giovedì 19 marzo 2015




Omissione di atti d’ufficio e richiesta di accesso (agli atti)

Cass. Pen. 13 novembre 2014 (ud. 17 ottobre 2014), n. 45629

Ai fini dell’integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto (nel caso deciso: da parte di un D.G., rispetto ad una richiesta di accesso agli atti) entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato; ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice  [aggiunge il S.C. che “l'unico contrario precedente, cui ha fatto riferimento il giudice di merito (…Cass. n. 12977 del 6 ottobre 1998…ndA), non può essere condiviso in quanto sovrappone la questione del rimedio apprestato dall'ordinamento contro l'inerzia della pubblica amministrazione, consentendo con la finzione del silenzio-rifiuto che il cittadino possa procedere ad impugnazione, con la responsabilità penale del pubblico funzionario. Senza dire che, con l'esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto, non si soddisfano neppure interamente le esigenze di tutela nei confronti della pubblica amministrazione (basti pensare al vizio di merito dell'atto amministrativo)”]

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