Circolare della Prefettura di
Avellino 10 marzo 2015, n. 4765, Quesito
cancellazione per irreperibilità accertata
In riferimento al quesito,
pervenuto sull’argomento, con il quale un comune della Provincia ha chiesto l’avviso
del Ministero dell’Interno, si forniscono, sentito al riguardo il predetto Dicastero,
i seguenti chiarimenti, al fine di raggiungere una uniformità di comportamento
tra gli operatori dei comuni:
“Si premette che l’art. 11 del
D.P.R. 223/1989, al fine di evitare la cancellazione dall’anagrafe in caso di
di assenza temporanea di un cittadino residente, si limita a disporre che il provvedimento
di cancellazione per irreperibilità accertata venga adottato a seguito di
ripetuti accertamenti opportunamente intervallati tra di loro, non
prescrivendo, tuttavia, un termine di durata degli stessi.
L’Istat, con circolare n.
2111990, ha individuato detto termine in un anno tenuto conto che gli
accertamenti, preliminari all’adozione del provvedimento di. cancellazione,
devono essere svolti con attenzione per consentire una ponderata e circostanziata
valutazione di notizie, dettagliate.e articolate, non fondate sulla sola
assenza dell’interessato presso l’indirizzo registrato in anagrafe. Infatti, l’assenza dall’abitazione per un
periodo inferiore ad un anno può sicuramente essere considerata un’assenza
temporanea e come tale non può, di per sé, comportare la cancellazione dall’anagrafe
per irreperibilità.
Solo qualora gli accertamenti
dimostrino inequivocabilmente, sulla scorta di elementi oggettivi, la
irreperibilità del soggetto da oltre un anno, l’Ufficiale di Anagrafe procederà
all’adozione del provvedimento di cancellazione nel quale espliciterà le
motivazioni di fatto (effettiva irreperibilità all’indirizzo, risultanze degli
accertamenti, informazioni assunte, eccetera) e di diritto (legislazione
censuaria ed anagrafica) a sostegno della cancellazione. Sebbene il provvedimento abbia effetto dalla
sua adozione, è opportuno attendere il decorso dei venti giorni di
pubblicazione (art. 143, comma 3, codice di procedura civile) prima di
effettuare la materiale cancellazione anagrafica e le comunicazioni
conseguenti, in modo da evitare, nel caso l’interessato si presenti nel
frattempo e fornisca giustificazioni accettabili, di dover provvedere ad una
immediata reiscrizione”.
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