domenica 17 agosto 2014





Discriminatoria la delibera che dispone l’aumento dei diritti di segreteria da 150 a  500 €, per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa


Trib. Bergamo 6 agosto 2014

 I ricorrenti, premesso:
- che con delibera comunale n. 6 del 15 gennaio 2014 il Comune di B. ha disposto un “Adeguamento dei diritti di segreteria” ridefinendo l'importo per il procedimento di rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa in € 500, con sostituzione della precedente tabella inerente i diritti di segreteria del settore tecnico (approvata nel 2011) e decorrenza immediata del nuovo onere;
- che la modifica ha comportato un aumento dell’importo richiesto per il rilascio del certificato

di idoneità alloggiativa, passato da € 150 a € 500;
- che solo tre anni prima, nel 2011, il costo della pratica ammontava a € 30;
- che nella motivazione della delibera, la decisione dell'aumento tariffario è stata così giustificata: "rilevato che i fenomeni delittuosi riscontrati, comportano ulteriori gravosi interventi, controlli e verifiche da parte (…) del personale degli uffici comunali (...); dato atto che i costi della spiegazione di forze e dell'utilizzo di energie fisiche, mentali e funzionali, nonché gli eventuali necessari interventi di sistemazione del patrimonio pubblico danneggiato in caso di infrazioni materiali sono genericamente addebitati ai cittadini tutti, gravando sulle casse comunali; ritenendo di dover circoscrivere almeno in parte tale gravame, e ritenendo equo parzialmente addebitarlo alle individualità extracomunitarie che chiedono di essere iscritte all'Anagrafe Popolazione Residente di questo Comune, mediante riscossione dell'importo dei diritti di segreteria richiesti per il procedimento di rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa necessaria ai fini della predetta iscrizione (...);
OMISSIS

La domanda è in parte fondata e in tale misura deve essere accolta.

OMISSIS


Quanto al carattere discriminatorio della delibera in esame, occorre innanzitutto evidenziare come l’art. 43 TU Immigrazione, definisce discriminatorie tutte le condotte che “direttamente o indirettamente”, comportino una “distinzione, esclusione, restrizione o preferenza” basata su razza, colore della pelle, ascendenza, origine nazionale o etnica, convinzioni e pratiche religiose, “e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
A tal proposito, parte resistente ha evidenziato come il provvedimento non abbia carattere discriminatorio, strutturando le proprie argomentazioni attorno alle seguenti osservazioni:
- il provvedimento in esame è destinato a tutti i residenti del Comune di B., e dunque è da escludersi qualunque ipotesi di discriminazione diretta;
- il provvedimento in esame non pone le persone di una determinata razza o etnia in una posizione di svantaggio rispetto alle altre, escludendo così qualunque ipotesi di discriminazione indiretta;
- la delibera è proporzionale allo scopo perseguito e ai costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione del Comune di B..
La tesi difensiva di parte resistente non può essere condivisa.
L'attestazione di idoneità alloggiativa è un documento che certifica l'adeguatezza di un alloggio dal punto di vista igienico-sanitario rispetto a requisiti minimi di abitabilità. Esso ha validità semestrale e, ai fini del rilascio della certificazione, gli uffici comunali devono valutare le caratteristiche dell'alloggio e la sua capienza effettiva, così da poter indicare il numero di persone per le quali l’abitazione risulta adeguata.
Quanto ai cittadini stranieri, il certificato di idoneità all'oggettiva è condizione necessaria per diversi procedimenti amministrativi, ed in particolare:
- per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, nonché degli artt. 35 e 36-bis, comma 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394. La sussistenza dei parametri di idoneità deve essere autocertificata anche all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 13 comma 2-bis Dpr 394/1999: infatti, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio per il lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del TU Immigrazione;
- per la richiesta di carta di soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi, così come previsto dall’art. 9 TU Immigrazione dall’art. 16, comma 4 d.p.r. 394 1999;
- per la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, ex art. 29, comma 3, lett. a) TU Immigrazione ed art. 6, comma 1, d.p.r. 394.999.
Il certificato in questione non costituisce, al contrario, presupposto necessario per l’iscrizione anagrafica.
Ciò rende la certificazione in esame uno strumento ben più significativo per gli stranieri rispetto ai cittadini italiani, e ancor più significativo è il maggiore svantaggio sofferto dagli stranieri per l’aumento dell’importo per il rilascio della certificazione, essendo essa necessaria (per i soli cittadini stranieri) all’ottenimento dei provvedimenti (e alla realizzazione dei corrispettivi diritti fondamentali) sopra menzionati. Sulla base di tali osservazioni si osserva come la delibera comporti una “distinzione” basata sulla “origine nazionale” che ha come effetto quello di “compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, quali la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la richiesta di carta di soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi, la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, assumendo per tali ragioni carattere discriminatorio.
Chiarito ciò, si rileva che parte resistente ha sostenuto la proporzionalità dell’aumento dell’importo previsto dalla delibera allo scopo perseguito e ai costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione del Comune di B..
Anche tale argomentazione non è condivisibile.
Da quanto è emerso, infatti, l’aumento dell'importo dei diritti di segreteria richiesti per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa è stato motivato dal Comune resistente con la doverosità di addebitare alle individualità extracomunitarie che richiedono di essere iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune i costi della spiegazione di forze ed energie sopportati dall'Amministrazione al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e tranquillità alla popolazione.
Tale motivazione, fondata espressamente sull’asserito collegamento tra scopo perseguito, costi sostenuti e addebito dei costi in capo alle “individualità extracomunitarie”, conferma il carattere discriminatorio della delibera, ponendo un onere aggiuntivo ingiustificato in capo agli stranieri.
Nono sono, infine, stati dimostrati da parte resistente gli allegati costi sostenuti per l’emanazione di ogni certificato di idoneità alloggiativa.
In ordine a ciò si rileva che l’unico documento a ciò pertinente prodotto dalla parte resistente (doc. 6) è relativo ad un preventivo di assistenza per verifica degli impianti elettrici, ma non fornisce la prova dell’adeguatezza, proporzionalità e doverosità dell’aumento oggetto della delibera in esame.
La delibera configura dunque, in primo luogo, una discriminazione individuale nei confronti dei ricorrenti persone fisiche gravate da oneri maggiori e a condizioni non paritarie per lo svolgimento di una pratica amministrativa necessaria all’esercizio di una serie di diritti fondamentali; e configura altresì uno svantaggio a carico di tutti gli stranieri che intendono risiedere nel Comune di B., chiedendo agli stessi un importo sproporzionato e ingiustificato per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa.
Sulle domande di parte ricorrente
Accertato il carattere discriminatorio della delibera n. 6/2014 adottata dal Comune di B., considerando gli artt. 44 TU Immigrazione; 28, comma 5, D.lgs. 150/2011; 4 D.lgs. 215/2003, in ossequio ai principi di effettività e proporzione di cui all’art. 15, dir. 2000/43/CE, il Comune di B. è tenuto a porre fine alla condotta discriminatoria, ovvero, al fine di rimuovere le accertate discriminazioni, a revocare la delibera in oggetto, restituendo, in qualità di risarcimento in forma specifica, la somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano versato suddetto importo al Comune nel periodo di validità della delibera.
Infine, trattandosi di condotta illegittima posta in essere da una Pubblica Amministrazione la quale agisce a tutela della collettività territoriale locale, ritenendo sussistente la finalità riparatoria della pubblicazione, ai sensi dell’art. 28, comma 7, D.lgs. 150/2011 si ordina a parte resistente di pubblicare il presente provvedimento per una sola volta sul quotidiano “omissis”, nonché sulla home page del sito del Comune di B., con spese a carico dell’amministrazione comunale.
Non risultano, invece, dimostrati ulteriori danni non patrimoniali direttamente riportati dai soggetti ricorrenti.
In ogni caso, deve considerarsi che i provvedimenti di cui sopra (declaratoria dell’illegittimità della condotta del Comune, condanna alla restituzione della somma e pubblicazione del presente provvedimento) inducono ad escludere la permanenza di effetti pregiudizievoli ulteriormente risarcibili.
La domanda relativa al riconoscimento di un ulteriore danno non patrimoniale, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c., essa risulta inammissibile in quanto non espressamente prevista tra le misure coercitive di cui all’art. 28 D.lgs. 150/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e in assenza della relativa nota spese sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 7254 (pari all’importo medio delle quattro fasi relative allo scaglione di valore della domanda come da vigente Tabella ex D.M. n. 55/2014), oltre Iva e Cpa ove dovute per legge, oltre al rimborso forfettario di art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara il carattere discriminatorio della condotta di parte resistente, consistente nell’aver assunto la delibera n. 6/2014, nella parte in cui dispone l’aumento dei diritti di segreteria per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa da € 150 a € 500;
ordina a parte resistente di cessare la condotta discriminatorio e revocare la delibera n. 6/2014;
condanna parte resistente a restituire la somma di € 350 a tutti gli stranieri che abbiano fatto richiesta del certificato di idoneità alloggiativa nel periodo di validità della delibera versando l’importo di € 500 richiesto dal Comune;
ordina a parte resistente di pubblicare a proprie spese la presente ordinanza nel sito del Comune, nonché, per estratto, sul quotidiano “omissis” con l’indicazione che l’intera ordinanza è consultabile sul sito internet del Comune;
condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 7254 oltre IVA e CP ove dovute per legge, oltre al rimborso forfettario di art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione a favore dei due difensori di tali parti dichiaratisi antistatari;

mercoledì 6 agosto 2014





Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli  stati  membri  delle Comunita’ Economiche Europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio  1987


Comunicato del  Ministero degli Affari Esteri, Entrata  in  vigore  nei  rapporti  tra  Italia,  Belgio,  Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli  stati  membri  delle Comunita’ Economiche Europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio  1987

 (GU n.180 del 5-8-2014)

Si informa che la Repubblica di Estonia ha depositato il  proprio strumento di ratifica in  data  21  giugno  2013.  In  occasione  del deposito ha reso la seguente dichiarazione:
«Conformement a’ l’Article 6 paragraphe 3 la Republique d’Estonie declare que la Convention sera  applicable  a’  son  egard  dans  ses rapports avec les autres Etats qui ont fait la meme  declaration,  90 jours apres la date de depot».
«Conformement a’ l’Article 5, l’autorite’  centrale  responsabile pour la reception et l’envoi des demandes  d’informations  mentionnee a’  l’Article  4  est  le  Departement  du  Ministere  des   Affaires etrangeres.  L’autorite’  repondra  aux  demandes  d’informations  en estonien et en anglais.».
Relativamente a tale dichiarazione, avendo l’Italia,  il  Belgio, la Danimarca, la Francia, l’Irlanda e la Lettonia  formulato  analoga dichiarazione,  si  comunica  che  la   Convenzione   relativa   alla soppressione della legalizzazione di atti negli  Stati  membri  delle Comunita’ economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio  1987, si applica  anche  nei  rapporti  con  l’Estonia  a  partire  dal  19 settembre 2013.

lunedì 4 agosto 2014





Trib. Milano xx luglio 2014

Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Trascrizione nei registri dello stato civile



L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa





Trib. Milano xx luglio 2014

Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Trascrizione nei registri dello stato civile



L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa (ciò ancorché uno dei contraenti abbia proceduto, secondo la legge straniera, alla registrazione della rettifica del sesso)