Disapplicazione giurisdizionale
delle norme interne contrastanti con la Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo: un ‘no’ da Palazzo Spada
Cons. di Stato, Ad. plen., 4 marzo 2015, n. 2 (ord.)
OMISSIS
Considerato in diritto:
10. Deve in primo luogo esaminarsi l'ammissibilità del ricorso
per revocazione proposto. Sul punto, il Collegio ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad
oggetto l'art. 106 c.p.a. e gli artt. 395 e 396 c.p.c.
11. Si deve anzitutto chiarire che
questo Consiglio di Stato, così come ogni giudice comune, non può autonomamente
disapplicare la norma interna che ritenga incompatibile con la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, analogamente a quanto previsto per il diritto
dell'Unione Europea (a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia
Simmenthal del 1978 e della Corte Cost. n. 170/1984).
Infatti, nonostante taluni orientamenti
giurisprudenziali e dottrinari di segno contrario, il giudice delle leggi ha
più volte chiarito come sulle norme interne contrastanti con le norme pattizie
internazionali, ivi compresa la
CEDU, spetti esclusivamente alla stessa Corte costituzionale
il sindacato di costituzionalità accentrato (cfr. Corte cost., 348 e 349 del
2007; n. 39/2008; nn. 311 e 317 del 2009; nn. 138 e 187 del 2010; nn. 1, 80,
113, 236, 303, del 2011).
Le norme della CEDU, così come
interpretate dalla Corte di Strasburgo, assumono rilevanza nell'ordinamento
italiano quali norme interposte. Alla CEDU è riconosciuta un'efficacia
intermedia tra legge e Costituzione, volta ad integrare il parametro di cui
all'art. 117 co.1 Cost. che vincola i legislatori nazionali, statale e
regionali, a conformarsi agli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Tale posizione non muta anche a seguito
dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che all'art. 6 prevede una
adesione dell'Unione Europea alla Convenzione CEDU. Anche tale innovazione non
ha “comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU
nel sistema delle fonti, tale da rendere ormai inattuale la concezione delle
norme interposte” (Corte cost. n. 80/2011).
Di conseguenza, qualsiasi giudice,
allorché si trovi a decidere di un contrasto tra la CEDU e una norma di legge
interna, sarà tenuto a sollevare un'apposita questione di legittimità
costituzionale.
Rimane salva l'interpretazione
“conforme alla convenzione”, e quindi conforme agli impegni internazionali
assunti dall'Italia, delle norme interne. Tale interpretazione, anzi, si rende
doverosa per il giudice che, prima di sollevare un'eventuale questione di
legittimità, è tenuto ad interpretare la disposizione nazionale in modo
conforme a costituzione (ex multis, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 239, punto
3 del considerato in diritto).
12. Nel caso ora in esame, risulta esservi una tensione tra le
norme interne che disciplinano la revocazione della sentenza amministrativa
passata in giudicato e l'obbligo assunto dall'Italia di conformarsi alle
decisioni della Corte di Strasburgo (art. 46 CEDU).
Infatti, allorché, come nel caso di specie, i giudici europei
abbiano accertato con sentenza definitiva una violazione dei diritti
riconosciuti dalla Convenzione, sorge per lo Stato l'obbligo di riparare tale
violazione adottando le misure generali e/o individuali necessarie. La finalità
di tali misure è quella della “restitutio in integrum” in favore
dell'interessato, ossia porre il ricorrente in una situazione analoga a quella
in cui si troverebbe qualora la violazione non vi fosse stata (cfr. Corte cost.
113/2011 e la giurisprudenza CEDU ivi richiamata).
Nel caso in cui, la violazione commessa dallo Stato sorga
proprio a causa della sentenza passata in giudicato, anche in questo caso non
viene meno l'obbligo per lo Stato, complessivamente considerato, di conformarsi
alla sentenze di Strasburgo. Sul punto, la Corte europea e gli organi del Consiglio d'Europa
hanno peraltro progressivamente individuato la “riapertura” del processo quale
soluzione maggiormente idonea a garantire la restitutio in integrum a favore
delle vittime delle violazioni non altrimenti rimediabili (cfr. Raccomandazione
R(2000)2 del 19 gennaio 20000 del Comitato dei Ministri). In questi casi, la
rimozione del giudicato formatosi risulta indispensabile per rimuovere la
violazione dei diritti commessa dallo stato-giudice nel corso del processo.
Tale obbligo di riapertura dei processi iniqui è stato con
maggior forza affermato dalle istituzioni del Consiglio d'Europa con
riferimento ai processi penali, dove chiaramente i valori in gioco, in primis
quello della libertà personale, rendono del tutto intollerabile il perdurare di
violazioni di diritti fondamentali degli imputati e/o dei condannati accertate
in via definitiva dalla corte sovranazionale. Ciò ha portato molti Stati
aderenti alla Convenzione a prevedere la possibilità di riapertura dei processi
attraverso norme legislative o interventi giurisprudenziali.
Anche l'Italia si è posta in tale solco culminato con la
sentenza della Corte cost. n. 113/2011 che con sentenza additiva ha previsto la
possibilità di revisione del processo penale ex art. 630 c.p.p. qualora ciò si
renda necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della corte europea
dei diritti umani.
13. Questo Collegio ritiene che un contrasto tra le norme
processuali interne e l'obbligo gravante sullo Stato di conformarsi alle
sentenze CEDU possa sussistere anche nel caso di specie in cui è in discussione
l'ammissibilità del ricorso per la revocazione di una sentenza del giudice
amministrativo.
OMISSIS
15. Ritiene, pertanto, questo Collegio che le norme processuali
nazionali che disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice
amministrativo - i.e. l'art. 106 c.p.a. e, in quanto richiamato dallo stesso,
gli artt. 395 e 396 c.p.c. - si pongano in tensione con il vincolo per il
legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall'art.
117 co. 1 Cost. e che, nel caso di specie, viene in rilievo con riferimento
all'impegno assunto dallo Stato - con la legge di ratifica ed esecuzione 4
agosto 1955, n. 848 - di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo.
Infatti, non contemplando tra i casi di revocazione quella che si renda
necessaria per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei
diritti dell'uomo, le norme processuali appaiono in contrasto con l'art 46 CEDU
che, invece, sancisce tale obbligo per gli Stati aderenti.
Altresì, l'assenza nell'ordinamento italiano di un apposito
rimedio volto a “riaprire” il processo giudicato “iniquo” dalla Corte europea
sembra potersi porre in contrasto con i principi sanciti dall'art. 111 Cost. e
(ritiene di dover aggiungere questo Collegio, in aggiunta alle prospettazioni
di parte ricorrente) con l'art. 24 Cost. Infatti, le garanzie di azionabilità
delle posizioni soggettive e di equo processo previste dalla nostra
Costituzione non sono inferiori a quelle espresse dalla CEDU e può argomentarsi
un contrasto tra le dette norme costituzionali e le previsioni legislative che
non consentono la revocazione del giudicato di cui è stata accertata in sede
CEDU l’ “ingiustizia” per violazione di un diritto fondamentale come quello di
accesso ad un Tribunale.
16. Come sopra detto, questo Collegio
non può autonomamente disapplicare le norme interne incompatibili con la Convenzione europea.
Altresì non si ritiene che nel caso di specie il contrasto tra le norme
processali interne e quelle convenzionali possa essere risolto tramite
un'”interpretazione adeguatrice”. Basti dire che i casi di revocazione
delle sentenze amministrative ammessi dal nostro ordinamento sono
tassativamente elencati dal combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 e
396 c.p.c. Un’interpretazione volta ad ammettere un ulteriore caso di
revocazione quale quello di cui qui si discute non è configurabile alla stregua
di alcun canone ermeneutico e comporterebbe un intervento oltremodo creativo
del giudice tale da usurpare il ruolo spettante al Legislatore o al Giudice
delle leggi.
17. Ritiene, dunque, il Collegio di
dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a.
e 395 e 396 c.p.c. in relazione agli artt. 117 co.1, 111 e 24 Cost nella parte
in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò
sia necessario, ai sensi dell'art. 46 par. 1, della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza
definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto dalla
soluzione della stessa dipende l'ammissibilità del ricorso per revocazione
proposto.
La rilevanza della questione non viene meno alla luce del fatto
che la Corte
Costituzionale già ha avuto modo di dichiarare in più
occasioni la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi
ad oggetto la disposizione contenuta attualmente all'art. 69, co. 7 del D.lgs.
n. 165/2001. Infatti, la questione attinente all'interpretazione ed alla
legittimità costituzionale di detta norma riguarda una eventuale fase
successiva dell'iter logico di decisione che deve seguire questo Collegio. Una
volta che verrà eventualmente ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione
proposto nella fase rescindente, si dovranno valutare, nella fase rescissoria,
se, nel merito, vi siano i presupposti per la revocazione della sentenza n.
4/2007 di questa Adunanza Plenaria.
Per quanto sopra detto, inoltre, la questione non appare
manifestamente infondata.
In conclusione, il presente giudizio deve essere sospeso e gli
atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza
Plenaria), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
visti gli artt. 134 Cost., art. 1 della l. cost. 9 febbraio
1948, n. 1, art 23 della l. 111 marzo 1953 n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità degli artt. 106 del Codice del
processo amministrativo (L. n. 104/2010) e 395 e 396 del Codice processuale
civile, in relazione agli artt. 117 co.1, 111 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando
ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
OMISSIS
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