lunedì 23 marzo 2015





Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Cons. di Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 507

Per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione [analogamente, tra le altre: a) Cons. di Stato, III, 23 dicembre 2014, n. 6363: “…secondo l’ormai granitico indirizzo anche di recente ribadito da questo Consiglio di Stato, ai fini dell’accesso all’impiego presso pubbliche amministrazioni in posti di qualifica assimilabile all’ex carriera di concetto, ora categoria C, qual è quella di assistente amministrativo del personale del servizio sanitario nazionale, per “diploma di istruzione secondaria di secondo grado” non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi istituto o scuola secondaria di secondo grado, cui si acceda dopo un corso di studi secondari di primo grado, ma solo quello che si conclude, a seguito di un corso di studi di durata quinquennale, con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione…”; b) Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2013, n. 4961: “…secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione…”]

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