giovedì 26 marzo 2015





Accertamento della residenza - Giurisdizione

Cons. di Stato, I, xx luglio 2014, n. xx  (adunanza del xx giugno 2014, n. xx/2013), Ministero dell’interno. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto …“per l’annullamento parziale dello stato di famiglia storico e di tutte le risultanze anagrafiche mediante esclusione dei suoi genitori …, in quanto non più abitanti e conviventi con lui almeno dal …”.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 agosto 2013 prot. n. 2155 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato al comune di A. il …;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
Il signor M.M. chiede l’annullamento di uno stato di famiglia rilasciato dal comune di A. con riferimento alla data dell’1 gennaio 2012 perché ivi risultano iscritti anche i suoi genitori. Chiede anche di condannare l’ufficio anagrafe a ottemperare direttamente alla cancellazione dei genitori almeno dall’1 gennaio 2002.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché le iscrizioni e le cancellazioni nei registri anagrafici coinvolgono situazioni di diritto soggettivo avverso i quali non è ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 il ricorso straordinario.

Considerato:

Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano, come tutte le azioni di accertamento dello stato delle persone fisica, nella giurisdizione del giudice ordinario, e più specificamente del tribunale, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile. La giurisdizione del giudice amministrativo (e la conseguente ammissibilità del ricorso straordinario) sussiste quando s’impugni un provvedimento amministrativo, come, in materia d’anagrafe, un provvedimento del comune che neghi oppure effettui d’ufficio un’iscrizione anagrafica; che appunto può essere impugnato come qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente, il quale afferma di essere andato a vivere a F. poco dopo il suo matrimonio avvenuto il … 1992 e d’essere nel 1993 tornato a vivere ad A.  ma in abitazione distinta da quella dei genitori, e che fino al 2012 non ha mai dichiarato i suoi cambi di residenza o d’abitazione ai Comuni interessati, in realtà chiede che il comune di A. lo iscriva all’anagrafe “con effetto retroattivo”, ossia chiede la ricostruzione e l’accertamento della sua residenza nei vari periodi antecedenti al 22 febbraio 2012, e tale domanda costituisce domanda d’accertamento ed esula dalla materia di un giudizio impugnatorio.
Il ricorso, quindi, è inammissibile sia perché ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 è ammesso il ricorso straordinario unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e quindi non sono ammesse vertenze che riguardano l’accertamento di diritti soggettivi.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

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