Diritto di accesso ad
una e-mail (asseritamente) confidenziale
Cons. di Stato, VI, 5 marzo 2015, n. 1113
Una e-mail (asseritamente) confidenziale, ancorché indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica personale del Presidente di un ente pubblico, anziché a
quello istituzionale dell’Ente, e priva di protocollazione, fuoriesce dalla
sfera privata e diventa accessibile quando il contenuto del messaggio di posta
elettronica sia stato partecipato –
dallo stesso Presidente – agli uffici
dell’Amministrazione
OMISSIS
1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla
legittimità del rifiuto di accesso opposto dall’Istituto … in relazione al
contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al Presidente
dell’Istituto al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività
lavorativa svolta dalla parte appellata.
OMISSIS
3.– Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della sentenza
per avere consentito l’accesso al contenuto di una corrispondenza privata come
risulterebbe dalle circostanza che l’e-mail: i) sarebbe stata
inviata all’indirizzo personale del Presidente e all’indirizzo istituzionale ad
accesso esclusivo del Presidente stesso; ii) non sarebbe stata
protocollata; iii) avrebbe un “tono confidenziale”.
Con il terzo motivo, connesso a quello appena esposto, si
rileva come non si tratterebbero di un documento amministrativo suscettibile di
accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico.
I motivi non sono fondati.
L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990
prevede che per «documento amministrativo» si intende «ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale».
L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che «deve
comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici». La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari
rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nel caso di specie entrambe le norme, contrariamente a questo
sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate.
In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail
non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto
a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale
informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il
documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza
dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento,
nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il
rinvio all’«allegato 5». Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione.
La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse
mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza
non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente.
In definitiva, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la
particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail
inviata al Presidente dell’Istituto.
In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza
dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la
conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia
della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico
sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio
onore e della propria reputazione professionale.
OMISSIS
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