Effetti della rinuncia
alla nomina a consigliere comunale
Tar Puglia, Lecce, 17 marzo 2015, n. 922
Nel caso di ulteriori vacanze successive
alla rinuncia – manifestata anche a seguito della pregressa nomina ad assessore
– da parte di un candidato ad occupare in surroga un posto di consigliere comunale, l’Amministrazione
deve provvedere alla sostituzione scorrendo la
graduatoria e procedendo alla nomina del primo dei candidati non eletti,
esclusi i rinunciatari [“diversamente opinando”, aggiunge il Collegio, “si consentirebbe al singolo candidato di
transitare da una carica all’altra valutando in ogni momento la propria
personale utilità nel rivestire l’uno o l’altro ruolo, in violazione della ratio sottesa alla normativa che regola la
composizione ed il funzionamento degli organi elettivi che è quella, come
dicevamo, di garantire il corretto svolgimento delle funzioni loro assegnate,
nell’interesse generale degli amministrati e non nell’interesse individuale del
singolo candidato”]
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