Circolare Prefettura Avellino 17
marzo 2015, n. 2050, Elezioni dei
Comitati degli italiani all’estero (COMITES) indette per il 17 aprile 2015. Esercizio
dell’opzione degli elettori residenti all’estero entro il termine del 18 marzo
2015. Adempimenti dei comuni. ai . fini dell’ammissione al voto per corrispondenza
La legge 23 ottobre 2003, n. 286,
all’articolo 14, comma 1, ha introdotto, per le elezioni dei Comitati degli
italiani all’estero (COMITES), la modalità di voto per corrispondenza che ha
trovato applicazione in occasione delle elezioni del 26 marzo 2004.
Le prossime elezioni dei predetti
Comitati, indette per il 17 aprile 2015, si svolgeranno con l’ammissione al
voto degli elettori che abbiano fatto pervenire, all’ufficio consolare di
riferimento, domanda di iscrizione nell’elenco elettorale almeno trenta giorni
prima della data stabilita per le votazioni e cioè entro il 18 marzo c.a.
(legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 323).
Il Ministero dell’Interno ha
fornito tempestivamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, a cui fa capo l’organizzazione tecnica delle predette
consultazioni, l’elenco degli aventi diritto al voto, di cuiall’articolo 5
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiornato
Peraltro, con riferimento alle
domande fatte pervenire agli Uffici consolari da parte di cittadini che non
risultino iscritti, per qualsiasi motivo, nel suddetto elenco, i Consolati
stessi, al fine dell’eventuale ammissione consolare al voto di cui agli
articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 395 del 2003, e della conseguente iscrizione dei
nominativi di cui trattasi nell’elenco aggiunto, stanno attivando, direttamente
presso i comuni interessati, la procedura per gli accertamenti relativi alla
mancanza di cause ostative al voto nei confronti dei soggetti richiedenti.
La stessa procedura potrebbe
essere utilizzata anche per verificare se siano in possesso dell’elettorato
attivo i candidati alla predetta elezione che risultino eventualmente omessi
dall’elenco degli elettori. Pertanto, le
SS.LL. vorranno adempiere alle suddette richieste dei Consolati entro il termine
di ventiquattro ore previsto dal citato art. 19 del D.P.R. n. 395/03; quanto
sopra, ai fini dell’ammissione al voto di tutti gli aventi diritto.
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