Segretario comunale – Revoca – Giurisdizione
Tar Calabria, Catanzaro, 26 febbraio 2015, n. 387
E’
inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il
ricorso contro il decreto prefettizio di revoca dell’incarico di
reggenza della Segreteria del Comune [il Collegio ricorda che “come
unanimemente sostenuto … in giurisprudenza … il rapporto di servizio,
intercorrente tra i segretari comunali e il Ministero del’Interno, quale
amministrazione succeduta a titolo universale alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, … rientra nell'ampia formulazione
normativa dell’art. art. 63 comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, con alcune
note eccezioni, affida alla cognizione del giudice ordinario le relative
controversie”; né, aggiunge, osta all’esegesi “la circostanza che, nel rapporto
di servizio, vi sia stata la successione a titolo universale
dell’amministrazione statale all’Agenzia autonoma prima prevista”; e neppure “la
considerazione che, in relazione alla posizione giuridica dei segretari comunali, si registri una
scissione tra il rapporto di servizio intercorrente con la predetta
amministrazione nel ruolo di formale
datore di lavoro e il rapporto organico a tempo determinato con l'ente locale,
che trova fondamento nella preposizione all'ufficio, derivante dall’atto di
nomina adottato dall’organo di Governo, dovendo qualificarsi in ogni caso
l’atto di revoca dell'incarico da parte dell'Amministrazione statale, quale
manifestazione della capacità e dei poteri di diritto privato del datore di lavoro”]
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