Cons. di Stato, I, 24 marzo 2015,
n. 00920 (adunanza del 25 febbraio 2015, n. 00194) (parere interlocutorio), Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale. Quesito relativo al trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti pubblici nominati alla carica di assessore regionale
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 857 in
data 05/02/2015 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale
ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco
Bellomo;
PREMESSO:
La
Presidenza del Consiglio dei ministri chiede un parere
sull’applicabilità dell’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 al
caso dei dipendenti pubblici nominati alla carica di assessore regionale senza
essere membri del Consiglio regionale.
La disposizione prevede che “I dipendenti delle pubbliche
amministraziani eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata
del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità
parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministraziane di appartenenza,
che resta a carico della medesima. II periodo di aspettativa e utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. II
collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamaziane degli eletti:
di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicaziane o alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3”.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché
l’ipotesi del dipendente pubblico chiamato a ricoprire la carica di assessore
regionale, senza rivestire lo status di consigliere (c.d. assessore per nomina
diretta o assessore esterno), è priva di una regolamentazione ad hoc, il citato
articolo potrebbe trovare applicazione.
Si evidenzia, al riguardo, che nel modello regionale delineato
dalla riforma costituzionale, la figura dell'assessore regionale esterno
nominato dal presidente della giunta concorre all'interno della giunta
regionale, alla direzione collegiale delle funzioni amministrative regionali in
modo assolutamente identico agli assessori scelti all'interno del Consiglio
regionale.
Per motivi di coerenza logico-sistematica e, in particolare,
per evitare disparità nel trattamento, si dovrebbe ritenere che la disciplina
di cui al citato art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possa
trovare integrale applicazione anche nei confronti degli assessori estranei
alla compagine consiliare. Il mancato riferimento, nel testo dell'art. 68 alla
figura degli assessori “non eletti” non impedirebbe l’ampliamento dell'ambito
soggettivo della fattispecie, poiché, in presenza di una lacuna del sistema, al
criterio letterale dovrebbero subentrare i criteri ermeneutici
estensivo-analogici.
CONSIDERATO:
La Sezione
ritiene che non vi sono allo stato elementi storici o normativi che esigano una
interpretazione adeguatrice della disposizione sopra riportata, né peraltro a
tale evenienza ha fatto riferimento la Amministrazione
che ha formulato il quesito.
A fronte dell’univoco tenore letterale della disposizione, che
si riferisce solo alle cariche elettive, non è neppure configurabile
un’applicazione dello strumento dell’analogia né tantomeno quello di
un’interpretazione di tale disposizione estesa a disciplinare il caso
dell’assessore esterno.
L’analogia interviene nei casi in cui manca una disposizione,
ma esiste una norma, quella appunto ricavabile dall’analogia, che attinge ad
altre disposizioni di legge (analogia legis), o ai principi generali
dell’ordinamento (analogia iuris). L’analogia è, dunque, una figura di
collegamento tra il caso e la disposizione che non lo regola, ma alla cui norma
può essere riportato.
L’analogia risolve il problema insorgente dalla lacuna mediante
ricorso ad una o più norme vigenti la cui ratio sia tale da comprendere
anche il caso non regolato (identità della ratio).
Il procedimento per analogia è dunque complesso perché occorre
non solo interpretare la disposizione da applicare al caso non previsto dalla
legge, ma anche accertare l’affinità del caso a tale disposizione, analizzando
gli indicatori della ratio che lo accomuna al caso contemplato, nel
duplice senso di principio superiore di diritto da cui la disposizione è
derivata e di scopo pratico che la legge persegue (rapporto di somiglianza).
Benché abbia il medesimo contenuto della norma che ha una
disposizione, la norma creata con l’analogia è nuova. La norma è costituita da
tre componenti: il fatto, la regola, l’effetto; la norma desunta per analogia
condivide con quella da cui è ricavata la regola e l’effetto, ma non il fatto.
Tale meccanismo non sembra poter operare nell’ipotesi in esame,
poiché tra il caso regolato e quello non espressamente previsto non vi è la
necessaria simmetria: la situazione del dipendente pubblico eletto in
un’assemblea (europea, nazionale o) regionale è ben diversa da quello del
dipendente pubblico nominato in una giunta regionale.
Acquista rilievo anche la circostanza che la figura dell’assessore
regionale esterno è stata creata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, anteriore alla disposizione qui in esame.
Nè si può accostare il caso dell’assessore regionale che è
anche consigliere regionale a quello dell’assessore esterno: l’art. 68 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non si occupa dell’assessore regionale
che è anche consigliere regionale, ma del consigliere regionale, e ciò sul
presupposto che si tratta di carica elettiva, come le altre due contemplate
dalla disposizione.
In sostanza, la legge disciplina la posizione del dipendente
pubblico chiamato a funzioni legislative in forza di un’elezione popolare, ed è
in virtù di questa posizione – non già dell’ingresso nell’organo esecutivo –
che sono previsti l’incompatibilità fra lo svolgimento delle attività inerenti
all’una e all’altra funzione e un trattamento giuridico ed economico speciale.
Occorre infatti considerare che la citata disposizione prevede
obbligatoriamente il collocamento in aspettativa del dipendente pubblico.
In tal senso, potrebbe essere esaminata la applicabilità al
caso in esame dell’art. 81 testo unico sugli enti locali, secondo il quale “I
sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui
all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di
comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è
considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova […]”.
In ordine a tale questione la Sezione ritiene opportuno
acquisire il parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento
degli affari regionali, il quale ultimo potrà anche riferire sulle soluzioni
adottate nelle Regioni che hanno legiferato in materia.
P.Q.M.
Sospende l’emissione del parere in attesa del richiesto
adempimento.
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