Circolare Prefettura Avellino, 23
febbraio 2015, n. 4032-4035, Decreto
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80 -
Modalità di applicazione dell' articolo 5 rubricato "Lotta all'occupazione
abusiva di immobili - salvaguardia degli effetti delle disposizioni in materia
di contratti di locazione". Chiarimenti.
Al fine di corrispondere ai
numerosi quesiti pervenuti sull’argomento e di raggiungere una uniformità di
comportamento tra gli operatori dei Comuni si forniscono, sentito al riguardo
anche il Ministero dell’Interno, i seguenti chiarimenti in ordine alle modalità
di applicazione della normativa in oggetto.
1) Tutti i contratti di
locazione ad uso abitativo e ad uso diverso che hanno durata superiore ai
trenta giorni nell’areò dell’anno, devono essere registrati entro trenta giorni
dalla stipula del contratto stesso o dalla sua decorrenza, se anteriore. La Corte di Cassazione con
sentenza n. 16089 del 27.10.2003 aveva sostenuto che “la mancata registrazione
del contratto di locazione non determina nullità, in quanto, nonostante
l’indubbio risalto dato dalla L. n. 431 del 1998, al profilo fiscale relativo
alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia
elevata a requisito di validità del contratto, atteso che la L. n. 431 del 1998 art. 1,
comma 4, richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo
la forma scritta e non anche la registrazione, sicchè un contratto di locazione concluso in forma scritta. ma non
registrato. è valido e vincolante per le parti. e può essere fatto valere in
giudizio.” Recentemente detto orientamento giurisprudenziale è stato
contestato dalla dottrina e da una parte della stessa giurisprudenza, tanto che
la questione è stata nuovamente sottoposta alla Corte di Cassazione, Sez. Terza
Civile che, con la sentenza n. 37 del 3
gennaio 2014, ha espresso, da un lato, la necessità di rivedere l’orientamento
interpretativo delineato dalla stessa Corte di Cassazione con la suddetta
sentenza n. 16089 del 2003 e, allo stesso tempo, ritenendo la questione
caratterizzata da una particolare complessità, nonché da una elevata
litigiosità tra le parti coinvolte, ha ritenuto opportuno rimettere la
questione al Primo Presidente per l’eventuale relativa assegnazione alle
Sezioni Unite. In attesa di una nuova pronuncia della Corte di Cassazione,
si ritiene, quindi, che il contratto
di locazione, sottoscritto dalle parti, seppur non registrato, sia titolo
valido per attestare l’occupazione non abusiva dell’immobile e non sia
necessaria una ulteriore dichiarazione di assenso del proprietario. L’ufficiale
di anagrafe dovrà, comunque, provvedere ad inviare al proprietario una
comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione/variazione anagrafica ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 24111990.
2) L’assenso all’occupazione dell’immobile reso dal proprietario
a favore di un familiare, o anche di una persona non legata allo stesso da
relazione di parentela o affinità o vincoli affettivo, costituisce titolo sufficiente a dimostrare che non vi è stata
occupazione abusiva all’insaputa e/o contro la volontà del proprietario
dell’immobile stesso. L’assenso
del proprietario dell’immobile è un titolo che legittima la richiesta di
iscrizione anagrafica da parte dell’occupante non potendo ravvisarsi la
fattispecie di “occupazione abusiva” ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 47/2014,’ in presenza del consenso del
proprietario dell’immobile occupato. Qualora le parti interessate
formalizzino l’accordo mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso, ai fini dell’iscrizione anagrafica
non è necessaria la registrazione dello
stesso e, in tal caso, l’ufficiale di anagrafe dovrà trasmettere al
proprietario la comunicazione di avvio del procedimento di
iscrizione/variazione anagrafica ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.
24111990. L’intervenuto assenso
del proprietario o la stipula del contratto di comodato d’uso, ancorchè non
registrato, dovrà essere indicato al punto 6) del modulo, come previsto
dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 14 in data 8.8.2014 (trasfusa
nella circolare prefettizia numero 18046/Area II del 2.9.2014, consultabile
anche sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nella sezione
dedicata alle “circolari prefettizie”), in cui’ dovrà essere appunto
specificato il titolo di occupazione dell’immobile di cui trattasi. Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare
che il comodato, poiché non è compreso, a pena di nullità, fra i contratti per
i quali è richiesta la forma scritta ai sensi dell’articolo 1350 c.c., può
essere stipulato anche verbalmente. Inoltre, l’articolo 3, comma l, del Testo
Unico dell’Imposta di Registro, nell’elencare i contratti verbali da sottoporre
a registrazione, non richiama il contratto di comodato e, pertanto, detti contratti
stipulati in forma verbale, sia che abbiano oggetti beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi
di enunciazione in altri atti.
3) Con la succitata circolare
ministeriale n. 14 dell’8.8.2014 sono state impartite le istruzioni relative
alle modalità di presentazione della
dichiarazione di residenza a seguito dell’entrata in vigore
dell’articolo 5 del D.L. n. 47/2014. In particolare è stata prevista la
compilazione, da parte del richiedente l’iscrizione/variazione anagrafica, di
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante le
informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile. Tale
dichiarazione è resa nell’ambito del procedimento anagrafico e, quindi, in
applicazione del principio generale espresso dall’art. 71 dello stesso D.P.R.
n. 445/2000, è “l’amministrazione procedente”, nel caso di specie il
responsabile del procedimento anagrafico, il soggetto che deve svolgere l’istruttoria
ed effettuare idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese
dagli interessati, finalizzati a verificare l’effettiva sussistenza del titolo
di legittima occupazione dell’immobile di cui trattasi.
4) Nel caso in cui l’ufficiale di
anagrafe nel corso della fase istruttoria accerti che l’occupazione dell’immobile è avvenuta senza un titolo legittimo,
previa comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n.
241/1990, dovrà adottare formale provvedimento con il quale darà atto della
nullità della iscrizione anagrafica e della conseguente nullità di tutti gli
atti emessi in relazione all’iscrizione dichiarata nulla. Il provvedimento con
il quale si dà atto della nullità dell ‘iscrizione implica “il ripristino” della posizione
anagrafica precedente, sia essa nello stesso Comune o in altro Comune.
Diversamente, non detenendo il titolo
legittimo di occupazione, la persona non potrà essere iscritta all’indirizzo
dichiarato, ma qualora manifesti la volontà di continuare a dimorare
stabilmente nel Comune e gli accertamenti anagrafici confermino la veridicità
di tale dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe .dovrà valutare l’opportunità di
procedere all’iscrizione dell’ interessato nella via territorialmente non
esistente, in analogia all’iscrizione del “senza fissa dimora” disciplinata
dall’articolo 2 della legge 24.12.1954, n. 1228. L’articolo
5 del menzionato D.L. n. 47/2014 sancisce, infatti, il divieto di iscrivere in
un alloggio chi lo occupa senza titolo “in re/azione all’immobile medesimo”, e non
prevede invece divieto assoluto di iscrizione anagrafica di colui che è privo
di un titolo di occupazione di un immobile. I principi sanciti dalla
legge anagrafica, in particolare del chiaro disposto dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispongono che tutte le persone che vivono e
continueranno a vivere stabilmente sul territorio di un Comune debbano essere
iscritte nell’anagrafe di quel Comune e, quindi, inserite nell’A.N.P.R.. Poiché il criterio generale e prevalente
del “luogo della dimora abituale” non può essere applicato a coloro che abitino
in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra
soluzione se non l’iscrizione “per domicilio”, in analogia con le persone senza
fissa dimora. Tale soluzione, alla
quale si dovrà ricorrere solo come extrema
ratio, garantisce il rispetto del diritto all ‘iscrizione anagrafica e,
di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto
all’identità, al voto, all’assistenza sanitaria, ecc.) per i quali essa
costituisce il presupposto fondamentale.
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