Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado
Cons. di Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 507
Per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il
diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi
medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di
abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita
all’esercizio di una professione [analogamente, tra le altre: a) Cons. di
Stato, III, 23 dicembre 2014, n. 6363: “…secondo l’ormai granitico
indirizzo anche di recente ribadito da questo Consiglio di Stato, ai fini
dell’accesso all’impiego presso pubbliche amministrazioni in posti di qualifica
assimilabile all’ex carriera di concetto, ora categoria C, qual è quella di
assistente amministrativo del personale del servizio sanitario nazionale, per “diploma
di istruzione secondaria di secondo grado” non si intende il diploma rilasciato
da qualsiasi istituto o scuola secondaria di secondo grado, cui si acceda dopo
un corso di studi secondari di primo grado, ma solo quello che si conclude, a
seguito di un corso di studi di durata quinquennale, con un esame di maturità o
di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio
di una professione…”; b) Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2013, n. 4961: “…secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, per diploma di
istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da
qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo
quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente
l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione…”]
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