particolarmente rilevante, tra le
altre, è la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
* * * *
In considerazione che il d.P.C.M.
viene a definire tre distinte aree di crescente severità delle relative misure,
appare opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che
l’attività di controllo venga ad essere conseguentemente modulata, in relazione
ai diversificati livelli di rischio.
La complessità del provvedimento
potrà richiedere precisazioni e chiarimenti su specifiche questioni o aspetti
che non abbiano già formato oggetto della presente circolare. In relazione a
tanto, si fa presente che sta per essere riattivata sul sito on-line della
Presidenza del Consiglio dei Ministri un’apposita sezione di FAQ sui contenuti
del provvedimento.
Non sfuggirà come l’attività di
monitoraggio assegnata ai Prefetti dall’art. 13 del d.P.C.M., in questa
particolare fase pandemica, rivesta una fondamentale importanza per il
complessivo rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del
contagio.
Si confida, pertanto, nella
consueta puntualità e scrupolosità dell’azione delle SS.LL. e si ringrazia per
l’attenzione.