Convivenza
(effettiva) e carta di soggiorno per il coniuge straniero del cittadino dell’Unione
(nella specie: italiano)
Cass. xx febbraio 2015, n. xx
Il requisito dell'effettiva convivenza è del
tutto estraneo alla disciplina normativa del d. lgs. 30/2007, mentre permane
vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35, della Direttiva
2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante
matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica
in tema d'immigrazione; né rileva la circostanza che la domanda per la carta di
soggiorno sia stata presentata prima della scadenza dei tre mesi dall’ingresso
in Italia, perché, da un lato, ciò non comporta che detta domanda debba
interpretarsi proposta per una diversa ipotesi normativa (id est: permesso di soggiorno per coesione
familiare), dall’altro, dall’anticipata presentazione della domanda, rispetto
al termine iniziale, non possono farsi discendere conseguenze di rigetto o
inammissibilità della stessa essendo sufficiente che il termine sia maturato al
momento in cui la stessa viene decisa dall'Autorità amministrativa [il S.C.
aggiunge che, nel caso deciso, “ è ben vero che il provvedimento del Questore
ipotizzava che l'immediato abbandono del tetto coniugale … potesse fare
ipotizzare che il matrimonio avesse avuto il solo fine di consentire allo
straniero di soggiornare nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non è
stata oggetto di specifica deduzione in primo grado nè di impugnazione in
appello da parte del Ministero e neppure con il presente ricorso è stata
prospettata questa fattispecie onde la stessa non è suscettibile di valutazione
da parte di questa Corte”]
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