Cons. di Stato, IV, 19 marzo 2015, n. 1489
Documentazione
amministrativa – Acquisizione e/o accertamento d’ufficio – Art. 18 l. 241/1990
E’ illegittima la clausola di un bando che
preveda, quale causa di esclusione dal concorso, la mancata consegna di
documenti recanti attestazioni di fatti (non solo già a conoscenza
dell’amministrazione, ma) in ordine ai quali è la stessa Amministrazione – che
ha bandito il concorso – ad avere il potere di certificazione.
FATTO
1. Con l’appello in esame, la signora D.I. impugna la sentenza …, con la quale il TAR per
il Lazio, sez. I bis, ha rigettato il suo ricorso proposto avverso il
provvedimento di esclusione dal concorso per l’arruolamento nell’anno 2014 di
complessivi 2229 volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito,
nella Marina militare nell’Aeronautica militare.
L’esclusione della ricorrente è avvenuta poiché la stessa – che
pure afferma di avere conseguito un punteggio favorevole ai test di selezione -
non ha consegnato, in occasione della prova di selezione culturale, l’estratto
della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in
congedo
La sentenza impugnata afferma, in particolare:
- “la disposta esclusione della ricorrente dal concorso si basa
su una circostanza di fatto acclarata in applicazione di una precisa norma di
bando a cui l’amministrazione si è attenuta, anche in virtù del principio della
par condicio tra i partecipanti alla prova selettiva” (art. 9, co. 5 del
bando);
- “in ordine alla lamentata mancata acquisizione d’ufficio
dell’estratto della documentazione di servizio . . . è consentito
all’amministrazione di richiedere, in deroga al disposto dell’art. 18 della l.
n. 241/1990, la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei
titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista,
come nel caso in esame, nel bando di concorso”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di
appello:
violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/1994; del DPR n.
127/1997; del DPR n. 445/2000; del d. lgs. n. 82/2005; del D.M. Difesa 8 luglio
2005 in materia di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale Esercito, Marina e Aeronautica; illegittimità;
illogicità ed ingiustizia manifesta; carenza di motivazione; violazione del
principio del favor partecipationis; violazione art. 111 Cost:; art. 115
c.p.c.; errata valutazione della documentazione esibita; illogicità e
contraddittorietà della pronuncia giurisdizionale; carenza assoluta di
motivazione; violazione del diritto di difesa; ciò in quanto:
a) “la mancata consegna dell’estratto di servizio – documento
peraltro già in possesso dell’amministrazione che potrebbe tranquillamente
essere acquisito d’ufficio . . . – non potrebbe costituire motivo di esclusione
dalla procedura selettiva, ma – al più – determinare una non attribuzione del
punteggio collegato ai precedenti di servizio”.- Al contrario, la previsione
del bando “viola tutte le leggi citate nel preambolo, le quali impongono
semplificazione, snellimento, trasparenza, digitalizzazione dell’agire
amministrativo. Nessuna delle norme applicate alla procedura in esame
giustifica la scelta procedurale adottata dal Ministero Difesa”;
b) in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere
l’attestato di servizio “al momento della identificazione dei candidati,
escludendo dalla prova coloro che ne fossero sprovvisti”, non già far
partecipare i candidati alla prova, per escluderli successivamente. Nel caso di
specie, il documento di servizio, pur in possesso dell’appellante, non è stato
da questa consegnato, perché non richiesto;
c) anche la norma del bando che prevede l’esclusione è
illegittima poiché “la disposizione concorsuale deve comunque avere una sua
logica e, soprattutto, deve avere un supporto normativo adeguato”.
Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
All’udienza in Camera di consiglio, il Collegio, ritenuti
sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in
decisione per il merito.
DIRITTO
2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con
conseguente riforma della sentenza impugnata.
L’art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra
l’altro:
(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti”.
(comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.
Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata,
appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che
prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell’espletamento
della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata
all’atto del collocamento in congedo.
Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata
dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la
conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza
dell’amministrazione medesima.
Ne consegue che:
- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire
tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il
candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);
- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità
di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso
non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata
consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza
dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha
bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.
Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in
quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co.
5) ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990,
contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di
idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a
condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame,
nel bando di concorso”.
Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della
sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione
della certificazione.
Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto,
con conseguente riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, in
accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, occorre
pronunciare l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e
vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da D. I. (n.
… r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente
annullamento degli atti con il medesimo impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore
dell’appellante, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in
complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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