mercoledì 4 marzo 2015






Guida in stato di ebbrezza … anche in bicicletta


Cass. Pen. 2 febbraio 2015 (ud. 22 gennaio 2015), n. 4893

Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale

1. Con sentenza resa in data ..., la Corte d'appello di B. ha integralmente confermato la sentenza in data ... con la quale il Tribunale di B. ha condannato OMISSIS alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,97 e 2,23 g/l) commesso, alla guida della propria bicicletta …
2. Avverso la sentenza d'appello, unitamente al proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi di impugnazione.

OMISSIS

6. Il ricorso è infondato.
Dev'essere preliminarmente disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità, della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall'eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione …
Ciò posto, la corte territoriale ha logicamente e coerentemente escluso la fondatezza della prospettazione dell'imputato, in ordine alla pretesa inoffensività della condotta allo stesso addebitata, avendo sottolineato, sulla base di un'argomentazione dotata di logica plausibilità e coerenza argomentativa, l'oggettiva idoneità (tanto astratta, quanto in concreto), della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada: circostanza, quest'ultima, di per sè sufficiente (in ragione dell'intuibile e assoluta gravità dell'esposizione a pericolo di interessi di primario rilievo per l'ordinato svolgimento della vita comune) a sostanziare di congrua giustificazione (anche sul piano della ragionevole disparità di trattamento tra interessi e valori dotati di dignità costituzionale) la differenziata disciplina legislativa di tale reato - sul terreno della risposta sanzionatoria e, in generale, delle conseguenze derivanti, sul piano giuridico, dalla commissione di detto illecito (ivi compresa la non prevista applicazione dell'istituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) - rispetto al complesso delle fattispecie rimesse alla competenza penalistica del giudice di pace.


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