Approvato dall’Assemblea
regionale siciliana il registro regionale delle unioni civili
Lo scorso 4 marzo l’Assemblea regionale siciliana ha
approvato il disegno di legge Norme
contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle
unioni civili.
Di seguito il testo
ARTICOLO 1
Finalità
1. La
Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle
quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue
funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all’etnia,
alla religione, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. La
Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta
politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e
manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di
genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo
le disposizioni della presente legge.
3. La
Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione,
dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
dell’articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea,
promuove la realizzazione e l’implementazione della Rete regionale di
prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del
centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle
discriminazioni di cui al protocollo d’intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali.
4. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto del Presidente
della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l’attuazione
del piano socio-sanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è
teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione
determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
5.
Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a
uniformarsi ai principi della presente legge.
ARTICOLO 2
Registro regionale delle unioni civili
1. Per le finalità della presente legge è istituito il
registro regionale delle unioni civili presso l’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate
le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.
3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla
famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela,
affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, purché iscritti nel registro di cui al comma 1 purché è
soppressa.
4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti,
adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ex
art. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione italiana, e le unioni civili iscritte
nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e
di favorirne l’integrazione attraverso l’attuazione di politiche sociali,
culturali ed economiche del territorio.
ARTICOLO 3
Interventi
in materia di istruzione, formazione professionale,
politiche
del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale
1. La
Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché
il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei
servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto
all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco della vita e del diritto
al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente
dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle
opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione,
istruzione superiore e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e
nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella
retribuzione.
2. La
Regione, per prevenire le discriminazioni legate all’identità
di genere e all’orientamento sessuale, persegue l’integrazione fra le politiche
educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine
di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza
e promuove attività di educazione sui diritti umani provvede ad assicurare percorsi
di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino
discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti
dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
3. La
Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei
propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 4
Interventi
in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali.
Compiti
delle aziende sanitarie provinciali
1. La
Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, in
materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con
riferimento alla finalità della presente legge, mediante l’attuazione dei
principi di cui al presente articolo.
2. I componenti di un’unione civile registrata hanno
il diritto senza alcun altra formalità ad avere accesso alle strutture di
ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei
componenti dell’unione civile e a ciascuno di essi gli operatori devono
riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo
stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di
ricovero e cura dovranno essere adeguati alle predette disposizioni.
3. La dichiarazione relativa alla qualità di
componente di un'unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000. La predetta dichiarazione non
ha alcuna scadenza. Essa può essere revocata con apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
4. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle
proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale,
assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e
sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione
del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
ARTICOLO 5
Comunicazione
istituzionale e promozione culturale
1. La
Regione, d’intesa con gli enti locali, anche attraverso i
propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti
informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e
linguaggi a tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e
contro ogni forma di discriminazione.
2. La Regione e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l’offerta
di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà
esistenziali, come caratterizzati, tra l’altro, dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere.
ARTICOLO 6
Estensione
delle competenze dell’Ufficio delle Consiglieri di parità
1. Le Consigliere di Parità intervengono anche nei
casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di
istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano
attività di promozione del principio della parità di trattamento e non
discriminazione.
ARTICOLO 7
Accesso ai
servizi pubblici e privati
1. La
Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per
assicurare la trasparenza a garantire a ciascuna persona parità di accesso ai
servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le
prestazioni erogate nell’ambito di tali servizi non possono essere negate né
somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni
legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
2. La
Regione, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le
finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto
all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause
che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia
residenziale sociale.
ARTICOLO 8
Dall’attuazione
della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio della Regione.
ARTICOLO 9
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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