giovedì 19 marzo 2015





Effetti della rinuncia alla nomina a consigliere comunale

Tar Puglia, Lecce, 17 marzo 2015, n. 922

Nel caso di ulteriori vacanze successive alla rinuncia – manifestata anche a seguito della pregressa nomina ad assessore – da parte di un candidato ad occupare in surroga un posto di consigliere comunale, l’Amministrazione deve provvedere alla sostituzione scorrendo la graduatoria e procedendo alla nomina del primo dei candidati non eletti, esclusi i rinunciatari [“diversamente opinando”,  aggiunge il Collegio,  “si consentirebbe al singolo candidato di transitare da una carica all’altra valutando in ogni momento la propria personale utilità nel rivestire l’uno o l’altro ruolo, in violazione della ratio sottesa alla normativa che regola la composizione ed il funzionamento degli organi elettivi che è quella, come dicevamo, di garantire il corretto svolgimento delle funzioni loro assegnate, nell’interesse generale degli amministrati e non nell’interesse individuale del singolo candidato”]

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