Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 24 aprile 2015,
n. 6, Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 —
Chiarimenti applicativi
Con circolari ministeriali n. 16
del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014 sono state emanate le prime
indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai
sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132,
convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che hanno introdotto importanti
novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e
di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative
procedure.
In sede di applicazione di tali
nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte
degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica,
che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all’ambito
oggettivo definito con gli indirizzi diramati.
L’eventualità che possa essere
pregiudicata l’uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle
nuove norme, suggerisce la necessità di ulteriori puntualizzazioni che vengono
ora svolte, tenuto anche conto di mirati approfondimenti condotti con il
Ministero della Giustizia.
Premesso quanto innanzi, si vanno
ad esporre le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali
problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti
inoltrati a questa Direzione Centrale.
1. Applicabilità dell’istituto di cui
all’art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei
coniugi.
La disposizione di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è
escluso il ricorso all’istituto in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non
autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento
di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono
all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non
abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate
nell’articolo.
Non osta, invece, l’eventuale
presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o
economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi
richiedenti.
Ne consegue che, il termine
“figlio” ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro
dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei
coniugi richiedenti.
2. Ambito di applicazione dell’articolo 12
con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di
trasferimento patrimoniale).
Stante la complessità nonché la
varietà delle fattispecie riconducibili all’istituto sopra rubricato, appare
opportuno rivisitare l’orientamento già espresso con la citata circolare n.
19/2014
La disposizione di cui
all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che
l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di
effetti traslativi di diritti reali.
Non rientra, invece, nel divieto
della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello
stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di
assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di
mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti
civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile).
Le parti possono inoltre
richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di
separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere
l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua
revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Si tratta infatti di disposizioni
negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto
obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato
preclusi dalla norma.
Al riguardo, appare opportuno
precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto
concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente
decisa, né della congruità della stessa.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della
corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d.
liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale
(mobiliare o immobiliare).
3. Decorrenza del termine entro cui l’avvocato della parte deve
trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria ai sensi
dell’articolo 6.
In relazione a quanto
rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare
che il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato
a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo, decorre
dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o
autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale
a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale,
di cui all’art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza
devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione).
4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si
avvalgono del medesimo avvocato.
Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui,
in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è
conclusa con l’assistenza di “almeno un avvocato per parte” preclude
l’interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico
avvocato.
A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione
è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno
dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata
pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto
alla trasmissione nei termini di cui al punto 3.
-----
Si pregano le SS.LL. di
comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare
ai Sigg. Sindaci, ai fini dell’esatta osservanza della normativa in riferimento