Tar Lazio, Roma, xx luglio 2014, n. xx
Cittadinanza italiana –
Acquisto per concessione – Presupposti – Istanza – Capacità di agire
L’accertamento del diritto dell’interdetto di chiedere la concessione
della cittadinanza italiana, da esercitare tramite il suo legale
rappresentante, costituisce non una questione pregiudiziale o incidentale
relativa ai diritti, conoscibile, ex art.8 del C.p.a., dal giudice
amministrativo, senza efficacia di giudicato, ma l’oggetto principale del
giudizio che richiede, principaliter,
la definizione di una questione concernente la capacità di un soggetto privato,
come tale di competenza dell’A.g.o.
OMISSIS
FATTO
Il sig. L., cittadino italiano, è il tutore del giovane H.S.,
giunto in Italia poco dopo la nascita al seguito della madre (oggi deceduta) e
dichiarato interdetto con sentenza del Tribunale per i minorenni di CT 38/07
pubblicata il 18.10.2007.
Nell’interesse del giovane, il tutore ha chiesto la concessione
della cittadinanza italiana. Detta domanda è stata, però, respinta argomentando
che un’istanza intesa al conseguimento di un nuovo status, quale quello di
cittadino italiano, richiede una manifestazione consapevole della relativa
volontà che (l’interdetto non è, ovviamente, in grado di rendere e) non può
essere surrogata (nell’interesse del rappresentato) dal tutore. Avverso detto
provvedimento il L. – che aveva già:
- inviato all’Amministrazione proprie osservazioni, ex art.10
bis della legge n.241 del 1990, ivi sostenendo: a): che, secondo l’indirizzo di
pensiero assunto dal Cons. St. in sede consultiva (parere sez.I^ del 13.3.1987,
nr.261/85), l’istanza di concessione della cittadinanza italiana è atto che
ammette la rappresentanza; b): che la Convezione Onu relativa ai diritti delle persone
con disabilità, recepita in Italia con legge n.18/2009, accorda ai disabili,
fra l’altro, il diritto alla scelta della residenza ed all’acquisto ed al
mutamento della cittadinanza; c): che esiste norma (art.17 del d.lgs n.23 del
1948) che, nel nostro Ordinamento, consente all’interdetto di optare, tramite
il tutore, per l’acquisto della cittadinanza;
- chiesto l’autorizzazione a presentare la domanda di
naturalizzazione al Giudice tutelare competente (ved. all n.2 ricorrente) ;
(avverso detto provvedimento il L. ) - si è gravato (una volta
ottenutane l’autorizzazione) col ricorso in epigrafe affidato a due mezzi di
gravame che ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni già sviluppare in
sede di replica ex art.10 bis citato.
L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio per il
tramite del Pubblico Patrocinio contestando la strategia difensiva di parte
ricorrente.
Nell’udienza camerale del 28.8.2013, la Sezione ha respinto
l’istanza di sospensione interinale degli effetti derivanti dal provvedimento
gravato con propria Ordinanza (nr.3525/2013) che è stata ribaltata dal Cons.
St. con provvedimento (ord. III^ sez. n.4976/2013) che, addebita al decreto
ministeriale avversato, “un inammissibile automatismo” in quanto “assume
che la mera condizione di incapacità di intendere dell'interdetto comporti,
ipso facto, la inidoneità del medesimo a formulare una consapevole
manifestazione di volontà diretta all'acquisto della cittadinanza italiana”
ulteriormente sostenendo "in particolare, che compete
all'amministrazione sincerarsi con una adeguata istruttoria e mediante anche
una scrupolosa verifica della documentazione medica relativa allo stato
dell'appellante, se il soggetto che richiede alla cittadinanza, per quanto
interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e consapevole
volontà di acquisire lo status civitatis…”.
All’udienza del 10.4.2014 – assente il difensore del ricorrente
- il Collegio ha verbalizzato, ai sensi dell’art.73 del C.p.a., che l’adito
Tribunale appare difettare di giurisdizione. Quindi la causa è stata trattenuta
e spedita in decisione.
DIRITTO
I)- Prima di procedere alla disamina della questione
pregiudiziale di cui appresso si dirà, ritiene opportuno il Collegio
soffermarsi sulla tematica dell’avviso dell’art.73 C.p.a. che, come in narrativa
ricordato, è stato, una volta chiamata la causa e accertata la regolare
spedizione dell’avviso d’udienza, reso e debitamente annotato nel relativo
verbale.
Al riguardo, difatti, la Sezione ritiene che l'adozione della decisione
nel senso della inammissibilità del gravame non sia preclusa dall'assenza in
udienza dei difensori delle parti costituite; e ciò in quanto l'art. 73, comma
3, del codice del processo amministrativo, nello stabilire che ".. se
ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale", non
prevede la necessaria presenza dei difensori nella sede dibattimentale. E ciò
in quanto la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti,
in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di
contro dedurre: possibilità alla quale, non presenziando in udienza ovvero in
camera di consiglio, il procuratore ( che, peraltro, nessuna ragione
giustificativa, nel caso di specie, ha addotto ) di fatto, rinuncia.
II) – Per quanto riguarda la questione pregiudiziale,
concernente l’individuazione del Giudice competente a conoscere della
controversia, deve rammentarsi che la Sezione ha già affrontato tematica sia
(sostanzialmente) identica (sent. n.4312 del 2013) che simile a quella oggetto
del corrente scrutinio (sent. n. 5568 del 2013). Quest’ultima sentenza non è
utilmente evocabile con riferimento al caso in trattazione: ivi, difatti, la
persona nel cui interesse veniva ( non dal tutore, ma) dall’amministratore di
sostegno invocata la naturalizzazione italiana non era stata interdetta ma era
“non capace”; tant’è che nella decisione è testualmente puntualizzato che”
Occorre infatti precisare che la manifestazione di volontà di diventare
cittadino italiano costituisce un atto personalissimo e pertanto non
surrogabile; nel caso di specie tuttavia la beneficiaria non è stata privata
della capacità di agire in quanto nel decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno non è stato menzionato questo profilo, e pertanto ella –
giuridicamente – è in grado di manifestare tale volontà, anche se poi dovrà
essere verificato se disponga della capacità naturale per farlo in concreto”.
Nell’altra pronuncia – che tratta, ripetesi, questione tanto in
fatto quanto in diritto (e cioè in relazione al petitum ed ai profili censori
sollevati) – del tutto analoga alla presente, la Sezione ha ritenuto ( con
decisione che non risulta appellata) che la cognizione della controversia fosse
di pertinenza del G.o. E tale indirizzo ritiene, anche alla luce di un
approfondimento della tematica de qua, tutt’ora attuale e persuasivo.
Nella narrativa si è dato atto dell’iter argomentativo che è
alla base della determinazione ministeriale assunta. L’amministrazione, sostanzialmente,
ritiene che la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana come ogni
altra dichiarazione prevista dalla legge sulla cittadinanza, importa il
possesso della capacita' di agire e non puo' che essere resa se non dalla
persona, trattandosi di cc.dd. diritti personalissimi che non ammettono
rappresentanza neanche da parte del tutore: tesi questa che sottende il
complementare, e pacifico, postulato secondo il quale al conferimento dello
status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria
del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una
capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente
limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo
Stato comunità (cfr. su tale principio, Cons.St. nn.196 e 1148 del 2005; n.3676
del 2006, n. 2443 del 2010).
E se, per un attimo, ci si astrae, dalla peculiarità del caso
di specie – (che merita ogni sensibilità in quanto concerne la situazione di un
infelice che è “affetto sin dalla nascita da grave ritardo psicomotorio,
crisi convulsive controllate da farmaci è controlli clinici, segni di
sofferenza prenatale con possibile componente genetica….”; ved. sentenza di
interdizione sopra citata) – soffermandosi solo sul principio di diritto, non
potrà non convenirsi che i doveri e gli obblighi di facere richiesti al neo
cittadino, rendano la dichiarazione di elezione della cittadinanza, per
l’appunto, un diritto personalissimo ( al pari di quello di sottoporsi a date
cure mediche ovvero di rinunciare alle stesse, ecc.), come peraltro:
- riconosciuto in giurisprudenza (cfr. con riferimento alla
cittadinanza Cass.civ. I^, n.3707 del 2008; sul principio che gli atti
personalissimi non siano ricompresi fra quelli di cui il tutore è investito per
legge, ved. le sentenze della Sez. 1 della Corte di Cassazione n. 2350 del
21/3/1990, n. 9582/2000 del 21/7/2000, n. 20164 del 12/10/2004, n. 8291 del
20/4/2005, n. 21748 del 16/10/2007; quest’ultima famosa perché ha riguardato il
noto caso Englaro);
- riconosciuto anche nella decisione - citata da parte
ricorrente - del Trib. civ. di BO 09.1.2009. Ebbene in detta pronuncia ( che,
peraltro, riguardava il caso di una disabile psichica cui il Tribunale, con
sentenza 3.7.2006, n. 1627, aveva respinto l'istanza di interdizione presentata
dal P.M. e con separata ordinanza ex art. 418, 3° co., c.p.c. aveva attivato
d'ufficio il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno) si dà
atto che, nel corso dell'esame diretto, condotto dal Tribunale, la ragazza era
risultata, almeno in gran parte, incapace di attendere ai propri interessi di
natura patrimoniale ed appariva in grado di comprendere le domande più
semplici, ma mostrava grande difficoltà nell'eloquio. Più puntualmente la
questione del contendere era data dal giuramento di fedeltà “alla Repubblica e
di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato”, che la legge pone quale
condizione di efficacia degli effetti del decreto concessorio della
cittadinanza ( in quel caso rilasciato a favore di quella disabile); ed il
Giudice civile, avvalendosi prioritariamente dell’insegnamento di cui al parere
della I^ Sezione del Cons. St. del 13.3.1987 e rilevato che il giuramento non
avrebbe avuto valore se prestato da persona neppure consapevole dell'impegno
assunto (ossia quello di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato) ha dispensato, attraverso un’interpretazione estensiva
dell’art.411 cod.civ., l’interessata da tale attività [e non ha certamente
autorizzato l’amministratore di sostegno (attesa la natura di atto
personalissimo del giuramento di cui trattasi) a renderlo in luogo della
persona incapace].
Dunque la tesi dell’amministrazione si traduce, concretamente,
nell’affermazione della sussistenza di un’incapacità dell’interdetto (a
chiedere la concessione della cittadinanza italiana) e nella sussistenza di
analoga incapacità (ovvero nella carenza di legittimazione) del rappresentante
a surrogarsi ( nel senso sopra richiesto) al rappresentato. L’amministrazione,
difatti, lungi dall’istruire l’istanza dell’infermo (accertando e ponderando
ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse
pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo
componente), l’ha, per le suindicate ragioni, respinta.
Ora, l’atto introduttivo dell’odierno giudizio è implementato
in sintonia con i contenuti della determinazione avversata mirando,
nell’articolazione di tutti i profili censori, non a confutare detta incapacità
del rappresentato (basta leggere la sentenza di interdizione per escludere che
detto status sia superabile) ma, a sostenere il diritto soggettivo del disabile
a produrre una tal richiesta, a mente:
- dell’art.18 della Convenzione recepita dalla legge n.18 del
2009, tramite il proprio tutore nonché:
- del principio statuito dal Cons. Stato nel parere sopra
richiamato.
Ora, e lo si dice col dovuto rispetto che è dovuto non solo nei
confronti delle decisioni ma anche con riguardo ai pareri consultivi del
Massimo Consesso, il convincimento manifestato in detto parere che i genitori
dell’interdetto possono, quali legali rappresentanti di costui, instare per la
concessione della cittadinanza italiana perché, in caso contrario si affermerebbe
un’incapacità speciale del rappresentato che necessiterebbe di un “chiaro ed
inequivocabile fondamento normativo di cui, per quanto concerne l’acquisto per
concessione della cittadinanza italiana, è lungi dall’esserne dimostrata la
sussistenza”, sinceramente lascia perplessi.
O la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è un
atto personalissimo ( ed allora non può che valere il diritto vivente,
elaborato dalla Suprema corte di cui sopra si è detto: cfr. ancora Cass.
civ.I^, 12.10.2004 n.20164 citata, secondo cui con l'interdizione «viene
meno la capacità d'agire e l'interdetto – salvo che non si tratti dei diritti
personalissimi – è in tutto rappresentato dal tutore»); oppure non lo è. Ma
se ci si trova di fronte ad un atto personalissimo allora la legittimazione del
tutore (e/o del legale rappresentante dell’interdetto) non può rinvenirsi
nell’assenza di una norma specifica che, nell’ambito della disciplina relativa
alla naturalizzazione italiana, privi il tutore del potere di chiedere la
naturalizzazione del rappresentato. Semmai, dovrebbe operare il principio
opposto: id est, la naturalizzazione a favore dell’interdetto può essere
richiesta in quanto apposita, e preesistente norma, lo consenta. E tanto è
quanto accaduto nel periodo post bellico col d.lgs 2.2.1948 n.23 concernente la
“Revisione delle opzioni degli alto atesini”, dove, per ragioni storiche che è
agevole intuire, si consentì ai cittadini italiani che in base alla legge 1241
del 1939 e agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, avevano
optato per la cittadinanza germanica, ma non avevano conseguito il rilascio del
certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima ovvero a coloro
che, pur avendo conseguito detto certificato, non avevano trasferito la loro
residenza all'estero, di dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza
tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana. Ed è logico che in
detta, unica per quanto è dato sapere, circostanza sia stato previsto (art.17)
che per l’interdetto la dichiarazione di revoca può essere esercitata dal
tutore.
Per quanto riguarda, poi, le indicazioni fornite nell’ordinanza
cautelare del Cons. Stato in narrativa richiamata (che compete
all'amministrazione sincerarsi con una adeguata istruttoria e mediante anche
una scrupolosa verifica della documentazione medica relativa allo stato
dell'appellante, se il soggetto che richiede alla cittadinanza, per quanto
interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva inconsapevole
volontà di acquisire lo status civitatis…”), sia consentito – ancora una
volta col dovuto garbo – dissentire quantomeno con riguardo al caso di specie.
L’art.419 cod. civ. prevede, addirittura, l’audizione diretta
del Giudice nell’esame dell’interdicendo (consentendogli non di farsi
sostituire ma, al più, di farsi assistere da un consulente tecnico); e lo stato
di interdizione comporta l’accertamento dell’inesistenza di quello che, un
tempo, la dottrina descriveva, con espressione inappuntabile, “mancanza di
un lucido intervallo”.
Rimane dunque non chiaro quale debba essere, secondo l’avviso
del Giudice di appello, quell’amministrazione che attraverso “una adeguata
istruttoria e mediante anche una scrupolosa verifica della documentazione
medica relativa allo stato dell'appellante”, debba, ed in che modo e con
quali garanzie, “sincerarsi…. se il soggetto che richiede la cittadinanza,
per quanto interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e
consapevole volontà di acquisire lo status civitatis…; e cioè debba sincerarsi,
nei confronti di una persona “affetta sin dalla nascita da grave ritardo
psicomotorio, crisi convulsive controllate da farmaci e controlli clinici,
segni di sofferenza prenatale con possibile componente genetica…” di ciò
che un Giudice, quale Autorità deputata ex lege, ha già, con sentenza coperta
da giudicato, escluso.
Da non confondere poi col caso in trattazione – e lo si precisa
solo per ragioni di completezza della presente decisione – è il caso della
E.Englaro, perché detto caso ha riguardato persona che, prima di essere ridotta
allo stato vegetativo, era stata, per lungo periodo, perfettamente normale
(esprimendo, quindi, idee, opinioni, concetti, valutazioni, ecc.).
La sentenza che, dopo diverse e precedenti pronunce, definì il
contenzioso fu quella, sopra citata, 16.10.2007, n.21748 che approdò ad una
rivisitazione della tradizionale concezione degli atti personalissimi come atti
che non possono essere compiuti da altri se non dal diretto interessato ed
esorbitano dalla sfera dei poteri spettanti al rappresentante legale, ma nei
termini appresso citati: << Assodato che i doveri di cura della persona
in capo al tutore si sostanziano nel prestare il consenso informato al
trattamento medico avente come destinatario la persona in stato di incapacità,
si tratta di stabilire i limiti dell'intervento del rappresentante legale. Tali
limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e
che – come questa Corte ha precisato nell'ordinanza 20.4.2005, n. 8291 – la
libertà di rifiutare le cure "presuppone il ricorso a valutazioni della
vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura
etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente
soggettive". Ad avviso del Collegio, il carattere personalissimo del
diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto
della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di
una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute
della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al
trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla
persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice
ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse
dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non "al
posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con"
l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già
adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui
espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà
dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi
valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e
filosofiche. L'uno e l'altro vincolo al potere rappresentativo del tutore
hanno, come si è visto, un preciso referente normativo: il primo nell'art. 6
della Convenzione di Oviedo, che impone di correlare al benefice direct
dell'interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante; l'altro
nel d.lgs n.211 del 2003, art. 5, ai cui sensi il consenso del rappresentante
legale alla sperimentazione clinica deve corrispondere alla, presunta, volontà
dell'adulto incapace. Non v'è dubbio che la scelta del tutore deve essere a
garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne
e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare
l'idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima
di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte».
Dunque, e ferma restando l’imparagonabilità del caso E. a
quello in trattazione, estremamente delicata è l'indagine sulla volontà cui si
riferisce la Cassazione,
trattandosi poi di stabilire se la soluzione al problema del consenso informato
del paziente incapace sia la stessa nell'interdizione e nell'amministrazione di
sostegno; se l'interdetto o il beneficiario affetto da disabilità psichica o
grave compromissione della sfera cognitiva e volitiva possa esprimere una
volontà residua; di quali margini di autonomia disponga il tutore o
l'amministratore di sostegno; quale ruolo svolga il giudice tutelare
(istruzione, autorizzazione, controllo); se un'autorizzazione sia sempre
necessaria in caso di interdizione e a quale organo (g.t. o tribunale in
composizione collegiale ) il tutore, in ipotesi, debba chiederla.
Dunque, nel caso di specie, l’accertamento del diritto
dell’interdetto (ovvero della libertà di chiedere la concessione di una
cittadinanza diversa da quella di origine), esercitabile tramite il suo legale
rappresentante, costituisce non una questione pregiudiziale o incidentale
relativa a diritti conoscibile, ex art.8 del C.p.a., da questo Giudice senza
efficacia di giudicato, ma (costituisce) l’oggetto principale del giudizio che,
per essere definito, richiede, principaliter, la definizione di una questione
concernente la capacità di un soggetto privato (ved. art.8 della legge n.1034
del 1971, e, oggi, l’art.8 c. 2 del C.p.a.): e cioè (richiede) la definizione
di una questione, ex lege, riservata all’A.g.o.
Segue a tanto che il ricorso deve, per difetto di giurisdizione
dell’adito Tribunale, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, sussistendo le ragioni di cui agli artt. 26
C.p.a. e 92 c.2 del C.p.c, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Quater), come da motivazione, dichiara inammissibile, per difetto di
giurisdizione, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
OMISSIS
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