Annullamento della
trascrizione del matrimonio ‘same sex’ contratto all’estero: la (tanto
pubblicizzata) sentenza del Tar capitolino
Tar Lazio, Roma, 9 marzo 2015, n. 3912
OMISSIS
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio è stato rappresentato
che in data 18 ottobre 2014 il Sindaco del Comune di Roma ha provveduto alla
trascrizione nel registro dei matrimoni presso l'ufficio di stato civile del
Comune di Roma, del matrimonio contratto dalle ricorrenti a Barcellona (Spagna)
il 18 settembre 2010.
Con decreto del 31 ottobre 2014, prot. n. 247747/2014, il
Prefetto della Provincia di Roma ha "disposto" che: "sono
annullate e seguenti trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma
Capitale, OMISSIS.
Il Prefetto, inoltre, ha ordinato "All'Ufficiale di stato
civile di Roma Capitale, Sindaco o altro funzionario da questi delegato, di
provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali, compresa l'annotazione
del presente provvedimento nei registri dello stato civile".
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte
dall’Amministrazione resistente, le ricorrenti le hanno impugnate dinanzi al
TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti
motivi di ricorso.
I) - Nullità del decreto prefettizio per difetto assoluto di
attribuzione ed incompetenza assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 21 septies
della l.n. 241/90 e dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. 104/2010; violazione
dell'art. 453 c.c., dell'art. 95 D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile); violazione del
D.P.R. 396/2000 negli artt. 12, comma 6; 11, comma 3; 5, comma 1, lettera a);
12, comma 1; 69, comma 1, lettera i); 100; violazione del D.M. 5 aprile 2002
(Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile).
1.1. Secondo quanto si legge nella motivazione del decreto
prefettizio, l'annullamento in via gerarchica della trascrizione andrebbe
effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 D.P.R. n. 396/2000, 7,
21-octies e 21-nonies legge n. 241/1990, e 54, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000
"rilevato che nel caso in questione la mancata osservanza delle direttive
impartite dall'autorità di vigilanza configura l'ipotesi di inerzia di cui
all'art. 54 comma 11 del d.lgs n. 267/2000 e, pertanto, ricorrono i presupposti
per l'adozione del provvedimento del Prefetto ivi previsto".
A parere delle ricorrenti, invece, tale atto è viziato da
difetto assoluto di attribuzione in quanto, in primo luogo, la possibilità di
applicare l'art. 21-nonies della legge n. 241/90 appare preclusa dalla
circostanza che la trascrizione dell'atto di matrimonio non è un provvedimento
amministrativo bensì un atto pubblico formale con effetto dichiarativo e di
certificazione, in quanto la trascrizione del matrimonio non ha "natura
costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicità", poiché gli
effetti discendono dalla celebrazione del matrimonio e non dalla sua
trascrizione.
Pertanto, la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio
non è da considerare un provvedimento amministrativo e non è soggetto alla
disciplina della L.n. 241/90.
Conseguentemente, il "decreto di annullamento della
trascrizione" emesso dal Prefetto, in quanto provvedimento e non atto
pubblico formale, non costituisce contrarius actus della trascrizione ed è
essenzialmente e strutturalmente diverso dall'atto che si vorrebbe annullare.
In secondo luogo, parte ricorrente ha rilevato che
l'ordinamento dello stato civile costituisce un sistema chiuso e tassativo,
¬con puntuali strumenti ed istituti non derogabili dall'autorità prefettizia né
in relazione al procedimento da seguire, né quanto alla competenza esclusiva a
provvedere che è prevista in capo all'autorità giudiziaria, come stabilito
dagli artt. 449 e ss. c.c. e dal D.P.R. n. 396/2000 ("Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile").
La presenza di uno specifico ordinamento settoriale e di una
speciale e specifica disciplina relativa alla cancellazione delle trascrizioni,
rende inapplicabile in via analogica gli istituti generali relativi al
procedimento ed al provvedimento amministrativo, per il principio per cui lex
specialis derogat legi generali (TAR Liguria, 16 dicembre 2010, n. 10874).
La disciplina applicabile alla fattispecie induce a ritenere
che, una volta chiusa la trascrizione di un atto nel registro degli atti di
matrimonio (ai sensi dell'art. 63 del Regolamento), tale trascrizione possa
essere espunta dai medesimi registri esclusivamente in virtù di un
provvedimento dell'autorità giudiziaria e non di un provvedimento
amministrativo.
Ciò è tanto vero che perfino la sentenza che accerti la falsità
del riconoscimento di paternità non può essere annotata sul relativo registro
di stato civile in assenza di un decreto che su richiesta del PM ciò ordini
(cfr. Cass. 2 ottobre 2009, n. 21094).
In tal senso è la prassi dell’Amministrazione dell'Interno,
posto che nel Massimario per l'ufficiale di stato civile del Ministero
dell'Interno, si legge, al par. 15.1.1 pag. 166: "Cancellazione di un
atto. // Quando si voglia procedere alla "cancellazione di un atto
indebitamente registrato" negli archivi dello stato civile, considerato
che non può esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive
che si faccia ricorso a iniziativa del pubblico ministero (eventualmente su
segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di
rettificazione di cui agli artt. 95 e 96 del DPR 396/2000 rimettendo la
competenza a decidere esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il relativo decreto
deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile".
Allo stesso modo la circolare del Ministero dell'Interno prot.
5999 del 04/06/2008 precisa l'estensione del potere di correzione degli errori
materiali e chiarisce che "l'ufficiale dello stato civile può provvedere
ex art. 98 c. 1 a correggere l'errore rilevato solo nei casi in cui
l'adeguamento del contenuto dell'atto alla realtà di fatto si renda possibile a
seguito di una mera valutazione oggettiva e un riscontro documentale dell'errore
materiale. Diversamente, sarà necessario seguire la procedura del ricorso
all'autorità giudiziaria al procedimento giudiziale di fine della
rettificazione, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000. (....) la
correzione non può mai modificare il contenuto sostanziale dell'atto".
In conclusione, spetta in via esclusiva all'autorità
giudiziaria disporre la cancellazione di un atto che si assuma indebitamente
trascritto nel registro degli atti di matrimonio.
2. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 9 D.P.R. n.
396/2000, e 54, commi 3 e 11, D.Lgs. n. 267/2000.
Il decreto prefettizio è da considerare illegittimo perché non
sussiste in capo al Prefetto una posizione di generale sovraordinazione al
Sindaco quale Ufficiale di stato civile, che gli consenta di sostituirsi al
titolare della funzione.
L'art. 9 del D.P.R. 396/2000 conferisce al Ministro il potere
di indirizzo ed al Prefetto il potere di vigilanza.
Il potere di vigilanza è declinato dal medesimo decreto
presidenziale indicando di quali atti si debba dare comunicazione al Prefetto e
prevedendo al Titolo XIII, art. 104, le verificazioni che il Prefetto deve
compiere presso gli uffici di stato civile; verificazioni che per l'art. 105
del Regolamento si concludono con la redazione di un verbale e non con la
manomissione dei registri di stato civile. Nessun potere di annullamento è
invece conferito al Prefetto.
L'art. 54, commi 3 ed 11, del TUEL, richiamato dal decreto
prefettizio, prevede il potere del Prefetto di sostituirsi al Sindaco in caso
di inerzia di quest'ultimo nel sovrintendere agli uffici di stato civile.
Anche ove il Prefetto si sostituisse al Sindaco, non potrebbe
avere più poteri di quanti non ne abbia il secondo. E poiché il Sindaco non può
annullare le trascrizioni, non potrebbe farlo neanche il Prefetto.
Inoltre, l'art. 54, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, attribuisce
al Prefetto un potere sostitutivo generale "nel caso di inerzia del
sindaco" e non nel caso di esercizio della funzione da parte del Sindaco
stesso (come avvenuto nel caso di specie).
3. Illegittimità dell'ordine di annotare; violazione dell'art.
453 c.c.; violazione degli artt. 69, 11, comma 3, 12, comma 1, del D.P.R.
396/2000; violazione del D.M. 5 aprile 2002.
L'ordine del Prefetto al Sindaco di annotare nel registro degli
atti di matrimonio il decreto del 31 ottobre 2014 è viziato per l'illegittimità
derivata dall’invalidità del decreto prefettizio impugnato.
Il Prefetto, infatti, ha compiuto un surrettizio sdoppiamento
fra decreto ed annotazione dello stesso, per "creare" un atto da
annotare (non previsto dal Regolamento).
Ma, all'Ufficiale di stato civile (e, quindi, al Prefetto che
volesse sostituirsi a questi), non è attribuito il potere di adottare decreti
di trascrizione.
L'attività dell'Ufficiale di stato civile, infatti, si esplica
e si esaurisce nel compimento dell'iscrizione, o trascrizione, o annotazione,
nel registro, unitamente alle connesse attività di documentazione.
L'annotazione, però, in quanto atto tipico e tassativo, da qualificarsi come atto
pubblico formale, non è suscettibile di essere "ordinata" in maniera
creativa o anche solo mediante applicazione analogica.
L’ordine di annotazione impugnato, quindi, è da considerare
viziato e non eseguibile.
4. Violazione del procedimento ed, in particolare, degli artt.
7 e 10 L.n. 241/90; violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.
Il decreto prefettizio dà atto che non è intervenuta
comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate,
"considerato che sussistono ragioni di celerità del procedimento derivanti
dall'esigenza di evitare che le trascrizioni effettuate producano ulteriori
effetti pregiudizievoli per l'unitarietà dell'ordinamento giuridico e che, in
ogni caso, il presente provvedimento riveste natura vincolata e l'eventuale
partecipazione degli interessati non potrebbe incidere sul suo contenuto
dispositivo".
Tale circostanza induce a ritenere viziato il decreto
prefettizio anche perché adottato senza sentire la parte privata, nell'assunto
che si tratti di atto vincolato, posto che il Prefetto non può disporre dello
status giuridico delle persone senza che le stesse siano neppure informate
dell'avvio di un siffatto procedimento.
Sotto tale profilo, il procedimento seguito dal Prefetto ha
violato il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Con memoria da valere anche quale motivi aggiunti, le
ricorrenti hanno impugnato – deducendo vizi di illegittimità derivata, in
relazione agli atti contestati con il ricorso introduttivo del giudizio - il
decreto del Prefetto di Roma del 4 dicembre 2014, con il quale è stato nominato
un delegato per l’esecuzione dell’annotazione del decreto di annullamento della
trascrizione de quo nonché, il relativo verbale di annotazione nei registri
dello stato civile del 5 dicembre 2014 (prodotti in giudizio).
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha
sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto
note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e
l’infondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti.
Le odierne ricorrenti, ritenendo di essere state lese dal
provvedimento indicato e temendo che il Prefetto di Roma procedesse ad horas ad
annullare le trascrizioni senza nemmeno attendere i tempi necessari per la
proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, hanno notificato via fax e
via pec (il 31 ottobre 2014) e successivamente depositato (il 3 novembre 2014)
una istanza cautelare ai sensi dell'art. 61 c.p.a. chiedendo di inibire al
Prefetto ed al Sindaco di procedere all'annotazione sul registro dello stato
civile del decreto contestato nelle more del giudizio di impugnazione.
Con decreto presidenziale del 4 novembre 2014, n. 5554/2014, è
stata respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie ante causam,
ritenendo carente il requisito del periculum in mora.
All’udienza del 27 novembre 2011 la parte ricorrente ha
rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza
pubblica del 12 febbraio 2015, all’esito della quale è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, prima di procedere all’esame delle censure
proposte dalla parte ricorrente, ritiene opportuno prendere in considerazione
il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla celebrazione ed alla
trascrizione dei matrimoni celebrati in Italia e all’estero.
L’art. 27, comma 1, della legge n. 218/1995 (recante la riforma
del diritto internazionale privato), stabilisce che “la capacità matrimoniale e
le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge
nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 115
del codice civile, secondo cui “il cittadino è soggetto alle disposizioni
contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio
in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”.
Da tali disposizioni deriva che – a
prescindere della validità formale del matrimonio celebrato applicando una
legge straniera -, all’ufficiale di stato civile italiano spetta, ai fini della
trascrizione, il potere/dovere di verificare la sussistenza dei requisiti
sostanziali necessari (avuto riguardo alla normativa nazionale) per celebrare
un matrimonio che possa avere effetti giuridicamente rilevanti.
Sotto questo profilo, ai sensi del
codice civile, la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito
sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici
nell’ordinamento interno, posto che, allo stato, l’istituto del matrimonio si
fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si evince dall’art. 107 c.c.,
il quale stabilisce che l’ufficiale dello stato civile “riceve da ciascuna
delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara
che esse sono unite in matrimonio”.
In linea con tale assunto si pongono gli articoli 108, 143 e
143 bis del codice civile, e l’art. 64, comma 1, lett. e) del d.P.R. n.
396/2000.
La normativa nazionale che non consente
la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua
trascrizione nei registri dello stato civile, è stata ritenuta
costituzionalmente legittima.
Con sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale
ha, infatti, affermato che l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di
matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso
e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato con
un’interpretazione creativa né, peraltro, con specifico riferimento all’art. 3,
comma 1, Cost., le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court
omogenee al matrimonio.
Con sentenza n. 170 dell’11 giugno 2014, la Consulta è intervenuta
sulla normativa che prevede l’automatica cessazione degli effetti civili del
matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due
coniugi, affermando che “la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente
(cui conferisce tutela l’art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice
civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero
essere persone di sesso diverso (sentenza n. 138 del 2010”, (punto 5.2. del
Considerato in diritto), e segnalando il requisito dell’eterosessualità del
matrimonio (punto 5.1. del Considerato in diritto).
La Consulta
ha stabilito che tra le formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., in grado di
favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione, nel
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, rientra anche l’unione
omosessuale ma, ha evidenziato che spetta al Parlamento, nell’esercizio della
sua piena discrezionalità politica, individuare con atto di rango legislativo
le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, scegliendo, in
particolare, se equiparare tout court il matrimonio omosessuale a quello
eterosessuale, ovvero introdurre forme diverse di riconoscimento giuridico
della stabile convivenza della coppia omosessuale.
In tale contesto, la
Corte costituzionale ha ritenuto di poter intervenire solo
per tutelare specifiche situazioni, come avvenuto con le sentenze n. 559 del
1989 e n. 404 del 1988, in materia di locazioni e di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale per le convivenze more uxorio.
In sostanza, allo stato dell’attuale
normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all’estero tra persone
dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per
procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 396/2000,
come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che
“l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro
inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre,
quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento
italiano” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4184 del 2012, richiamata da
entrambe le parti in causa, la quale ha ad oggetto una vicenda analoga a quella
oggetto del presente giudizio, relativa ad una richiesta di trascrizione di un
matrimonio contratto all’estero da due cittadini italiani dello stesso sesso,
rifiutata dall’ufficiale di stato civile del Comune di Latina. Sul
punto, cfr. anche Corte di Cassazione, sentenze n. 1808 del 1976, n. 1304 del
1990, n. 1739 del 1999, n. 7877 del 2000).
A tale riguardo, come correttamente
rilevato dall’Amministrazione resistente, non assume particolare rilievo, in
senso contrario, l’art. 65 della legge n. 218/1995, considerato che l’atto di
matrimonio celebrato all’estero, sebbene soggetto a determinate forme solenni
che prevedono la ricezione della volontà dei nubendi da parte dei soggetti
investiti di un pubblico ufficio, non risulta assimilabile ad un provvedimento
proveniente dall’autorità amministrativa o giurisdizionale, costituendo un atto
negoziale che non incide sull’individuazione della normativa che disciplina gli
effetti del matrimonio nell’ordinamento interno (cfr. la richiamata
sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012, che va condivisa a prescindere
dall’isolato precedente contrario del Tribunale di Grosseto del 3-9 aprile
2014, annullato in sede di reclamo della Corte d’appello di Firenze con decreto
del 19 settembre 2014).
La disciplina nazionale non risulta in
aperto contrasto con la normativa europea, se si considera quanto stabilito
dagli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (cd. “Carta di Nizza”).
L’articolo 12 della CEDU, infatti, stabilisce che “uomini e
donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”, e, quindi, fa
riferimento alla nozione tradizionale di matrimonio fondato sulla diversità di
sesso dei nubendi, rinviando alla legislazione dei singoli Stati per la
disciplina delle condizioni che regolano l’esercizio del diritto.
L’articolo 9 della Carta di Nizza, invece, prevede che “il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”, omettendo il
riferimento alla diversità di sesso dei nubendi e lasciando, così, al
legislatore nazionale la possibilità di riconoscere le unioni tra persone dello
stesso sesso.
In tale contesto normativo europeo, la Corte Europea dei
diritti dell’uomo, con pronuncia del 24 giugno 2010 (Prima Sezione, caso Schalk
e Kopf contro Austria: in un caso analogo a quello oggetto del presente
giudizio), ha affermato che il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di
adempiere le formalità richieste per la celebrazione di un matrimonio tra
persone dello stesso sesso non contrasta con la CEDU, osservando che il matrimonio ha
connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una
società all’altra sicché, va rimessa ai legislatori nazionali di ciascuno Stato
aderente la decisione di permettere o meno il matrimonio omosessuale e la
conseguente decisione in merito alla trascrivibilità o meno dello stesso (cfr.
Corte di giustizia UE nella sentenza 31.5.2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99
P, circa la nozione di matrimonio come “unione di due persone di sesso
diverso”).
Concludendo sul punto, va detto che,
allo stato dell’attuale normativa e fatto salvo un intervento legislativo al
riguardo, che ponga la legislazione del nostro Paese in linea con quella di
altri Stati, europei e non -, le coppie omosessuali non vantano in Italia né un
diritto a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni
celebrate all’estero, anche se le unioni tra persone dello stesso sesso non
possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico (cfr. la
richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012).
2. In tale contesto, la circolare del 7
ottobre 2014 del Ministro dell’Interno non risulta illegittima nella parte in
cui si afferma l’intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso
derivante “dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacità delle persone (la diversità di sesso dei nubendi)
che non può essere superato dalla mera circostanza dell’esistenza di una
celebrazione valida secondo la lex loci ma priva dei requisiti sostanziali
prescritti dalla legge italiana relativamente allo stato e alla capacità delle
persone.
Tuttavia, va esaminata la legittimità
dell’ultima parte della medesima circolare, avente ad oggetto il potere di
intervento diretto del Prefetto sui registri dello stato civile, sulla base del
quale sono stati adottati i decreti prefettizi impugnati.
3. Al riguardo, va rilevato che – come correttamente osservato
dall’Amministrazione resistente -, l’attività di tenuta dei registri dello
stato civile rientra nell’ambito delle competenze statali, svolte in via
delegata, secondo le previsioni dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal
sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge,
ai sensi dell’art. 54 del TUEL (attinente alle “attribuzioni del sindaco nei
servizi di competenza statale”) il cui comma 3 prevede che il sindaco
sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale
di Governo.
A parere della parte resistente, in
tale ambito rientra un potere di sovraordinazione dell’amministrazione dello
Stato rispetto all’attività svolta dal sindaco, posto che in questa veste il
sindaco non rappresenta la comunità locale ma attua la legge nazionale ed è,
perciò, tenuto, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000, “... ad uniformarsi
alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno”.
Da ciò, il Ministero dell’Interno
desume una relazione gerarchica intercorrente con il potere esecutivo rispetto
ai servizi di competenza statale, posto che il citato articolo 9 del d.P.R. n.
396/2000 prevede anche che “la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta
al Prefetto”.
In sostanza, al Prefetto, quale organo
territoriale del Governo (e, quindi, titolare della funzione di stato civile in
ambito provinciale) spetterebbe il potere di annullare atti non conformi al
quadro normativo vigente, adottati dal sindaco (o da un suo delegato)
nell’esercizio di una funzione statale.
Il potere di annullamento d’ufficio in
via gerarchica costituirebbe espressione del medesimo interesse pubblico alla
regolare ed uniforme tenuta dei registri dello stato civile garantito con il
riconoscimento del potere di indirizzo e di vigilanza sugli uffici dello stato
civile (citato art. 9) e di intervento sostitutivo in caso di inerzia da parte degli
ufficiali di stato civile (citato art. 54, comma 11).
Sul punto, l’Amministrazione resistente ha osservato che anche
la giurisprudenza ha affermato che nelle materie di competenza statale nelle
quali il Sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo, spetta al
Prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire l’unità di indirizzo e di
coordinamento, promuovendo le misure occorrenti e svolgendo, così, una
fondamentale funzione di garante dell’unità dell’ordinamento in materia, anche
esercitando “il potere di annullamento d’ufficio degli atti adottati dal
sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che
comunque minano la menzionata unità di indirizzo” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19
giugno 2008, n. 3076).
Per completezza, va rilevato che la parte resistente ha anche
negato la violazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 (“Delle procedure
giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle
correzioni”), osservando che detta norma sarebbe applicabile al singolo che
intenda ottenere la rettificazione di un atto dello stato civile che lo
riguarda e non al Ministro dell’interno (e, per esso, al Prefetto) che, in
quanto titolare della funzione di stato civile, si proponga di rimuovere gli
effetti di atti illegittimamente posti in essere, in contrasto con una sua
precisa direttiva, da parte del sindaco in veste di ufficiale del Governo, in
spregio alla propria posizione di subordinazione rispetto ad esso.
Quanto all’annotazione a margine dei registri dello stato
civile del decreto prefettizio, è stato precisato che si tratta di una
operazione materiale, conseguente al provvedimento di annullamento, resa
necessaria dalla particolare natura della trascrizione e dalla necessità di
rimuovere gli effetti di un atto illegittimamente posto in essere e non
consentito dall’attuale ordinamento dello stato civile: quindi, tale
adempimento non sarebbe in contrasto con l’art. 453 c.c., che riguarda le
ipotesi di ulteriori annotazioni in calce a quelle correttamente eseguite e non
(come nel caso di specie) una mera operazione esecutiva del decreto
prefettizio, conseguente all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di
un atto illegittimamente trascritto, che si fonda sulla sovraordinazione del
Prefetto rispetto all’Ufficiale di stato civile.
Riguardo, infine, alla correttezza della procedura seguita per
l’annullamento d’ufficio, l’Amministrazione resistente ha affermato di aver
correttamente applicato la legge n. 241 del 1990, omettendo (per le ragioni
espressamente evidenziate nel provvedimento impugnato: gravi ragioni di urgenza
consistenti nell’esigenza di evitare il grave vulnus per la certezza del
diritto e l’unitarietà dell’ordinamento) di comunicare agli interessati l’avvio
del procedimento, ed applicando il principio del contrarius actus il quale
impone che, in sede di ritiro di un precedente provvedimento, vengano
rispettate le medesime formalità previste per l’atto annullato, ponendo in
essere tutte le conseguenti attività necessarie, tra le quali rientra l’annotazione
del decreto prefettizio di annullamento delle trascrizioni matrimoniali, sicché
l’annotazione non viola l’art. 453 del codice civile.
Sempre sotto il profilo della disciplina del potere di
annullamento d’ufficio, l’Amministrazione resistente ha affermato
l’applicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto –
contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente -, la trascrizione nel
registro dell’atto di matrimonio integra un provvedimento amministrativo e,
quindi, è soggetto alla disciplina della legge n. 241 del 1990.
4. Il Collegio ritiene che le censure
di parte ricorrente aventi ad oggetto i poteri dell’Amministrazione centrale in
materia di stato civile siano fondate e debbano essere accolte, nei limiti di
seguito indicati.
4.1. La disciplina dello stato civile prevede che "Nessuna
annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è
disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria" (art.
453 c.c.).
Il DPR n. 396/2000 (recante il Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), prevede che "Gli atti dello
stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno" (art. 12, comma 1); "L'ufficiale
dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto,
dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per
ciascun atto" (art. 11, comma 3); 'Le annotazioni disposte per legge od
ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si
riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e
senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza
di parte" (art. 102, comma 1); "Gli atti dello stato civile sono
chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni"
(art. 12, comma 6).
Dal tenore dell’insieme di tali
disposizioni si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali
possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è
compresa quella posta in essere dal Prefetto di Roma.
In sostanza, dalle norme richiamate si
evince che un intervento quale quello posto in essere nel caso di specie
dall’Amministrazione centrale, compete solo all'Autorità giudiziaria.
Conferme in tal senso si traggono anche dalle ulteriori norme
di seguito indicate.
L'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.R. 396/2000, prevede che
"L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali
sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice
civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti
compiti: a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
stato civile" mentre, l'art. 98, del D.P.R. n. 396/2000, prevede che
"L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne
abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia
incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente
avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato
registrato l'atto nonché agli interessati.".
In sostanza, l'ufficiale di stato civile ha solo il potere di
aggiornare i Registri e di correggere gli eventuali errori materiali.
L'art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, stabilisce che
"Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o
la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto
omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende
opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o
in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o
altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si
trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui
si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento",
mentre l'art. 109, del D.P.R. n. 396/2000, specifica che "I tribunali
della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni
di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da
autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione
di quelli indebitamente trascritti".
In definitiva, tali disposizioni non
prevedono competenze o poteri di annullamento o di autotutela aventi ad oggetto
la trascrizione di matrimoni, ma solo la possibilità di disporre l'annotazione
di rettificazioni operate dall’Autorità giudiziaria (ex art. 69, comma
1, lett. i, del DPR n. 396/2000), come si evince dal D.M. 5 aprile 2002, il
quale nel prescrivere le formule tassative di annotazione (cfr. artt. 11, comma
3, e 102, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000), all'Allegato A) formula n. 190,
stabilisce quanto segue: "Annotazione di provvedimento di rettificazione
(artt. 49, 69 e 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Con provvedimento del
Tribunale di ... n. ... in data ... l'atto di cui sopra è stato cosi
rettificato (inserire specificamente le rettificazioni così come sono state
disposte) ...". Non si rinvengono altre previsioni contenute nel citato
articolo 69 che dispongano l'annotazione di qualche diverso provvedimento del
genere, ovvero formule di cui al DM 5 aprile 2002 che si riferiscano ad atti
del genere adottati dall'Autorità amministrativa.
Quindi, una trascrizione nel Registro
degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento
amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale, neanche esercitando il
potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta
sul Sindaco in tema di stato civile.
L'art. 9 del D.P.R. n. 396/2000, infatti, conferisce al
Ministro dell’Interno il potere di "indirizzo" ed al Prefetto il
potere di "vigilanza" sugli Uffici. Tale potere trova specificazione
nel medesimo decreto presidenziale ove si indicano quali sono gli atti dei
quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'articolo 104, le
verificazioni che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che (ex
articolo 105) si concludono con la redazione di un verbale e non con la
modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di
provvedimenti destinati a tal fine.
In sostanza, anche sotto questo profilo, la normativa di
riferimento non prevede un potere di annullamento o di intervento diretto
dell’Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile.
Ad una diversa conclusione il Collegio,
a fronte della normativa sopra descritta, ritiene che non si possa giungere
neanche seguendo il precedente giurisprudenziale segnalato dalla difesa
erariale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2008, n. 3076), peraltro
attinente ad una fattispecie e ad un caso non omogenei all’oggetto del presente
giudizio.
La decisione invocata dall’Amministrazione ha esaminato i
rapporti esistenti tra Prefetto e Sindaco in materia di pubblica sicurezza,
così come disciplinati dalla legge 1° aprile 1981 n. 121, individuando fra le
due autorità la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale,
configurato dalla normativa primaria e, in particolare, dall’art. 15 della
legge n. 121 cit., che attribuisce al Prefetto (e al Questore su delega del
primo) il potere di assumere temporaneamente la direzione dei servizi di
pubblica sicurezza nei Comuni, con la conseguenza che rimane sospesa la
competenza dell’autorità locale in materia.
Ciò porta a concludere per l’esercizio
congiunto delle competenze amministrative in materia di pubblica sicurezza,
frutto di un assetto che, come condivisibilmente rileva la sentenza, su di un
rapporto di gerarchia, sia pure “funzionale”, fra i due organi.
Tale situazione non è dato di
riscontrare nella fattispecie in esame, nella quale non vi è alcuna cogestione
della materia. In particolare, la normativa:
- da un lato, esclude qualsivoglia
intervento sostitutivo del Prefetto (se non quello, espressamente previsto, per
il caso di inerzia del Sindaco);
- dall’altro, attribuisce ad un organo
terzo, in via esclusiva, il potere di incidere sui registri dello stato civile,
così come risultano gestiti dal Sindaco.
E’ forse solo il caso di ribadire che
la particolarità dell’intervento dell’autorità giudiziaria trova fondamento nel
diverso rilievo che l’ordinamento attribuisce alla materia dello stato civile
rispetto alla gestione della pubblica sicurezza, che si caratterizza più per
l’aspetto tecnico-operativo, che ben giustifica l’esistenza di un rapporto di
dipendenza gerarchic-funzionale fra Prefetto e Sindaco.
Né un potere del genere può evincersi
dall'art. 54, commi 3 ed 11, del TUEL (richiamato nel decreto prefettizio),
posto che tali disposizioni prevedono il potere del Prefetto di sostituirsi al
Sindaco in caso di inerzia di quest'ultimo nel sovrintendere agli uffici di
stato civile.
Al riguardo, va rilevato, da una
parte, che il potere sostitutivo può essere esercitato solo "nel caso di
inerzia del Sindaco" (e non, come nel caso di specie, nell'ipotesi in cui
il Sindaco abbia esercitato le funzioni) e, dall’altro, che il Prefetto
¬sostituendosi al Sindaco (come detto, solo in caso di inerzia) non potrebbe
esercitare poteri maggiori di quelli vantati da questo ultimo il quale non può
annullare le trascrizioni sicché, atti del genere non può assumerli neanche il
Prefetto. Tale facoltà risulta inibita dovendo il Sindaco (e, quindi, anche
l’Amministrazione centrale) ricorrere al giudice in casi del genere, fatta salva
l'ipotesi della rettifica di meri errori materiali (ex art. 98, del D.P.R. n.
n. 396/2099). Solo questo (e non altri) costituisce oggetto di un potere di
intervento successivo permesso all'Ufficiale dello stato civile.
Questo conferma che spetta solo
all'Autorità giudiziaria disporre la cancellazione di un atto indebitamente
registrato nel Registro degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni
dello stato civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale di stato
civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli errori
materiali; ogni rettificazione o cancellazione è attribuita alla competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro
dei matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di autotutela ma,
solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria.
Come detto, una volta eseguita la
trascrizione di un atto nel registro degli atti di matrimonio (ai sensi
dell'art. 63 del Regolamento), la stessa possa subire modificazioni o
cancellazioni solo forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non
anche a causa dell’adozione di un provvedimento amministrativo.
Del resto, se fosse configurabile un potere di sovraordinazione
del Prefetto rispetto al Sindaco (quale quello descritto dall’Amministrazione
resistente), esercitabile attraverso un potere di annullamento da parte
dell'autorità amministrativa centrale (omettendo di applicare il citato
articolo 95 del D.P.R. n. 396/2000), tale potere non sarebbe configurabile solo
in capo al Ministero dell’Interno ma anche in capo all’Ufficiale di stato
civile. Il Sindaco non vanterebbe solo il potere di aggiornamento (ex art. 5
del Regolamento) e correzione di errori materiali (ex art. 98 del Regolamento)
ma, un vero e proprio potere di revisione degli atti di stato civile.
Tuttavia, l’esistenza di tale potere e la possibilità di
adottare i relativi provvedimenti conseguenti dovrebbe trovare espressione e
previsione nella disciplina dello stato civile ed, invece, non si fa menzione
di tutto ciò né all'art. 69 del D.P.R. 396/2000, che disciplina le annotazioni,
né nel D.M. 5 aprile 2002, che (come detto) contiene le formule tassative delle
annotazioni stesse.
Inoltre, se tale potere esistesse non ci sarebbe bisogno di
prevedere espressamente ed in maniera puntuale, all'art. 98, il potere per
l'Ufficiale di stato civile di procedere alle correzioni di errore materiale.
Infine, se (come sostiene l’Amministrazione resistente) il
Titolo XI del D.P.R. n. 396/2000 non fosse destinato a disciplinare anche le
iniziative dell'autorità amministrativa, ma solo quelle dei terzi, non si
spiegherebbe perché nel medesimo titolo sono disciplinate le ipotesi di
"rettificazione" e "cancellazione" all'art. 95 e le ipotesi
di "correzione di errore materiale" all'art. 98, rimettendosi le
prime alla decisione dell'autorità giudiziaria e solo le seconde all'autorità
amministrativa.
Tali conclusioni non mutano neanche
prendendo in considerazione ed applicando la disciplina generale sul
procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, la quale,
all’articolo 21-nonies stabilisce che “Il provvedimento amministrativo
illegittimo … può essere annullato d'ufficio, …, dall'organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge.”.
In sostanza, in base al principio
della riserva di legge dettato in materia (cfr. art. 97. co. 3, Cost.),
affinché ad un organo amministrativo possa annullare d’ufficio un provvedimento
adottato da un altro organo, occorre una espressa previsione di legge.
Nel caso di specie, come detto, manca una norma di rango
primario che, espressamente, conferisca all’Amministrazione centrale il potere
di adottare, in casi del genere, un atto di annullamento d’ufficio.
Quindi, i provvedimenti impugnati, sotto questo profilo,
risultano illegittimi e vanno annullati.
4.2. Quanto sopra induce a disattendere
le censure aventi ad oggetto l’asserita violazione delle norme procedimentali
di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Per completezza, però, va rilevato che
è condivisibile l’orientamento secondo il quale la trascrizione nel registro
dell’atto di matrimonio deve intendersi quale atto avente natura
amministrativa, e non (come sostenuto dalla parte ricorrente) un mero “un atto
pubblico formale” con effetto dichiarativo e di certificazione, sottratto alla
disciplina pubblicistica.
Come correttamente osservato
dall’Amministrazione resistente, infatti, costituiscono atti amministrativi gli
atti giuridici di diritto pubblico compiuti dai soggetti attivi della pubblica
amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa.
Tra tali atti, che possono
concretizzarsi in atti di accertamento consistenti nella constatazione
obiettiva di fatti o situazioni, rientrano i certificati che integrano
dichiarazioni di conoscenza di qualità personali di un soggetto o della
titolarità di status, capacità o diritti o dell’esistenza di rapporti
giuridici.
I certificati sono rilasciati in base a constatazioni dirette
della pubblica amministrazione o alle risultanze di atti in suo possesso e, ai
fini che interessano in questa sede, il fatto che gli atti in questione abbiano
natura certificativa non induce a negare che la trascrizione del matrimonio
debba essere considerata un provvedimento amministrativo e non “un atto
pubblico formale” con effetto meramente dichiarativo e di certificazione,
perché anche atti del genere vanno considerati atti amministrativi.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene
che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla
particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le
spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto,
- accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, e
per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio
fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente
Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma
1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi dei soggetti ricorrenti manda alla Segreteria di procedere
all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini
indicati.
OMISSIS
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