Corte di Giustizia UE 2 aprile
2019, (cause riunite) nn. C‑582/17 e C‑583/17,
H.
Rinvio pregiudiziale – Determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettere da
b) a d) – Articolo 23, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 –
Procedura di ripresa in carico – Criteri di competenza – Nuova
domanda presentata in un altro Stato membro – Articolo 20, paragrafo 5 –
Procedura di determinazione in corso – Ritiro della domanda –
Articolo 27 – Mezzi di impugnazione
Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un
cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e
abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale
in un secondo Stato membro:
– non può, in linea di
principio, invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo
27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la
decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di
competenza enunciato all’articolo 9 di detto regolamento;
– può, in via
eccezionale, invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato criterio
di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del
medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia
trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che
dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo
Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto
criterio di competenza.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 aprile 2019
Nelle cause riunite C‑582/17 e C‑583/17,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State
(Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisioni del 27 settembre 2017,
pervenute in cancelleria il 4 ottobre 2017, nei procedimenti
Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie
contro
H. (C‑582/17),
R. (C‑583/17),
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva
de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal,
M. Vilaras, E. Regan, C. Toader e C. Lycourgos, presidenti
di sezione, A. Rosas, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore),
M. Safjan, D. Šváby, C.G. Fernlund e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice
principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 4 settembre 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per H.,
da I.M. Zuidhoek, advocaat;
– per R.,
da M.P. Ufkes, advocaat;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità
di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il
governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon, Z. Lavery e R. Fadoju,
in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 29 novembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU
2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento
Dublino III»).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono
contrapposti lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario di
Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il
«segretario di Stato») a H. e a R., cittadine siriane, relativamente alla
decisione del primo di non prendere in considerazione le loro domande di
protezione internazionale.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1560/2003
3 Gli
allegati I e III del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del
2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU
2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014,
L 39, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»),
contengono rispettivamente un «Modulo uniforme per la determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo» e un «Modulo
uniforme per le richieste di ripresa in carico».
Il regolamento Dublino III
4 I
considerando 4, 5, 13, 14 e 19 del regolamento Dublino III sono così
redatti:
«(4) Secondo
le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di
asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con
chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(…)
(13) Conformemente
alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’interesse superiore del
minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri
nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore
del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del
benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti
alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione
dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È
opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i
minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare
vulnerabilità.
(14) Conformemente
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale
nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.
(…)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta. Al fine di
garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso
effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del
presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale
dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».
5 L’articolo
2 di tale regolamento è formulato nel modo seguente:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
(…)
d) “esame di
una domanda di protezione internazionale”: l’insieme delle misure d’esame, le
decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di
protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE [del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60),] e alla direttiva
2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011,
L 337, pag. 9)] ad eccezione delle procedure volte a determinare
quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;
(…)».
6 L’articolo
3, paragrafi 1 e 2, del regolamento citato così recita:
«1. Gli Stati membri
esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato
membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è
esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato
membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è
stata presentata.
(…)».
7 Contenuto
nel capo III del regolamento Dublino III, relativo ai «[c]riteri per
determinare lo Stato membro competente», l’articolo 9 di tale regolamento,
intitolato «Familiari beneficiari di protezione internazionale», ha il seguente
tenore:
«Se un familiare del richiedente, a prescindere dal
fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato
autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione
internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame
della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano
espresso tale desiderio per iscritto».
8 L’articolo
18 di detto regolamento precisa quanto segue:
«1. Lo Stato membro
competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
a) prendere in
carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente
che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
b) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente
la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo
di soggiorno;
c) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame
e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel
territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
d) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di
un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
2. Per quanto
riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1,
lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame
della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.
Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del
paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto
l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del
richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato
membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che
l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda
di protezione internazionale (…).
Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del
paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo
grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia
avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi
dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE».
9 Il
capo VI del medesimo regolamento, intitolato «Procedure di presa in carico e
ripresa in carico», contiene gli articoli da 20 a 33 dello stesso.
10 L’articolo
20, paragrafo 5, primo comma, del regolamento Dublino III, dispone quanto
segue:
«Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la
prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni
di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il
procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in
carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di
soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale
dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso
durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente».
11 L’articolo
21, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento è così redatto:
«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di
protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente
per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico
il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la
presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2».
12 L’articolo
22, paragrafi 2, 4, 5 e 7, del regolamento in questione prevede quanto segue:
«2. Nella procedura
di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di
prova e circostanze indiziarie.
(…)
4. Il requisito della
prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta
applicazione del presente regolamento.
5. In mancanza di
prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le
circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente
particolareggiate per stabilire la competenza.
(…)
7. La mancata
risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di
quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della
richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso
l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».
13 L’articolo
23 dello stesso regolamento così recita:
«1. Uno Stato membro
presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c)
o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che
ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere
all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.
(…)
4. Una richiesta di
ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende
elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui
all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle
dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro
richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal
presente regolamento.
La
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni
uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in
carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di
cui all’articolo 44, paragrafo 2».
14 L’articolo
24 del regolamento Dublino III enuncia:
«1. Uno Stato membro
sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b),
c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata
presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un
altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro
Stato membro di riprendere in carico tale persona.
(…)
5. La richiesta di
ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere
b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende
elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui
all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle
dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro
richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal
presente regolamento.
(…)».
15 L’articolo
25 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. Lo Stato membro
richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta
di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il
termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta
è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due
settimane.
2. L’assenza di
risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto
al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo
di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare
disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso».
16 L’articolo
27, paragrafo 1, di detto regolamento precisa quanto segue:
«Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una
decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in
diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑582/17
17 Il
21 gennaio 2016, H. ha presentato una domanda di protezione internazionale nei
Paesi Bassi.
18 In
considerazione del fatto che H. aveva precedentemente presentato una domanda di
protezione internazionale in Germania, il 21 marzo 2016 il segretario di Stato
ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico in
applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
Dublino III.
19 Le
autorità tedesche non hanno risposto a tale richiesta di ripresa in carico
entro il termine impartito di due settimane.
20 Con
decisione del 6 maggio 2016, il segretario di Stato ha deciso di non prendere
in considerazione la domanda di protezione internazionale presentata da H.,
ritenendo che quest’ultima non poteva avvalersi dell’articolo 9 del regolamento
Dublino III per dimostrare la competenza del Regno dei Paesi Bassi a
motivo della presenza del suo coniuge in tale Stato membro, giacché si trattava
di una situazione di ripresa in carico e non di una situazione di presa in
carico.
21 H.
ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag,
zittingsplaats Groningen (Tribunale dell’Aia, sede di Groninga, Paesi Bassi).
22 Con
sentenza del 6 giugno 2016, detto giudice ha accolto il ricorso e ha annullato
la decisione del segretario di Stato, ritenendo che non fosse sufficientemente
motivata.
23 H.
e il segretario di Stato hanno interposto appello avverso tale sentenza.
24 Il
giudice del rinvio ritiene che, conformemente alla logica sottesa al
regolamento Dublino III, solo lo Stato membro nel quale è stata presentata
la prima domanda di protezione internazionale determini lo Stato membro
competente. Esso ne deduce che H. non possa avvalersi di un criterio enunciato
al capo III di detto regolamento nei Paesi Bassi, dal momento che non aveva
atteso la conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro
competente in Germania e dato che esiste già un accordo di ripresa in carico
tra i due Stati membri.
25 Ciò
posto, detto giudice si interroga sulla compatibilità di una simile soluzione
con quella formulata nelle sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15,
EU:C:2016:409), e del 7 giugno 2016, Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410).
26 In
tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se il regolamento [Dublino III] debba essere
interpretato nel senso che solo lo Stato membro in cui è stata presentata per
la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo
Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in
sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell’articolo 27 [di
tale regolamento], un’errata applicazione di uno dei criteri di competenza di
cui al capo III [del regolamento Dublino III], tra i quali l’articolo 9».
Causa C‑583/17
27 Il
9 marzo 2016, R. ha presentato una domanda di protezione internazionale nei
Paesi Bassi.
28 In
considerazione del fatto che R. aveva presentato in precedenza una domanda di
protezione internazionale in Germania, il segretario di Stato ha chiesto alle
autorità tedesche di riprendere in carico la medesima in applicazione
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.
29 Le
autorità tedesche hanno inizialmente respinto la richiesta di cui trattasi con
la motivazione che R. sarebbe coniugata con una persona beneficiaria di
protezione internazionale nei Paesi Bassi.
30 Il
segretario di Stato ha quindi inviato alle autorità tedesche una domanda di
riesame, in cui si precisava che il matrimonio di R. con tale persona non era
giudicato verosimile. Sulla base della suddetta domanda, le autorità tedesche
hanno riconsiderato la propria posizione e, con decisione del 1o giugno
2016, hanno accettato di riprendere in carico R.
31 Con
decisione del 14 luglio 2016, il segretario di Stato ha deciso di non prendere
in considerazione la domanda di protezione internazionale presentata da R.,
ritenendo, da un lato, che il presunto coniuge di R. non potesse essere
considerato un suo familiare, dato che R. aveva reso non verosimile l’asserito
matrimonio, e, dall’altro, che R. non potesse avvalersi dell’articolo 9 del
regolamento Dublino III, posto che si trattava di una situazione di
ripresa in carico e non di una situazione di presa in carico.
32 R.
ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Rechtbank Den Haag,
zittingsplaats Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di Bois-le-Duc, Paesi
Bassi).
33 Con
sentenza dell’11 agosto 2016, detto giudice ha accolto il ricorso e ha
annullato la decisione del segretario di Stato, con la motivazione che un
cittadino di un paese terzo può invocare i criteri enunciati al capo III del
regolamento Dublino III tanto in una situazione di presa in carico quanto
in una situazione di ripresa in carico.
34 Il
segretario di Stato ha impugnato la sentenza in parola dinanzi al giudice del
rinvio.
35 In
tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che solo lo
Stato membro in cui è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione
internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza
che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato
membro, ai sensi dell’articolo 27 [di tale regolamento], un’errata applicazione
di uno dei criteri di competenza di cui al capo III [del regolamento
Dublino III], tra i quali l’articolo 9.
2) In che
misura, al fine di rispondere alla prima questione, sia rilevante che nello
Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata
per la prima volta, su detta domanda sia già stata adottata una decisione
oppure che lo straniero abbia prematuramente ritirato detta domanda».
36 Con
decisione del presidente della Corte del 19 ottobre 2017, le cause C‑582/17 e C‑583/17
sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché
della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
37 Con
la sua questione nella causa C‑582/17 e le sue questioni nella causa C‑583/17,
che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel
senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di
protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato
membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione
internazionale in un secondo Stato membro possa invocare, nell’ambito di un
ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del menzionato
regolamento, in detto secondo Stato membro avverso una decisione di
trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato
all’articolo 9 del regolamento citato.
Sulla portata del diritto al ricorso
38 L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la persona
oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo
avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in
diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
39 La
portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il
quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale,
il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni
di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione
del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e
fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito
(sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 43, e
del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 37).
40 In
tale contesto, alla luce, in particolare, dell’evoluzione generale che ha
conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri in
conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi
perseguiti dal menzionato regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto
regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto
avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il
rispetto delle norme che assegnano la competenze per l’esame di una domanda di
protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal
regolamento medesimo (v., in tale senso, sentenze del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16,
EU:C:2017:585, punti 27 e 31; del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16,
EU:C:2017:587, punti da 44 a 48, nonché del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 38).
41 La
circostanza che la decisione di trasferimento contro la quale viene esperito il
ricorso sia stata adottata al termine di una procedura di presa in carico o di
ripresa in carico non è atta ad influire sulla portata in tal modo riconosciuta
a detto ricorso.
42 Infatti,
l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III garantisce un
diritto di ricorso tanto ai richiedenti la protezione internazionale, i quali
possono essere oggetto, a seconda dei casi, di una procedura di presa in carico
o di ripresa in carico, quanto alle altre persone di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettere c) o d), del regolamento in parola, le quali possono
essere oggetto di una procedura di ripresa in carico, senza operare alcuna
distinzione quanto alla portata del ricorso offerto a tali diverse categorie di
ricorrenti.
43 Ciò
premesso, da una simile constatazione non può discendere che una persona
interessata possa invocare, dinanzi al giudice nazionale investito di un
siffatto ricorso, disposizioni del citato regolamento che, in quanto non
applicabili alla sua situazione, non vincolavano le autorità competenti al
momento dello svolgimento della procedura di presa in carico o di ripresa in
carico e dell’adozione della decisione di trasferimento.
44 Nel
caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che le questioni sollevate
trovano specificamente la loro origine nei dubbi del giudice del rinvio quanto
all’applicabilità, nelle situazioni in esame nei procedimenti principali,
dell’articolo 9 di detto regolamento e, pertanto, quanto all’obbligo, per le
competenti autorità olandesi, di tener conto, nell’ambito di una procedura di
ripresa in carico, del criterio di competenza enunciato nell’articolo
menzionato.
45 Per
rispondere a tali questioni, occorre dunque stabilire se le autorità competenti
siano tenute, in situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti
principali, a procedere alla determinazione dello Stato membro competente per
l’esame della domanda prendendo in considerazione siffatto criterio, prima di
poter validamente formulare una richiesta di ripresa in carico.
Sulla procedura applicabile in situazioni come
quelle di cui trattasi nei procedimenti principali
46 L’ambito
di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito dagli articoli
23 e 24 del regolamento Dublino III. Dall’articolo 23, paragrafo 1, e
dall’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che detta procedura
è applicabile alle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 5, o all’articolo
18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento in parola.
47 L’articolo
20, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede, in particolare, che esso si
applica ad un richiedente che presenti una domanda di protezione internazionale
in uno Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda in uno Stato membro
diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente
per l’esame della domanda.
48 Suddetta
disposizione implica quindi che un richiedente che abbia formalmente informato
l’autorità competente dello Stato membro in cui aveva presentato la sua prima
domanda del suo intento di rinunciare alla stessa prima che tale procedimento
sia terminato potrà tuttavia essere trasferito verso detto primo Stato membro
allo scopo della conclusione del procedimento in questione.
49 Orbene,
un trasferimento a tal fine verso detto primo Stato membro dovrebbe a fortiori
essere possibile in una situazione in cui un richiedente abbia lasciato
siffatto Stato membro, prima che sia terminato il procedimento di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, senza
informare l’autorità competente di tale primo Stato membro del suo intento di
rinunciare alla sua domanda e in cui, di conseguenza, il procedimento in parola
sia ancora in corso in detto Stato membro.
50 Pertanto,
come hanno sostenuto il governo finlandese e la Commissione in
udienza, si deve ritenere che l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento
Dublino III sia applicabile anche in una situazione del genere, dal
momento che la partenza del richiedente dal territorio di uno Stato membro nel
quale questi abbia presentato una domanda di protezione internazionale deve
essere equiparata, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, a un
implicito ritiro di detta domanda.
51 Quanto
all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento
Dublino III, esso si riferisce a una persona la quale, da un lato, ha
presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame,
ha ritirato una siffatta domanda in corso di esame o ha visto la stessa
respinta e, dall’altro, ha presentato una domanda in un altro Stato membro
oppure si trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato
membro (sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 44).
52 Dal
momento che dall’articolo 2, lettera d), di tale regolamento emerge che l’esame
di una domanda di protezione internazionale copre l’insieme delle misure di
esame adottate dalle autorità competenti su una domanda di protezione
internazionale, ad eccezione della procedura di determinazione dello Stato
membro competente in forza di detto regolamento, si deve ritenere che
l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del medesimo regolamento possa
applicarsi solo ove lo Stato membro in cui una domanda sia stata
precedentemente presentata abbia condotto a termine tale procedura di
determinazione riconoscendo la propria competenza per l’esame di detta domanda
ed abbia avviato l’esame della stessa conformemente alla direttiva 2013/32.
53 Da
quanto precede discende che situazioni come quelle di cui trattasi nel
procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione della procedura
di ripresa in carico, indipendentemente dal punto se la domanda di protezione internazionale
presentata nel primo Stato membro sia stata ritirata o se l’esame di
quest’ultima conformemente alla direttiva 2013/32 sia già stato avviato nel
suddetto Stato membro.
Sul regime applicabile alle procedure di ripresa in
carico
54 Le
procedure di presa in carico e di ripresa in carico devono essere
obbligatoriamente condotte in conformità delle norme enunciate al capo VI del
regolamento Dublino III (v., in tale senso, sentenze del 26 luglio 2017,
Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 49, nonché del 13 novembre 2018, X e
X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punto 57), le quali assoggettano tali
procedure a regimi distinti, rispettivamente definiti nelle sezioni II e III di
detto capitolo.
55 Nell’ambito
della procedura di presa in carico, l’articolo 21, paragrafo 1, di tale
regolamento prevede la possibilità, per lo Stato membro che ha ricevuto una
domanda di protezione internazionale, di chiedere a un altro Stato membro di
prendere in carico un richiedente solo qualora il primo di tali Stati membri
ritenga che il secondo sia lo Stato membro «competente per l’esame della
stessa», essendo quest’ultimo in linea di principio lo Stato membro designato
dai criteri esposti al capo III di detto regolamento.
56 L’applicabilità
dei criteri di cui trattasi nell’ambito della procedura di presa in carico è
confermata dalle disposizioni dell’articolo 22, paragrafi da 2 a 5, del
medesimo regolamento, che disciplinano in modo dettagliato l’esame degli
elementi di prova e delle circostanze indiziarie che consentono l’applicazione
di detti criteri e definiscono il livello di prova necessario per dimostrare la
competenza dello Stato membro richiesto.
57 Da
tali elementi si evince che, nell’ambito della procedura di presa in carico, il
procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della
domanda sulla base dei criteri stabiliti nel capo III del regolamento
Dublino III ha carattere centrale e che l’autorità competente dello Stato
membro al quale una domanda è stata presentata può rivolgere a un altro Stato
membro una richiesta di presa in carico soltanto qualora tale autorità ritenga
che detto altro Stato membro sia competente per l’esame della domanda (v., in
tale senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409,
punto 43).
58 Tuttavia,
lo stesso non può dirsi per la procedura di ripresa in carico, in quanto essa è
disciplinata da disposizioni che, al riguardo, presentano differenze
sostanziali con le disposizioni che disciplinano la procedura di presa in
carico.
59 Infatti,
in primo luogo, l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III prevedono la facoltà di formulare una richiesta di
ripresa in carico qualora lo Stato membro richiedente ritenga che un altro
Stato membro sia «competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere [da] b) [a] d)», di tale regolamento, e
non qualora ritenga che un altro Stato membro sia «competente per l’esame della
domanda».
60 Come
rilevato dalla Commissione all’udienza, ne consegue che il termine «competente»
è impiegato all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III in un senso diverso da quello di cui all’articolo 21,
paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto non riguarda specificamente la
competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Dall’articolo
18, paragrafo 2, e dall’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento,
peraltro, risulta che il trasferimento di una persona verso lo Stato membro
tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha necessariamente lo scopo di
portare a termine l’esame di tale domanda.
61 Pertanto,
conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, l’esercizio della facoltà di formulare una
richiesta di ripresa in carico presuppone non che sia accertata la competenza
dello Stato membro richiesto ad esaminare la domanda di protezione
internazionale, ma che tale Stato membro soddisfi le condizioni previste
all’articolo 20, paragrafo 5, o all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a
d), di tale regolamento.
62 Orbene,
dal testo stesso dell’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento emerge che
l’obbligo di ripresa in carico che lo stesso istituisce è imposto allo «Stato
membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione
internazionale». Pertanto, per identificare tale Stato membro non possono
essere utilizzati i criteri di competenza di cui al capo III dello stesso
regolamento.
63 Inoltre,
subordinare l’attuazione di siffatto obbligo al completamento, nello Stato
membro richiedente, della procedura di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame della domanda, al fine di verificare che tale qualità
spetti allo Stato membro di cui all’articolo 20, paragrafo 5, di detto
regolamento, contravverrebbe alla logica stessa della disposizione in parola,
poiché essa precisa che la ripresa in carico del richiedente imposta al
suddetto Stato membro ha lo scopo di consentire a quest’ultimo di «completare
la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della
domanda».
64 La Corte ha peraltro già
dichiarato che detta disposizione stabilisce obblighi particolari a carico del
primo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda di protezione; in
tal modo, detto Stato si vede conferire uno status particolare da parte del
regolamento Dublino III (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017,
Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 93 e 95).
65 Per
quanto riguarda l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del menzionato
regolamento, è vero che dal suo tenore letterale emerge che gli obblighi in
esso previsti sono imposti allo «Stato membro competente».
66 Tuttavia,
come rilevato ai punti 51 e 52 della presente sentenza, gli obblighi di ripresa
in carico contemplati da tali disposizioni sono applicabili solo qualora la
procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della
domanda prevista da detto regolamento sia stata in precedenza conclusa nello
Stato membro richiesto e abbia indotto quest’ultimo a riconoscere la propria
competenza ad esaminare tale domanda.
67 In
una simile situazione, essendo già stata accertata la competenza per l’esame
della domanda, non occorre procedere ad una nuova applicazione delle norme che
disciplinano la procedura di determinazione di tale competenza, tra le quali
carattere prioritario hanno i criteri stabiliti al capo III del medesimo
regolamento.
68 L’articolo
25 del regolamento Dublino III conferma, in secondo luogo, l’irrilevanza
dei criteri di competenza enunciati al capo III di tale regolamento nell’ambito
della procedura di ripresa in carico.
69 Infatti,
mentre l’articolo 22, paragrafi da 2 a 5, del regolamento Dublino III
prevede dettagliatamente il modo in cui tali criteri debbano essere applicati
nell’ambito della procedura di presa in carico, si deve rilevare che l’articolo
25 del regolamento in esame non contiene alcuna disposizione analoga e allo
Stato membro richiesto impone unicamente di procedere alle necessarie verifiche
al fine di statuire sulla richiesta di ripresa in carico.
70 Il
carattere semplificato della procedura di ripresa in carico è oltretutto
confermato dal fatto che il termine per rispondere a una richiesta di ripresa
in carico, previsto all’articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento, è
sensibilmente più breve del termine per rispondere a una richiesta di presa in
carico, di cui all’articolo 22, paragrafo 7, del medesimo regolamento.
71 In
terzo luogo, l’interpretazione che precede è corroborata dai moduli uniformi di
richiesta di presa in carico e di richiesta di ripresa in carico contenuti,
rispettivamente, nell’allegato I e nell’allegato III del regolamento
n. 1560/2003.
72 Infatti,
mentre il modulo uniforme di richiesta di presa in carico prevede che lo Stato
membro richiedente debba, contrassegnando una casella, menzionare il criterio
di competenza pertinente e consente di fornire le informazioni necessarie per
verificare se tale criterio sia soddisfatto, il modulo uniforme di richiesta di
ripresa in carico comporta soltanto che lo Stato membro richiedente indichi se
la sua richiesta si fondi sull’articolo 20, paragrafo 5, o sull’articolo 18,
paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento Dublino III, e non
contiene alcuna voce relativa ai criteri di competenza enunciati al capo III di
tale regolamento.
73 Occorre
rilevare, in quarto luogo, che l’interpretazione opposta, secondo la quale una
richiesta di ripresa in carico può essere formulata solo se lo Stato membro
richiesto può essere designato come Stato membro competente in applicazione dei
criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III, è
contraddetta dall’economia generale di tale regolamento.
74 Infatti,
un’interpretazione del genere implicherebbe, in definitiva, che le procedure di
presa in carico e di ripresa in carico debbano essere condotte in modo identico
sotto quasi tutti i profili e che costituiscano, in pratica, una procedura
unica che presuppone, in un primo momento, di determinare lo Stato membro
competente per l’esame della domanda sulla base dei suddetti criteri di
competenza, e successivamente, in un secondo tempo, di presentare a quest’ultimo
una richiesta di cui dovrà valutare la fondatezza sulla stessa base.
75 Orbene,
se il legislatore dell’Unione avesse inteso instaurare una simile procedura
unica, non avrebbe logicamente scelto di stabilire, nella struttura stessa di
detto regolamento, l’esistenza di due procedure autonome, applicabili a
fattispecie diverse, definite in modo dettagliato, e che sono oggetto di
disposizioni diverse.
76 In
quinto e ultimo luogo, l’interpretazione menzionata al punto 73 della presente
sentenza sarebbe altresì atta a compromettere il conseguimento di taluni
obiettivi del regolamento Dublino III.
77 Infatti,
nei casi previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), di tale
regolamento, essa comporterebbe che le autorità competenti del secondo Stato
membro possano di fatto riesaminare la conclusione alla quale sono giunte, in
esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame della domanda, le autorità competenti del primo Stato membro riguardo
alla propria competenza, laddove le persone interessate lascino il territorio
di tale Stato membro dopo che quest’ultimo abbia avviato l’esame della loro
domanda, il che rischierebbe di incitare i cittadini di paesi terzi che hanno
depositato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro a
recarsi in altri Stati membri, innescando in questo modo movimenti secondari
che il regolamento Dublino III intende appunto prevenire instaurando i
meccanismi e i criteri uniformi per determinare lo Stato membro competente (v.,
per analogia, sentenze del 17 marzo 2016, Mirza, C‑695/15 PPU,
EU:C:2016:188, punto 52, e del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16,
EU:C:2017:675, punto 37).
78 L’interpretazione
richiamata al punto 73 della presente sentenza, inoltre, potrebbe ledere il
principio fondamentale di tale regolamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo
1, secondo cui una domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato
membro, nell’ipotesi in cui la procedura di determinazione effettuata nel secondo
Stato membro giunga ad un risultato diverso da quello adottato nel primo Stato
membro.
79 Peraltro,
il riesame, eventualmente ripetuto a più riprese, del risultato della procedura
di determinazione dello Stato membro competente, in un contesto in cui
l’applicazione di detto regolamento e l’accesso effettivo a una procedura di
protezione internazionale siano già stati garantiti, pregiudicherebbe
l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione
internazionale, menzionato al considerando 5 del medesimo regolamento.
80 Ne
consegue che, nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento Dublino III, prima di presentare una
richiesta di ripresa in carico ad un altro Stato membro le autorità competenti
interessate non sono tenute a determinare, sulla base dei criteri di competenza
stabiliti da tale regolamento e in particolare di quello enunciato all’articolo
9 di detto regolamento, se quest’ultimo Stato membro sia competente per l’esame
della domanda.
81 Occorre
tuttavia rilevare che, nei casi previsti all’articolo 20, paragrafo 5, del
regolamento Dublino III, un eventuale trasferimento potrà allora, in linea
di principio, avvenire senza che sia stata previamente accertata la competenza
per l’esame della domanda dello Stato membro richiesto.
82 Pertanto,
in seguito a un simile trasferimento e in esito al completamento, in detto
Stato membro, della procedura di determinazione dello Stato membro competente,
non può escludersi che debba essere preso in considerazione un trasferimento,
in senso inverso, verso lo Stato membro che aveva precedentemente richiesto la
ripresa in carico del richiedente. Inoltre, come hanno rilevato il governo
tedesco e la Commissione,
alla luce dei termini previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento
citato, è probabile che, al termine della procedura in parola, una richiesta di
presa in carico non possa più essere validamente formulata dallo Stato membro
che era stato precedentemente tenuto a riprendere in carico tale richiedente.
83 Ciò
premesso, occorre ricordare che i criteri di competenza di cui agli articoli da
8 a 10 di detto regolamento, letti alla luce dei considerando 13 e 14 di
quest’ultimo, mirano a contribuire alla tutela dell’interesse superiore del
minore e della vita familiare degli interessati, i quali sono altresì garantiti
dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali. In tali
circostanze, in ossequio al principio di leale cooperazione, uno Stato membro
non può validamente formulare una richiesta di ripresa in carico, in una
situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento,
qualora la persona interessata abbia trasmesso all’autorità competente elementi
che dimostrino in modo manifesto che lo Stato membro di cui si tratta deve
essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in
applicazione dei summenzionati criteri di competenza. In una situazione del
genere, al contrario, detto Stato membro deve riconoscere la propria competenza.
84 Alla
luce di tutte le considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione
sollevata nella causa C‑582/17 e alle questioni sollevate nella causa C‑583/17
dichiarando che il regolamento Dublino III deve essere interpretato nel
senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di
protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale
Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione
internazionale in un secondo Stato membro:
– non può,
in linea di principio, invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato
membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il
criterio di competenza enunciato all’articolo 9 di detto regolamento;
– può, in
via eccezionale, invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato
criterio di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo
5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo
abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi
che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato
lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto
criterio di competenza.
Sulle spese
85 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
Il regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere
interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato
una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi
lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda
di protezione internazionale in un secondo Stato membro:
– non
può, in linea di principio, invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai
sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo
Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti,
il criterio di competenza enunciato all’articolo 9 di detto regolamento;
– può,
in via eccezionale, invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato
criterio di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo
5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo
abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi
che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo
Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto
criterio di competenza.
Dal sito http://curia.europa.eu