giovedì 26 marzo 2015





Segretario comunale – Revoca – Giurisdizione

Tar Calabria, Catanzaro, 26 febbraio 2015, n. 387


E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso contro  il  decreto prefettizio di revoca dell’incarico di reggenza della Segreteria del Comune [il Collegio ricorda che “come unanimemente sostenuto … in giurisprudenza … il rapporto di servizio, intercorrente tra i segretari comunali e il Ministero del’Interno, quale amministrazione succeduta a titolo universale alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, … rientra nell'ampia formulazione normativa dell’art. art. 63 comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, con alcune note eccezioni, affida alla cognizione del giudice ordinario le relative controversie”; né, aggiunge, osta all’esegesi “la circostanza che, nel rapporto di servizio, vi sia stata la successione a titolo universale dell’amministrazione statale all’Agenzia autonoma prima prevista”; e neppure “la considerazione che, in relazione alla posizione giuridica dei segretari comunali, si registri una scissione tra il rapporto di servizio intercorrente con la predetta amministrazione nel ruolo di formale datore di lavoro e il rapporto organico a tempo determinato con l'ente locale, che trova fondamento nella preposizione all'ufficio, derivante dall’atto di nomina adottato dall’organo di Governo, dovendo qualificarsi in ogni caso l’atto di revoca dell'incarico da parte dell'Amministrazione statale, quale manifestazione della capacità e dei poteri di diritto privato del datore di lavoro”]

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