Conversione in legge del decreto (legge) sull’election day 2015 (salvo ripensamenti)
Trascriviamo la relazione al
d.d.l. (governativo) n. 1818, Conversione
in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti
per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative,
comunicato alla presidenza del Senato il 18 marzo 2015
“Onorevoli
senatori - Nella prossima primavera si svolgeranno sia le elezioni per il
rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto,
Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia), sia il turno annuale di
elezioni amministrative, che nelle 15 regioni a statuto ordinario interesserà
515 comuni. Le elezioni amministrative, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7
giugno 1991, n. 182, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e
il 15 giugno. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni
elettorali in un’unica data (election day ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111), l’articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le elezioni dei nuovi organi
elettivi regionali abbiano luogo «non oltre i sessanta giorni successivi al
termine del quinquennio», integrando l’articolo 5, comma 1, della legge 2
luglio 2004, n. 165. Considerato che le elezioni degli organi elettivi
regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo
2015), la suddetta norma ne consente il rinnovo elettivo entro il 27 maggio
2015. Tuttavia, nel periodo considerato non risulta possibile individuare una
data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza del primo o
secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua,
Pentecoste), con Festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del
Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell’affluenza al voto
(Adunata annuale degli alpini). La prima domenica utile, ossia non interessata
da tali concomitanze, coincide con il 31 maggio 2015, data che, tuttavia, si
colloca oltre il termine di sessanta giorni di cui al citato articolo 5 della
legge n. 165 del 2004. Pertanto, la norma interviene sistemicamente per
flessibilizzare l’arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione
per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (election
day), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro
celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza del
predetto termine di sessanta giorni. Tale norma, peraltro, si ispira, sia pure
con una prospettiva inversa, al principio generale cui è informata la
disposizione civilistica che differisce i termini di adempimento delle
obbligazioni al primo giorno feriale utile. L’intervento, che si rende
necessario e urgente al fine di rendere effettiva la possibilità di celebrare
in un solo giorno le elezioni regionali e amministrative del 2015, non solo non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è
suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in
coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull’election day. Tenuto
conto dell’urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini
della relazione AIR, ai sensi dell’articolo 9 decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l’esenzione
dalla relazione AIR”.
Fin
qui gli atti ufficiali.
Giungono
voci, tuttavia, di un possibile ripensamento (vedi, ad es., http://www.andrialive.it/news/Politica/360672/news.aspx
), motivato dal (la presenza del) ponte
del 2 giugno, (evento) che – verosimilmente – andrebbe ad incidere
sull’affluenza.
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