Prime applicazioni del d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni,
dalla l. 162/2014
Trib. Torino 15 gennaio 2015
In caso di convenzione di negoziazione
assistita, stipulata ai sensi dell’art. 6, c. 2, della novella del 2014,
reputata dal P.M. non rispondente all’interesse del figlio – maggiorenne, ma non
economicamente autosufficiente –, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza,
consentendo alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi
del PM espressi nel rigetto
dell’autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare
significative modifiche alle clausole dell’accordo – di depositare in tempo
utile ricorso per separazione consensuale o ricorso congiunto per la cessazione
degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica
delle condizioni di separazione o divorzio [en passant, il Tribunale rileva: “…Il
comma in oggetto (…2 dell’art. 6 … ndA) si conclude precisando che “All’accordo
autorizzato si applica il comma 3”, vale a dire ch’esso tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che avrebbero – nel caso si fosse adito l’organo
giudiziario – definito il procedimento, e che detto accordo deve essere trasmesso dall’avvocato (o, preferibilmente,
dagli avvocati, giacché a dispetto del tenore letterale della norma, la
circolare n.19 del 28.11.2014 del Ministero dell’Interno prevede che
“L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati
l’accordo autorizzato”) in copia autenticata dallo stesso ed entro 10
giorni, all’ufficiale dello stato civile…”
Nessun commento:
Posta un commento