martedì 10 marzo 2015





Cittadini stranieri e dichiarazioni sostitutive: (ulteriore) proroga dei termini

Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. 28 febbraio 2015, n. 49), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative


All’articolo 4:
OMISSIS

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
OMISSIS

6-ter. All’articolo  17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno
2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”

OMISSIS



Dal sito del Ministero dell’Interno, uno stralcio della pubblicazione I quaderni del Viminale, marzo 2015
OMISSIS

4, comma 6-ter – introdotto in sede di conversione – proroga al 31 dicembre 2015 i termini previsti dall’articolo 17, comma 4-quater, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n.  35.
Il predetto decreto-legge, nel dettare disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo acquistassero efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2014 (dal decreto-legge 150/2013) e, successivamente, al 30 giugno 2015 (dal decreto-legge n. 119/2014).
I due commi citati, con tale decorrenza, hanno disposto, rispettivamente, la soppressione, dall’articolo 3, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, delle parole: “, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”, nonché la soppressione, nell’articolo 2, comma 1, del regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, delle parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti”.
Per effetto di tali abrogazioni, i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E., regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.
Il successivo comma 4-quinquies dell’articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha, peraltro, previsto che “con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione”.
L’elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministero della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, università e ricerca) le modalità di “dialogo” telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale forma di interconnessione diretta costituisce infatti lo strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.  Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno tuttora consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.  Nelle more della messa a punto delle predette modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 30 giugno 2015 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, avrebbe comportato, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso, un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, a carico dell’Amministrazione.

OMISSIS

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