Divorzio (c.d.) breve: il testo approvato dal Senato
Proposta di legge n. 831-892-1053-1288-2200-B,
d’iniziativa dei deputati Amici e altri, approvata in Testo unificato dalla
Camera il 29 maggio 2014, modificata dal Senato il 18 marzo 2015, trasmessa in
pari data dal Presidente del Senato, Disposizioni
in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi
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Testo approvato
dalla Camera
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Testo modificato
dal Senato
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ART. 1
1.Al secondo capoverso della
lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla
avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale. » sono sostituite dalle seguenti: « dodici
mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di
instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con
riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della
separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine
di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del
ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia
presentato da uno solo dei coniugi. ».
ART. 2
1.Al secondo comma
dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di ricorso per la
cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio ».
ART. 3
1.All’articolo 191 del codice
civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Nel caso di separazione
personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il
presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla
data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei
coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di
separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini
dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la
quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale
dello stato civile ai fini della stessa annotazione ».
ART. 4
1.Le disposizioni di cui
all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che
costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla
medesima data
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ART. 1
1.Al secondo capoverso della
lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla
avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici
mesi dall’avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ».
Soppresso
ART. 2
1.All’articolo 191 del codice
civile, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
« Nel caso di separazione
personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il
presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla
data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei
coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i
coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello
stato civile ai fini dell’annotazione
dello scioglimento della comunione
».
ART. 3
1.Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti
ancora pendente alla medesima data.
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