mercoledì 29 aprile 2015



ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015



Circolare e-mail Ministero Interno 24 aprile 2015, n. 2,  Circolare n. 6 dell’11 marzo 2015, Fornitura e  utilizzo del materiale elettorale di proprietà dello Stato. Precisazioni









ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015


Circolare Prefettura Avellino 29 aprile 2015, n. 2097, Elezioni regionali ed amministrative di domenica 31 maggio 2015 - Cartoline avviso da inviare agli elettori residenti all'Estero

Circolare Prefettura Avellino 29 aprile 2015, n. 2098, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 - Consegna tessere elettorali (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).


martedì 28 aprile 2015





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015

Circolare Ministero Interno 20 aprile 2015, n. 14,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Propaganda elettorale e comunicazione politica




Circolare Ministero Interno 21 aprile 2015, n. 15,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Partiti e gruppi politici presenti al Senato, alla Camera dei deputati e al Parlamento europeo




Circolare Ministero Interno 27 aprile 2015, n. 17,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Partiti e gruppi politici presenti al Senato. Integrazione



ELEZIONI COMUNALI 2015



Vademecum della Regione Veneto 27 aprile 2015, Elezioni comunali 2015


http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/Vademecum_elezioni_comunali2015.pdf

lunedì 27 aprile 2015





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015

Circolare Prefettura Brindisi 22 aprile 2015, n. 12710, Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015 –Propaganda elettorale





ELEZIONI COMUNALI 2015

Vademecum della Regione Veneto 24 aprile 2015, Elezioni comunali 2015. Le spese elettorali






Raccomandata e onere della prova (del contenuto)


Cass. 5 marzo 2015, n. 4482


Nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo


Nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2005, n. 2625; Cass., Sez. lav. 10 novembre 2006, n. 24031; Cass. 30 luglio 2013, n. 18252

venerdì 24 aprile 2015





Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 24 aprile 2015, n. 6,  Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 — Chiarimenti applicativi

Con circolari ministeriali n. 16 del 1° ottobre 2014 e n. 19 del 28 novembre 2014 sono state emanate le prime indicazioni in merito agli adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure. 

In sede di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all’ambito oggettivo definito con gli indirizzi diramati.

L’eventualità che possa essere pregiudicata l’uniforme ed omogenea applicazione sul piano nazionale delle nuove norme, suggerisce la necessità di ulteriori puntualizzazioni che vengono ora svolte, tenuto anche conto di mirati approfondimenti condotti con il Ministero della Giustizia.

Premesso quanto innanzi, si vanno ad esporre le nuove e specifiche indicazioni concernenti le principali problematiche interpretative che hanno anche formato oggetto di quesiti inoltrati a questa Direzione Centrale.


1.         Applicabilità dell’istituto di cui all’art. 12 nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi.

La disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge in esame, in forza della quale è escluso il ricorso all’istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell’articolo.

Non osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

Ne consegue che, il termine “figlio” ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.


2.         Ambito di applicazione dell’articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale). 

Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all’istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l’orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014

La disposizione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile). 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.

Al riguardo, appare opportuno precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.  Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).


3. Decorrenza del termine entro cui l’avvocato della parte deve trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6. 

In relazione a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 16/14, appare utile specificare che il termine dei 10 giorni entro il quale l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all’art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione).



4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato.


Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l’assistenza di “almeno un avvocato per parte” preclude l’interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.

A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui al punto 3.


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Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. Sindaci, ai fini dell’esatta osservanza della normativa in riferimento





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015

Circolare Prefettura Padova 21 aprile 2015, n. 4160,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Propaganda elettorale e comunicazione politica


http://www.prefettura.it/FILES/docs/1217/PROPAGANDA%20ELETTORALE%20PARTITI.pdf





ELEZIONI REGIONALI 2015 – PUGLIA



Regione Puglia , Elezione del Presidente della Giunta  e del Consiglio regionale. Istruzioni per la presentazione  e l’ammissione delle candidature, 2015




ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015




Circolare Prefettura Fermo 21 aprile 2015, n. 8407,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Propaganda elettorale e comunicazione politica


http://www.prefettura.it/fermo/index.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1251&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1251%2FCIRC14-2015_Propaganda+elettorale.pdf&coming=YTozOntzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzIjtzOjc6ImlkX3NpdG8iO3M6NDoiMTI1MSI7czo0OiJub2RvIjtzOjk6IjMzMjQ5NDc1MiI7fQ==



Circolare Prefettura Fermo 24 aprile 2015, n. 8652,  Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. –Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Modificazioni ed integrazioni



http://www.prefettura.it/fermo/index.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1251&file=%2FFILES%2FAllegatiPag%2F1251%2F2015_0008652.pdf&coming=YTozOntzOjE6ImYiO3M6NjoiU3BhZ2VzIjtzOjc6ImlkX3NpdG8iO3M6NDoiMTI1MSI7czo0OiJub2RvIjtzOjk6IjMzMjQ5NDc1MiI7fQ==








 ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015


Circolare Prefettura Bari 22 aprile 2015, n. 15922, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 – Eventuale turno di ballottaggio di domenica 14 giugno 2015 per le elezioni comunali – Propaganda elettorale e comunicazione politica


http://www.prefettura.it/FILES/docs/1176/CIRC_N_14_%20PROPAGANDA_ELETTORALE_COMUNICAZIONE_POLITICA.pdf




ELEZIONI REGIONALI 2015 – VENETO

FAQ

24/04/2015
Domanda
La Regione del Veneto, tramite le Prefetture del Veneto, provvede alla fornitura dei pacchi con gli oggetti di cancelleria necessari per gli uffici elettorali delle sezioni, delle urne destinate a contenere le schede votate dagli elettori e dei cartelli elettorali indicatori autoadesivi recanti la scritta “elezioni regionali”?
Risposta
Sì, la Regione del Veneto provvederà alla fornitura del suddetto materiale nonché di tutti gli stampati abitualmente forniti dal Ministero dell’Interno necessari per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.
Il materiale, comprese le schede elettorali, verrà smistato per il tramite delle Prefetture.

Domanda
La dichiarazione di collegamento che il Presidente di ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio regionale può conferire ai fini della presentazione di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera b) della L.R. 5/2012 riguarda una sola lista o un solo gruppo di liste?
Risposta
L’art. 14, comma 4, lettera b), della L.R. 5/2012 prevede testualmente: “La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento”.
Ai fini della comprensione della norma, pare utile metterla in relazione con le altre disposizioni della legge relative alla presentazione delle liste provinciali, in particolare con la previsione che per poter partecipare alla competizione elettorale, le liste provinciali, con il medesimo simbolo, devono essere presentate almeno in quattro circoscrizioni elettorali, e far parte di un gruppo di liste.
La disposizione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) deve pertanto intendersi nel senso che la dichiarazione di collegamento può essere conferita da ciascun gruppo consiliare per un solo gruppo di liste.




ELEZIONI REGIONALI 2015 – TOSCANA

Fac –simile verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione

giovedì 23 aprile 2015






ELEZIONI COMUNALI 2015


Vademecum della Regione Veneto 20 aprile 2015, Elezioni comunali 2015. La presentazione e ammissione delle candidature






Convenzione di negoziazione assistita – in materia matrimoniale – e imposta di bollo


Agenzia delle Entrate 31 marzo 2015

Data la parificazione degli effetti dell’accordo, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6 del d.l. 132/2014, ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, è applicabile anche a detto accordo l’esenzione disposta dall’art. 19 della l. 74/1987, sempreché, dall’accordo suddetto, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale



Sulla (il)legittimità dei diritti di ricerca e visura, in caso di accesso agli atti, mediante (sola) visione

Cons. di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1900 (ord.)


In tema di diritto di accesso, l’art. 25, c. 1, della l. 241/1990, è chiaro nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti [aggiunge il Collegio: 1) “a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione eterotestuale, …, sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura”; senza contare che “una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata”; 2) “è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso … e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia”]

mercoledì 22 aprile 2015




APPROVATA DALLA  CAMERA LA (PROPOSTA DI) LEGGE SUL C.D. DIVORZIO BREVE

 Dal sito della Camera dei Deputati si riporta la news  del 22 aprile 2015


Sì definitivo al divorzio breve

Nel pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi




Sempre dal suddetto sito, la news in data 20 aprile 2015

La proposta di legge riduce in primo luogo il periodo di tempo necessario che deve intercorrere tra separazione e divorzio.
La legge sul divorzio (n. 898/1970) attualmente prevede (art. 3) che:
  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
La proposta di legge modifica la disciplina sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali.
Nelle separazioni giudiziali:
  • riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali:
  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
  • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

 Il Senato ha soppresso poi la disposizione (presente nel testo approvato dalla Camera in prima lettura) in base a cui, ove alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale.
Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato la modifica relativa all'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica chiariva l'ultrattività dell'ordinanza presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

La proposta di legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Attualmente, lo scioglimento della comunione si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La proposta di legge anticipa lo scioglimento della comunione legale:
  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.
Il Senato ha inoltre soppresso la disposizione, presente nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva anche la comunicazione allo stato civile della domanda di separazione ai fini dell'annotazione

La proposta di legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.
Diversamente, il testo approvato dalla Camera in prima lettura:
- prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda;
- non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.





NAUFRAGIO NEL CANALE DI SICILIA

COMUNICATO STAMPA DEL MIUR
Ufficio Stampa
Roma, 21 aprile 2015
Naufragio nel Canale di Sicilia, Miur invia circolare a scuole
Iniziative di sensibilizzazione dal 27 al 30 aprile
Faraone: “Scuola luogo per approfondire cause e riflettere su soluzioni”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato a tutte le scuole una circolare in cui si invitano dirigenti scolastici e insegnanti ad utilizzare le giornate dal 27 al 30 aprile per sensibilizzare gli studenti sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, in memoria delle centinaia di vittime che hanno perso la vita nel Canale di Sicilia.

Per far sì che la loro morte "non rimanga sulle pagine dei giornali, ma venga piuttosto compresa a vantaggio di una società sempre più lucida e inclusiva” il Ministero invita le scuole a organizzare seminari, iniziative con esperti, incontri anche in orario extrascolastico.

“Una tragedia immane si consuma sotto i nostri occhi nel Mediterraneo – sottolinea il Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone - Migliaia di uomini e donne muoiono nel Canale di Sicilia mentre gli scafisti, i nuovi schiavisti del XXI secolo, speculano sulle loro vite. Non possiamo rimanere inermi. Abbiamo invitato le scuole, attraverso una circolare, a parlarne per andare oltre l’emergenza: la disperazione, i conflitti e la povertà da cui i migranti scappano, la speranza di un futuro migliore, il ruolo dell’Europa e dei singoli paesi nell’accoglienza e nell’integrazione. La scuola - conclude  Faraone - è il luogo per eccellenza dove si approfondiscono le cause e si riflette sulle soluzioni”.




Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile  2015, n. 2725, Per non dimenticare il naufragio dei migranti del 18 aprile 2015





Elezioni amministrative e regionali 2015: online le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature



Dal sito del Ministero dell’Interno si riporta la news del 21 aprile 2015


Vengono rese disponibili online le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature nelle elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale «cedevole», cioè per le regioni che non abbiano ancora adottato una propria disciplina.
La guida vuole facilitare le operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati ed è aggiornata con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (in applicazione della cosiddetta legge Severino), con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Ulteriori istruzioni, conformi alla normativa delle sette regioni che rinnovano gli organi elettivi domenica 31 maggio, sono predisposte direttamente dagli uffici regionali e pubblicizzate attraverso i rispettivi siti web.
Viene inoltre pubblicata la versione aggiornata delle analoghe istruzioni riguardanti le elezioni comunali, già pubblicate il 31 marzo.







ELEZIONI REGIONALI 2015 - CAMPANIA

Circolare Prefettura Avellino 22 aprile 2015, n. 2088, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 – Divieto concessione di sovvenzioni ed elargizioni




ELEZIONI REGIONALI 2015 - CAMPANIA

Decreto dirigenziale Giunta Regionale Campania 22 aprile 2015, n. 9, Legge Regionale n. 4 del 27 marzo 2009. Elezione del Presidente della Giunta Regionale e rinnovo del Consiglio Regionale. Autorizzazione alla spesa ai Comuni. Rettifica decreto n. 8 del 10/04/2015






ELEZIONI REGIONALI 2015 - LIGURIA

Circolare Regione Liguria 17 aprile 2014, n. 1, Elezioni regionali 31 maggio 2015. Organizzazione e spese elettorali



ELEZIONI COMUNALI  2015

Circolare Prefettura Reggio Calabria 21 aprile 2015, n. 14, Elezioni amministrative di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Propaganda elettorale e comunicazione politica





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015



Circolare Prefettura Avellino 21 aprile 2015, n. 2084, Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania e comunali di domenica 31 maggio 2015. Propaganda elettorale e comunicazione politica

 http://93.57.71.19/CIRCOLARI2/visual2.asp

martedì 21 aprile 2015





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015

Circolare Prefettura Avellino 20 aprile 2015, n. 2080, Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania ed elezioni comunali di domenica 31 maggio 2015. Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).


Circolare Prefettura Avellino 20 aprile 2015, n. 2082, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 – Organizzazione servizi di trasporto pubblico







ELEZIONI COMUNALI 2015

Circolare Prefettura Avellino 20 aprile 2015, n. 2081, Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 31 maggio 2015 - Stampa manifesti recanti le liste dei candidati

Circolare Prefettura Avellino 21 aprile 2015, n. 2083, Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 31 maggio 2015 - Rilevazione liste e candidature


lunedì 20 aprile 2015





ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 2015


Circolare Prefettura Avellino 16 aprile 2015, n. 2076, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 Adempimenti connessi alla presentazione ed esame delle candidature

Circolare Prefettura Avellino 16 aprile 2015, n. 2077, Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania e comunali di domenica 31 maggio 2015 con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 14 giugno 2015 - Colori delle schede di votazione

Circolare Prefettura Avellino 16 aprile 2015, n. 2078, Elezioni regionali e comunali di domenica 31 maggio 2015 Adempimenti connessi alla presentazione ed esame delle candidature






In tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Corte dei Conti, Sez. reg. controllo per la Lombardia, 30 marzo 2015, n. 136, Pronuncia ai sensi art. 18 D.l. 123/2011 su irregolarità rilevate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Bergamo relative a contratti stipulati a tempo indeterminato per il personale scolastico


OMISSIS

1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2011, sull’oggetto del deferimento, che, viste le relazioni del Magistrato istruttore e del Consigliere delegato, concerne le irregolarità – rilevate dalla Ragioneria territoriale e relative a contratti a tempo indeterminato stipulati per il personale scolastico – derivanti dall’utilizzo, nelle domande, di mendaci dichiarazioni (sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) da parte degli assunti in ruolo in riferimento ai propri precedenti penali, nonché le irregolarità connesse alle conseguenti decisioni dell’Ufficio X dell’U.S.R. il quale, invece di applicare l’art. 75 del medesimo testo unico (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace), si è limitato al riguardo ad irrogare sanzioni disciplinari.

OMISSIS

3.- Tanto premesso sulla natura del controllo in esame, si osserva, con specifico riferimento all’oggetto del presente deferimento, che la generalizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione dell’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 – nel solco di un’evoluzione normativa che, nell’ottica della semplificazione, continua a perseguire l’obiettivo della sostituzione, con autodichiarazioni del soggetto interessato, degli atti frutto dell’esercizio di un pubblico potere certificativo e degli atti pubblicistici d’accertamento della conformità all’originale o di autentica (v. più di recente l’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) – si affianca inevitabilmente ad un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere l’utilizzo scorretto delle dichiarazioni così rese dal privato, sistema che risulta invero funzionale, come tale, alla garanzia della veridicità di quanto da detto privato dichiarato: in altre parole, la tendenza all’ampliamento delle ipotesi d’utilizzo di tali dichiarazioni non può non esigere contestualmente un meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare l’utilizzo di dichiarazioni non veritiere, ai fini della garanzia della complessiva affidabilità delle dichiarazioni stesse e, perciò, della realizzazione dell’obiettivo della semplificazione medesima.
Al riguardo, il d.P.R. n. 445 del 2000 contiene, con riferimento alla formazione ed all’uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art. 76, comma 1) e prevede altresì, a livello amministrativo, la decadenza dai benefici eventualmente  conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75). La giurisprudenza amministrativa, interpretando detto art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, ha più volte rilevato che: a) la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime; b) tale sanzione prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4896).
È dunque a tali principi che l’Amministrazione deve rifarsi; tanto più che nella fattispecie, come riferito dall’ufficio territoriale di controllo,  il precetto normativo trova conferma anche in un’apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto d’impiego pubblico stipulato dai dichiaranti.
È la mera dichiarazione non veritiera, intesa come fattispecie obiettivamente rilevante e storicamente definita nella sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione medesima, dovendosi valutare l’elemento psicologico del dichiarante, al più, al momento dell’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che però opera su un piano evidentemente diverso ed affianca, senza assorbire, la misura prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000: infatti la descritta decadenza dai benefici conseguiti risponde alla diversa ratio di “sterilizzare”, con immediatezza, gli effetti delle dichiarazioni non veritiere, in modo da renderne in ogni caso svantaggioso l’utilizzo (indipendentemente dall’elemento psicologico dell’agente, che potrebbe anche condurre a qualificare diversamente la sua condotta sul – differente – piano penale).
Né al riguardo inducono a mutare orientamento le argomentazioni fornite dall’Amministrazione scolastica: a) non l’eventuale non menzione dei precedenti penali nel certificato del casellario giudiziale, dato che a1) questo profilo attiene al più alle modalità d’accertamento della non veridicità della dichiarazione e non ad una diversa qualificazione della fattispecie medesima e, comunque, a2) il beneficio della non menzione opera con riferimento alle iscrizioni nel certificato spedito a richiesta dei privati (art. 175 del codice penale), mentre l’Amministrazione può avvalersi, in materia, dei poteri d’acquisizione documentale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002; b) non l’inapplicabilità alle dichiarazioni non veritiere dell’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, dato che b1) tale disposizione fa riferimento ad un sistema in cui l’Amministrazione doveva acquisire i certificati ed i documenti connessi alla propria attività (ed infatti si prevede espressamente che l’impiegato incorra nella decadenza dall’impiego medesimo quando sia stato accertato che esso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi) e non al sistema, introdotto e generalizzato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, basato sulle autodichiarazioni dell’interessato, sistema quest’ultimo che ha un autonomo referente normativo, in chiave sanzionatoria, proprio nell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.

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