Nota del Ministero dell’Interno 2 ottobre 2014, Spese trasporto salma a seguito di sinistro
stradale
Si fa riferimento alla nota
sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato
dal comune di … in ordine alla imputazione dei costi relativi al recupero della
salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale, occorso su una
strada provinciale insistente nel perimetro del Comune in oggetto.
In particolare, si chiede di
conoscere se i costi debbano essere sostenuti dalla provincia, in quanto ente
gestore della strada, ovvero dal comune.
Al riguardo, si osserva che in caso di decesso su pubblica via, quando
il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell’Autorità giudiziaria, il
Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di
trasporto fino al locale che l’Ente medesimo a priori abbia già individuato
come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l’Autorità
giudiziaria disponga “accertamenti”, le relative spese possono considerarsi
come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.
Ciò trova conferma nella sentenza
del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che
la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere
considerati come “accertamento”; pertanto, in virtù dell’articolo 69, lett. c)
del D.P.R. n. 115/2002 che esclude le operazioni in parola dal novero delle
spese di giustizia, deve ritenersi che l’obbligo gravi sul comune,
indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia stato effettuato in
luogo diverso dall’obitorio comunale.
La spesa non può essere, altresì,
imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di
trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di
servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o
altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della
collettività. Presentando chiaramente i
presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve essere,
dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve
assumere lo svolgimento e le spese e non della provincia, come prospettato
nella nota del comune in oggetto.
Su quanto precede si prega di
fare analoga comunicazione all’ente interessato.
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