Accertamento della residenza - Giurisdizione
Cons. di Stato, I, xx luglio
2014, n. xx (adunanza del xx giugno
2014, n. xx/2013), Ministero
dell’interno. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto …“per
l’annullamento parziale dello stato di famiglia storico e di tutte le
risultanze anagrafiche mediante esclusione dei suoi genitori …, in quanto non
più abitanti e conviventi con lui almeno dal …”.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 agosto 2013 prot. n. 2155 con la quale il
ministero dell’interno, dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, presentato al comune di A. il …;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans
Zelger.
Premesso:
Il signor M.M. chiede l’annullamento di uno stato di famiglia
rilasciato dal comune di A. con riferimento alla data dell’1 gennaio 2012
perché ivi risultano iscritti anche i suoi genitori. Chiede anche di condannare
l’ufficio anagrafe a ottemperare direttamente alla cancellazione dei genitori
almeno dall’1 gennaio 2002.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché le
iscrizioni e le cancellazioni nei registri anagrafici coinvolgono situazioni di
diritto soggettivo avverso i quali non è ammissibile ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 il ricorso straordinario.
Considerato:
Le controversie in materia d’iscrizione anagrafica rientrano,
come tutte le azioni di accertamento dello stato delle persone fisica, nella
giurisdizione del giudice ordinario, e più specificamente del tribunale, ai
sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile. La giurisdizione
del giudice amministrativo (e la conseguente ammissibilità del ricorso
straordinario) sussiste quando s’impugni un provvedimento amministrativo, come,
in materia d’anagrafe, un provvedimento del comune che neghi oppure effettui
d’ufficio un’iscrizione anagrafica; che appunto può essere impugnato come
qualsiasi provvedimento con il quale la pubblica autorità decide, valendosi di
pubblici poteri, su posizioni giuridiche dei privati.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente, il quale afferma di essere
andato a vivere a F. poco dopo il suo matrimonio avvenuto il … 1992 e d’essere
nel 1993 tornato a vivere ad A. ma in
abitazione distinta da quella dei genitori, e che fino al 2012 non ha mai
dichiarato i suoi cambi di residenza o d’abitazione ai Comuni interessati, in
realtà chiede che il comune di A. lo iscriva all’anagrafe “con effetto
retroattivo”, ossia chiede la ricostruzione e l’accertamento della sua
residenza nei vari periodi antecedenti al 22 febbraio 2012, e tale domanda
costituisce domanda d’accertamento ed esula dalla materia di un giudizio
impugnatorio.
Il ricorso, quindi, è inammissibile sia perché ai sensi
dell’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con
decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 è ammesso il ricorso straordinario
unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e
quindi non sono ammesse vertenze che riguardano l’accertamento di diritti
soggettivi.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile.
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