sabato 7 marzo 2015





Convivenza (effettiva) e carta di soggiorno per il coniuge straniero del cittadino dell’Unione (nella specie: italiano)


Cass. xx febbraio 2015, n. xx




Il requisito dell'effettiva convivenza è del tutto estraneo alla disciplina normativa del d. lgs. 30/2007, mentre permane vigente, anche perché espressamente previsto dall'art. 35, della Direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti all'esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema d'immigrazione; né rileva la circostanza che la domanda per la carta di soggiorno sia stata presentata prima della scadenza dei tre mesi dall’ingresso in Italia, perché, da un lato, ciò non comporta che detta domanda debba interpretarsi proposta per una diversa ipotesi normativa (id est: permesso di soggiorno per coesione familiare), dall’altro, dall’anticipata presentazione della domanda, rispetto al termine iniziale, non possono farsi discendere conseguenze di rigetto o inammissibilità della stessa essendo sufficiente che il termine sia maturato al momento in cui la stessa viene decisa dall'Autorità amministrativa [il S.C. aggiunge che, nel caso deciso, “ è ben vero che il provvedimento del Questore ipotizzava che l'immediato abbandono del tetto coniugale … potesse fare ipotizzare che il matrimonio avesse avuto il solo fine di consentire allo straniero di soggiornare nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non è stata oggetto di specifica deduzione in primo grado nè di impugnazione in appello da parte del Ministero e neppure con il presente ricorso è stata prospettata questa fattispecie onde la stessa non è suscettibile di valutazione da parte di questa Corte”]

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