Guida in stato di
ebbrezza … anche in bicicletta
Cass. Pen. 2 febbraio 2015 (ud. 22 gennaio 2015), n. 4893
Il reato di guida in stato di ebbrezza ben
può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine
rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione
stradale
1. Con sentenza resa in data ..., la Corte d'appello di B. ha
integralmente confermato la sentenza in data ... con la quale il
Tribunale di B. ha condannato OMISSIS alla pena di due mesi e venti giorni di
arresto ed Euro 800,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,97 e 2,23 g/l) commesso, alla
guida della propria bicicletta …
2. Avverso la sentenza d'appello, unitamente al proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di quattro
motivi di impugnazione.
OMISSIS
6. Il ricorso è infondato.
Dev'essere preliminarmente disattesa la prospettazione
avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità, della
disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di
veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici
del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di
questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può
essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine
rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione
stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall'eventuale
concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per
tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza
del principio generale che esclude l'applicabilità della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che
discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla
circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una
bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione …
Ciò posto, la corte territoriale ha logicamente e
coerentemente escluso la fondatezza della prospettazione dell'imputato, in
ordine alla pretesa inoffensività della condotta allo stesso addebitata, avendo
sottolineato, sulla base di un'argomentazione dotata di logica plausibilità e
coerenza argomentativa, l'oggettiva idoneità (tanto astratta, quanto in
concreto), della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza
alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione
stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per
la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada: circostanza,
quest'ultima, di per sè sufficiente (in ragione dell'intuibile e assoluta
gravità dell'esposizione a pericolo di interessi di primario rilievo per
l'ordinato svolgimento della vita comune) a sostanziare di congrua
giustificazione (anche sul piano della ragionevole disparità di trattamento tra
interessi e valori dotati di dignità costituzionale) la differenziata
disciplina legislativa di tale reato - sul terreno della risposta sanzionatoria
e, in generale, delle conseguenze derivanti, sul piano giuridico, dalla
commissione di detto illecito (ivi compresa la non prevista applicazione dell'istituto
di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) - rispetto al complesso delle
fattispecie rimesse alla competenza penalistica del giudice di pace.
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