Omissione di atti
d’ufficio e richiesta di accesso (agli atti)
Cass. Pen. 13 novembre 2014 (ud. 17 ottobre 2014), n. 45629
Ai fini dell’integrazione del delitto di
omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto
(nel caso deciso: da parte di un D.G., rispetto ad una richiesta di accesso
agli atti) entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del
privato; ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi
inadempimento e, quindi, condotta omissiva richiesta per la configurazione
della fattispecie incriminatrice
[aggiunge il S.C. che “l'unico contrario precedente, cui ha fatto
riferimento il giudice di merito (…Cass. n. 12977 del 6 ottobre 1998…ndA), non può
essere condiviso in quanto sovrappone la questione del rimedio apprestato
dall'ordinamento contro l'inerzia della pubblica amministrazione, consentendo
con la finzione del silenzio-rifiuto che il cittadino possa procedere ad
impugnazione, con la responsabilità penale del pubblico funzionario. Senza dire
che, con l'esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto,
non si soddisfano neppure interamente le esigenze di tutela nei confronti della
pubblica amministrazione (basti pensare al vizio di merito dell'atto
amministrativo)”]
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