Cittadini stranieri e dichiarazioni sostitutive: (ulteriore) proroga
dei termini
Legge 27 febbraio 2015, n. 11
(G.U. 28 febbraio 2015, n. 49), Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
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All’articolo 4:
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dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
OMISSIS
6-ter. All’articolo
17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, le parole: “30 giugno
2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”
OMISSIS
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Dal sito del Ministero
dell’Interno, uno stralcio della pubblicazione I quaderni del Viminale, marzo 2015
“
OMISSIS
4, comma 6-ter – introdotto in
sede di conversione – proroga al 31 dicembre 2015 i termini previsti
dall’articolo 17, comma 4-quater, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5,
introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
Il predetto decreto-legge, nel
dettare disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di
documentazione amministrativa per gli immigrati, ha previsto che le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo acquistassero
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. Il termine è stato prorogato al 30
giugno 2014 (dal decreto-legge 150/2013) e, successivamente, al 30 giugno 2015
(dal decreto-legge n. 119/2014).
I due commi citati, con tale decorrenza,
hanno disposto, rispettivamente, la soppressione, dall’articolo 3, comma 2, del
Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
delle parole: “, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione
dello straniero”, nonché la soppressione, nell’articolo 2, comma 1, del
regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, delle parole: “, fatte
salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l’esibizione o la produzione di specifici documenti”.
Per effetto di tali abrogazioni,
i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E., regolarmente soggiornanti in
Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47, del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati
italiani.
Il successivo comma 4-quinquies
dell’articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha, peraltro, previsto che “con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del
casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee
a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione”.
L’elaborazione del predetto decreto
è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad
individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati
cui la norma si riferisce: Ministero della giustizia, del lavoro e delle
politiche sociali, dell’istruzione, università e ricerca) le modalità di
“dialogo” telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale forma di
interconnessione diretta costituisce infatti lo strumento idoneo a garantire la
celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti. Le carenze e le problematiche evidenziate in
questa fase, di complessa risoluzione, non hanno tuttora consentito la
realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l’emanazione del decreto
ministeriale nei tempi previsti. Nelle
more della messa a punto delle predette modalità di collegamento tra uffici e
banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal
30 giugno 2015 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter,
avrebbe comportato, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui
all’articolo stesso, un quadro di incertezza normativa e la necessità di far
ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate,
all’acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente
aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese
connesse, a carico dell’Amministrazione.
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