Inammissibilità del
referendum per l’abolizione del metodo proporzionale
Corte cost. 31 gennaio 2020, n. 10
E’ inammissibile il referendum per l’abolizione del metodo
proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema
elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
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COMUNICATO
DELL’UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DEPOSITATA LA
SENTENZA SUL REFERENDUM ELETTORALE: ALTERATO RADICALMENTE
IL SENSO DI UNA NORMA DI DELEGA
È stata depositata oggi la sentenza
n. 10 (relatrice Daria de Pretis) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la richiesta di referendum popolare su “Abolizione del metodo
proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel
sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”,
presentata dai Consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria (si veda il comunicato
stampa del 16 gennaio 2020).
Il referendum ha,
nell’ordinamento costituzionale italiano, una finalità meramente abrogativa:
di intere leggi o di interi articoli ma anche di singole frasi e persino di
singole parole. Da questa abrogazione, tuttavia, non può risultare un testo
radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a
quello originario.
Se la richiesta referendaria ha
ad oggetto la legge elettorale di un organo costituzionale o a rilevanza
costituzionale, essa, per giurisprudenza costituzionale costante, deve
comunque garantire che, all’esito dell’abrogazione, permanga una normativa
(c.d. normativa di risulta) auto-applicativa, cioè idonea a consentire lo
svolgimento immediato delle elezioni. Se così non fosse, l’esito del
referendum potrebbe paralizzare il normale svolgimento dell’attività di
questi organi.
Nel caso deciso con l’odierna
sentenza, oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due
leggi elettorali del Senato e della Camera. In particolare, i promotori
proponevano l’abrogazione dei riferimenti letterali ai collegi plurinominali, con l’obiettivo di eliminare
la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale in uno
totalmente maggioritario a collegi uninominali.
All’esito della richiesta
abrogazione referendaria sarebbe stato quindi necessario rideterminare i
collegi elettorali per trasformarli tutti in uninominali.
A tal fine, i promotori del
referendum proponevano anche la parziale abrogazione della delega conferita
al Governo con la legge n. 51/2019 al diverso scopo di dare attuazione alla
riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
Così facendo, però, la proposta
referendaria “alterava radicalmente” il senso e la portata di questa delega
per renderla adattabile anche all’ipotesi di mutamento del sistema elettorale
risultante dal referendum.
Sarebbero stati infatti
modificati tutti i “caratteri somatici” della delega originaria (oggetto,
tempo, principi e criteri direttivi), al punto da dar vita a una nuova
delega, potenzialmente destinata a un duplice esercizio (l’attuazione della
riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e l’attuazione della
legge elettorale risultante dal referendum).
Si sarebbe realizzata, per
questo verso, un’eccessiva, e perciò inammissibile, manipolazione del testo
originario della norma di delega.
Per questa ragione, assorbente
rispetto a tutte le altre, la
Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di
referendum.
Roma, 31 gennaio 2020
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SENTENZA N. 10
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI,
Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte
costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle
seguenti disposizioni:
«a) […] Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera
dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente a:
- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, nonché alle
parole “tre ottavi del totale dei”, alle parole “con arrotondamento all’unità
inferiore,” alle parole “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi
assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari
superiore.” e all’ultimo periodo: “Le circoscrizioni cui sono assegnati tre
deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono
assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale”; comma 3:
“3. Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in
collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di
collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di
norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.”; comma
4, ultimo periodo: “Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e
sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis,
alle liste e alle coalizioni di liste.”;
- articolo 3, comma 2: “2. Con il medesimo decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di
seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali,
compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.”;
- articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole “, corredato dei nomi dei
candidati nel collegio plurinominale”;
- articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole “nei collegi
plurinominali e” nonché alle parole “nei singoli collegi plurinominali e”;
- articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole “delle liste di
candidati nei collegi plurinominali e”;
- articolo 18-bis, comma 1, limitatamente alle parole “nel collegio
plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista”, nonché alle parole
“compresi nel collegio plurinominale,”, alla parola “plurinominale” ovunque
ricorra, nonché alla parola “plurinominali”; comma 1-bis, limitatamente alla
parola “plurinominale”; comma 2-bis, secondo periodo: “Ciascuna lista è tenuta
a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio
plurinominale, a pena di inammissibilità.”; comma 3: “3. In ogni collegio
plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un
elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei
candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità
superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere
superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in
ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore
a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato
di genere.”; comma 3.1, secondo periodo: “Nel complesso delle liste nei collegi
plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due
generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima.”; comma
3-bis: “3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un
elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso
femminile.”;
- articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “plurinominali o”; commi
2: “2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno
in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.” e 4: “4. Il
candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo
contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.”; comma
5, limitatamente alle parole “plurinominale o”;
- articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole “Le liste dei
candidati nei collegi plurinominali e”;
- articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole “delle liste di
candidati nei collegi plurinominali presentate,”;
- articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole “riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara
non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello
stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis e quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”; n. 6-bis, limitatamente
alle parole “dei candidati di ciascuna lista e” nonché alle parole “che
procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente” e alle successive
lettere a) e b): “ a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste
dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati
supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;”, “b) nel caso in cui,
procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni
di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle
liste i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati
supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis.”; n. 6-ter: “6-ter) a
seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al
presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all’articolo 18-bis e
di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all’eventuale modifica
della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo
seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i
candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui
all’articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all’articolo
18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui
all’articolo 18-bis, comma 3-bis.”; secondo comma, limitatamente alle parole “e
delle modificazioni da questo apportate alla lista.”;
- articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola “plurinominali”,
alle parole “di lista,”, alle parole “delle liste della coalizione,” nonché
alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui
all’articolo 18-bis, comma 3, e”; n. 5), limitatamente alla parola
“plurinominali”;
- articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole “le liste dei
candidati del collegio plurinominale e”;
- articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole “con le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al
presente testo unico”; comma 2, secondo periodo: “A fianco del contrassegno,
nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.”; comma
3, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio plurinominale”; comma 4, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i
cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.”; comma 5: “5. Nella parte
esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere
maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il
candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del
candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata
e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.”;
- articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola
“plurinominale.”; terzo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale,”;
- articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola “plurinominale”;
- articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “e i
nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”; secondo periodo,
limitatamente alle parole “a favore della lista e”; terzo comma, primo periodo,
limitatamente alle parole “a favore della lista e” nonché secondo periodo: “Nel
caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio
uninominale.”;
- articolo 59-bis, comma 1, limitatamente alle parole “e i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale,” nonché alle parole “a favore della lista
e”; comma 2, limitatamente alle parole “e un altro segno sulla lista di
candidati nel collegio plurinominale della lista medesima” nonché alle parole
“a favore della lista e”;
- articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole “dei voti
di ciascuna lista e”; comma 3-bis, limitatamente alle parole “i voti di lista
e”;
- articolo 69, secondo periodo: “Quando un unico segno sia tracciato su più
rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte
prevalente del segno stesso.”;
- articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole “dei voti di
lista e”; secondo comma, limitatamente alle parole “per le singole liste e”;
- articolo 77, primo comma, lettere c) d), e) f) g), h), i) ed l): “c)
determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a
favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in
coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla
lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti
validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale
per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei
voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a
ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella
ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi
uninominali collegati a più liste in coalizione, l’Ufficio esclude dal computo
i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie
candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis;”, “d) determina la
cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;”,
“e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione
della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il
totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per
cento;”, “f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale
della lista stessa;”, “g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun
candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante
dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il
totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per
cento;”, “h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei
collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli
nell’ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità
di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della
graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il
collegamento;”, “i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione.
Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte
le liste;”, “l) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il
totale dei voti validi della circoscrizione.”;
- articolo 83;
- articolo 83-bis;
- articolo 84;
- articolo 85;
- articolo 86, commi 1: “1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito,
nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non
eletti, secondo l’ordine di presentazione.” e 2: “2. Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui
all’articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.”;
- articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista
di candidati”;
- tabelle A-BIS e A-TER;
b) […] decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, alle parole
“pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni
regionali, con arrotondamento all’unità più prossima, assicurandone uno per
ogni circoscrizione.” nonché alle parole “e quelli del Trentino-Alto
Adige/Südtirol,” e alla parola “restanti”; commi 2-bis: “2-bis. Per la
assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in
collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di
collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di
norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi
plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell’articolo
17.”, 2-ter: “2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da
attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali,
compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.” e 4: “4. La regione
Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi
della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi
uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati
alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita
con metodo del recupero proporzionale.”;
- articolo 2, limitatamente alle parole “e in collegi plurinominali.”;
- articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole “di candidati per
l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali” e alle parole “compresi nel
collegio plurinominale,”; comma 4: “4. In ogni collegio plurinominale ciascuna
lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati
presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere
inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi
assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei
seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati
non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi
plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo
candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato
di genere.”; comma 4-bis, secondo periodo: “Nel complesso delle liste nei
collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno
dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima.”;
- articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole “delle liste di
candidati”; comma 6, limitatamente alle parole “di liste o”;
- articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola
“plurinominali” nonché alle parole “di lista”, alle parole “delle liste della
coalizione”, alle parole “di ciascuna lista” e alle parole “ai nominativi dei
candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e”; lettera c), n. 1),
limitatamente alle parole “delle liste”; comma 3, secondo periodo: “Le schede
hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate al presente testo unico.”;
- articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola
“plurinominale”, e secondo periodo: “Il voto è valido a favore della lista e ai
fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.”; comma 2, primo
periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e ai fini
dell’elezione del candidato nel collegio uninominale”, e secondo periodo: “Nel
caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio
uninominale.”;
- articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), i) ed l): “c)
determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a
favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in
coalizione di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla
lista a seguito delle seguenti operazioni: l’ufficio divide il totale dei voti
validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale
per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi
uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei
voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a
ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella
ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi
uninominali collegati a più liste in coalizione, l’ufficio esclude dal computo
i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie
candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;”, “d)
determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di
ciascuna lista;”, “e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante
dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna
lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale,
moltiplicato per cento;”, “f) determina la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio plurinominale della lista stessa;”, “g) determina la cifra elettorale
percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data
dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di
ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio
uninominale, moltiplicato per cento;”, “h) determina, per ciascuna lista, la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati
eletti, disponendoli nell’ordine delle rispettive cifre elettorali individuali
percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane
di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati
entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è
stato dichiarato il collegamento;”, “i) determina il totale dei voti validi
della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali
di tutte le liste;”, “l) comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale di
cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della
regione.”;
- articolo 16-bis;
- articolo 17;
- articolo 17-bis;
- articolo 19, comma 2: “2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica
l’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361.”;
- tabelle A e B;
c) […] legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e plurinominali”; comma 1,
limitatamente alle parole: “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale
che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56,
secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e
plurinominali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”;
comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola “b),”; comma 2, lettera
b), n. 2), limitatamente alla parola “b),”;
d) […] legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”;
comma 1, alinea, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma
1, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per la
circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,”, alla parola “restanti”, alla
parola “231” nonché alle parole “Nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi
uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della
Repubblica;” alla parola “altre”; comma 1, lettera b): “b) con esclusione della
circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in ciascuna delle altre
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali
formati dall’aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei
collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di
ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio
plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della
lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero
dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi,
di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che
tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è
assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato
un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e
83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun
collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio
plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise
e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti
i collegi uninominali della circoscrizione;”; comma 1, lettera c),
limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola
“rispettivamente,” e alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1,
lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi
plurinominali”, nonché alle parole “e i collegi plurinominali,” nonché
all’ultimo periodo: “Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per
la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali
il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto
legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata
adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi
previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993”; comma 2, alinea,
limitatamente alle parole “e i collegi plurinominali”; comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol,”, alla parola
“restanti”, alla parola “109” nonché al secondo periodo: “Il territorio della
regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale.” e, al terzo
periodo, alla parola “altre”; lettera b): “b) con esclusione delle regioni
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in
ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati
dall’aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi
plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di
essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base
della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato
un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali
che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore
a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo
il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi
inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è
compreso in un collegio plurinominale;”; lettera c), limitatamente alle parole
“e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” nonché
alle parole “e dei collegi plurinominali”; lettera d), limitatamente alle
parole “e nella formazione dei collegi plurinominali” e alle parole “e i
collegi plurinominali,”; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle
parole “e dei collegi plurinominali”», giudizio iscritto al n. 172 del registro
referendum.
Vista l’ordinanza del 20 novembre 2019 con la quale l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte
di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020 il Giudice relatore
Daria de Pretis;
uditi gli avvocati Enzo Paolini per Giuseppe Libutti e altri, Felice
Besostri per sé medesimo, per Giuseppe Libutti e altri, per Federico Fornaro in
proprio e nella qualità di legale rappresentante del gruppo parlamentare della
Camera dei deputati “Liberi e Uguali”, per Paolo Maddalena in proprio e nella
qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Attuare la Costituzione”, Pietro
Adami per Massimo Villone in proprio e nella qualità di legale rappresentante
del “Coordinamento per la
Democrazia costituzionale” e Mario Bertolissi e Giovanni
Guzzetta per i delegati dei Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata,
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Veneto;
deliberato nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 20 novembre 2019, depositata in pari data, l’Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai
sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e
successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la
richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa dai Consigli regionali
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Sardegna e Veneto, sul quesito di cui in epigrafe.
2.− L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito il
seguente titolo: «Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei
seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica».
3.− Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum,
il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente
deliberazione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2020, disponendo che ne
fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma,
della legge n. 352 del 1970.
4.− In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, i Consigli
regionali richiedenti hanno depositato una memoria, nella quale, dopo un’ampia
premessa sulla natura e sulle finalità del referendum abrogativo e, in
particolare, su quello avente ad oggetto leggi elettorali, argomentano a
sostegno dell’ammissibilità dell’odierno quesito.
Al riguardo, i Consigli promotori sottolineano come l’esito del referendum
consista in una «espansione della disciplina, già esistente, ma limitata solo
ad una quota di seggi, che prevede un meccanismo elettorale di tipo uninominale
maggioritario a un turno». Precisano, altresì, che i quattro complessi
normativi oggetto del quesito sarebbero «avvinti da una matrice unitaria, in
quanto strumentali a perseguire il fine intrinseco della volontà abrogatrice».
4.1.− Quanto al «problema dell’auto-applicatività della disciplina
residuale», la scelta di integrare il quesito con la proposta abrogativa di
alcune disposizioni dell’art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni
per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal
numero dei parlamentari) troverebbe fondamento nell’«esigenza di evitare il
rischio di vuoto normativo, quale esito del pronunciamento popolare». In
particolare, la norma di delega contenuta nel citato art. 3 avrebbe «una
finalità immediata (rectius: un’occasio legis) consistente nell’evitare che la
modifica costituzionale in questione […] possa riflettersi su un assetto
normativo tale da rendere la vigente disciplina elettorale inapplicabile,
attesa la riduzione del numero dei seggi parlamentari e la necessità di una
ridefinizione dei relativi collegi elettorali». Secondo la difesa dei Consigli
regionali, «[t]ale obiettivo, perseguito dalla menzionata legge, però, si
iscrive in una cornice teleologica più ampia; una finalità, per dir così
mediata, ascrivibile, appunto, al principio per il quale nessun evento
normativo incidente sulla legislazione elettorale sia tollerabile
dall’ordinamento costituzionale allorché da esso discenda rischio di paralisi
di funzionamento degli organi costituzionali cui la legislazione elettorale si
riferisce». In altri termini, «la ratio ultima della disciplina, di cui
all’art. 3 della legge n. 51/2019, è pur sempre quella di evitare vuoti
normativi in materie su cui operano leggi costituzionalmente necessarie».
Alla luce di queste considerazioni l’inserimento nella richiesta
referendaria anche di questa disposizione sarebbe stato, in un certo senso,
obbligato, «proprio per assicurare coerenza all’intervento abrogativo (la
matrice razionalmente unitaria) e scongiurare il rischio di una normativa di
risulta non auto-applicativa», con la conseguenza che la mancata integrazione
di questa disposizione nel quesito «avrebbe determinato un vulnus in termini di
omogeneità e coerenza dello stesso».
Si sarebbe così proceduto «ad un intervento “chirurgico”, finalizzato a far
espandere, a seguito dell’abrogazione, le potenzialità normative già insite
nella legislazione “aggredita”». Tale “espansione” delle «virtualità
applicative della delega», al fine di «ampliare lo spettro della propria
potenzialità teleologica», sarebbe stata realizzata attraverso l’abrogazione
della disposizione che condiziona la delega «alla “sola” circostanza
dell’approvazione di una legge costituzionale di modifica [del numero dei
parlamentari]». In questo modo, a seguito dell’eventuale abrogazione
referendaria, «la delega potrà essere utilizzata “anche”, ma non “solo”, per
dare copertura legislativa (elettorale) alla riforma costituzionale». In
definitiva, l’intervento manipolativo si muoverebbe «all’interno dei limiti
consentiti dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto non si [proporrebbe]
un ritaglio finalizzato a propiziare una “saldatura” tra due frammenti
lessicali appartenenti a due norme completamente diverse. […] Al contrario, la
disciplina risultante [deriverebbe] “dalla fisiologica espansione delle norme
residue, o dai consueti criteri di autointegrazione dell’ordinamento”» (è
richiamata la sentenza n. 36 del 1997).
4.2.− Ciò chiarito, la difesa dei promotori ritiene che non sia imputabile
al quesito referendario alcun rischio di «vuoto normativo», giacché l’aver
ricompreso nella richiesta anche la norma di delega consentirebbe di
«scongiurare un vuoto normativo come diretta conseguenza del referendum». Sul
punto la stessa difesa sottolinea come non possa essere imposto ai promotori di
perseguire tale obiettivo «in una modalità più gravosa di quanto è consentito
al legislatore parlamentare»; in sostanza, «il quesito [assicurerebbe]
l’auto-applicatività, tanto quanto – e nelle condizioni in cui – essa è
assicurata dalla legislazione vigente». Infatti, il rischio di inerzia
governativa «sussiste[rebbe] comunque (indipendentemente dallo svolgimento del
referendum abrogativo), con riferimento al “seguito” dell’eventuale riforma
costituzionale».
Né si potrebbe obiettare che «l’utilizzo della delega per assicurare
l’operatività della disciplina di risulta del referendum finirebbe
inevitabilmente per “consumare” la delega stessa, determinando l’impossibilità
di un intervento per l’attuazione della riforma costituzionale». Sempre secondo
i promotori, «la sovrapposizione cronologica tra i due procedimenti in
questione consentirebbe, in concreto, di coordinare l’applicazione, di tal ché
l’intervento del legislatore delegato potrebbe tener conto di entrambi gli
esiti dei procedimenti». A tal fine, la difesa dei Consigli regionali svolge
«una ricognizione della scansione temporale dei procedimenti considerando gli
scenari estremi, a seconda che la riforma costituzionale entri in vigore
immediatamente o sia, invece, depositata richiesta di referendum approvativo».
All’esito di tale ricognizione i promotori rilevano che sarebbe
«perfettamente possibile coordinare i procedimenti […] al fine di consentire al
Governo di procedere all’esercizio della delega alla luce di entrambi i
risultati degli eventuali referendum, calibrando così la confezione del decreto
legislativo in modo coerente con i risultati medesimi». Si tratterebbe, quindi,
di operare solo «aggiustamenti pratici, che non possono essere considerati
ostativi rispetto all’esigenza di assicurare l’esercizio della sovranità
popolare mediante il referendum abrogativo».
4.3.− In subordine, la difesa dei Consigli regionali eccepisce
l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, terzo comma, secondo periodo,
della legge n. 352 del 1970, per il caso in cui la Corte costituzionale
ritenesse non soddisfatto il criterio dell’auto-applicatività della normativa
di risulta. In proposito, i promotori ricordano di aver sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati in relazione alla disposizione anzidetta, precisando che l’eccezione
di illegittimità costituzionale è formulata per il caso in cui la Corte non accogliesse il
conflitto tra poteri.
4.3.1.− Quanto all’asserita incostituzionalità, i promotori richiamano la
giurisprudenza costituzionale che, nell’ipotesi di referendum abrogativi
attinenti a leggi costituzionalmente necessarie e, in particolare, a leggi
elettorali, ha ripetutamente affermato che gli organi costituzionali o di
rilevanza costituzionale «non possono essere esposti alla eventualità, anche
soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 29 del 1987), con
la conseguenza che questi referendum devono riguardare solo parti di tali
leggi, in modo che residui «una normativa complessivamente idonea a garantire
il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo» (sentenza n.
15 del 2008, ma sono richiamate anche altre pronunzie in termini analoghi).
Dall’esame di questa giurisprudenza la difesa dei Consigli regionali deduce
che «il principio della “perdurante operatività” degli organi costituzionali e
di rilievo costituzionale dispiega una pregnante portata assiologica, ostando
all’ammissibilità di referendum abrogativi su leggi elettorali, tutte le volte
che il relativo quesito non assicuri una normativa di risulta
“auto-applicativa”». Proprio la considerazione che l’eventuale difetto di
«autosufficienza» della normativa di risulta possa determinare «il sacrificio
integrale del contrapposto interesse dei promotori e dei cittadini,
rispettivamente, a dare impulso all’iniziativa referendaria e a pronunciarsi
mediante l’esercizio del suffragio», renderebbe ineludibile – secondo i
promotori – «ricondurre il bilanciamento tra i principi costituzionali
menzionati […] entro canoni di “ragionevolezza” e “proporzionalità”».
In proposito, la difesa dei Consigli regionali riconosce che i criteri di
ammissibilità dei referendum enucleati da questa Corte «condizionano, e precedono,
logicamente, il perimetro dell’interesse tutelato (vale a dire, il
diritto-potere al referendum)»; tuttavia, «trattandosi di parametri ricavati,
per via ermeneutica, da “esigenze supreme” dell’ordinamento
giuridico-costituzionale», la stessa difesa ritiene necessario «interrogarsi
sul “peso” che, nella valutazione operata, si sarebbe dovuto – e si dovrebbe –
attribuire proprio a quell’interesse, quale corollario del principio di
sovranità popolare».
In altre parole, si ritiene che questa Corte non possa accordare «preferenza
assoluta, esclusiva e assorbente» al principio di «costante operatività» degli
organi costituzionali e di rilievo costituzionale, che per questo verso
diverrebbe «tiranno» nei confronti di altre situazioni giuridiche riconosciute
e tutelate, ma debba bilanciare la tutela di siffatto principio con quella di
altri interessi di pari rango, tra cui quello allo svolgimento del referendum.
Sempre attraverso il richiamo a numerose pronunce, la difesa dei Consigli
regionali rileva come la giurisprudenza costituzionale sia «approdata,
attraverso la valorizzazione del canone di proporzionalità, quale riflesso del
più generale principio di ragionevolezza, alla dottrina del “vincolo del minor
sacrificio possibile”, come regola di sindacato (e censura) sull’utilizzo della
discrezionalità legislativa».
Di questa dottrina non vi sarebbe traccia, però, nella giurisprudenza
relativa all’ammissibilità dei referendum abrogativi su leggi elettorali,
sebbene il vincolo rappresentato dall’«autosufficienza» della normativa di
risulta comporti – sempre secondo i promotori – «una limitazione estrema a
carico del diritto-potere al referendum, sancito dall’art. 75 Cost.». Questa
considerazione sarebbe aggravata dalla considerazione che, nel caso delle leggi
costituzionalmente necessarie, il legislatore potrebbe costruire la struttura
dell’atto normativo in modo tale da impedire, di fatto, un intervento
manipolativo capace di garantire la sopravvivenza di una normativa di risulta
«autosufficiente». Pertanto, la possibilità di esercitare i «diritti di
democrazia diretta» sarebbe rimessa alla «totale disponibilità del
“controinteressato” all’iniziativa referendaria, il Legislatore», «grazie ad
un’applicazione “opportunistica” dell’usbergo del principio di “costante
operatività” degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale».
L’esigenza di tener conto della dottrina del «vincolo del minor sacrificio
possibile», che costituirebbe «la premessa “metodologica” indispensabile» per
bilanciare il principio della «costante operatività» con quello di sovranità
popolare, si tradurrebbe in concreto nella necessità di una «modulazione degli
effetti temporali dell’abrogazione referendaria». In particolare, il «punto di
equilibrio normativo» è individuato dai Consigli regionali nella «previsione
della sospensione dell’entrata in vigore dell’abrogazione referendaria, sino
all’adozione, ad opera del Legislatore, delle misure applicative, che ne
rendano gli effetti interamente operativi».
In proposito, i promotori sostengono che la sospensione degli effetti
dell’abrogazione referendaria «non rappresent[i] una fattispecie meramente
ipotetica, tra le possibili soluzioni di bilanciamento tra principi
costituzionali in gioco» e richiamano, sul punto, quanto previsto dall’art. 37,
terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 e quanto
eccezionalmente disposto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332 (Deroghe
alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum). Nella medesima
prospettiva si inquadrerebbero anche le disposizioni contenute nell’art. 10
della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l’elezione del Senato della
Repubblica) e nell’art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per
l’elezione della Camera dei deputati), con le quali veniva introdotta una
disciplina transitoria che subordinava la produzione dell’effetto abrogativo
della pregressa disciplina elettorale all’entrata in vigore di quella di
attuazione.
Gli eventuali inconvenienti applicativi derivanti dall’introduzione di una nuova
disciplina sarebbero stati risolti, dunque, «attraverso la scelta, propria
della discrezionalità legislativa, di utilizzare l’istituto della condizione
sospensiva dell’operatività della novella, in modo tale da bilanciare
l’interesse e/o valore riconducibile all’esercizio della funzione legislativa
stessa con quello della “continuità” degli organi costituzionali e di rilievo
costituzionale».
Da tutto questo i promotori traggono argomenti per censurare l’assenza nella
legge n. 352 del 1970 di «un dispositivo che, nella logica del bilanciamento –
ragionevole e proporzionato – tra interessi e/o valori costituzionali
confliggenti, contempli la sospensione degli effetti dell’abrogazione, sino
all’adozione della disciplina necessaria al fine di garantire l’“autosufficienza”
della normativa di risulta, sì da attenuare l’entità del sacrificio
(attualmente integrale) a carico del principio della sovranità popolare a
vantaggio di quello della “costante operatività” degli organi costituzionali e
di rilievo costituzionale, permettendo, comunque, al corpo elettorale di
esprimersi e manifestare la propria (eventuale) volontà abrogatrice».
La disciplina recata dall’art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge
n. 352 del 1970 costituirebbe dunque «una soluzione irragionevole – e, perciò,
costituzionalmente illegittima –, nella misura in cui, nella sua attuale
formulazione, non è in grado di far fronte – per il caso di approvazione di un
referendum abrogativo da cui scaturisca una normativa non “autoapplicativa” – al
rischio di una lesione integrale del bene giuridico della “continuità
funzionale” delle istituzioni coinvolte, a meno di non rinunziare,
completamente, alla tutela del principio di sovranità popolare».
La difesa dei Consigli regionali ricorda come, in occasione del giudizio di
ammissibilità del referendum, deciso con la sentenza n. 13 del 2012, l’allora
Comitato promotore avesse eccepito l’incostituzionalità dell’art. 37, terzo
comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, chiedendo a questa Corte,
previa rimessione davanti a sé della relativa questione, di dichiarare
l’illegittimità parziale di tale disposizione. L’eccezione era stata, tuttavia,
respinta, in quanto manifestamente infondata poiché l’eventuale accoglimento,
oltre a rimettere alla mera volontà dei parlamentari la determinazione del
momento di produzione dell’effetto abrogativo del referendum, avrebbe
comportato, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, «una
grave incertezza che esporrebbe organi costituzionali a una paralisi di
funzionamento anche solo teorica e temporanea».
Per questa ragione, con la loro nuova eccezione di illegittimità
costituzionale, i Consigli regionali sollecitano un intervento additivo, che
estenda la previsione della sospensione, di cui all’art. 37, comma 3, secondo
periodo, della legge n. 352 del 1970, «rendendola automatica, e a tempo
indeterminato, per il caso in cui la normativa di risulta non sia
“auto-applicativa”, sino all’adozione, da parte del Legislatore, delle misure
attuative sufficienti ad assicurare la piena operatività della legge
costituzionalmente necessaria, e, segnatamente, della legge elettorale stessa».
La difesa dei Consigli regionali esclude, inoltre, che abbiano fondamento le
possibili obiezioni secondo cui l’intervento additivo richiesto alla Corte
rischierebbe – in caso di persistente inerzia del legislatore – di pregiudicare
il bene della vita che si vuole perseguire mediante il referendum e sarebbe
dubbia l’esistenza stessa di un obbligo, a carico del Parlamento, di
intervenire nel senso richiesto dai promotori. L’eventuale omissione del
legislatore integrerebbe, infatti, «una fattispecie indiretta di violazione del
limite […] per il quale la disciplina abrogata per via popolare è da reputarsi
superata e non più “ripristinabile”».
In altre parole, il legislatore, «per non trasgredire il divieto di
ripristino (di cui il mantenimento in vigore costituirebbe, palesemente, una
variante “in frode” al divieto stesso)», sarebbe obbligato a introdurre le
misure attuative dell’esito referendario o ad adottare una nuova disciplina
sostanzialmente diversa da quella abrogata. Di conseguenza, la mera inerzia
esporrebbe il legislatore alla censura della responsabilità politica, ma
costituirebbe anche un comportamento «antigiuridico, in quanto commesso in
spregio dei principi costituzionali in tema di “seguito” referendario».
I Consigli regionali sottolineano, da ultimo, che non mancherebbero gli
strumenti volti a stimolare l’intervento del legislatore: innanzitutto, i
promotori del referendum potrebbero proporre un conflitto interorganico contro
l’omissione legislativa, ben potendosi considerare legittimati ad agire, in
quanto il procedimento referendario non potrebbe dirsi effettivamente esaurito
in ragione della sospensione dell’effetto abrogativo; in secondo luogo, il
Presidente della Repubblica potrebbe esercitare il suo potere di messaggio e di
esternazione o addirittura di scioglimento delle Camere, saldandosi, in questo
caso, la responsabilità giuridica da inadempimento con la verifica della
responsabilità politica.
5.− In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, sono stati
depositati quattro atti di intervento ad opponendum, di identico contenuto, da
parte dell’on. F. Fornaro, legale rappresentante del gruppo parlamentare
“Liberi e Uguali” alla Camera dei deputati, del prof. P. Maddalena, legale
rappresentante dell’associazione di promozione sociale “Attuare la Costituzione”,
dell’on. prof. M. Villone, legale rappresentante dell’associazione politica
“Coordinamento per la democrazia costituzionale”, dei signori G. Libutti, prof.
A.D.G. Ferrara, F. Astengo, R. Biscardini, avv. F. Besostri, sen. G. De Falco,
L.A. Belli Paci, avv. E. Paolini, tutti anche in proprio.
5.1.− Gli atti di intervento prendono le mosse da alcune considerazioni di
carattere generale sull’importanza della legge elettorale nel sistema
istituzionale, da cui viene fatta discendere la inammissibilità di quesiti
referendari eccessivamente manipolativi. Gli intervenienti si soffermano
lungamente sui principi di univocità, omogeneità e chiarezza elaborati dalla
giurisprudenza costituzionale in sede di ammissibilità del referendum
abrogativo. In particolare, richiamano poi il principio di auto-applicatività
della normativa di risulta, delineato dalla Corte costituzionale con specifico
riferimento alla materia elettorale.
Sono, poi, prese in esame le disposizioni di delegazione legislativa
inserite nel quesito referendario dai Consigli regionali promotori al fine di
assicurare l’auto-applicatività della normativa di risulta, rendendo possibile
l’esercizio della delega per la definizione dei collegi elettorali da parte del
Governo. Sul punto gli intervenienti sollevano diverse censure per violazione:
a) dell’art. 76 Cost., in relazione sia al termine di esercizio della delega,
che sarebbe modificato, sia all’oggetto della stessa, in quanto il Governo è
delegato dalla legge n. 51 del 2019 a ridisegnare i collegi in caso di
approvazione della revisione costituzionale che riduce il numero dei
parlamentari, che, infine, ai principi e criteri direttivi, in quanto sono
richiamati quelli dettati dalla legge n. 165 del 2017, che contiene una delega
già esercitata; b) dell’art. 77, primo comma, Cost., poiché il quesito in esame
conferirebbe al Governo la potestà legislativa delegata, che solo il Parlamento
– e non il corpo elettorale – può conferire all’esecutivo; c) dell’art. 76
Cost., in quanto il termine per l’esercizio della delega legislativa contenuta
nella legge n. 165 del 2017 sarebbe spirato e la delega già esercitata; d)
degli artt. 70 e 77 Cost., poiché il corpo elettorale in sede referendaria non
potrebbe conferire al Governo alcuna delega legislativa; e) dei criteri di
univocità, omogeneità e chiarezza, in quanto il quesito referendario
ometterebbe l’abrogazione di alcuni riferimenti alle liste dei candidati per i
collegi plurinominali; f) dell’art. 51, primo comma, secondo periodo, Cost.,
poiché il quesito eliminerebbe le disposizioni dirette a favorire la parità di
genere nelle candidature.
Gli intervenienti analizzano, inoltre, il rapporto tra il numero di elettori
e il numero di eletti che verrebbe a determinarsi a seguito dell’approvazione
della revisione costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e mettono in
evidenza come esso possa condurre gli elettori a valutazioni diverse sul
sistema elettorale della Camera dei deputati rispetto a quello per il Senato
della Repubblica, data la perdurante previsione costituzionale che impone
l’elezione su base regionale di quest’ultimo. Inoltre, gli atti di intervento
accennano alla necessità di assicurare rappresentanza alle minoranze
linguistiche presenti in diverse Regioni italiane, oltre che nelle Province
autonome di Trento e Bolzano. L’insieme di queste considerazioni dovrebbe
indurre a ritenere carente il quesito sotto i profili della univocità e
chiarezza, posto che la normativa elettorale di entrambi i rami del Parlamento
viene ricompresa nel medesimo quesito.
Gli intervenienti sottolineano come il conflitto di attribuzione proposto da
alcuni dei Consigli regionali promotori abbia lo scopo di far dichiarare la non
spettanza alle Camere del potere di omettere la previsione della disposizione
dell’art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella
parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum
approvato, condizionata all’adozione delle misure applicative sufficienti per
la piena operatività della legge costituzionalmente necessaria e, segnatamente,
della legge elettorale per gli organi costituzionali e di rilievo
costituzionale, con conseguente parziale annullamento della disposizione in
parola. Il conflitto di attribuzione proposto rappresenterebbe, per gli
intervenienti, un riconoscimento della non auto-applicatività della normativa
di risulta, da cui discenderebbe l’inevitabile inammissibilità del quesito
referendario.
Negli atti di intervento si propone che la Corte costituzionale, in sede di giudizio sulla
ammissibilità del referendum abrogativo in esame, sollevi questioni di
costituzionalità dinanzi a sé stessa su diverse disposizioni della normativa
oggetto del quesito referendario: 1) la prima censura riguarda le norme sulla
nomina e sulla composizione della Commissione di cui dovrebbe avvalersi il
Governo nella designazione dei collegi elettorali, come stabilito dall’art. 3
della legge n. 51 del 2019 e dall’art. 3, comma 2, della legge n. 165 del 2017;
viene, inoltre, censurata la procedura che tale Commissione dovrebbe seguire
nel determinare i collegi elettorali; 2) la seconda questione ha ad oggetto
l’impossibilità – derivante dai commi 4, 19 e 21 dell’art. 1 della legge n. 165
del 2017 – per gli elettori di esprimere un voto disgiunto per l’elezione dei
candidati al collegio uninominale e per i candidati nelle liste proporzionali a
questi collegate; a tal fine, si sostiene che, in caso di autorimessione di una
questione di costituzionalità sulle norme oggetto del quesito referendario,
dovrebbe essere sospeso il giudizio di ammissibilità del referendum, in quanto
i termini di cui alla legge n. 352 del 1970 non sarebbero perentori, purché non
sia impedita la celebrazione della consultazione referendaria nel periodo
compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.
5.2.− Infine, gli intervenienti allegano ai propri atti uno schema delle
censure di incostituzionalità relative al sistema elettorale disciplinato nella
legge n. 165 del 2017. In particolare, lamentano l’incostituzionalità della
quota maggioritaria, che produrrebbe una distorsione dei risultati elettorali,
accentuata dal collegamento obbligato tra seggi uninominali e liste bloccate
proporzionali. I dubbi sollevati si aggraverebbero e acquisterebbero ancor più
evidenza qualora venisse definitivamente approvata la revisione costituzionale
sulla riduzione del numero dei parlamentari e nell’ipotesi in cui dovesse
entrare in vigore il sistema delineato dal quesito referendario. Le eccezioni
di illegittimità costituzionale vengono riassunte in base ai seguenti parametri
invocati: 1) l’art. 48 Cost. sarebbe violato sotto i profili della libertà del
voto, a causa della impossibilità di esprimere il voto disgiunto tra candidati
al collegio uninominale e liste proporzionali, della uguaglianza del voto, in
ragione della sussistenza delle soglie di sbarramento e della personalità del
voto, per la previsione delle liste bloccate; 2) l’art. 51 Cost. verrebbe leso
in quanto non sarebbe assicurata la parità di genere nelle candidature; 3) la
base regionale prevista all’art. 57 Cost. verrebbe violata dalla previsione di
una soglia di sbarramento nazionale per l’elezione del Senato; 4) gli artt. 3 e
6 Cost. sarebbero violati poiché la legge elettorale vigente non assicurerebbe
parità nell’accesso alla rappresentanza alle minoranze linguistiche di Regioni
diverse dal Trentino-Alto Adige/Südtirol; 5) il principio di eguaglianza del
voto sarebbe leso dalle norme sulla elezione per la Camera dei deputati per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto i deputati eletti tramite collegi
uninominali sarebbero i sei undicesimi, invece dei tre ottavi previsti per
tutto il territorio nazionale; 6) il principio per cui il candidato in una
circoscrizione non può essere danneggiato o favorito dai voti in altre
circoscrizioni sarebbe violato in quanto la legge elettorale oggetto di referendum
consentirebbe l’elezione dei candidati al Senato attraverso il recupero dei
resti ottenuti dalla medesima lista in altre Regioni.
Considerato in diritto
1.− Il presente giudizio ha a oggetto l’ammissibilità della richiesta di
referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019
dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
La richiesta di referendum popolare, promossa dai Consigli regionali delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Sardegna e Veneto, ha a oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni
del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica), della legge 27 maggio 2019, n. 51
(Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari) e della legge 3 novembre 2017,
n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali).
2.− In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del
15 gennaio 2020, questa Corte ha disposto, come già avvenuto più volte in
passato, sia di consentire l’illustrazione orale delle memorie depositate dai
soggetti presentatori del referendum ai sensi dell’art. 33, terzo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia – prima ancora – di ammettere
gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla
disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità
delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni
ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis:
sentenze n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del
2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008).
Tale ammissione, che viene qui confermata, non si traduce in un diritto di
questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, «deve tenersi,
e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del
2000) – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta
solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi
integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di
consiglio del 15 gennaio 2020, prima che i soggetti di cui al citato art. 33
illustrino le rispettive posizioni.
3.− Sempre in via preliminare, occorre definire il contesto normativo nel
quale si collocano le disposizioni oggetto del quesito referendario.
3.1.− Il d.P.R. n. 361 del 1957 e il d.lgs. n. 533 del 1993, recanti,
rispettivamente, i testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, sono stati novellati, da ultimo, proprio dagli
ulteriori due testi normativi oggetto, in parte, del quesito referendario
(legge n. 165 del 2017 e legge n. 51 del 2019).
3.2.− Più precisamente, la legge n. 165 del 2017 ha modificato il meccanismo
di elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
prevedendo, per entrambi i rami del Parlamento, un sistema elettorale misto a
prevalenza proporzionale.
Alla Camera il territorio nazionale è così ripartito in 28 circoscrizioni.
Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell’intera
Regione, mentre negli altri casi il territorio regionale è ripartito in più
circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in
uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio
nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della
popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste). Per l’assegnazione del restante numero di seggi,
con metodo proporzionale, ogni circoscrizione è ripartita in collegi
plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi
uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni
corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ogni circoscrizione regionale
è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 109
collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna
circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio
nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e 6 collegi nella Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol). Al Senato i collegi plurinominali sono
costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e
tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non
inferiore a due e non superiore a otto.
Al totale dei seggi così assegnati si aggiungono 12 deputati e 6 senatori
eletti nella circoscrizione Estero.
A seguito dell’introduzione del sistema elettorale così sinteticamente
descritto, si è reso necessario determinare i collegi uninominali e quelli
plurinominali; e a tale fine l’art. 3 della legge n. 165 del 2017 recava una
norma di delega, che è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo
12 dicembre 2017, n. 189 (Determinazione dei collegi elettorali della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell’articolo 3 della
legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).
3.3.− La legge n. 51 del 2019 reca, invece, «Disposizioni per assicurare
l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
parlamentari». Questa legge, pur novellando il testo unico delle leggi
elettorali per la Camera
(all’art. 1) e per il Senato (all’art. 2), non modifica il meccanismo di
trasformazione dei voti in seggi, ma si limita a introdurre una serie di
disposizioni dirette ad assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
vigenti «indipendentemente dal numero dei parlamentari».
Dalla relazione illustrativa del relativo disegno di legge e dai lavori
preparatori si evince chiaramente che la legge in parola – destinata a trovare
applicazione, teoricamente, in caso di qualsivoglia modifica del numero dei
parlamentari – è stata approvata nella prospettiva dell’eventuale approvazione
definitiva della legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei
parlamentari.
Quest’ultima, com’è noto, è stata approvata dal Senato, in seconda
deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e quindi non
con quella dei due terzi) nella seduta dell’11 luglio 2019, e dalla Camera dei
deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti nella seduta dell’8 ottobre 2019. La mancata approvazione da parte
di entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi ha impedito l’immediata
promulgazione e pubblicazione della legge costituzionale, rendendo possibile la
richiesta di referendum ai sensi dell’art. 138 della Costituzione; pertanto, il
testo della legge costituzionale è stato pubblicato, a fini notiziali, nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 12 ottobre 2019, n. 240. Entro il
termine di tre mesi da tale pubblicazione, ossia entro il 12 gennaio 2020, un
quinto dei membri del Senato ha depositato un’apposita richiesta referendaria
presso la Corte
di cassazione. La legge costituzionale in parola prevede la riduzione del
numero complessivo dei deputati da 630 a 400, e, tra questi, di quelli eletti
nella circoscrizione Estero da 12 a 8; prevede inoltre la riduzione del numero
complessivo dei senatori da 315 a 200, e, tra questi, di quelli eletti nella
circoscrizione Estero da 6 a 4.
Nella prospettiva dell’approvazione definitiva e dell’entrata in vigore di
questa legge costituzionale, la legge n. 51 del 2019 ha disposto, tra l’altro,
nel d.P.R. n. 361 del 1957 (t.u. Camera), la sostituzione delle parole: «231
collegi uninominali» con le seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai
tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di
cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento
all’unità inferiore,», e delle parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol» fino alla fine del comma con le seguenti: «la circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali
pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con
arrotondamento all’unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati
tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui
sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale».
La stessa legge ha disposto, tra l’altro, nel d.lgs. n. 533 del 1993 (t.u.
Senato) la sostituzione delle parole: «Il territorio nazionale, con eccezione
della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è
suddiviso in 109 collegi uninominali nell’ambito delle circoscrizioni
regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» con le
seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi
uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle
circoscrizioni regionali, con arrotondamento all’unità più prossima,
assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali
delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto
Adige/Südtirol, i».
La legge n. 51 del 2019 non è quindi intervenuta per modificare i meccanismi
di conversione dei voti in seggi, ma per sostituire l’indicazione numerica dei
collegi uninominali con un’indicazione a mezzo di frazioni, al fine di rendere
immediatamente applicabile la legge elettorale vigente in caso di modifica del
denominatore della frazione (cioè del totale dei seggi), restando del tutto
inalterata la proporzione tra il numero dei parlamentari eletti nei collegi
uninominali (con sistema maggioritario) e quello dei parlamentari eletti nei
collegi plurinominali (con sistema proporzionale).
La legge n. 51 del 2019 reca, poi, una norma di delega (art. 3) per la
determinazione dei nuovi collegi elettorali (uninominali e plurinominali), che,
pur rimanendo nella stessa proporzione quanto ai parlamentari eletti (i tre
ottavi di questi ultimi nei collegi uninominali e i cinque ottavi in quelli
plurinominali), a seguito dell’eventuale entrata in vigore della legge
costituzionale saranno ovviamente di numero inferiore e, di conseguenza, di
dimensioni maggiori rispetto agli attuali. Più precisamente, l’art. 3, comma 1,
della legge n. 51 del 2019 prevede che «[q]ualora, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge
costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli
articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo
è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi
uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica». Il comma 2 del medesimo art. 3 dispone che «[i]l
decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma
1», sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi recati dalla legge n.
165 del 2017.
La norma di delega di cui si discute presenta dunque la caratteristica di
essere sottoposta a una condizione sospensiva legata al verificarsi di un
evento complesso: la promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge n. 51 del 2019, di una legge costituzionale che
modifica il numero dei componenti delle Camere. Di conseguenza, la delega in
questione non sarebbe esercitabile se una legge costituzionale di modifica del
numero dei parlamentari non fosse mai promulgata, né se la promulgazione avvenisse
oltre il termine dei ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge n. 51
del 2019, quindi oltre il 26 giugno 2021. Si tratta, dunque, di una delega
“precaria”, rispetto al cui esercizio è incerto l’an, ma non il quando, essendo
definiti i limiti temporali del suo esercizio, ovviamente possibile solo a
condizione che si verifichi l’evento complesso di cui sopra.
4.− Il quesito referendario investe le disposizioni recate dai testi unici
delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
attinenti all’articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e
plurinominali, e inoltre dall’art. 3 della legge n. 51 del 2019, che contiene
l’anzidetta norma di delega in materia di determinazione dei collegi elettorali
in caso di modifica del numero dei parlamentari, nonché dall’art. 3 della legge
n. 165 del 2017, nelle parti – peraltro eccedenti il mero richiamo ad esso
contenuto nell’art. 3 della legge n. 51 del 2019 – in cui stabilisce i principi
e criteri direttivi della delega per la determinazione dei collegi elettorali a
seguito della modifica del sistema elettorale operata dalla stessa legge n. 165
del 2017.
In particolare, i Consigli regionali promotori chiedono che sia sottoposta
al referendum popolare la proposta di abrogazione, in tutto o in parte: degli
artt. 1, 3, 4, 14, 17, 18-bis, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 48, 53, 58, 59-bis,
68, 69, 71, 77, 83, 83-bis, 84, 85, 86 e 106 del d.P.R. n. 361 del 1957 e delle
allegate Tabelle A-bis e A-ter; degli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 14, 16, 16-bis,
17, 17-bis e 19 del d.lgs. n. 533 del 1993 e delle allegate Tabelle A e B;
dell’art. 3 della legge n. 51 del 2019; e dell’art. 3 della legge n. 165 del
2017.
4.1.− Quanto al d.P.R. n. 361 del 1957 (t.u. Camera), i promotori del
referendum chiedono l’abrogazione di tutte le disposizioni, i frammenti
normativi e le singole parole che fanno riferimento ai collegi plurinominali,
con l’obiettivo di estendere alla totalità dei seggi un meccanismo di
assegnazione basato su collegi uninominali, portandolo quindi dall’attuale
previsione di tre ottavi al totale di otto ottavi.
In questa prospettiva oggetto della richiesta di abrogazione sono, tra le
altre: le disposizioni che regolano la presentazione delle liste e delle
candidature; quelle che stabiliscono le modalità di espressione del voto;
quelle che disciplinano l’assegnazione dei seggi e quindi la trasformazione dei
voti in seggi; e, infine, quelle che definiscono le caratteristiche della
scheda (art. 31). Dall’abrogazione richiesta deriva la conseguenza che il
sistema elettorale attualmente misto (maggioritario per la quota di seggi
assegnata nei collegi uninominali e proporzionale per quella assegnata nei
collegi plurinominali) diventerebbe esclusivamente maggioritario con collegi
uninominali a turno unico.
Conseguenziale rispetto a quanto detto è la richiesta di abrogazione anche
delle tabelle allegate al d.P.R. n. 361 del 1957, che disciplinano,
rispettivamente, la parte interna (Tabella A-bis) e quella esterna (Tabella
A-ter) della scheda per la votazione. In questo caso l’abrogazione richiesta è
totale, non essendo possibile ritagliare nell’allegato modello di scheda la
sola parte relativa ai candidati nei collegi plurinominali.
4.2.− Quanto al d.lgs. n. 533 del 1993 (t.u. Senato), anche in questo caso
valgono le considerazioni svolte sopra a proposito del d.P.R. n. 361 del 1957.
D’altro canto, l’identità dei sistemi elettorali di Camera e Senato determina,
di riflesso, la pressoché totale identità delle disposizioni oggetto della
richiesta di referendum popolare. Anche con riferimento al d.lgs. n. 533 del
1993, quindi, i promotori del referendum chiedono l’abrogazione di tutte le
disposizioni, i frammenti normativi e le singole parole che fanno riferimento
ai collegi plurinominali, con l’obiettivo di estendere alla totalità dei seggi
un meccanismo di assegnazione basato su collegi uninominali, portandolo quindi
dall’attuale previsione di tre ottavi al totale di otto ottavi.
Anche in questo caso la richiesta di abrogazione ha a oggetto, tra le altre:
le disposizioni che regolano la presentazione delle liste e delle candidature;
quelle che stabiliscono le modalità di espressione del voto; quelle che
disciplinano l’assegnazione dei seggi e quindi la trasformazione dei voti in
seggi; e, infine, quelle che definiscono le caratteristiche della scheda (art.
11, comma 3). Dall’abrogazione richiesta deriva che il sistema elettorale
attualmente misto (maggioritario per la quota di seggi assegnata nei collegi
uninominali e proporzionale per quella assegnata nei collegi plurinominali)
diventerebbe esclusivamente maggioritario con collegi uninominali a turno unico.
Viene chiesta inoltre l’abrogazione delle tabelle allegate al d.lgs. che
disciplinano, rispettivamente, la parte interna (Tabella A) e quella esterna
(Tabella B) della scheda per la votazione. In questo caso l’abrogazione
richiesta è totale, non potendosi ritagliare nell’allegato modello di scheda la
sola parte relativa ai candidati nei collegi plurinominali.
4.3.− Quanto all’art. 3 della legge n. 51 del 2019, i promotori del
referendum chiedono l’abrogazione dell’incipit del comma 1 là dove si individua
la condizione sospensiva della delega e di quella parte del comma 2 in cui si
fissa il dies a quo del termine di 60 giorni per l’esercizio della delega.
Infine, sono oggetto del quesito il riferimento ai collegi plurinominali
contenuto nella rubrica e nel comma 1, nonché il richiamo dei principi e
criteri direttivi di delega previsti nell’art. 3, comma 1, lettera b), e comma
2, lettera b), della legge n. 165 del 2017.
4.4.− Quanto all’art. 3 della legge n. 165 del 2017, recante la norma di
delega già scaduta ed esercitata dal Governo con il d.lgs. n. 189 del 2017, i
promotori del referendum chiedono l’abrogazione delle parti di esso costituenti
principi e criteri direttivi dell’altra delega contenuta nell’art. 3 della
legge n. 51 del 2019.
4.5.− In definitiva, l’abrogazione parziale dell’art. 3 della legge n. 51
del 2019 è chiesta per adattare la delega al Governo per la ridefinizione dei
collegi al mutamento del sistema elettorale determinato dall’eventuale esito
positivo del referendum abrogativo. A sua volta l’abrogazione parziale
dell’art. 3 della legge n. 165 del 2017 è chiesta per adattare i principi e
criteri direttivi in esso contenuti al detto mutamento del sistema elettorale.
Non è invece oggetto del quesito referendario il d.lgs. n. 189 del 2017, che
attualmente reca, nelle quattro Tabelle allegate, l’individuazione dei collegi
uninominali e plurinominali di Camera e Senato.
5.− Così delineati il contesto normativo di riferimento e l’insieme delle
disposizioni oggetto del quesito referendario, questa Corte è chiamata a
giudicare sull’ammissibilità di quest’ultimo alla luce dei criteri desumibili
dall’art. 75 Cost. e del complesso dei «valori di ordine costituzionale,
riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare
escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell’art. 75 secondo
comma Cost.» (sentenza n. 16 del 1978).
Di qui la necessità, non solo che la richiesta referendaria non investa una
delle leggi indicate nell’art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma
anche che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta
una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della
chiarezza, dell’omogeneità, dell’univocità del medesimo quesito, oltre che
l’esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria. Al riguardo, questa
Corte ha avuto modo di precisare che «libertà dei promotori delle richieste di
referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non
vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle
richieste rappresenta l’avvio necessario del procedimento destinato a
concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità
del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso
dev’esser garantito, in questa sede, nell’esercizio del suo potere sovrano»
(sentenza n. 16 del 1978). Ne consegue l’ulteriore affermazione che il
referendum abrogativo non può essere «trasformato – insindacabilmente – in un
distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano
in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di
complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati
che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie» (sentenza n. 16 del
1978).
In generale, questa Corte ha ammesso anche le operazioni di ritaglio di
frammenti normativi e di singole parole, a condizione però che l’abrogazione
parziale chiesta con il quesito referendario non si risolva sostanzialmente «in
una proposta all’elettore, attraverso l’operazione di ritaglio sulle parole e
il conseguente stravolgimento dell’originaria ratio e struttura della
disposizione» (sentenza n. 36 del 1997). In questi casi, infatti, il
referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione
ispiratrice dell’istituto, diventando approvativo di nuovi principi e
«surrettiziamente propositivo» (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del
2011, n. 33 e n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999; nello stesso senso, sentenze n.
43 del 2003, n. 38 e n. 34 del 2000): un’ipotesi non ammessa dalla
Costituzione, perché il referendum non può «introdurre una nuova statuizione,
non ricavabile ex se dall’ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997).
Agli indicati requisiti questa Corte ne ha aggiunto altri in ragione della
specificità dell’oggetto della richiesta referendaria, sempre nella prospettiva
della piena realizzazione dei richiamati «valori di ordine costituzionale». E
in questo contesto ha affermato che sono sottratte all’abrogazione totale
mediante referendum le leggi costituzionalmente necessarie, quali in
particolare le leggi elettorali di organi costituzionali o di rango
costituzionale, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell’assetto
costituzionale dei poteri dello Stato.
Allo stesso modo, anche l’eventuale abrogazione parziale di leggi
costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve
comunque garantire l’«indefettibilità della dotazione di norme elettorali»
(sentenza n. 29 del 1987), dovendosi evitare che l’organo delle cui regole
elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità, anche solo
teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 47 del 1991). Sicché è
condizione di ammissibilità del quesito che all’esito dell’eventuale
abrogazione referendaria risulti «una coerente normativa residua,
immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di
inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo» (sentenza n. 32 del
1993; nello stesso senso, sentenze n. 13 del 2012, n. 16 e n. 15 del 2008, n.
13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995), dovendosi intendere in particolare
la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta alla stregua di
«una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione
elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature
all’assegnazione dei seggi» (sentenze n. 16 e n. 15 del 2008). La medesima
esigenza si è posta anche nel caso di parziale illegittimità costituzionale
delle leggi elettorali della Camera e del Senato (sentenze n. 35 del 2017 e n.
1 del 2014).
è appena il caso di aggiungere che non spetta invece a questa Corte, in sede
di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, «favorire un
potenziamento del ruolo dell’elettore nella scelta degli eletti» al fine di
«consentire che il [Parlamento] rifiorisca», come chiedono i promotori del
referendum, giacché in tale giudizio essa è chiamata solamente a verificare il
rispetto delle condizioni e dei limiti costituzionali all’esercizio del
referendum.
6.− Nel caso in esame, il quesito referendario sottoposto al giudizio di
questa Corte è sicuramente univoco nell’obiettivo che intende perseguire e
risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria. è evidente, infatti, che
l’obiettivo dei Consigli regionali promotori è di estendere alla totalità dei
seggi di Camera e Senato il sistema elettorale attualmente previsto per
l’assegnazione dei tre ottavi di essi. Ciò emerge a chiare lettere dall’esame
dei frammenti normativi che il quesito chiede di rimuovere nel d.P.R. n. 361
del 1957 e nel d.lgs. n. 533 del 1993. Si può osservare fin d’ora, inoltre, che
alla stessa matrice unitaria non è estraneo l’intervento proposto sulla norma
di delega del 2019 e, in quanto oggetto di rinvio da parte di quest’ultima, su
quella del 2017, giacché l’inclusione nel quesito anche di queste normative si
pone come strumentale, nelle intenzioni dei promotori, al raggiungimento del
medesimo risultato, come si vedrà meglio infra.
Con specifico riguardo alla parte del quesito che investe i due testi
normativi elettorali, ossia il d.P.R. n. 361 del 1957 e il d.lgs. n. 533 del
1993, si deve osservare che la proposta referendaria presenta alcune
incongruenze legate per un verso al permanere, nel tessuto normativo dei due
testi, di numerosi richiami alla «lista» e alle «liste», per altro verso alla
richiesta abrogazione delle Tabelle allegate a entrambi i decreti, recanti i
modelli di scheda elettorale. Si tratta nondimeno di inconvenienti superabili
mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, o comunque
risolvibili «anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici
ed applicativi» (in questi termini, per un analogo intervento sulla scheda
elettorale, sentenza n. 1 del 2014). In presenza di inconvenienti di questo
tipo in quesiti referendari riguardanti leggi elettorali, questa Corte ha
ritenuto infatti di poterli considerare irrilevanti a condizione che non
incidessero sull’operatività del sistema elettorale e non paralizzassero la
funzionalità dell’organo (sentenza n. 32 del 1993). Ciò che non avviene nel
caso in esame, nel quale le incongruenze derivanti dai sopravvissuti
riferimenti normativi possono essere agevolmente superate attraverso gli
ordinari strumenti di interpretazione, e all’assenza della previsione
legislativa del modello di scheda può essere posto rimedio in modo pressoché
automatico disponendo – anche con un atto di normazione secondaria – il mero
mantenimento dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi
politici che li sostengono.
7.− Quanto alla normativa di risulta, i Consigli regionali promotori,
consapevoli della richiamata giurisprudenza di questa Corte, si fanno carico
dell’esigenza di assicurarne l’immediata applicabilità attraverso un duplice
percorso. Per un verso, chiedono l’eliminazione di qualsiasi riferimento ai
collegi plurinominali, in modo da consentire l’«espansione» a tutti i seggi del
sistema elettorale, attualmente previsto solo per quelli assegnati nei collegi
uninominali, dando vita in questo modo a un sistema elettorale in sé compiuto e
astrattamente funzionante. Per altro verso, implicando il sistema elettorale
così risultante la necessità di rideterminare i collegi elettorali, chiedono la
parziale abrogazione della norma di delega recata dall’art. 3 della legge n. 51
del 2019 onde consentire la necessaria ridefinizione dei nuovi collegi
uninominali.
L’operazione abrogativa richiesta, che non manca, come visto, di intrinseca
coerenza, si presenta però inammissibile per l’assorbente ragione del carattere
eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla norma di delega.
7.1.− Al riguardo, occorre premettere che questa Corte, già in altre
occasioni, ha avuto modo di affrontare la questione della necessità di una
nuova determinazione dei collegi elettorali a seguito dell’eventuale
abrogazione referendaria (sentenze n. 5 del 1995, n. 26 del 1997 e n. 13 del
1999) o della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una parte della
normativa elettorale (sentenza n. 1 del 2014).
In particolare, nel giudizio di ammissibilità del referendum deciso con la
sentenza n. 5 del 1995, ha rilevato che «[a] seguito della espansione del
sistema maggioritario per l’attribuzione del totale dei seggi […], occorrerebbe
procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna
circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un numero, sul territorio
nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non più al solo
settantacinque per cento del totale medesimo».
Con la medesima pronuncia, preso atto del fatto che l’opera di revisione dei
collegi «è pur sempre destinata a concludersi, dopo un complesso procedimento,
con l’approvazione di una legge, ovvero con un decreto legislativo emanato dal
Governo sulla base di una nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel
1993», questa Corte ha ritenuto «decisivo rilevare che di fronte all’inerzia
del legislatore, pur sempre possibile, l’ordinamento non offre comunque alcun
efficace rimedio», con il rischio che si determini «la crisi del sistema di
democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi». Di conseguenza,
ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria.
Parimenti, nel giudizio di ammissibilità del referendum deciso con la
sentenza n. 26 del 1997, la necessità di «procedere a una nuova definizione dei
collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandola in modo da
ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da
eleggere e non più […] al 75 per cento», ha indotto questa Corte a rilevare che
«il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell’organo», non
potendo «dirsi sufficiente, allo stato, l’attività istruttoria svolta dalla
speciale commissione tecnica, di cui all’art. 7 della legge n. 276 del 1993,
dal momento che occorrerebbe pur sempre un intervento del legislatore, volto a
conferire una nuova delega o imperniato su una diversa scansione procedurale,
nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con la garanzia dei pareri
delle Camere». Da cui, anche in quel caso, l’inammissibilità del relativo
quesito referendario.
A esiti opposti, ma sempre utilizzando lo stesso schema argomentativo,
questa Corte è giunta nel giudizio di ammissibilità del referendum deciso con
la sentenza n. 13 del 1999, là dove ha riscontrato «una piena garanzia di
immediata applicabilità del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali
uninominali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessità di ridefinizione in
ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito
territoriale».
Infine, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza
n. 1 del 2014, questa Corte ha incidentalmente affermato che «la normativa che
rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi
che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni
elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato».
7.2.− Nell’odierno giudizio di ammissibilità il problema della
determinazione dei collegi elettorali si presenta in termini parzialmente
diversi dai giudizi di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, per
l’inclusione nel quesito referendario di una previsione di delega per la
revisione dei collegi elettorali. Anche in questo caso, tuttavia, non si può
non osservare che l’ineludibile necessità che siano ridisegnati i collegi
elettorali e che sia quindi adottato un decreto legislativo a ciò diretto,
ulteriore rispetto all’esito del referendum, finirebbe ugualmente per
vanificare le prospettive di ammissibilità dell’iniziativa referendaria.
Pur consapevole dei limiti che il requisito della immediata applicabilità
pone all’ammissibilità di referendum su leggi elettorali, questa Corte non
ritiene tuttavia praticabile il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato
dai promotori per superare l’ostacolo della non auto-applicatività. Infatti, i
Consigli regionali promotori, al fine di evitare che la richiesta referendaria
avente ad oggetto i testi delle leggi elettorali di Camera e Senato potesse
incorrere nei medesimi profili di inammissibilità per difetto del carattere di
auto-applicatività della normativa di risulta, già rilevati in casi simili
dalla giurisprudenza costituzionale, individuano la soluzione nella richiesta
di parziale abrogazione anche della norma di delega recata dall’art. 3 della
legge n. 51 del 2019, con l’obiettivo di renderne possibile l’esercizio anche a
seguito dell’eventuale esito positivo del referendum abrogativo.
In altre parole, cogliendo l’occasione dell’esistenza di una delega resa dal
Parlamento al Governo al fine di consentire l’applicabilità della riforma
costituzionale in itinere che modifica il numero dei parlamentari – e impone
per questo, pur a sistema elettorale invariato, una modifica dei collegi
elettorali, uninominali e plurinominali, esistenti – i Consigli regionali
promotori propongono un intervento su di essa diretto a conferirle il contenuto
di delega a rideterminare i collegi uninominali in attuazione del nuovo sistema
elettorale in ipotesi prodotto dal referendum.
L’intervento sulla disposizione di delega si realizza essenzialmente con: a)
la parziale modifica del suo oggetto, che viene circoscritto, sia nella rubrica
sia nel comma 1 del citato art. 3, alla «determinazione dei collegi
uninominali» e non più di quelli plurinominali; b) l’eliminazione della
condizione sospensiva della delega, che ne consentirebbe l’esercizio anche in
caso di mancata promulgazione di una legge costituzionale di modifica del
numero dei parlamentari entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della
legge n. 51 del 2019; c) l’abrogazione del dies a quo del termine di sessanta
giorni per l’esercizio della delega; d) l’eliminazione dei riferimenti ai
collegi plurinominali nei principi e criteri direttivi della delega (sia nella
legge n. 51 del 2019, sia nella legge n. 165 del 2017).
è evidente, quindi, che l’obiettivo che i promotori si prefiggono di
raggiungere presuppone una modifica della disposizione di delega che ne investe
l’oggetto, la decorrenza del termine per il suo esercizio, i principi e criteri
direttivi e la stessa condizione di operatività.
L’intervento richiesto sull’art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo
apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione
della disposizione di delega diretta a dare vita a una “nuova” norma di delega,
diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria.
Quanto alla radicale alterazione della delega originaria, sia sufficiente
osservare che tutti i “caratteri somatici” della legge di delegazione –
individuati dall’art. 76 Cost. come condizioni per la delega dell’esercizio
della funzione legislativa da parte del Parlamento – si presenterebbero
completamente modificati nella delega di risulta.
Questa avrebbe, tra l’altro, già sulla base della rubrica dell’art. 3 che lo
individua, un oggetto diverso (non più «Delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali e plurinominali», ma «Delega al Governo per la
determinazione dei collegi uninominali»).
I principi e criteri direttivi della delega originaria permarrebbero, sia
pure sfrondati dei riferimenti ai collegi plurinominali, con la conseguenza,
però, di rendere ancora più manifesta la manipolazione referendaria. Si
finirebbe, infatti, con il prevedere gli stessi principi e criteri direttivi
per la determinazione dei collegi elettorali nel contesto di un sistema
elettorale radicalmente diverso da quello per il quale essi erano stati
predisposti (quest’ultimo, introdotto con la legge n. 165 del 2017, a forte
prevalenza proporzionale; quello risultante all’esito del referendum,
esclusivamente maggioritario). Sicché, in altre parole, modificandosi il
contesto del sistema elettorale in cui la nuova delega opererebbe, i principi e
criteri direttivi finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per
acquistare invece, alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione
dei voti in seggi, portata a sua volta inevitabilmente nuova e diversa.
Radicalmente diverso sarebbe, ancora, il dies a quo del termine per
l’esercizio della delega, attualmente previsto nel momento di entrata in vigore
della legge costituzionale di modifica del numero dei parlamentari, ma oggetto
di abrogazione totale da parte del quesito referendario. In questo caso,
quand’anche si ritenesse che la sua abrogazione in esito al referendum consenta
di rinvenire, in via interpretativa, un nuovo dies a quo nel momento in cui si
produrrà l’effetto abrogativo del referendum stesso, si tratterebbe comunque,
all’evidenza, di un termine del tutto nuovo.
Infine, il quesito referendario mira a sopprimere la condizione sospensiva
della delega di cui all’art. 3 della legge n. 51 del 2019, eliminando per
questo verso il suo legame “genetico” con la riforma costituzionale del numero
dei parlamentari e finendo con il produrre in questo modo una delega “stabile”
e, in quanto non più condizionata a una particolare evenienza, sicuramente
operativa. Vi sarebbe, in tal modo, un inammissibile effetto ampliativo della
delega originaria che, conferita dal Parlamento sub condicione, diventerebbe
incondizionata con il risultato di una manipolazione incompatibile, già solo
per questo, con i limiti e le connotazioni peculiari della delega legislativa.
A ulteriore conferma dell’inammissibile grado di manipolazione che connota
il quesito referendario sul punto vi è, poi, la considerazione che la delega,
ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile – come affermato
dalla difesa degli stessi promotori – anche a seguito dell’entrata in vigore
della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale
era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e
contestuale esercizio, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale e di
quello abrogativo qui all’esame. Al che si aggiunge la possibilità che i due
referendum si svolgano in tempi diversi, come potrebbe avvenire, ad esempio,
nel caso in cui il referendum abrogativo dovesse essere rinviato per
intervenuto scioglimento anticipato delle Camere in applicazione di quanto
previsto all’art. 34, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Nel qual caso
la delega stessa risulterebbe esaurita, e non più utilizzabile, all’atto dello
svolgimento del referendum abrogativo.
L’unicità del quesito referendario e la sua stessa matrice razionalmente
unitaria impediscono a questa Corte di scindere la valutazione di ammissibilità
della parte del quesito relativa alla norma di delega da quella relativa alle
altre parti, con la conseguenza che sul quesito stesso deve essere formulato un
giudizio unitario.
7.3.− Per le ragioni anzidette deve ritenersi dunque che l’eccessiva
manipolatività del quesito referendario, nella parte in cui investe la delega
di cui all’art. 3 della legge n. 51 del 2019, è incompatibile con la natura
abrogativa dell’istituto del referendum previsto all’art. 75 Cost., ciò che ne
determina l’inammissibilità.
8.− Deve essere, infine, dichiarata manifestamente inammissibile anche
l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dai Consigli regionali
promotori in riferimento all’art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge
n. 352 del 1970 per difetto di rilevanza. L’eccezione investiva, infatti, il
citato art. 37 nell’ipotesi in cui la
Corte avesse ritenuto inammissibile la richiesta referendaria
per difetto del carattere di auto-applicatività della normativa di risulta.
L’aver escluso l’ammissibilità del referendum per una diversa ragione rende,
quindi, priva di rilievo l’eccepita questione di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum in epigrafe, dichiarata
legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall’Ufficio centrale
per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 gennaio 2020.
Dal sito https://www.cortecostituzionale.it/default.do