giovedì 12 marzo 2015





Circolare della Prefettura di Avellino 10 marzo 2015, n. 4765, Quesito cancellazione per irreperibilità accertata

In riferimento al quesito, pervenuto sull’argomento, con il quale un comune della Provincia ha chiesto l’avviso del Ministero dell’Interno, si forniscono, sentito al riguardo il predetto Dicastero, i seguenti chiarimenti, al fine di raggiungere una uniformità di comportamento tra gli operatori dei comuni:
“Si premette che l’art. 11 del D.P.R. 223/1989, al fine di evitare la cancellazione dall’anagrafe in caso di di assenza temporanea di un cittadino residente, si limita a disporre che il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata venga adottato a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati tra di loro, non prescrivendo, tuttavia, un termine di durata degli stessi.
L’Istat, con circolare n. 2111990, ha individuato detto termine in un anno tenuto conto che gli accertamenti, preliminari all’adozione del provvedimento di. cancellazione, devono essere svolti con attenzione per consentire una ponderata e circostanziata valutazione di notizie, dettagliate.e articolate, non fondate sulla sola assenza dell’interessato presso l’indirizzo registrato in anagrafe.  Infatti, l’assenza dall’abitazione per un periodo inferiore ad un anno può sicuramente essere considerata un’assenza temporanea e come tale non può, di per sé, comportare la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità.
Solo qualora gli accertamenti dimostrino inequivocabilmente, sulla scorta di elementi oggettivi, la irreperibilità del soggetto da oltre un anno, l’Ufficiale di Anagrafe procederà all’adozione del provvedimento di cancellazione nel quale espliciterà le motivazioni di fatto (effettiva irreperibilità all’indirizzo, risultanze degli accertamenti, informazioni assunte, eccetera) e di diritto (legislazione censuaria ed anagrafica) a sostegno della cancellazione.  Sebbene il provvedimento abbia effetto dalla sua adozione, è opportuno attendere il decorso dei venti giorni di pubblicazione (art. 143, comma 3, codice di procedura civile) prima di effettuare la materiale cancellazione anagrafica e le comunicazioni conseguenti, in modo da evitare, nel caso l’interessato si presenti nel frattempo e fornisca giustificazioni accettabili, di dover provvedere ad una immediata reiscrizione”.

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