D.M. (Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale) 27 luglio 2016 (G.U. 16 agosto 2016, n. 190), Modalità di rilascio dei passaporti
diplomatici e di servizio
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto l'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che prevede
l'emanazione di un regolamento per disciplinare il rilascio dei
passaporti diplomatici e di servizio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e'
sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.
2252/2004 del Consiglio;
Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009
del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) 2252/2004 del
Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale
della cooperazione internazionale allo sviluppo;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 29 agosto 2014,
n. 5012/435-bis, che regola il rilascio dei passaporti diplomatici e
di servizio;
Considerata l'opportunita' di aggiornare la disciplina in materia
di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il rilascio dei passaporti
diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre
1967, n. 1185.
Art. 2
Caratteristiche
1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati, a norma
del presente decreto, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di seguito «Ministero».
2. I libretti dei passaporti diplomatico e di servizio sono
conformi alle caratteristiche fisiche e materiali di cui
rispettivamente agli allegati 1 (passaporto diplomatico) e 2
(passaporto di servizio).
Art. 3
Validita' temporale e geografica
1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i
periodi di validita' previsti dal presente decreto.
2. La validita' territoriale puo' essere discrezionalmente limitata
a determinati Paesi.
Art. 4
Norme generali per il rilascio
1. Il passaporto diplomatico non puo' essere rilasciato a chi e'
detentore di passaporto di servizio o viceversa. Nessuno puo'
detenere contemporaneamente piu' passaporti diplomatici o di
servizio.
2. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al
rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.
3. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio e' esente
da spese e tasse.
Art. 5
Passaporto diplomatico
1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato al Presidente della
Repubblica per la durata del mandato.
2. Il passaporto diplomatico e' rilasciato per la durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni:
a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti
del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai
Sottosegretari di Stato;
c) al presidente e ai giudici della Corte costituzionale;
d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se
di cittadinanza italiana;
e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;
f) al primo presidente della Corte di cassazione;
g) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' ai presidenti delle
commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare
rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;
h) al presidente del Consiglio di Stato;
i) al presidente della Corte dei conti;
l) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia;
m) all'avvocato generale dello Stato;
n) ai capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, al segretario generale
della Difesa;
o) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
p) al capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza;
q) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e
dell'AISI;
r) al presidente e al direttore generale dell'ICE;
s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (AICS).
3. Il passaporto diplomatico e' altresi' rilasciato, per la durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei
anni:
a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza del
Ministero;
b) al personale della terza area funzionale del Ministero che
deve recarsi all'estero in missione o e' destinato all'estero ai
sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso
le rappresentanze diplomatiche;
d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio all'estero;
e) ai titolari delle sedi all'estero dell'AICS, accreditati
presso le autorita' dei Paesi in cui prestano servizio;
f) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi
e istituzioni dell'Unione europea e in organi delle organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' membro.
4. Se il possesso del passaporto diplomatico e' condizione posta
dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi
delle Convenzioni di Vienna, esso e' rilasciato anche:
a) al personale della prima e seconda area funzionale del
Ministero, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in missione
all'estero, per la durata di sei anni;
b) al personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art. 32, comma
4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi
dell'art. 17, comma 8, della legge medesima, per la durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni;
c) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per la durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni.
5. Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine
dell'incarico e rilasciato con validita' decennale a chi e' stato
Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte
costituzionale, o Ministro degli affari esteri o Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' disporre che il passaporto diplomatico sia
mantenuto con validita' decennale:
a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera
diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario
o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del
Ministero.
Art. 6
Passaporto di servizio
1. Il passaporto di servizio e' rilasciato, per la durata del
mandato:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
b) ai membri italiani del Parlamento europeo.
2. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata di sei
anni:
a) al personale della prima e seconda area funzionale del
Ministero se deve recarsi all'estero in missione o e' destinato
all'estero ai sensi dell' art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) al personale militare destinato all'estero ai sensi dell'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
o in missione all'estero.
3. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata
dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni:
a) ai dirigenti dell'AICS;
b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art.
32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero
ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge;
c) al personale di cui alla lettera b) e agli esperti di cui
all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che hanno
optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero, in
occasione di missioni all'estero;
d) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che
svolgono incarichi direttivi nell'Unione europea e nelle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro;
e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorita'
amministrative indipendenti e degli organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, nonche' agli insegnanti e ai docenti
universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale
della Banca d'Italia e dell'ICE che devono recarsi all'estero per
servizio.
4. Su proposta della rappresentanza diplomatica e previo parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, il passaporto di
servizio puo' essere rilasciato, per la durata dell'incarico, se
predeterminata, altrimenti per sei anni, a:
a) titolari degli uffici consolari di seconda categoria o
impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte II,
titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, in servizio in Paesi nei quali le condizioni di
sicurezza siano precarie e il passaporto di servizio sia uno
strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate;
b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che, ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22
luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei quali sia esposto ad
eccezionali disagi o a rischi concreti e particolarmente gravi per la
propria incolumita'.
Art. 7
Coniuge o persona unita civilmente a carico
1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato alle persone coniugate e
non separate oppure unite civilmente con funzionari diplomatici o
dirigenti del Ministero.
2. E' rilasciato il medesimo tipo di passaporto del titolare
principale ai coniugati e non separati oppure agli uniti civilmente
con persone:
a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in
base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il passaporto e'
rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare
principale. Il coniuge o persona unita civilmente, anche di
cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi dell'art. 173
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 8
Figli a carico
1. Nel presente articolo per «figli» si intendono i familiari,
diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile, a carico, ai
sensi degli articoli 170 e 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone:
a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in
base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ai figli minorenni e' rilasciato, con la medesima durata del
passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o, se
richiesto dalle autorita' del Paese di accreditamento per
l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico.
3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare principale, e'
rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare
principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se
il possesso di tali documenti e' richiesto dalle autorita' del Paese
di accreditamento come condizione per il soggiorno.
4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare principale,
puo' essere rilasciato il passaporto di servizio o diplomatico, con
la durata strettamente necessaria per la visita presso il titolare
principale in sedi indicate dal Ministero come caratterizzate da
condizioni di sicurezza precarie.
Art. 9
Conviventi di fatto e altri membri
della famiglia anagrafica
1. Il passaporto diplomatico o di servizio puo' essere rilasciato,
per una durata non superiore a quella del passaporto del titolare
principale, a coloro che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7
e 8, compongono da almeno un anno la famiglia anagrafica, ivi inclusi
i conviventi di fatto, delle persone:
a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37
del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in
base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, il rilascio e il
mantenimento del passaporto sono subordinati alle seguenti
condizioni:
a) i familiari di cui al comma 1, per soggiornare legalmente o in
condizioni di sicurezza nella sede di servizio, devono essere
iscritti nella lista diplomatica o del personale amministrativo e
tecnico;
b) il possesso del passaporto diplomatico o di servizio e'
condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento per la
notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna;
c) il soggiorno del membro della famiglia nella sede di servizio
e' effettivo e pari al periodo previsto dall' art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.
Art. 10
Casi eccezionali
1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio:
a) a personalita' italiane che debbano recarsi all'estero, in
rappresentanza dello Stato, per la cura di preminenti interessi
politici o economici nazionali, per la durata di specifici incarichi
o per un massimo di tre anni;
b) ad altre persone in via eccezionale, nell'interesse dello
Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del viaggio
o dell'incarico e previa comunicazione alla questura competente;
c) nei casi eccezionali in cui cio' sia conforme agli usi
internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza italiana,
per un massimo di tre anni.
Art. 11
Incompatibilita'
1. Il passaporto diplomatico o di servizio non e' rilasciato ai
soggetti di cui agli articoli da 7 a 9 che svolgono in Italia o
all'estero attivita' professionali, industriali, commerciali o
finanziarie, salvo che, in applicazione di accordi bilaterali o della
normativa locale, l'accreditamento non sia condizione per
l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa nel Paese di
destinazione.
Art. 12
Domanda di rilascio e rinnovo
1. Per ottenere il passaporto diplomatico o di servizio o il suo
rinnovo il titolare sottoscrive e consegna il formulario di cui
all'allegato 3, insieme con una fotografia recente e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validita', o con una
fotografia autenticata.
2. All'atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non trovarsi
nella condizione di incompatibilita' di cui all'art. 11.
3. In presenza di figli minori, al formulario di cui al comma 1, il
richiedente allega l'assenso dell'altro genitore, come da allegato 4
o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.
4. La domanda e' trasmessa al Ministero dall'amministrazione di
appartenenza, fatte salve le seguenti disposizioni:
a) i dipendenti del Ministero e le persone estranee
all'amministrazione dello Stato presentano la richiesta direttamente
al Ministero;
b) per le persone che prestano servizio presso un'organizzazione
internazionale, la domanda e' trasmessa dalla rappresentanza italiana
presso l'organizzazione stessa o, in mancanza di questa, dalla
rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare del luogo di
residenza;
c) le persone di cui agli articoli da 7 a 9 presentano la propria
richiesta con le medesime modalita' previste per il titolare
principale.
Art. 13
Uso del passaporto diplomatico o di servizio
1. Il personale notificato presso uno Stato estero e munito di
passaporto diplomatico o di servizio ha l'obbligo di farne uso nel
recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.
2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non e' consentito
nell'esercizio di attivita' lavorative diverse da quella per la quale
e' stato rilasciato.
3. Le amministrazioni diverse dal Ministero che richiedono il
rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili della
custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo.
Art. 14
Restituzione e annullamento
1. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua
validita' di durata o scaduti, sono restituiti dal detentore e
annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro trenta giorni dalla
cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne
costituiscono il titolo di rilascio.
2. I titolari di passaporto diplomatico o di servizio informano
senza ritardo il Ministero del venir meno, anche determinato da
provvedimenti di autorita' straniere, delle condizioni per il
rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di cui
agli articoli da 7 a 9.
3. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma 2, il Ministero puo'
disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause
inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.
Art. 15
Comunicazioni con le questure
1. Il Ministero informa il Ministero dell'interno del rilascio di
passaporti diplomatici o di servizio, e comunica alle questure
competenti il rilascio di passaporti diplomatici o di servizio a
validita' territoriale limitata, il loro rinnovo o ritiro.
2. A seguito delle comunicazioni di rilascio o rinnovo di cui al
comma 1, le questure informano il Ministero qualora si verifichino le
condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185.
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, le questure ritirano il passaporto e
lo restituiscono prontamente al Ministero.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. I passaporti diplomatici o di servizio rilasciati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi fino alla
scadenza.
2. I libretti emessi fino al 23 giugno 2010 possono essere
rinnovati fino alla scadenza decennale. L'ufficio consolare
territorialmente competente puo' disporre il rinnovo, previa
autorizzazione del Ministero.
3. E' abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 5012/435-bis.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 luglio 2016
Il Ministro: Gentiloni Silveri
Allegato 1
Caratteristiche essenziali del passaporto diplomatico
a lettura ottica elettronica
Il libretto di passaporto diplomatico a lettura ottica
elettronico presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
A) Supporto fisico.
Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125
con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO.
Pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i
risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del
titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2.
Carta: la carta e' bianca filigranata con fibrille luminescenti e
riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare
tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le leggende «Repubblica
italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto
l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu
solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene un
filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva,
ripetuta con continuita', «Repubblica italiana», e sull'altro lato i
tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, ripetuti ed
intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano
altresi' fluorescenti sotto la lampada di Wood.
Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset
con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica.
I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che
sfuma nel celeste con effetto di «iride». Nelle pagine interne e'
rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza,
lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina.
Copertina: la copertina e' rilegata in similpelle (poliuretano)
di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza
«UNIONE EUROPEA» e «Repubblica italiana» in alto disposte su due
righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto su due
righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo alla pagina,
il simbolo del passaporto elettronico.
Custodia: la custodia «tipo bustina» e' in similpelle
(poliuretano) di colore blu e presenta un bordino dorato al cui
interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo che riprendono la
sequenza della copertina.
Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenella», e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
Numerazione: il numero del passaporto e' riportato
tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1,
nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO)
destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione
dalla 3ª alla 48ª pagina.
Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza e'
applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del
passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film
contiene immagini olografiche trasparenti, e' stampato con inchiostri
speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto.
Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in
caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.
B) Descrizione delle pagine.
I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre
lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2°
ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese. Le singole pagine
contengono le diciture ed i simboli grafici cosi' descritti dall'alto
verso il basso:
Risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in
francese ed inglese circa le finalita' del passaporto.
Pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica ed il testo in
italiano circa le finalita' del passaporto. In fondo alla pagina, il
numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.
Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti
informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di
nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data
di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare.
Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano,
inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la
stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo
spazio inferiore e' riservato alla scrittura su due righe, con
caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la
normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio destinato alla
stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A
protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un
film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil
olografico).
Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorita'»,
con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue
ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in
alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas».
Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione
del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).
Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana,
contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla
scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del
passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.
Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione
del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue
ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di
prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla
direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima
di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in
formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali
del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni,
gia' presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al
titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed
inalterabilita' dei dati e le informazioni necessarie per renderne
possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi
biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la
legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del
passaporto non saranno conservati in banche di dati.
Allegato 2
Caratteristiche essenziali del passaporto di servizio a lettura
ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio,
passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di
servizio - corriere diplomatico
Il libretto di passaporto di servizio nelle tre tipologie di
passaporto di servizio a lettura ottica elettronico; passaporto di
servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico;
passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica
elettronico appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche
essenziali:
A) Supporto fisico.
Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm
88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme
ICAO.
Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione
del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi di copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di
passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina.
Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del
microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione
protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e
iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati,
con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo,
la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla
lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una
circonferenza.
Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale
bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili
fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.
Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata,
di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di
colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde
alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa
Europa» e contiene un filo di sicurezza.
Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a
piu' colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina
sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese,
rispettivamente in alto e in basso, la, denominazione del passaporto
e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La
terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del
passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto e'
realizzata a piu' colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti
di iride. Nelle pagine interne e' rilevabile, sotto la lampada di
Wood, oltre alla fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica
italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono
stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed
inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano,
inglese e francese.
Numerazione: il numero del passaporto e' riportato
tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1,
nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO)
destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione
dalla 3ª alla 48ª pagina.
Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood. Pellicola (foil
olografico): Un film trasparente di sicurezza e' applicato a caldo a
protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono
stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini
olografiche trasparenti, e' stampato con inchiostri speciali e
riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil
olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in
caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.
B) Descrizione delle pagine.
Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici
cosi' descritti dall'alto verso il basso:
Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di
sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla
denominazione del passaporto.
Pagina 1: frontespizio del passaporto contenente il numero di
registro, lo stemma della Repubblica, la legenda «Repubblica
italiana» nelle tre lingue italiano, francese ed inglese e le
finalita' del documento.
In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro
a caratteri arabi.
Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti
informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di
nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data
di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare.
Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano,
inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la
stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo
spazio inferiore e' riservato alla scrittura su due righe, con
caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la
normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio destinato alla
stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A
protezione dei dati, dopo la personalizzazione, vigne applicato un
film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil
olografico).
Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorita'»,
con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo
l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue
ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in
alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».
Pagina 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del
passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).
Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana,
contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla
scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del
passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.
Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione
del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue
ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico
abitualmente impiegato nei testi comunitari.
Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di
prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla
direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima
di 80Kb e di durata di almeno 10 armi. Nel chip sono memorizzate, in
formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali
del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le informazioni,
gia' presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al
titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed
inalterabilita' dei dati e le informazioni necessarie per renderne
possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi
biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine
di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare
attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la
legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del
passaporto non saranno conservati in banche di dati.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico