giovedì 19 marzo 2015





Prime applicazioni del d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014

Trib. Torino 15 gennaio 2015

In caso di convenzione di negoziazione assistita, stipulata  ai sensi  dell’art. 6, c. 2, della novella del 2014, reputata dal P.M. non rispondente all’interesse del figlio – maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente –, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza, consentendo alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi del  PM espressi nel rigetto dell’autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo – di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale o ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio [en passant, il Tribunale rileva: “…Il comma in oggetto (…2 dell’art. 6 … ndA) si conclude precisando che “All’accordo autorizzato si applica il comma 3”, vale a dire ch’esso tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che avrebbero – nel caso si fosse adito l’organo giudiziario – definito il procedimento, e che detto accordo deve essere trasmesso dall’avvocato (o, preferibilmente, dagli avvocati, giacché a dispetto del tenore letterale della norma, la circolare n.19 del 28.11.2014 del Ministero dell’Interno prevede che “L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l’accordo autorizzato”) in copia autenticata dallo stesso ed entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile…”

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