Decreto legge 17 marzo 2015, n.
27 (G.U. 18 marzo 2015, n. 64), Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle
elezioni regionali ed amministrative
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle
consultazioni elettorali;
Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165,
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma
della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di durata degli organi
elettivi regionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre, in
vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015,
disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento
abbinato, secondo il principio dell'election day;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio
2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni
ulteriori".
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2015
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Legge 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione
OMISSIS
Art. 5.
(Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle
regioni durano in carica per cinque anni, fatta
salva, nei casi
previsti, l’eventualita’ dello scioglimento anticipato
del Consiglio regionale.
Il quinquennio decorre per
ciascun Consiglio dalla
data della elezione e
le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta
giorni successivi al termine del quinquennio o nella
domenica compresa nei
sei giorni ulteriori
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