Discriminatoria la delibera che dispone l’aumento dei diritti di
segreteria da 150 a 500 €, per il
rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa
Trib. Bergamo 6 agosto 2014
I ricorrenti, premesso:
-
che con delibera comunale n. 6 del 15 gennaio 2014 il Comune di B. ha disposto
un “Adeguamento dei diritti di segreteria” ridefinendo l'importo per il
procedimento di rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa in €
500, con sostituzione della precedente tabella inerente i diritti di segreteria
del settore tecnico (approvata nel 2011) e decorrenza immediata del nuovo
onere;
- che la modifica ha comportato
un aumento dell’importo richiesto per il rilascio del certificato
di
idoneità alloggiativa, passato da € 150 a € 500;
-
che solo tre anni prima, nel 2011, il costo della pratica ammontava a € 30;
-
che nella motivazione della delibera, la decisione dell'aumento tariffario è
stata così giustificata: "rilevato che i fenomeni delittuosi
riscontrati, comportano ulteriori gravosi interventi, controlli e verifiche da
parte (…) del personale degli uffici comunali (...); dato atto che i costi
della spiegazione di forze e dell'utilizzo di energie fisiche, mentali e
funzionali, nonché gli eventuali necessari interventi di sistemazione del patrimonio
pubblico danneggiato in caso di infrazioni materiali sono genericamente
addebitati ai cittadini tutti, gravando sulle casse comunali; ritenendo di
dover circoscrivere almeno in parte tale gravame, e ritenendo equo parzialmente
addebitarlo alle individualità extracomunitarie che chiedono di essere iscritte
all'Anagrafe Popolazione Residente di questo Comune, mediante riscossione
dell'importo dei diritti di segreteria richiesti per il procedimento di
rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa necessaria ai fini della
predetta iscrizione (...);
OMISSIS
La domanda è in parte fondata e
in tale misura deve essere accolta.
OMISSIS
Quanto al carattere
discriminatorio della delibera in esame, occorre innanzitutto evidenziare come
l’art. 43 TU Immigrazione, definisce discriminatorie tutte le condotte che “direttamente
o indirettamente”, comportino una “distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza” basata su razza, colore della pelle, ascendenza, origine
nazionale o etnica, convinzioni e pratiche religiose, “e che abbia lo scopo
o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica”.
A tal proposito, parte
resistente ha evidenziato come il provvedimento non abbia carattere
discriminatorio, strutturando le proprie argomentazioni attorno alle seguenti
osservazioni:
- il provvedimento in esame è
destinato a tutti i residenti del Comune di B., e dunque è da escludersi
qualunque ipotesi di discriminazione diretta;
- il provvedimento in esame non
pone le persone di una determinata razza o etnia in una posizione di svantaggio
rispetto alle altre, escludendo così qualunque ipotesi di discriminazione
indiretta;
- la delibera è proporzionale
allo scopo perseguito e ai costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione del
Comune di B..
La tesi difensiva di parte
resistente non può essere condivisa.
L'attestazione di idoneità
alloggiativa è un documento che certifica l'adeguatezza di un alloggio dal
punto di vista igienico-sanitario rispetto a requisiti minimi di abitabilità.
Esso ha validità semestrale e, ai fini del rilascio della certificazione, gli
uffici comunali devono valutare le caratteristiche dell'alloggio e la sua
capienza effettiva, così da poter indicare il numero di persone per le quali
l’abitazione risulta adeguata.
Quanto ai cittadini stranieri,
il certificato di idoneità all'oggettiva è condizione necessaria per diversi
procedimenti amministrativi, ed in particolare:
- per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma
1, lett. a) D.Lgs. 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, nonché degli artt.
35 e 36-bis, comma 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394. La sussistenza dei parametri
di idoneità deve essere autocertificata anche all'atto del rinnovo del permesso
di soggiorno, ai sensi dell'art. 13 comma 2-bis Dpr 394/1999: infatti,
il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un
alloggio per il lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis,
comma 1, lettera a), del TU Immigrazione;
- per la richiesta di carta di
soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi, così come previsto
dall’art. 9 TU Immigrazione dall’art. 16, comma 4 d.p.r. 394 1999;
- per la richiesta di nullaosta
al ricongiungimento familiare, ex art. 29, comma 3, lett. a) TU
Immigrazione ed art. 6, comma 1, d.p.r. 394.999.
Il certificato in questione non
costituisce, al contrario, presupposto necessario per l’iscrizione anagrafica.
Ciò rende la certificazione in
esame uno strumento ben più significativo per gli stranieri rispetto ai
cittadini italiani, e ancor più significativo è il maggiore svantaggio sofferto
dagli stranieri per l’aumento dell’importo per il rilascio della certificazione,
essendo essa necessaria (per i soli cittadini stranieri) all’ottenimento dei
provvedimenti (e alla realizzazione dei corrispettivi diritti fondamentali)
sopra menzionati. Sulla base di tali osservazioni si osserva come la delibera
comporti una “distinzione” basata sulla “origine nazionale” che
ha come effetto quello di “compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali”, quali la sottoscrizione del contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, la richiesta di carta di soggiorno, anche nell'interesse
dei familiari conviventi, la richiesta di nullaosta al ricongiungimento
familiare, assumendo per tali ragioni carattere discriminatorio.
Chiarito ciò, si rileva che
parte resistente ha sostenuto la proporzionalità dell’aumento dell’importo
previsto dalla delibera allo scopo perseguito e ai costi sostenuti dalla
Pubblica Amministrazione del Comune di B..
Anche tale argomentazione non è
condivisibile.
Da quanto è emerso, infatti,
l’aumento dell'importo dei diritti di segreteria richiesti per il rilascio
della certificazione di idoneità alloggiativa è stato motivato dal Comune
resistente con la doverosità di addebitare alle individualità extracomunitarie
che richiedono di essere iscritte all'anagrafe della popolazione residente del
Comune i costi della spiegazione di forze ed energie sopportati
dall'Amministrazione al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e
tranquillità alla popolazione.
Tale motivazione, fondata
espressamente sull’asserito collegamento tra scopo perseguito, costi sostenuti
e addebito dei costi in capo alle “individualità extracomunitarie”,
conferma il carattere discriminatorio della delibera, ponendo un onere
aggiuntivo ingiustificato in capo agli stranieri.
Nono sono, infine, stati
dimostrati da parte resistente gli allegati costi sostenuti per l’emanazione di
ogni certificato di idoneità alloggiativa.
In ordine a ciò si rileva che
l’unico documento a ciò pertinente prodotto dalla parte resistente (doc. 6) è
relativo ad un preventivo di assistenza per verifica degli impianti elettrici,
ma non fornisce la prova dell’adeguatezza, proporzionalità e doverosità
dell’aumento oggetto della delibera in esame.
La delibera configura dunque,
in primo luogo, una discriminazione individuale nei confronti dei ricorrenti
persone fisiche gravate da oneri maggiori e a condizioni non paritarie per lo
svolgimento di una pratica amministrativa necessaria all’esercizio di una serie
di diritti fondamentali; e configura altresì uno svantaggio a carico di tutti
gli stranieri che intendono risiedere nel Comune di B., chiedendo agli stessi
un importo sproporzionato e ingiustificato per il rilascio del certificato di
idoneità alloggiativa.
Sulle domande di parte ricorrente
Accertato il carattere
discriminatorio della delibera n. 6/2014 adottata dal Comune di B.,
considerando gli artt. 44 TU Immigrazione; 28, comma 5, D.lgs. 150/2011; 4
D.lgs. 215/2003, in ossequio ai principi di effettività e proporzione di cui all’art.
15, dir. 2000/43/CE, il Comune di B. è tenuto a porre fine alla condotta
discriminatoria, ovvero, al fine di rimuovere le accertate discriminazioni, a
revocare la delibera in oggetto, restituendo, in qualità di risarcimento in
forma specifica, la somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano versato
suddetto importo al Comune nel periodo di validità della delibera.
Infine, trattandosi di condotta
illegittima posta in essere da una Pubblica Amministrazione la quale agisce a
tutela della collettività territoriale locale, ritenendo sussistente la
finalità riparatoria della pubblicazione, ai sensi dell’art. 28, comma 7,
D.lgs. 150/2011 si ordina a parte resistente di pubblicare il presente
provvedimento per una sola volta sul quotidiano “omissis”, nonché sulla home
page del sito del Comune di B., con spese a carico dell’amministrazione
comunale.
Non risultano, invece,
dimostrati ulteriori danni non patrimoniali direttamente riportati dai soggetti
ricorrenti.
In ogni caso, deve considerarsi
che i provvedimenti di cui sopra (declaratoria dell’illegittimità della
condotta del Comune, condanna alla restituzione della somma e pubblicazione del
presente provvedimento) inducono ad escludere la permanenza di effetti
pregiudizievoli ulteriormente risarcibili.
La domanda relativa al
riconoscimento di un ulteriore danno non patrimoniale, pertanto, deve essere
rigettata.
Quanto alla domanda di condanna
ex art. 614 bis c.p.c., essa risulta inammissibile in quanto non
espressamente prevista tra le misure coercitive di cui all’art. 28 D.lgs.
150/2011.
Le spese di lite seguono la
soccombenza di parte resistente e in assenza della relativa nota spese sono
liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 7254 (pari all’importo medio
delle quattro fasi relative allo scaglione di valore della domanda come da vigente
Tabella ex D.M. n. 55/2014), oltre Iva e Cpa ove dovute per legge, oltre al
rimborso forfettario di art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara il carattere
discriminatorio della condotta di parte resistente, consistente nell’aver
assunto la delibera n. 6/2014, nella parte in cui dispone l’aumento dei diritti
di segreteria per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa da
€ 150 a € 500;
ordina a parte resistente di
cessare la condotta discriminatorio e revocare la delibera n. 6/2014;
condanna parte resistente a
restituire la somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano fatto richiesta
del certificato di idoneità alloggiativa nel periodo di validità della delibera
versando l’importo di € 500 richiesto dal Comune;
ordina a parte resistente di
pubblicare a proprie spese la presente ordinanza nel sito del Comune, nonché,
per estratto, sul quotidiano “omissis” con l’indicazione che l’intera ordinanza
è consultabile sul sito internet del Comune;
condanna la resistente a
rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 7254 oltre IVA e CP
ove dovute per legge, oltre al rimborso forfettario di art. 2, comma 2, d.m. 10
marzo 2014, n. 55, con distrazione a favore dei due difensori di tali parti
dichiaratisi antistatari;